Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 2432/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2432 della Commissione, del 3 dicembre 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari dell’India, del Giappone, di Taiwan, della Turchia e del Vietnam al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione

Pubblicato: 03/12/2025 In vigore dal: 03/12/2025 Documento ufficiale

Quali prodotti di acciaio sono soggetti a registrazione doganale secondo il Regolamento UE 2025/2432 e da quali paesi provengono?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2025/2432 della Commissione, entrato in vigore il 4 dicembre 2025, dispone la registrazione doganale delle importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari da India, Giappone, Taiwan, Turchia e Vietnam. La registrazione riguarda specificamente acciai non legati e acciai legati (escluso l'acciaio inossidabile) di tutte le larghezze, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, con esclusioni per acciai magnetici, bande nere e acciai rapidi. Lo scopo della registrazione è consentire alle autorità doganali dell'UE di tracciare queste importazioni al fine di riscuotere eventuali dazi antidumping retroattivamente, qualora l'inchiesta antidumping in corso lo giustifichi. La registrazione rimane in vigore per nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, durante i quali la Commissione condurrà l'inchiesta per determinare l'effettivo margine di dumping e il livello dei dazi da applicare.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2432 della Commissione, del 3 dicembre 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari dell’India, del Giappone, di Taiwan, della Turchia e del Vietnam al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2432 of 3 December 2025 making imports of certain cold-rolled flat steel products originating in India, Japan, Taiwan, Türkiye and Vietnam subject to registration with a view to allowing the levy of anti-dumping duties on the imports subject to registration

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2432 4.12.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2432 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 2025 che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari dell’India, del Giappone, di Taiwan, della Turchia e del Vietnam al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5, informati gli Stati membri, considerando quanto segue: (1) Il 18 settembre 2025 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) , l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari dell’India, del Giappone, di Taiwan, della Turchia e del Vietnam («paesi interessati»). (2) Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 4 agosto 2025 da Eurofer ( European Steel Association ) per conto di produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo nell’UE. 1. PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE (3) Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o di altri acciai legati a esclusione dell’acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, esclusi: (4) i prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, anche arrotolati, di qualsiasi spessore, detti «magnetici»; (5) i prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, arrotolati, di spessore inferiore a 0,35 mm, ricotti (noti come «bande nere»); (6) i prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di tutte le larghezze, di acciai al silicio detti «magnetici»; e (7) i prodotti laminati piatti di acciai legati, semplicemente laminati a freddo, di acciai rapidi, originari dell’India, del Giappone, di Taiwan, della Turchia e del Vietnam. (8) Il prodotto in esame è attualmente classificato con i codici NC ex 7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , ex 7209 18 99 , ex 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7211 23 30 , ex 7211 23 80 , ex 7211 29 00 , 7225 50 80 , 7226 92 00 (codici TARIC 7209 15 00 90, 7209 18 99 90, 7209 25 00 90, 7211 23 80 19, 7211 23 80 95, 7211 23 80 99, 7211 29 00 19, 7211 29 00 99). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo, ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria. 2. REGISTRAZIONE (9) A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame possono essere sottoposte a registrazione. (10) Scopo della registrazione è garantire che eventuali dazi antidumping possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni soggette a registrazione, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili. (11) La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso. (12) Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta antidumping. (13) Secondo quanto asserito nella denuncia con cui è stata chiesta l’apertura di un’inchiesta antidumping, i margini di dumping sono stimati tra il 3,2 % e il 31,3 % e il livello di eliminazione del pregiudizio sarebbe compreso tra il 22 % e il 35 % per il prodotto in esame per l’anno 2024. I margini di dumping stimati sono inoltre risultati più elevati poiché, in base a quanto asserito, sussiste una particolare situazione di mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. L’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra il livello di dumping e quello di pregiudizio, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. (14) Qualora, nel corso dell’inchiesta, la Commissione riscontri elementi di prova dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base, l’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe fissato al livello del margine di dumping di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base, se si concludesse che un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. (15) In questa fase la Commissione non è in grado di stimare l’importo di eventuali futuri dazi da pagare. Gli importi menzionati nella denuncia sono quindi unicamente di carattere informativo e non possono creare aspettative quanto all’effettivo livello di dazi da pagare che sarà stabilito a seguito dell’inchiesta. 3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (16) I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le autorità doganali sono invitate, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o di altri acciai legati a esclusione dell’acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, esclusi: i prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, anche arrotolati, di qualsiasi spessore, detti «magnetici»; i prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, arrotolati, di spessore inferiore a 0,35 mm, ricotti (noti come «bande nere»); i prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di tutte le larghezze, di acciai al silicio detti «magnetici»; e i prodotti laminati piatti di acciaio legato, semplicemente laminati a freddo, di acciaio rapido, attualmente classificati con i codici NC ex 7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , ex 7209 18 99 , ex 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7211 23 30 , ex 7211 23 80 , ex 7211 29 00 , 7225 50 80 , 7226 92 00 (codici TARIC 7209 15 00 90, 7209 18 99 90, 7209 25 00 90, 7211 23 80 19, 7211 23 80 95, 7211 23 80 99, 7211 29 00 19, 7211 29 00 99) e originari dell’India, del Giappone, di Taiwan, della Turchia e del Vietnam. La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) GU C, C/2025/5025, 18.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5025/oj . ( 3 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2432/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 2432/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Regolamento UE 2025/2432 è lo strumento principale per comprendere la registrazione doganale antidumping su acciai laminati a freddo, i dazi antidumping retroattivi e le procedure di difesa commerciale dell'UE. Importatori, spedizionieri doganali e operatori del settore siderurgico devono consultarlo per conformarsi agli obblighi di registrazione, classificazione tariffaria (codici NC e TARIC), e per valutare l'impatto dei margini di dumping stimati tra il 3,2% e il 31,3% sulle loro operazioni commerciali.

Normative correlate

Legge 153/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Regolamento UE 1928/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1928 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1904/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1904 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1926/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1926 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1929/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1929 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1914/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1914 della Commissione, del 5 agosto 2026, …
Legge 139/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Regolamento UE 1930/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930 della Commissione, del 4 agosto 2026, …

Altre normative del 2025

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’importo d… Risoluzione AdE 84 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’area dei fun… Provvedimento AdE 246924 Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC). Definizione delle modalità a… Provvedimento AdE 917 IRES e IRAP – errori contabili rilevanti – costo – mancata rilevazione – art. 4 del d.lgs… Interpello AdE 192 Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle magg… Circolare 199 Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e deg… Decreto Ministeriale 223 Sismabonus acquisti – fruizione da parte di acquirenti che stipuleranno gli atti di compr… Interpello AdE 63 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° apr… Decreto del Presidente del Consiglio 222

Altri Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026, relativo … 1963/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026, che modif… 1961/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1925 della Commissione, del 6 agosto 2026, che apre u… 1925/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1927 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante i… 1927/2026 Regolamento delegato (UE) 2026/1913 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante una mi… 1913/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1872 della Commissione, del 29 luglio 2026, che modif… 1872/2026
Vedi tutti i Regolamento UE →