Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 1930/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930 della Commissione, del 4 agosto 2026, relativo all’attuazione di misure di salvaguardia bilaterali sulle importazioni di prodotti di acciaio di cui al regolamento (UE) 2026/1384 del Parlamento europeo e del Consiglio e originari di determinati paesi con i quali l’Unione ha concluso accordi di libero scambio

Pubblicato: 04/08/2026 In vigore dal: 04/08/2026 Documento ufficiale

Quali sono le misure di salvaguardia bilaterali applicate alle importazioni di acciaio dall'UE verso i paesi con accordi di libero scambio?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930 istituisce misure di salvaguardia bilaterali sulle importazioni di prodotti di acciaio provenienti da nove paesi con cui l'Unione ha concluso accordi di libero scambio: Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Serbia, Svizzera, Turchia, Israele, Giordania, Marocco e Tunisia. La misura principale consiste nell'applicazione di un dazio fuori contingente del 50% ad valorem, che scatta una volta esauriti i contingenti tariffari specifici per paese ripartiti secondo il Regolamento (UE) 2026/1457.

La Commissione ha adottato queste misure sulla base di un'analisi che dimostra l'aumento significativo delle importazioni di acciaio nel periodo 2023-2025 (crescita del 15% in termini assoluti e della quota di mercato dal 32% al 36%) e il conseguente grave pregiudizio all'industria siderurgica dell'Unione, evidenziato dal calo della produzione (-4%), della capacità produttiva (-15%), delle vendite (-6%), della quota di mercato (-4%) e dell'occupazione (-17%).

Le misure si applicano ai 26 prodotti di acciaio definiti nell'allegato I del Regolamento (UE) 2026/1384 e riguardano sia i contingenti specifici per paese sia quelli aperti in modalità di concorrenza. L'origine dei prodotti è determinata secondo le norme UE sulla origine non preferenziale, con la clausola che i prodotti UE trasformati in paesi terzi mantengono il trattamento del paese di trasformazione.

Per le aziende importatrici, il regolamento comporta l'obbligo di pianificare gli acquisti entro i limiti dei contingenti tariffari per evitare il dazio del 50%, mentre per i produttori europei rappresenta una protezione temporanea volta a consentire il recupero della competitività e della quota di mercato nel settore siderurgico.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930 della Commissione, del 4 agosto 2026, relativo all’attuazione di misure di salvaguardia bilaterali sulle importazioni di prodotti di acciaio di cui al regolamento (UE) 2026/1384 del Parlamento europeo e del Consiglio e originari di determinati paesi con i quali l’Unione ha concluso accordi di libero scambio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1930 of 4 August 2026 on the implementation of bilateral safeguard measures on imports of steel products covered by Regulation (EU) 2026/1384 of the European Parliament and of the Council and originating in certain countries with which the Union has concluded free trade agreements

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1930 5.8.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1930 DELLA COMMISSIONE del 4 agosto 2026 relativo all’attuazione di misure di salvaguardia bilaterali sulle importazioni di prodotti di acciaio di cui al regolamento (UE) 2026/1384 del Parlamento europeo e del Consiglio e originari di determinati paesi con i quali l’Unione ha concluso accordi di libero scambio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2026/1384 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, che affronta gli effetti negativi sul commercio derivanti dalla sovracapacità globale nel mercato siderurgico dell’Unione e modifica il regolamento (UE) 2020/2170 («regolamento sull’acciaio») ( 1 ) , in particolare l’articolo 6, considerando quanto segue: 1. CONTESTO (1) Il 25 giugno 2026 è entrato in vigore il regolamento sull’acciaio, che ha disposto l’apertura di contingenti tariffari per 18 345 922 tonnellate di determinati prodotti di acciaio («prodotto in esame»), riguardanti 26 categorie di prodotti, e la fissazione di un dazio fuori contingente del 50 % ad valorem . (2) Il regolamento sull’acciaio istituisce un quadro coerente e completo che consente di far fronte agli effetti negativi sul commercio derivanti dalla sovracapacità globale nel mercato siderurgico dell’Unione. (3) Il 29 giugno 2026 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1457 ( 2 ) che ripartisce i contingenti tariffari aperti a norma del regolamento sull’acciaio. (4) Il regolamento sull’acciaio conferisce alla Commissione il potere di adottare, in deroga al regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) e ove possibile, atti di esecuzione che applicano misure di salvaguardia bilaterali per le importazioni di prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento sull’acciaio originari dei paesi con i quali l’Unione ha concluso un accordo di libero scambio. (5) Il 22 giugno 2026 la Commissione ha notificato alla Svizzera, alla Serbia, alla Macedonia del Nord, a Israele, al Marocco, alla Tunisia, all’Albania, alla Bosnia-Erzegovina e alla Giordania, e il 30 giugno alla Turchia, che essa avrebbe potuto adottare opportune misure di salvaguardia bilaterali nel rispetto delle condizioni stabilite negli accordi bilaterali applicabili per quanto riguarda i prodotti contemplati dal regolamento sull’acciaio. (6) Tali accordi consentono l’adozione di misure di salvaguardia bilaterali nelle circostanze presenti. (7) Gli accordi bilaterali applicabili con il Marocco ( 4 ) , la Giordania ( 5 ) , Israele ( 6 ) , la Tunisia ( 7 ) e la Turchia ( 8 ) consentono l’applicazione di misure di salvaguardia bilaterali qualora un prodotto sia importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da recare o minacciare di recare un grave pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti nel territorio di una delle parti contraenti, o gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell’economia. (8) Gli accordi bilaterali applicabili con l’Albania ( 9 ) , la Macedonia del Nord ( 10 ) , la Bosnia-Erzegovina ( 11 ) e la Serbia ( 12 ) consentono l’applicazione di misure di salvaguardia bilaterali qualora un prodotto di una parte sia importato nel territorio dell’altra parte in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da recare o minacciare di recare un grave pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti nel territorio della parte contraente o gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell’economia. (9) Gli accordi bilaterali applicabili con la Turchia ( 13 ) e la Svizzera ( 14 ) consentono l’applicazione di misure di salvaguardia bilaterali in caso di gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell’economia o in caso di difficoltà che potrebbero comportare un grave deterioramento della situazione economica di una regione. 2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE O DIRETTAMENTE CONCORRENTE (10) Il prodotto in esame è costituito da determinati prodotti di acciaio appartenenti alle 26 categorie di prodotti definite nell’allegato I del regolamento sull’acciaio. Tale ambito di applicazione è identico a quello del regolamento (UE) 2019/159 della Commissione ( 15 ) («regolamento sulle salvaguardie definitive per l’acciaio»). (11) Nel regolamento (UE) 2018/1013 della Commissione («regolamento sulle salvaguardie provvisorie per l’acciaio») ( 16 ) la Commissione aveva constatato che le 26 categorie di prodotti fabbricati dai produttori dell’Unione sono simili al o direttamente concorrenti con il prodotto in esame. Sia i prodotti nazionali che quelli importati presentano le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche fondamentali. Hanno finalità identiche e sono offerti attraverso canali di vendita simili o identici ad acquirenti che possono acquistarli da fornitori sia nazionali che esteri. Di conseguenza, vi è un livello significativo di concorrenza tra il prodotto in esame e quello fabbricato dai produttori dell’Unione. (12) La Commissione ha anche rilevato nel regolamento sulle salvaguardie provvisorie per l’acciaio che esistono una stretta correlazione e una forte concorrenza tra prodotti classificati in diverse categorie e anche tra prodotti a differenti livelli di produzione all’interno di determinate categorie, dato che alcune categorie contengono la principale materia prima o il principale fattore di produzione per fabbricare altri prodotti di altre categorie di prodotti. Di conseguenza, per effetto di questo livello di correlazione, la pressione competitiva può essere spostata facilmente da un prodotto a un altro. 3. AUMENTO DELLE IMPORTAZIONI (13) Sulla base delle informazioni fornite da Eurostat, la Commissione ha effettuato un’analisi dei quantitativi importati ed è stata in grado di stabilire l’esistenza di un aumento delle importazioni del prodotto in esame nel periodo 2023-2025 («il periodo in esame»). In via eccezionale, anziché basarsi su un periodo storico più lungo, la Commissione ha basato la sua valutazione sul periodo 2023-2025, in quanto gli anni 2021 e 2022 non erano rappresentativi delle normali condizioni di mercato. I flussi commerciali durante tali anni hanno risentito in modo significativo della ripresa economica dopo la Covid-19, con sviluppi del mercato determinati in gran parte da prezzi eccezionalmente elevati e da una forte ripresa della domanda fino alla seconda metà del 2022. (14) Le importazioni totali del prodotto in esame hanno avuto la seguente evoluzione: Tabella 1 Importazioni e quota di mercato Anno 2023 2024 2025 Importazioni (in tonnellate) 28 507 952 30 601 488 32 893 023 Indice 2023 = 100 100 107 115 Quota di mercato delle importazioni (in %) 32 34 36 Fonte: Eurostat. (15) Nel complesso, le importazioni del prodotto in esame sono aumentate del 15 % in termini assoluti nel periodo 2023-2025, e la quota di mercato delle importazioni è aumentata dal 32 % al 36 %. (16) La Commissione ha inoltre valutato l’andamento individuale delle importazioni nell’Unione del prodotto in esame originario dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Macedonia del Nord e della Serbia. (17) Le importazioni del prodotto in esame da tali paesi hanno avuto la seguente evoluzione: Tabella 2 Importazioni da Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord e Serbia Paese/Anno 2023 2024 2025 Importazioni dall’Albania (in tonnellate) 36 115 29 352 31 607 Indice 2023 = 100 100 81 88 Importazioni dalla Bosnia-Erzegovina (in tonnellate) 94 803 61 567 76 160 Indice 2023 = 100 100 65 80 Importazioni dalla Macedonia del Nord (in tonnellate) 392 098 417 754 456 526 Indice 2023 = 100 100 107 116 Importazioni dalla Serbia (in tonnellate) 664 743 657 318 760 234 Indice 2023 = 100 100 99 114 Fonte: Eurostat. (18) Le importazioni dalla Macedonia del Nord sono aumentate del 16 % nel periodo in esame, mentre le importazioni dalla Serbia sono aumentate del 14 %. (19) Tra il 2024 e il 2025 le importazioni del prodotto in esame originario dell’Albania sono aumentate dell’8 %. Poiché le importazioni dall’Albania hanno subito fluttuazioni nel periodo in esame (2023-2025), la Commissione ha ritenuto opportuno, in via eccezionale, integrare la sua valutazione esaminando una tendenza a più lungo termine delle importazioni. Sebbene le importazioni siano diminuite tra il 2023 e il 2024, ciò ha fatto seguito a livelli elevati nel 2023. L’analisi a più lungo termine ha inoltre mostrato che le importazioni avevano raggiunto livelli eccezionalmente elevati nel 2022. Ha inoltre confermato che l’attuale livello delle importazioni è superiore a quello registrato in ciascun anno singolo, ad eccezione dell’anno di picco 2022, ed è superiore di quasi dieci volte ai livelli registrati nel 2019 e nel 2020. Tale andamento indica che la pressione delle importazioni si è intensificata nel periodo più recente, nonostante il temporaneo calo osservato tra il 2023 e il 2024. Al momento dell’istituzione delle presenti misure di salvaguardia e sulla base dell’andamento delle importazioni a più lungo termine, il prodotto in esame è importato in quantitativi accresciuti. (20) Tra il 2024 e il 2025 le importazioni del prodotto in esame originario della Bosnia-Erzegovina sono aumentate del 24 %. Poiché anche le importazioni dalla Bosnia-Erzegovina hanno subito fluttuazioni nel periodo in esame (2023-2025), la Commissione ha ritenuto opportuno, in via eccezionale, in linea con l’approccio seguito nei confronti dell’Albania, integrare la sua valutazione esaminando una tendenza a più lungo termine delle importazioni. Dall’analisi è emerso che le importazioni sono generalmente diminuite nel lungo periodo. In particolare, rispetto ai livelli registrati prima del 2020, le importazioni sono notevolmente diminuite, nonostante il recente aumento osservato tra il 2024 e il 2025. Sulla base di tale valutazione, la Commissione ha concluso che il prodotto in esame originario della Bosnia-Erzegovina non viene importato in quantitativi accresciuti. (21) Alla luce di tali dati, la Commissione ha concluso che il prodotto in esame è importato in quantitativi accresciuti e che ciò soddisfa la relativa condizione nei pertinenti accordi bilaterali con Albania, Israele, Giordania, Macedonia del Nord, Marocco, Serbia, Svizzera, Tunisia e Turchia. 4. SITUAZIONE ECONOMICA DELL’INDUSTRIA DELL’UNIONE (22) Al fine di valutare la situazione economica dell’industria siderurgica dell’Unione, la Commissione ha inviato questionari ai produttori siderurgici noti dell’Unione per raccogliere informazioni su determinati indicatori di pregiudizio relativi al prodotto in esame nel periodo in esame. (23) La Commissione ha ricevuto risposte al questionario da membri delle tre associazioni note dell’industria dell’Unione (Eurofer, ESTA, CET). La Commissione ha consolidato i dati ricevuti direttamente dai produttori dell’Unione individualmente e inserito le risposte dei membri dell’associazione; tutte queste informazioni hanno costituito la base per la valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione. (24) L’evoluzione degli indicatori di pregiudizio tra il 2023 e il 2025 è illustrata nella tabella 3. Tabella 3 Produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, consumo, vendite, quota di mercato, redditività e occupazione Paese/Anno 2023 2024 2025 Volume di produzione (in tonnellate) 148 913 276 146 525 977 142 338 484 Indice 2023 = 100 100 98 96 Capacità produttiva (in tonnellate) 226 536 852 216 546 349 192 284 164 Indice 2023 = 100 100 96 85 Utilizzo degli impianti (in %) 66 68 74 Consumo dell’Unione (in tonnellate) 90 218 562 89 760 390 91 107 457 Indice 2023 = 100 100 99 101 Volume delle vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti (in tonnellate) 61 710 610 59 158 902 58 214 434 Indice 2023 = 100 100 96 94 Quota di mercato interno (in %) 68 66 64 Redditività delle vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti (in %) 0,43 1,35 –0,10 Indice 2023 = 100 100 99 101 Occupazione 145 073 118 230 120 056 Indice 2023 = 100 100 81 83 Fonte: risposte dell’industria dell’Unione al questionario. (25) Il volume di produzione ha registrato una costante tendenza al ribasso ed è diminuito del 4 % tra il 2023 e il 2025. La capacità produttiva è diminuita drasticamente del 15 % tra il 2023 e il 2025, con un calo ancora più pronunciato tra il 2024 e il 2025, quando è diminuita dell’11 %. L’utilizzo degli impianti è aumentato dell’8 % tra il 2023 e il 2025 a causa della significativa perdita di capacità produttiva, ma rimane a un livello insostenibilmente basso. (26) Il volume delle vendite ad acquirenti indipendenti sul mercato interno è diminuito del 6 % tra il 2023 e il 2025. Analogamente, la quota di mercato interno è diminuita del 4 % tra il 2023 e il 2025. Le vendite dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato interno hanno riportato una piccola redditività nel 2023 e nel 2024, ma sono divenute fonti di perdite nel 2025. (27) Tra il 2023 e il 2025 l’occupazione è diminuita notevolmente, del 17 %. Dapprima è calata del 19 % tra il 2023 e il 2024, poi è risalita moderatamente del 2 % tra il 2024 e il 2025. (28) Alla luce di quanto precede, la Commissione è giunta alla conclusione che l’industria dell’Unione subisce un grave pregiudizio ai sensi dell’articolo 12 dell’accordo tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, ai sensi degli accordi di associazione con il Marocco ( 17 ) , la Tunisia ( 18 ) , la Giordania ( 19 ) e Israele ( 20 ) e degli accordi di stabilizzazione e di associazione con l’Albania ( 21 ) , la Macedonia del Nord ( 22 ) e la Serbia ( 23 ) . Ciò è dimostrato in particolare dal calo della produzione, della capacità produttiva, delle vendite, della quota di mercato, della redditività e dell’occupazione durante il periodo in esame. In tali circostanze, si conclude inoltre che il settore siderurgico è interessato da gravi perturbazioni ai sensi dell’articolo 26 dell’accordo concluso tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera nel 1972 e dell’articolo 60 del protocollo addizionale firmato il 23 novembre 1970, allegato all’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia. 5. NESSO DI CAUSALITÀ (29) La Commissione ha effettuato un’analisi volta a stabilire se i quantitativi accresciuti delle importazioni abbiano causato un grave pregiudizio ai produttori dell’Unione o gravi perturbazioni nel settore siderurgico. (30) Si rammenta che il prodotto fabbricato da produttori dell’Unione è simile al prodotto in esame o direttamente concorrente rispetto allo stesso. Ha le stesse caratteristiche di base e gli stessi usi ed è venduto attraverso canali di vendita simili o identici. (31) Come indicato nelle conclusioni della sezione 4, l’industria dell’Unione ha subito perdite in termini di vendite sul mercato interno, calo della produzione, della capacità produttiva, della quota di mercato e dell’occupazione, con un conseguente livello di profitto negativo che è insostenibile. Allo stesso tempo le importazioni del prodotto in esame sono aumentate in misura significativa e hanno sottratto quote di mercato precedentemente detenute dai produttori dell’Unione. La quota di mercato delle importazioni è aumentata complessivamente dal 32 % al 36 %. (32) La Commissione ha pertanto stabilito che esiste un nesso di causalità tra l’aumento delle importazioni del prodotto in esame e il grave pregiudizio subito dai produttori dell’Unione. 6. CONCLUSIONI (33) Alla luce dell’analisi che precede, la Commissione ha concluso che le condizioni stabilite nei pertinenti accordi bilaterali sono soddisfatte. La valutazione degli indicatori economici pertinenti ha dimostrato che le importazioni hanno causato un grave pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti e che nel settore siderurgico esistono gravi perturbazioni. Tale grave pregiudizio e tale perturbazione del mercato non sono stati causati unicamente dalle importazioni in questione, ma è sufficiente che queste abbiano contribuito al pregiudizio e alla perturbazione insieme a tutte le altre importazioni. (34) La Commissione ritiene pertanto opportuno porre rimedio al grave pregiudizio e alla perturbazione del mercato mediante misure di salvaguardia bilaterali sul prodotto in esame. (35) Il livello dei dazi nel settore siderurgico in altri mercati importanti impone che tali misure di salvaguardia bilaterali assumano la forma di un dazio fuori contingente del 50 % ad valorem . Il dazio fuori contingente del 50 % ad valorem dovrebbe applicarsi una volta esauriti i quantitativi dei contingenti tariffari ripartiti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1457, sia che si tratti dei contingenti specifici per paese sia quando tali paesi possono ancora accedere ai contingenti tariffari aperti in modalità di concorrenza. (36) La Commissione ha determinato che tale forma di misura consentirebbe all’industria dell’Unione di riacquisire la propria quota di mercato e la competitività e consentirebbe di mantenere le importazioni a norma degli accordi bilaterali con la minima perturbazione possibile. (37) In considerazione della necessità di garantire una rapida applicazione delle misure di salvaguardia bilaterali per concretizzare l’attuazione efficace e completa del regolamento sull’acciaio, le disposizioni del presente regolamento dovrebbero entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. (38) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sugli ostacoli agli scambi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   Le importazioni nell’Unione di prodotti delle categorie elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2026/1384 e originari di Albania, Israele, Giordania, Marocco, Macedonia del Nord, Serbia, Svizzera, Tunisia e Turchia sono soggette, mediante misure di salvaguardia bilaterali, a un dazio fuori contingente del 50 % ad valorem . 2.   Il dazio fuori contingente di cui al paragrafo 1 si applica una volta esauriti i quantitativi dei contingenti aperti a norma del regolamento (UE) 2026/1384 ripartiti a ciascun paese interessato sotto forma sia di contingenti specifici per paese sia di contingenti aperti in modalità di concorrenza per ciascuna categoria di prodotto a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1457. Articolo 2 1.   L’origine dei prodotti cui si applica il presente regolamento è determinata in conformità delle disposizioni in vigore nell’Unione in materia di origine non preferenziale stabilite dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 24 ) . 2.   I prodotti originari dell’UE che hanno subito in un paese terzo una trasformazione che non comporta un cambiamento di origine sono soggetti al trattamento previsto dal presente regolamento per i prodotti originari di detto paese terzo al momento dell’importazione nell’Unione. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L, 2026/1384, 24.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1384/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1457 della Commissione, del 29 giugno 2026, relativo alla ripartizione dei contingenti tariffari aperti a norma del regolamento (UE) 2026/1384 del Parlamento europeo e del Consiglio che affronta gli effetti negativi sul commercio derivanti dalla sovracapacità globale nel mercato siderurgico dell’Unione e modifica il regolamento (UE) 2020/2170 ( GU L, 2026/1457, 30.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1457/oj ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019, recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l’Unione europea e paesi terzi ( GU L 53 del 22.2.2019, pag. 1 (ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/287/oj ). ( 4 ) Articolo 25 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco ( GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2000/204/oj ). ( 5 ) Articolo 24 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania ( GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/357(1)/oj ). ( 6 ) Articolo 23 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele ( GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2000/384/oj ). ( 7 ) Articolo 25 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina ( GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1998/238/oj ). ( 8 ) Articolo 12 dell’accordo tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio ( GU L 227 del 7.9.1996, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1996/528/oj ). ( 9 ) Articolo 38 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra ( GU L 107 del 28.4.2009, pag. 166 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2009/332/oj ). ( 10 ) Articolo 37 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione concluso tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra ( GU L 84 del 20.3.2004, pag. 13 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2004/239(2)/oj ). ( 11 ) Articolo 39 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra ( GU L 164 del 30.6.2015, pag. 2 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2015/997/oj ). ( 12 ) Articolo 41 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra ( GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2013/490/oj ). ( 13 ) Articolo 60 del protocollo addizionale firmato il 23 novembre 1970 e allegato all’accordo che crea un’Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia; lo stesso articolo si applica anche in virtù dell’articolo 63 della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 relativa all’attuazione della fase finale dell’unione doganale. ( 14 ) Articolo 26 dell’accordo concluso tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera nel 1972 ( GU L 300 del 31.12.1972, pag. 188 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/2840/oj ). ( 15 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio ( GU L 31 dell’1.2.2019, pag. 27 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/159/oj ). ( 16 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 della Commissione, del 17 luglio 2018, che istituisce misure di salvaguardia provvisorie in relazione alle importazioni di determinati prodotti di acciaio ( GU L 181 del 18.7.2018, pag. 39 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1013/oj ). ( 17 ) Articolo 25 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco. ( 18 ) Articolo 25 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina. ( 19 ) Articolo 24 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania. ( 20 ) Articolo 23 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele. ( 21 ) Articolo 38 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra. ( 22 ) Articolo 37 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione concluso tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra. ( 23 ) Articolo 41 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra. ( 24 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1930/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 1930/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Regolamento 2026/1930 disciplina le misure di salvaguardia bilaterali, i dazi ad valorem e i contingenti tariffari nel commercio dell'acciaio tra l'UE e i paesi con accordi di libero scambio. Commercialisti e consulenti doganali lo consultano per questioni di origine preferenziale, classificazione tariffaria, gestione dei contingenti e pianificazione degli acquisti di materie prime siderurgiche, considerando anche le clausole di grave pregiudizio e perturbazione del mercato previste negli accordi bilaterali.

Normative correlate

Legge 153/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Regolamento UE 1928/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1928 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1926/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1926 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1929/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1929 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1904/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1904 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1914/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1914 della Commissione, del 5 agosto 2026, …
Legge 139/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Decisione UE 1902/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1902 del Consiglio, del 28 luglio 2026, che a…

Altre normative del 2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026, relativa… Decisione UE 1973 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026, relativo … Regolamento UE 1963 Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse strategic… Legge 154 Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posizione da ad… Decisione UE 1966 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c… Legge 153 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026, che modif… Regolamento UE 1961 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, che modific… Decisione UE 1958 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recant… Legge 152

Altri Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1925 della Commissione, del 6 agosto 2026, che apre u… 1925/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1927 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante i… 1927/2026 Regolamento delegato (UE) 2026/1913 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante una mi… 1913/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1872 della Commissione, del 29 luglio 2026, che modif… 1872/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1901 della Commissione, del 28 luglio 2026, recante i… 1901/2026 Regolamento (UE) 2026/1828 della Commissione, del 28 luglio 2026, che modifica il regolam… 1828/2026
Vedi tutti i Regolamento UE →