Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1904 della Commissione, del 7 agosto 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido tereftalico originario della Repubblica di Corea e degli Stati Uniti messicani
Quali sono i dazi antidumping definitivi applicati alle importazioni di acido tereftalico dalla Corea e dal Messico secondo il Regolamento UE 2026/1904?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1904 della Commissione, del 7 agosto 2026, istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di acido tereftalico (TA) originario della Repubblica di Corea e degli Stati Uniti messicani. Per la Corea, il dazio varia a seconda del produttore: Samnam Petrochemical e Hanwha Impact Corporation sono soggette a un margine di dumping del 6,1%, mentre tutte le altre importazioni coreane subiscono un dazio del 13,3%. Per il Messico, il margine di dumping definitivo è del 75,5% su tutte le importazioni. Questi dazi sono stati determinati a seguito di un'inchiesta antidumping avviata il 13 agosto 2025 su denuncia del produttore belga INEOS Aromatics, che rappresentava tra il 27% e il 47% della produzione dell'Unione. L'inchiesta ha esaminato il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025, analizzando sia il dumping che il pregiudizio notevole all'industria dell'Unione, confermando i dazi provvisori istituiti ad aprile 2026.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1904 della Commissione, del 7 agosto 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido tereftalico originario della Repubblica di Corea e degli Stati Uniti messicani
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1904 of 7 August 2026 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on imports of terephthalic acid originating in the Republic of Korea and the United Mexican States
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1904
10.8.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1904 DELLA COMMISSIONE
del 7 agosto 2026
che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido tereftalico originario della Repubblica di Corea e degli Stati Uniti messicani
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
Il 13 agosto 2025 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di acido tereftalico («TA») originario della Repubblica di Corea («Corea») e degli Stati Uniti messicani («Messico») (denominati collettivamente «paesi interessati») sulla base dell’articolo 5 del regolamento regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
(«avviso di apertura»).
(2)
La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 30 giugno 2025. La denuncia è stata presentata da un produttore dell’Unione con sede in Belgio, INEOS Aromatics («INEOS» o «denunciante»), che rappresenta il [27 % - 47 %] della produzione dell’industria dell’Unione di TA ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.
1.2.
Registrazione
(3)
La Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni di TA originario della Corea e del Messico con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2013 («regolamento di registrazione»)
(
3
)
.
1.3.
Misure provvisorie
(4)
Il 10 aprile 2026 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di TA originario della Corea e del Messico con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/801
(
4
)
(«regolamento provvisorio»).
1.4.
Fase successiva della procedura
(5)
In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali erano stati istituiti i dazi antidumping provvisori («divulgazione provvisoria delle informazioni»), le parti interessate seguenti hanno inviato comunicazioni scritte presentando le loro osservazioni in merito alle risultanze provvisorie entro il termine di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio:
—
Akra Polyester, SA de C.V. (produttore esportatore messicano) («Alpek»);
—
Hanwha Impact Corporation (produttore esportatore coreano) («Hanwha»);
—
Samnam Petrochemical (produttore esportatore coreano) («Samnam»);
—
Taekwang Industrial Co Ltd (produttore esportatore coreano) («Taekwang»);
—
Novamont SpA (utilizzatore);
—
UAB Neo Group (utilizzatore) («Neo»).
(6)
Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con Hanwha, Samnam e Neo. Non si sono svolte audizioni con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
(7)
La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le proprie conclusioni provvisorie.
(8)
La Commissione ha informato le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di TA originario della Corea e del Messico («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.
(9)
Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno anche avuto la possibilità di essere sentite dopo la divulgazione finale delle informazioni. Si sono svolte audizioni con il produttore esportatore Samnam e un utilizzatore, Allnex Italy s.r.l. («Allnex»).
1.5.
Argomentazioni in merito all’apertura
(10)
In assenza di nuove osservazioni in merito all’apertura dell’inchiesta e alla denuncia, sono stati confermati i considerando da 6 a 23 del regolamento provvisorio.
1.6.
Campionamento
(11)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’associazione di utilizzatori PET Europe e gli utilizzatori Novapet e JSC Orion Global PET hanno sostenuto che una valutazione completa del terzo produttore esportatore coreano che ha collaborato, se inserito nel campione, avrebbe potuto determinare un margine di dumping inferiore. Non essendo però debitamente motivata, l’argomentazione è stata respinta.
(12)
Non sono pervenute osservazioni sul campionamento dei produttori dell’Unione o degli importatori indipendenti. Sono stati confermati i considerando da 24 a 30 del regolamento provvisorio.
1.7.
Esame individuale
(13)
La società coreana Hanwha, non inserita nel campione ma che ha collaborato, ha richiesto l’esame individuale ma non ha fornito alcuna risposta al questionario.
1.8.
Risposte al questionario e visite di verifica
(14)
La Commissione ha contattato tutti i dieci utilizzatori che hanno fornito risposte al questionario per chiedere ulteriori dati. Hanno risposto sette utilizzatori.
(15)
Dopo l’adozione del regolamento provvisorio non sono state effettuate ulteriori visite di verifica.
1.9.
Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
(16)
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
luglio 2024 e il 30 giugno 2025 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2022 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).
(17)
Diverse parti hanno sostenuto che il periodo in esame sarebbe dovuto andare più indietro nel tempo rispetto al 2022 per consentire un’adeguata valutazione degli indicatori microeconomici e macroeconomici di pregiudizio per l’industria dell’Unione.
(18)
Hanwha e Samnam hanno affermato che il periodo selezionato per analizzare le tendenze relative al pregiudizio porta a una rappresentazione alterata del mercato: né il 2021 (utilizzato nella denuncia) né il 2022 (utilizzato nella presente inchiesta) costituivano un buon punto di partenza per l’analisi del pregiudizio, in quanto in quegli anni la situazione è stata eccezionalmente favorevole per l’industria dell’Unione in conseguenza della crisi COVID-19. Le parti hanno affermato che le tendenze osservate nel periodo esaminato nella denuncia e quelle osservate nel periodo in esame della presente inchiesta rappresentavano un semplice riequilibrio del mercato e non veri e propri indicatori pregiudizio.
(19)
Secondo la Commissione le parti non hanno dimostrato che la scelta di un periodo in esame più lungo avrebbe modificato l’esito dell’analisi del pregiudizio. Al contrario, la relazione di analisi di mercato fornita dal denunciante nella denuncia
(
5
)
, che copre un periodo di oltre 10 anni, evidenziava una situazione relativamente stabile nel mercato dell’Unione in termini di domanda e volumi di vendita negli anni precedenti la crisi COVID-19.
(20)
Allo stesso tempo, l’eliminazione del 50 % della capacità produttiva dell’Unione registrata nel periodo in esame, associata al calo osservato dei prezzi all’importazione, alla diminuzione della quota di mercato e alle crescenti perdite dell’industria dell’Unione, non può essere considerata un riequilibrio del mercato. La Commissione ha inoltre ritenuto che gli effetti della pandemia di COVID-19 sul mercato del TA siano stati adeguatamente valutati nel regolamento provvisorio.
(21)
La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni volte a selezionare un periodo di riferimento più lungo per esaminare le tendenze pertinenti per la valutazione del pregiudizio.
(22)
Hanwha e Samnam hanno ribadito la loro argomentazione secondo cui la Commissione avrebbe dovuto scegliere un periodo di riferimento più lungo, che non avesse come punto di partenza il 2022 o il 2021, anni in cui la pandemia di COVID-19 ha distorto il mercato, facendo riferimento ad altre indagini in cui la Commissione ha tenuto conto degli effetti della pandemia. Le parti hanno contestato l’approccio adottato dalla Commissione nell’inchiesta, sostenendo che quest’ultima aveva respinto la loro richiesta basandosi su una relazione riservata di analisi di mercato, richiedendo al contempo alle parti di presentare elementi di prova che confutassero tale relazione, alla quale esse non hanno accesso. Hanno inoltre affermato che la Commissione ha esaminato solo i volumi della domanda e delle vendite e non ha cercato di prendere in considerazione tutti gli indicatori economici pertinenti.
(23)
La Commissione ha chiarito di non aver adottato questa posizione. Essa non ha respinto le argomentazioni delle parti in merito alla scelta di un periodo di riferimento più lungo perché non sono stati presentati elementi di prova in grado di confutare i dati (riservati) di analisi di mercato forniti nella denuncia. La Commissione ha respinto tali argomentazioni delle parti perché queste ultime non hanno fornito
alcun
elemento di prova atto a dimostrare che, prima del 2021 e del 2022,
uno qualsiasi
degli indicatori economici fosse o potesse essere sostanzialmente differente in misura tale da giustificare la scelta di un periodo in esame più lungo.
(24)
Allo stesso tempo, gli unici dati di cui la Commissione disponeva nel fascicolo, sotto forma di relazione riservata, indicavano che le affermazioni secondo cui il mercato era sostanzialmente diverso prima degli anni della pandemia di COVID-19 non erano, in realtà, corrette. La Commissione non ha potuto ignorare gli elementi di prova di cui dispone, contenuti nel fascicolo. Ciononostante, a prescindere dalla summenzionata relazione, nessuna delle parti secondo le quali si sarebbe dovuto scegliere un periodo di riferimento più lungo ha presentato alla Commissione alcun dato significativo.
(25)
In base a quanto ulteriormente sostenuto da Samnam e Hanwha, non era sufficiente che, ai fini di tale valutazione, la Commissione esaminasse solo i dati relativi alla domanda e alle vendite, senza tentare di valutare altri indicatori economici pertinenti che incidono sulla situazione dell’industria dell’Unione. Le parti tuttavia non hanno spiegato quali altri indicatori economici considererebbero particolarmente pertinenti a tale riguardo, né tanto meno hanno presentato elementi di prova atti a dimostrare che tali indicatori fossero stati influenzati dalla pandemia di COVID-19 in un modo che non fosse già stato preso in considerazione.
(26)
Infine, le risultanze della Commissione relative agli effetti della pandemia di COVID-19 sull’analisi del pregiudizio in altre inchieste citate da Samnam e Hanwha erano specifiche di ciascun caso e non potevano essere automaticamente considerate pertinenti anche per il mercato del TA. La Commissione ha inoltre nuovamente ricordato di aver riconosciuto già nel regolamento provvisorio che la pandemia di COVID-19 aveva inciso sui livelli della domanda. Non sono stati presentati elementi di prova credibili attestanti che sia stato trascurato un qualche impatto della pandemia su altri fattori di pregiudizio.
(27)
Queste argomentazioni sono state pertanto respinte.
2.
PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
(28)
Come indicato nel regolamento provvisorio, il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da acido tereftalico di purezza, in peso, pari o superiore al 99,5 %, di norma classificato con il numero CAS (
Chemical Abstracts Service
) 100-21-0 e cui di norma corrisponde il numero CUS (
Customs and Statistics
) 0023865-3, attualmente classificato con il codice NC ex 2917 36 00 (codice TARIC 2917 36 00 11) («prodotto oggetto dell’inchiesta»).
(29)
Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell’inchiesta originario della Corea e del Messico.
2.1.
Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto
(30)
All’inizio dell’inchiesta il prodotto oggetto dell’inchiesta è stato segmentato in tre tipi di prodotto, in base al livello delle impurità: MTA (acido tereftalico di media qualità), QTA (acido tereftalico qualificato) e PTA (acido tereftalico purificato). Nella sezione 2.4. del regolamento provvisorio la Commissione ha valutato e respinto la richiesta presentata da varie parti interessate di escludere il QTA dalla definizione del prodotto, avendo constatato che le relative caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche non erano sufficientemente differenti per poter ritenere che il QTA fosse un prodotto distinto.
(31)
In seguito alle risultanze provvisorie, diverse parti hanno contestato le conclusioni della Commissione in merito alla definizione del prodotto.
(32)
In primo luogo, Taekwang ha sottolineato di non aver mai chiesto l’esclusione del QTA dalla definizione del prodotto, né di aver espresso il proprio sostegno a tale richiesta, dal momento che non produceva QTA. Taekwang ha pertanto chiesto alla Commissione di eliminare il riferimento a tale richiesta dal considerando 40 del regolamento provvisorio.
(33)
La Commissione ha chiarito che la richiesta di escludere il QTA dalla definizione del prodotto è stata in effetti attribuita erroneamente a tutti i membri della Korea Chemical Industry Association, mentre in realtà era stata presentata solo da Samnam e dall’utilizzatore Neo.
(34)
In secondo luogo, Neo e Samnam hanno ribadito la richiesta di esclusione del prodotto, sostenendo che il QTA era un prodotto diverso dall’acido tereftalico purificato («PTA»), in quanto presentava una struttura dei costi e un prezzo fondamentalmente diversi da quelli del PTA nonché applicazioni a valle differenti, principalmente a causa del diverso livello di purezza tra i due prodotti.
(35)
La Commissione ha riesaminato tali argomentazioni e, poiché sono stati richiesti dati supplementari agli utilizzatori che hanno risposto al questionario, sono stati raccolti nuovi elementi di prova sulle differenze di prezzo tra il QTA e il PTA.
(36)
La Commissione ha ricordato che la definizione del prodotto in esame nell’ambito di un’inchiesta antidumping ha l’obiettivo di agevolare l’elaborazione dell’elenco dei prodotti che, se del caso, saranno assoggettati ai dazi antidumping. Ai fini di questa operazione, la Commissione può tener conto di vari fattori, quali le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche dei prodotti, il loro uso, la loro intercambiabilità, la percezione che ne ha il consumatore, i canali di distribuzione, il processo di fabbricazione, i costi di produzione e la qualità
(
6
)
. Risulta parimenti da costante giurisprudenza che nella definizione del prodotto in esame la Commissione gode di un ampio potere discrezionale
(
7
)
.
(37)
L’accertamento atto a stabilire se uno specifico prodotto sia stato incluso a giusto titolo nell’elenco dei prodotti che, se del caso, saranno assoggettati ai dazi antidumping deve essere effettuato alla luce delle caratteristiche del prodotto in esame quali definite dalla Commissione, e non alla luce delle caratteristiche dei prodotti che compongono il prodotto in esame o delle relative sottocategorie
(
8
)
. Prodotti che non sono identici sotto tutti gli aspetti possono rientrare nella definizione di tale prodotto, laddove rispecchino i fattori di cui la Commissione ha tenuto conto per definire il prodotto in esame, e in tale contesto essere oggetto di un’inchiesta antidumping
(
9
)
.
(38)
La Commissione ha quindi ricordato che il QTA e il PTA rientrano entrambi nella definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta di cui al considerando 28.
(39)
In aggiunta, le differenze di prezzo non costituiscono di per sé un criterio pertinente al fine di determinare se tipi di prodotti differenti formino un singolo prodotto in esame.
(40)
La Commissione ha comunque esaminato i nuovi elementi di prova concernenti le differenze di prezzo tra il PTA e il QTA. La Commissione ha constatato che, come inizialmente sostenuto da Samnam e Neo, il prezzo del QTA proveniente dalla Corea era di norma inferiore a quello del PTA. Tuttavia tale differenza non era né netta né coerente.
(41)
Gli elementi di prova forniti alla Commissione in merito alle quotazioni di prezzo suggerivano che le formule di determinazione del prezzo per il QTA e il PTA avrebbero effettivamente portato a prezzi più bassi per il QTA. Tuttavia i prezzi di acquisto basati sulle fatture fornite dagli utenti per alcuni mesi del periodo oggetto dell’inchiesta e i prezzi medi di vendita mensili comunicati dai produttori esportatori coreani indicano che la differenza nei prezzi finali a parità di condizioni Incoterms variava tra lo [0 %-4 %] e l’[8 %-12 %]. Sebbene per la maggior parte del tempo il PTA fosse più costoso, in alcuni mesi anche il QTA è stato venduto a un prezzo più elevato.
(42)
La Commissione non ha pertanto potuto concludere che vi fosse una notevole e costante differenza di prezzo tra il QTA e il PTA. In ogni caso, anche se il QTA fosse in media più economico del PTA, tale differenza di prezzo non sarebbe, di per sé, sufficiente per concludere che un determinato tipo di prodotto sia, di fatto, un prodotto diverso.
(43)
A tale riguardo, la Commissione ha sottolineato che dagli elementi di prova contenuti nel fascicolo emerge che il QTA era generalmente considerato un acido tereftalico di qualità inferiore rispetto al PTA. La Commissione ha inoltre accolto l’argomentazione di Neo secondo cui per utilizzare il QTA nella produzione di polietilene tereftalato («PET») è necessario investire in macchinari speciali, mentre ciò non è necessario quando si utilizza solo il PTA.
(44)
Tuttavia, sebbene sia un fatto incontestato che nella produzione di PET solo una certa quantità di PTA possa essere sostituita dal QTA
(
10
)
, il PET non è l’unica industria a valle che utilizza il TA. Come già descritto nel regolamento provvisorio, le osservazioni contenute nel fascicolo hanno dimostrato che in almeno un mercato a valle, quello dei rivestimenti in polvere, il QTA e il PTA possono essere utilizzati in modo intercambiabile
(
11
)
.
(45)
La Commissione ha pertanto ribadito la sua conclusione, secondo cui il QTA e il PTA condividono ampiamente caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche simili. Altri fattori menzionati dalle parti non inficiano tale conclusione, dato che il QTA e il PTA sono in concorrenza sugli stessi mercati, sono utilizzati per produrre gli stessi prodotti e, di fatto, sono intercambiabili in un grado molto elevato. Anche nel mercato del PET, in cui l’intercambiabilità del PTA con il QTA è parziale, il PTA può sostituire il QTA. Eventuali differenze in termini di impurità tra i due prodotti e alcune limitazioni nell’intercambiabilità in un mercato a valle (PET) non sono risultate sufficienti a suffragare la conclusione che il QTA e il PTA non siano prodotti simili.
(46)
La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni di Neo, Samnam e Hanwha.
(47)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Samnam ha ribadito la richiesta di escludere il QTA dalla definizione del prodotto. Samnam ha affermato che la Commissione ha basato la sua decisione di non escludere il QTA dalla definizione del prodotto sull’argomentazione che esso è intercambiabile con il PTA.
(48)
Samnam ha sostenuto che la Commissione non può basare la conclusione secondo cui il QTA e il PTA sono intercambiabili sul fatto che lo siano nei rivestimenti in polvere, in quanto i rivestimenti in polvere rappresentano una parte molto ridotta della domanda di TA ed esistono oltre cento formulazioni di rivestimenti in polvere, ciascuna delle quali richiede quantitativi diversi di TA.
(49)
Oltre a ciò, nell’audizione del 7 luglio 2026 Allnex ha affermato che i diversi tipi di TA utilizzati nella propria produzione non sono immediatamente intercambiabili in tutte le formulazioni di prodotto. Per ciascuna formulazione di rivestimento in polvere è invece necessaria una certificazione specifica del TA, tramite test di laboratorio e/o prove in impianto. La Commissione ha osservato che tali argomentazioni sono pervenute solo nella fase finale del procedimento e non erano state sollevate da Allnex nemmeno durante la sua prima audizione del 9 ottobre 2025.
(50)
La Commissione ha sottolineato di non aver deciso di mantenere il QTA nella definizione del prodotto solo perché è stato ritenuto intercambiabile con il PTA nella produzione di rivestimenti in polvere, come sostenuto da Samnam. La Commissione non ha ritenuto che il QTA presentasse caratteristiche chimiche, fisiche e tecniche sufficientemente differenti rispetto al PTA da giustificare un’esclusione dalla definizione del prodotto. L’intercambiabilità dei due tipi di prodotto è stata esaminata come criterio accessorio per valutare se la natura di eventuali differenze nelle caratteristiche chimiche, fisiche e tecniche giustifichi l’esclusione del prodotto.
(51)
Per quanto riguarda tale criterio, la Commissione ha peraltro chiarito di non aver tratto conclusioni sull’intercambiabilità tra QTA e PTA solo sulla base di un mercato a valle (rivestimenti in polvere). Come descritto in precedenza, in particolare al considerando 45, è stato constatato che l’intercambiabilità esiste anche nel mercato del PET, anche se solo in parte.
(52)
La Commissione ha tuttavia esaminato le argomentazioni relative all’uso del TA nella produzione di rivestimenti in polvere. Nella prima audizione con la Commissione, tenutasi il 9 ottobre 2025, Allnex ha affermato di poter «utilizzare indifferentemente QTA, HTA o PTA senza modificare il processo di produzione». Ciò rende il QTA e il PTA, di fatto, intercambiabili ai fini dell’uso in tale mercato. Il fatto che sia necessario eseguire test su una formulazione del prodotto per certificare un tipo di TA da utilizzare in tale formulazione, come sostenuto da Allnex nella sua audizione dopo la divulgazione finale delle informazioni, non inficia tale conclusione. Tali test sono parte integrante di tutte le modifiche apportate alle formulazioni dei prodotti e dell’elaborazione di nuove formulazioni; non sono specifici solo delle situazioni in cui sono modificati o presi in considerazione diversi tipi di TA per una determinata formulazione di prodotto.
(53)
Per quanto riguarda altri usi a valle, in particolare la produzione di PET, come riconosciuto dalla stessa Samnam nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, anche per la stragrande maggioranza del mercato dell’acido tereftalico (ossia la produzione di PET), il QTA può sostituire il PTA in una certa misura, anche se ciò darà origine a prodotti di qualità inferiore rispetto al caso in cui sia utilizzato esclusivamente il PTA.
(54)
Come già concluso dalla Commissione, la presente inchiesta ha dimostrato l’indiscussa intercambiabilità unidirezionale del QTA e del PTA, in base alla quale in tutte le applicazioni in cui è utilizzato il QTA (che si tratti della produzione di PET o di rivestimenti in polvere), il QTA può essere sostituito dal PTA senza alcun adeguamento dei processi o delle attrezzature di produzione. Inoltre, nella produzione di rivestimenti in polvere, tale intercambiabilità va in entrambi i sensi. Anche nella produzione di PET è possibile sostituire il PTA con il QTA, anche se tale possibilità è in qualche modo limitata dalla necessità di modificare alcune parti degli impianti di produzione. Inoltre il fatto che possano essere necessarie modifiche di questo tipo per passare da un tipo all’altro dello stesso prodotto non è né insolito né specifico del TA.
(55)
Pertanto, come già concluso al considerando 45, esiste chiaramente un elevato grado di intercambiabilità tra il QTA e il PTA. Alcune limitazioni nell’intercambiabilità in un mercato a valle (PET) non sono risultate sufficienti a suffragare la conclusione che il QTA e il PTA non siano prodotti simili.
(56)
Nonostante la discussione sui livelli di sostituibilità del QTA e del PTA, resta il fatto che entrambi sono effettivamente utilizzati per la produzione degli stessi prodotti, siano essi PET, rivestimenti in polvere o altre applicazioni. Come già concluso nel regolamento provvisorio e in precedenza, la Commissione non ha pertanto ritenuto che tale criterio dimostrasse che il QTA si differenziava in misura sufficiente per poter essere considerato un prodotto distinto.
(57)
La Commissione ha inoltre ricordato che, come già sottolineato al considerando 37, l’accertamento atto a stabilire se uno specifico prodotto sia stato incluso a giusto titolo nella definizione del prodotto deve essere effettuato alla luce delle caratteristiche del prodotto in esame quali definite dalla Commissione, e non alla luce delle caratteristiche dei prodotti che compongono il prodotto in esame o delle relative sottocategorie. Sia il QTA che il PTA rientrano nella definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta di cui al considerando 28. La Commissione non ha inoltre riscontrato differenze sufficienti nelle caratteristiche chimiche, fisiche e tecniche di base del QTA e del PTA, mentre entrambi i tipi di prodotto sono di fatto utilizzati per la produzione degli stessi prodotti a valle. La Commissione non ha pertanto riscontrato alcun motivo per escludere il QTA dalla definizione del prodotto.
(58)
Le argomentazioni di Samnam e di Allnex sono state pertanto respinte.
3.
DUMPING
3.1.
Corea
3.1.1.
Valore normale
(59)
Il 29 maggio 2026 Neo ha presentato una comunicazione in cui sosteneva che la Commissione dovrebbe applicare un metodo di calcolo dei costi mensili, anziché utilizzare il costo medio annuo di produzione. NEO ha affermato che, durante il periodo dell’inchiesta («PI»), le principali materie prime presentavano una varianza di entità tale da influenzare l’esito del calcolo. Secondo Neo, il metodo attuale, che esclude le operazioni di vendita sul mercato interno con un prezzo di vendita inferiore ai costi medi annuali, comporta un effetto distorsivo al rialzo in quanto esclude le operazioni in cui il prezzo di vendita non era superiore al costo medio mensile di produzione in quel mese specifico. NEO ha fornito dati secondo cui il prezzo del paraxilene, la principale materia prima, e dell’acido tereftalico purificato («PTA») per la Cina, che sono strettamente collegati al prezzo del TA, presentavano una varianza del 18 % rispetto al prezzo medio. NEO ha suggerito di applicare un metodo basato sui costi mensili per il confronto.
(60)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Samnam ha presentato osservazioni sostenendo che in questo caso, in cui i costi variano da un mese all’altro, è probabile che molte vendite siano effettuate a un prezzo superiore al costo di produzione in quel mese, ma inferiore al costo di produzione calcolato su base annua. Di conseguenza, molte vendite sul mercato interno che di fatto sono effettuate al di sopra dei costi nel corso di normali operazioni commerciali sono erroneamente ignorate. Tale argomentazione è stata ribadita dall’associazione di utilizzatori PET Europe e dagli utilizzatori Novapet, Equipolymers e JSC Orion Global PET.
(61)
La Commissione ha osservato che Samnam ha fornito informazioni mensili sul costo di produzione nella sua risposta al questionario e ha sostenuto che la verifica delle normali operazioni commerciali dovrebbe essere effettuata su base mensile in ragione delle forti fluttuazioni del prezzo della principale materia prima, il paraxilene.
(62)
In via preliminare, la Commissione ha osservato che nel testo dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base non vi è alcun elemento che giustifichi l’utilizzo di dati mensili relativi al costo di produzione. In effetti, l’articolo 2, paragrafo 4, fa riferimento alla «media ponderata dei costi nel periodo dell’inchiesta», vale a dire il congruo termine per determinare se i prezzi consentano il recupero dei costi. La Commissione ha ritenuto che il ricorso ai costi annui di produzione sia generalmente accettato e appaia appropriato nella maggior parte dei casi, in quanto elimina le fluttuazioni estreme e a breve termine dei costi e dei prezzi. Costituisce persino la norma nella prassi di molte autorità incaricate dell’inchiesta. Uno scostamento dall’utilizzo dei costi medi annui è possibile solo in circostanze del tutto eccezionali. In effetti, i costi di produzione in un determinato mese avranno solo una sovrapposizione limitata, se non addirittura nulla, con i costi delle merci vendute in quel mese. È il confronto di un prezzo con il costo delle merci vendute che dimostra se una vendita è stata effettuata in perdita. Quanto più lungo è il periodo di confronto (ad esempio un anno), tanto maggiore è la sovrapposizione tra i prezzi confrontati e i rispettivi costi effettivi delle merci vendute e quindi lo scopo della verifica delle normali operazioni commerciali, ossia «
definire le circostanze nelle quali si può considerare che le vendite sul mercato interno [siano state] effettuate in perdita
»
(
12
)
, è più efficacemente soddisfatto.
(63)
Le informazioni fornite da Samnam sulla fluttuazione dei costi hanno dimostrato che i costi e i prezzi sul mercato interno non evidenziavano una chiara tendenza al rialzo o al ribasso, ma hanno semplicemente continuato a oscillare attorno alla media ponderata dei costi durante tutto il periodo dell’inchiesta. La Commissione non ha pertanto ritenuto giustificato basare il margine di dumping su un metodo di calcolo dei costi mensili.
(64)
La Commissione ha pertanto confermato le proprie risultanze provvisorie di cui ai considerando 44 e 51 del regolamento provvisorio.
3.1.2.
Prezzo all’esportazione
(65)
Non sono pervenute osservazioni in merito al prezzo all’esportazione. La Commissione ha dunque confermato le proprie risultanze provvisorie di cui ai considerando 52 e 53 del regolamento provvisorio.
3.1.3.
Confronto
(66)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Samnam ha sostenuto che la Commissione deve effettuare un adeguamento del prezzo all’esportazione a livello cif calcolato per le esportazioni di Samnam, tutte effettuate tramite operatori commerciali indipendenti.
(67)
Nella fase provvisoria non si era tenuto conto di tale adeguamento, in quanto le stime presentate in quella fase sembravano irragionevolmente elevate e Samnam non aveva presentato prove documentali sufficienti a sostegno di tali affermazioni.
(68)
Le prove documentali presentate in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni erano esatte e sono state accettate dalla Commissione, che ha adeguato il suo calcolo di conseguenza.
(69)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Samnam ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare le tariffe di nolo marittimo fornite dagli operatori commerciali indipendenti di Samnam anziché i dati forniti da quest’ultima nella sua risposta al questionario.
(70)
La Commissione ha respinto tale argomentazione. Le informazioni fornite nella risposta al questionario di Samnam sono state verificate e comprendevano parametri di riferimento documentati con informazioni pubblicamente disponibili sul trasporto merci e sull’assicurazione. D’altro canto, le informazioni fornite dagli operatori commerciali indipendenti di Samnam sono state fornite solo dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, quando i dati inizialmente forniti da Samnam erano già stati verificati e accettati.
3.1.4.
Margini di dumping
(71)
La Commissione ha ricordato che per uno dei produttori esportatori coreani, Taekwang, non sono state riscontrate pratiche di dumping. Per i produttori esportatori che hanno collaborato ma non erano inseriti nel campione la Commissione ha calcolato il margine di dumping conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Dato che il prezzo medio all’esportazione degli altri produttori esportatori non inseriti nel campione che hanno collaborato, come indicato nelle risposte al questionario per il campionamento, era inferiore al prezzo all’esportazione del produttore esportatore inserito nel campione con un margine di dumping pari a zero, il margine di dumping per i produttori esportatori non inseriti nel campione che hanno collaborato è stato stabilito in base ai margini dei produttori esportatori inseriti nel campione, senza tenere conto del margine del produttore esportatore per il quale non sono state riscontrate pratiche di dumping.
(72)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Hanwha, l’unico esportatore coreano noto non inserito nel campione, ha sostenuto che il metodo per determinare il dazio applicabile ad Hanwha è in contrasto con il diritto dell’OMC e in contraddizione con le spiegazioni della Commissione di cui ai considerando da 59 a 62 del regolamento provvisorio. Hanwha ha sostenuto in dettaglio quanto di seguito esposto:
—
nei casi in cui l’autorità incaricata dell’inchiesta applica il campionamento, l’articolo 6.10, seconda frase, del regolamento accordo antidumping prevede che il campione sia rappresentativo;
—
il sottocampione di 2 dei 3 produttori esportatori coreani che hanno collaborato è particolarmente sensibile al profilo specifico di Hanwha;
—
è incoerente affermare che la Commissione abbia utilizzato i dati di un’unica società per costruire una «media ponderata», dato che non è possibile costruire una media ponderata partendo da un singolo dato.
(73)
In via preliminare, la Commissione ha osservato che, a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento di base, ai fini del calcolo della media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti inserite nel campione, «la Commissione non tiene conto di margini nulli o minimi». Inoltre la Commissione ha osservato che in questo caso il resto del campione, ossia il produttore esportatore per il quale sono state riscontrate pratiche di dumping, poteva comunque essere considerato rappresentativo per le esportazioni coreane di TA nell’Unione. Le vendite di questa società rappresentavano il [40 %-50 %] delle vendite all’esportazione coreane di TA nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta e il tipo di prodotto venduto da tale società era comparabile ai tipi di prodotto venduti da produttori esportatori non inseriti nel campione, come indicato nella sezione 2.1. A norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, il margine di dumping per i produttori esportatori non inseriti nel campione che hanno collaborato non
supera
la media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti inserite nel campione. Il regolamento di base stabilisce che il campione deve essere rappresentativo, ma non prevede un numero minimo di società da selezionare per il campione. La Commissione ha concluso che le vendite di Samnam erano ancora rappresentative e ha pertanto deciso di basare il margine di dumping per i produttori che hanno collaborato non inseriti nel campione sul margine di dumping riscontrato per Samnam. Hanwha non ha richiesto l’esame individuale. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione relativa alla modifica del metodo.
(74)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Hanwha ha sostenuto che il fatto che i propri prezzi all’esportazione fossero inferiori a quelli di Taekwang non costituisce un ragionamento valido per estendere ad Hanwha il dumping accertato tramite il campione, in quanto tale circostanza non dovrebbe essere considerata un’indicazione dell’esercizio di pratiche di dumping da parte di Hanwha. Hanwha ha altresì sostenuto che la Commissione non poteva basarsi sui dati relativi ai prezzi all’esportazione della società forniti nel modulo di campionamento senza effettuare un’analisi completa dei dati di Hanwha. Hanwha ha dichiarato che, dal punto di vista economico, sarebbe più in linea con Taekwang che con Samnam.
(75)
Hanwha ha fornito il prezzo medio delle proprie vendite all’esportazione durante la fase di campionamento. Tali dati hanno dimostrato che i suoi prezzi erano in linea con quelli della società per la quale è stato riscontrato il dumping e che è stata considerata rappresentativa delle vendite coreane all’esportazione nell’Unione. Non sussiste alcun obbligo giuridico di effettuare un’analisi completa basata sui costi al fine di valutare se il dumping riscontrato nel campione possa essere esteso. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
(76)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Hanwha ha sostenuto che la valutazione della Commissione, secondo cui il campione restava rappresentativo in ragione della quota elevata di esportazioni di Samnam, pur non avendo riscontrato pratiche di dumping per Taekwang, non risponderebbe all’obiezione giuridica fondamentale in base alla quale un unico margine non può costituire una media ponderata.
(77)
La società non ha avanzato nuove argomentazioni a sostegno di tale affermazione. Come indicato al considerando 73, il riferimento alla media ponderata si riferisce alla soglia giuridica che non deve essere superata per il margine di dumping dei produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione. La Commissione ha inoltre ricordato che, in particolare nell’ambito del secondo metodo di campionamento, come rilevato dalla Corte di giustizia nella causa
T.KUP
(
13
)
, nulla impedisce alla Commissione di basare un campione a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base su un produttore esportatore che rappresenta «
il massimo volume della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile
». È stato inoltre osservato che l’articolo 9, paragrafo 6, è l’unica disposizione del regolamento di base che disciplina il livello del dazio da istituire nei confronti dei produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione. Ne consegue che, poiché un campione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, può essere costituito da un unico produttore esportatore, l’articolo 9, paragrafo 6, non può essere interpretato in modo tale da renderlo inapplicabile in una siffatta situazione di fatto.
(78)
La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
(79)
Come descritto al considerando 68, in seguito a un’argomentazione presentata da Samnam la Commissione ha sottoposto a revisione il suo margine di dumping.
(80)
L’adeguamento del calcolo per Samnam ha determinato un nuovo calcolo del margine di dumping per l’altro soggetto che ha collaborato, come pure del margine di dumping applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Corea, escluse le importazioni di Taekwang che, come osservato al considerando 60 del regolamento provvisorio, non sono risultate oggetto di dumping.
(81)
I margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping definitivo (in %)
Samnam Petrochemical Co., Ltd.
6,1
Altra società che ha collaborato non inserita nel campione: Hanwha Impact Corporation
6,1
Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato
13,3
3.2.
Messico
3.2.1.
Valore normale
(82)
Non sono pervenute osservazioni in merito al calcolo del valore normale. La Commissione ha pertanto confermato le proprie risultanze provvisorie di cui ai considerando 67 e 68 del regolamento provvisorio.
3.2.2.
Prezzo all’esportazione
(83)
Non sono pervenute osservazioni in merito al calcolo del prezzo all’esportazione. La Commissione ha pertanto confermato le proprie risultanze provvisorie di cui al considerando 69 del regolamento provvisorio.
3.2.3.
Confronto
(84)
Non sono pervenute osservazioni in merito al confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione. La Commissione ha pertanto confermato le proprie risultanze provvisorie di cui ai considerando 70 e 71 del regolamento provvisorio.
3.2.4.
Margine di dumping
(85)
In assenza di argomentazioni accolte riguardanti il calcolo del margine di dumping, sono stati confermati i considerando 72 e 73 del regolamento provvisorio.
(86)
Il margine di dumping definitivo, espresso in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è il seguente:
Società
Margine di dumping definitivo (in %)
Tutte le importazioni originarie del paese interessato
75,5
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
(87)
In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando da 74 a 76 del regolamento provvisorio.
4.2.
Uso vincolato
(88)
In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando da 77 a 84 del regolamento provvisorio.
4.3.
Consumo dell’Unione
(89)
In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando da 85 a 93 del regolamento provvisorio.
4.4.
Importazioni dai paesi interessati
4.4.1.
Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati
(90)
A seguito della divulgazione provvisoria delle informazioni, Hanwha, Samnam e Alpek hanno sostenuto che le importazioni dalla Corea debbano essere analizzate separatamente da quelle provenienti dal Messico. Secondo le suddette parti, la quarta condizione per l’analisi cumulativa di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base non era soddisfatta, vale a dire che una valutazione cumulativa delle importazioni non era opportuna alla luce delle condizioni della concorrenza tra i prodotti importati stessi e tra questi ultimi e il prodotto simile.
(91)
Hanwha e Samnam hanno sostenuto che le importazioni coreane dovrebbero essere analizzate individualmente, in quanto non sono state riscontrate pratiche di dumping per le importazioni di Taekwang, che produce solo PTA. Poiché le importazioni di Taekwang sono state escluse dall’analisi del pregiudizio, la stragrande maggioranza delle importazioni coreane prese in considerazione nella presente inchiesta riguardava il QTA, mentre tutta la produzione nell’Unione e le importazioni dal Messico riguardano il PTA.
(92)
Secondo Hanwha e Samnam, il PTA è soggetto a condizioni di concorrenza diverse rispetto al QTA. Il QTA e il PTA presentano un diverso grado di impurità e pertanto hanno prezzi diversi. Inoltre, per poter utilizzare il QTA nel processo produttivo, i produttori di PET devono effettuare investimenti nei propri impianti di produzione. Pertanto il QTA può essere impiegato con facilità da un gruppo molto limitato di utilizzatori.
(93)
La Commissione non ha ritenuto che tali argomentazioni dimostrassero condizioni di concorrenza sufficientemente diverse tra le importazioni coreane e le importazioni dal Messico e/o i prodotti fabbricati e venduti nell’Unione.
(94)
In primo luogo, come già descritto al considerando 71, il prezzo medio all’esportazione del produttore esportatore che ha collaborato non inserito nel campione (Hanwha), come indicato nella risposta al questionario per il campionamento, era inferiore rispetto al prezzo all’esportazione del produttore esportatore inserito nel campione con un margine di dumping pari a zero (Taekwang). La Commissione ha pertanto ritenuto di non poter estendere ad Hanwha le risultanze relative all’assenza di dumping riguardanti Taekwang, né, in assenza di collaborazione, ai produttori esportatori che non hanno collaborato.
(95)
Di conseguenza, quasi la metà delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Corea riguardava il tipo esatto di prodotto fabbricato dall’industria dell’Unione e importato dal Messico, ossia il PTA.
(96)
In secondo luogo, come già spiegato nella sezione 2.1, sebbene il QTA coreano possa essere, in media, più economico del PTA coreano, le differenze di prezzo tra i due prodotti non sono nette né coerenti. Inoltre, così come la differenza dei prezzi tra i due prodotti ha registrato variazioni durante il periodo dell’inchiesta, anche la differenza dei prezzi medi mensili franco fabbrica del PTA dei tre produttori dell’Unione inseriti nel campione ha subito variazioni nel corso dello stesso periodo, registrando oscillazioni ancora più marcate, fino al [12 %-17 %]. L’eventuale differenza di prezzo tra il QTA e il PTA non era tale da costituire condizioni di concorrenza diverse, in quanto si possono osservare variazioni di prezzo anche tra produttori che vendono lo stesso tipo di prodotto.
(97)
In terzo luogo, come già accennato nella sezione 2.1, sebbene le informazioni disponibili suggeriscano che solo un numero limitato di produttori di PET potrebbe utilizzare il QTA nella produzione di PET, l’industria del PET non è l’unica industria a valle che utilizza il TA. Come spiegato, almeno un mercato (industria dei rivestimenti in polvere) utilizzava diversi tipi di TA in modo del tutto intercambiabile, indipendentemente dal grado di impurità.
(98)
Oltretutto, anche nell’industria del PET il QTA può essere completamente sostituito dal PTA
(
14
)
nei macchinari speciali già esistenti. In ogni caso, il QTA e il PTA sono in concorrenza per gli stessi clienti sul mercato dei rivestimenti in polvere.
(99)
D’altro canto, Alpek ha sostenuto che la valutazione cumulativa attribuiva artificialmente alle importazioni messicane effetti pregiudizievoli che, in realtà, erano causati da altri fattori, tra cui semmai soltanto le importazioni coreane.
(100)
Alpek ha affermato che le differenze nell’evoluzione dei volumi, dei prezzi e delle quote di mercato delle importazioni messicane e coreane dimostrano condizioni di concorrenza diverse, citando la giurisprudenza dell’OMC
(
15
)
e dell’UE
(
16
)
secondo cui non si può dare per presunta l’adeguatezza di una valutazione cumulativa. La Commissione deve invece basare la propria decisione in merito all’analisi cumulativa su una comprensione delle dinamiche della concorrenza tra i prodotti interessati che determini, tra l’altro, se il comportamento sul mercato degli esportatori sia simile.
(101)
In particolare, Alpek ha sottolineato che i volumi delle importazioni messicane sono diminuiti del 17 % nel periodo in esame, in linea con il calo della domanda, e hanno quindi mantenuto una quota di mercato stabile. Allo stesso tempo, i prezzi messicani sono rimasti costantemente superiori ai prezzi delle importazioni coreane e ai prezzi dell’industria dell’Unione.
(102)
Alpek ha sostenuto che, di conseguenza, la società si limitava a seguire l’andamento dei prezzi anziché determinarli, poiché non stava né aumentando i volumi né perseguendo una strategia di prezzo aggressiva, e che le sue importazioni non avevano un prezzo inferiore a quello dell’industria dell’Unione. Alpek ha pertanto sostenuto che ciò dovrebbe giustificare un’analisi separata delle importazioni messicane, in linea con la prassi precedente della Commissione
(
17
)
.
(103)
Sebbene le osservazioni sulle tendenze siano corrette, il fatto che i prezzi, i volumi delle importazioni e le quote di mercato delle importazioni messicane e di quelle coreane non si siano evoluti allo stesso modo non è un motivo per concludere che non si pongano in competizione alle stesse condizioni di concorrenza. In effetti, sebbene nella parte iniziale e in quella finale del periodo in esame l’evoluzione dei volumi delle importazioni e delle quote di mercato sia quella descritta da Alpek, tale situazione non si è verificata nel 2023 e nel 2024, quando i volumi delle importazioni e le quote di mercato provenienti dalla Corea sono stati inferiori rispetto al 2022 e al periodo dell’inchiesta, mentre quelli delle importazioni dal Messico sono stati superiori (ad eccezione dei volumi delle importazioni, che hanno registrato una leggera diminuzione nel 2023). La Commissione ha inoltre esaminato in modo più dettagliato l’andamento delle importazioni di ciascun produttore esportatore coreano inserito nel campione, nonché delle importazioni provenienti dal resto del paese. Per ognuno di essi l’andamento è stato leggermente diverso in termini di volumi di importazione e quota di mercato, dato che in alcuni anni hanno registrato un aumento dei volumi e della quota di mercato e in altri anni si è invece verificata una diminuzione. Tutto ciò ha portato alla conclusione che tutte le importazioni sono in concorrenza alle stesse condizioni, poiché in certi anni, nello stesso mercato, hanno acquisito quote, mentre in altri anni le hanno perse, alla pari. Pertanto l’unico modo significativo per esaminare le tendenze consiste nel considerare tutte queste importazioni congiuntamente.
(104)
Sebbene sia altrettanto vero che i prezzi delle importazioni messicane sono stati superiori sia ai prezzi delle importazioni coreane sia ai prezzi dell’industria dell’Unione durante tutto il periodo in esame, la Commissione ha ritenuto che tale dato da solo non fosse sufficiente per concludere che le importazioni dovessero essere analizzate separatamente. Come indicato al considerando 115 del regolamento provvisorio, anche per le importazioni coreane oggetto di dumping non è stato rilevato un undercutting dei prezzi dell’industria dell’Unione.
(105)
Come delineato al considerando 116 del regolamento provvisorio, per le importazioni dalla Corea e dal Messico sono state invece riscontrate una contrazione e depressione dei prezzi durante tutto il periodo in esame, dato che i prezzi praticati, a livello sia cumulativo che individuale, continuavano a diminuire ed erano notevolmente inferiori rispetto ai costi di produzione dell’industria dell’Unione.
(106)
La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni delle parti volte ad analizzare separatamente gli effetti delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati.
(107)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Hanwha e Samnam hanno ribadito l’argomentazione secondo cui le importazioni dalla Corea e dal Messico dovrebbero essere analizzate separatamente. I due produttori hanno ricordato la giurisprudenza del Tribunale nella causa T-432/12
(
18
)
, in cui il Tribunale ha stabilito che la valutazione del cumulo «
richiede di determinare, da un lato, se tali prodotti abbiano caratteristiche fisiche simili e se il loro uso finale sia intercambiabile e, dall’altro, se il comportamento degli esportatori sul mercato sia simile
»
(
19
)
.
(108)
Secondo i due produttori, la Commissione non ha effettuato alcuna valutazione in merito alla somiglianza delle caratteristiche fisiche delle importazioni coreane, delle importazioni messicane e del prodotto simile dell’industria dell’Unione, che incidono sul loro uso finale. I due produttori hanno altresì sostenuto che l’affermazione della Commissione secondo cui le differenze di prezzo tra il QTA e il PTA non erano né nette né coerenti e secondo cui prezzi del PTA hanno subito variazioni durante il periodo dell’inchiesta non può costituire il motivo per respingere la richiesta di analisi separata. I due esportatori hanno affermato che, qualora confermasse che il comportamento in materia di prezzi delle esportazioni coreane di QTA è sostanzialmente diverso da quello dei produttori di PTA, la Commissione dovrebbe allora spiegare perché una valutazione cumulativa rimanga appropriata in tale contesto.
(109)
Per quanto riguarda il punto relativo alle caratteristiche fisiche, la Commissione ha ritenuto che tale aspetto fosse già stato valutato in modo approfondito nell’analisi delle argomentazioni sulla definizione del prodotto. È già stato stabilito al considerando 43 del regolamento provvisorio, e confermato nella sezione 2.1, che il QTA e il PTA presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono utilizzati per la produzione degli stessi prodotti a valle.
(110)
Per quanto riguarda la presunta diversa politica dei prezzi degli esportatori di QTA, la Commissione ha ricordato nuovamente che le importazioni di QTA dalla Corea sono risultate oggetto di dumping e che tale risultanza è stata ritenuta rappresentativa di tutte le esportazioni non inserite nel campione, tra cui il PTA
(
20
)
. Anche qualora si accertasse che il QTA è soggetto a una politica dei prezzi diversa da quella del PTA, tale risultanza non sarebbe applicabile alla totalità delle esportazioni coreane che sono risultate oggetto di dumping (ossia sia il QTA che il PTA di produttori esportatori non inseriti nel campione).
(111)
In ogni caso, come già rilevato, la Commissione non ha ritenuto che le differenze di prezzo tra il QTA e il PTA fossero tali da dimostrare condizioni di concorrenza diverse. La Commissione ha chiarito che le differenze di prezzo individuate al considerando 41 riguardavano i prezzi mensili dei prodotti esportati nell’Unione, sulla base delle fatture fornite dagli utilizzatori per alcuni mesi nel periodo dell’inchiesta e, in particolare, dei dati dettagliati sui prezzi di vendita medi mensili dei produttori esportatori coreani inseriti nel campione, forniti nelle loro risposte al questionario. Per quanto riguarda i produttori esportatori inseriti nel campione, la Commissione ha ricordato che il QTA di Samnam è risultato essere oggetto di dumping con un margine del 6,1 %. Di ciò non si è tenuto conto nei confronti dei prezzi di cui sopra.
(112)
Dal confronto tra i prezzi medi franco fabbrica delle esportazioni verso l’Unione dei produttori inseriti nel campione è emerso che la differenza tra la media ponderata dei prezzi del QTA di Samnam e del PTA di Taekwang nel periodo dell’inchiesta era inferiore al margine di dumping di Samnam. Una volta effettuato l’adeguamento per tenere conto degli effetti distorsivi del dumping, questa differenza di prezzo tra il QTA e il PTA scompare.
(113)
Ciò è ulteriormente confermato dai prezzi medi di vendita praticati da Samnam e Taekwang su operazioni redditizie sul mercato interno nel periodo dell’inchiesta (ossia il loro valore normale calcolato). Dal confronto tra i due non è emerso che il QTA sia stato venduto a prezzi inferiori a quelli del PTA sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta.
(114)
Infine, anche se i prezzi del QTA risultassero inferiori del [8-12 %] rispetto a quelli del PTA in condizioni di concorrenza normali (il che non è avvenuto), il fatto che le differenze in termini di prezzo tra i produttori di PTA siano persino maggiori porterebbe in realtà alla conclusione che i prezzi inferiori del QTA non sono indicativi di condizioni di concorrenza diverse. Se i prezzi tra diversi produttori che vendono esattamente lo stesso tipo di prodotto possono variare fino al [12 %-17 %], il fatto che i prezzi di un altro tipo di prodotto siano inferiori di un margine minore porterebbe comunque a concludere che, in tale contesto, sia opportuno procedere a una valutazione cumulativa.
(115)
Per tutti i motivi di cui sopra, la Commissione ha respinto le argomentazioni di Hanwha e di Samnam.
4.4.2.
Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati
(116)
Alla luce delle considerazioni che precedono e in assenza di ulteriori osservazioni, sono stati confermati i considerando da 103 a 107 del regolamento provvisorio.
4.4.3.
Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi
(117)
Alpek ha sottolineato che i prezzi delle importazioni messicane sono stati superiori ai prezzi delle importazioni coreane non solo nel periodo 2022-2024, ma anche nel periodo dell’inchiesta. Alpek ha pertanto chiesto alla Commissione di modificare gli intervalli di prezzo di cui alla tabella 3 del regolamento provvisorio per quanto riguarda il periodo dell’inchiesta al fine di rispecchiare accuratamente tale differenza.
(118)
La Commissione ha confermato che la media ponderata dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping nell’Unione dai paesi interessati ha effettivamente registrato il seguente andamento:
Tabella 3
Prezzi all’importazione (in EUR/tonnellata)
2022
2023
2024
Periodo dell’inchiesta
Corea
[840 – 1 000 ]
[720 – 880 ]
[730 – 890 ]
[650 – 810 ]
Indice
100
83
84
77
Messico
[900 – 1 060 ]
[800 – 960 ]
[790 – 950 ]
[680 – 840 ]
Indice
100
83
80
73
MEDIA ponderata dei prezzi
953
795
791
723
Indice
100
83
83
76
Fonte:
Eurostat e Surveillance.
(119)
Nelle loro osservazioni sulle risultanze provvisorie, Hanwha e Samnam hanno sostenuto che nei calcoli dell’undercutting è necessario tenere conto delle differenze di prezzo tra il QTA e il PTA.
(120)
Come illustrato in precedenza, sulla base di tutti gli elementi di prova disponibili, la Commissione non ha potuto concludere che vi sia una notevole e costante differenza di prezzo tra il QTA e il PTA. In ogni caso, anche se il prezzo del QTA fosse adeguato al ribasso, ciò non avrebbe alcun impatto sostanziale sulle conclusioni relative all’undercutting, in quanto, come indicato al considerando 115 del regolamento provvisorio, non è stato riscontrato alcun undercutting per le importazioni coreane, anche senza adeguamenti dei prezzi del QTA nei calcoli del margine di pregiudizio. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni in quanto infondate.
(121)
Allo stesso tempo, i margini di undercutting per le importazioni coreane sono stati ricalcolati con i prezzi cif corretti, come descritto nella sezione 3.1.3, il che non ha avuto, per lo stesso motivo, alcun impatto sostanziale sulle conclusioni della Commissione.
(122)
Pertanto, fatto salvo l’adeguamento di cui al considerando 118 relativo al modo in cui sono stati presentati i dati della tabella 3, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 108 a 117 del regolamento provvisorio.
4.5.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.5.1.
Osservazioni generali
(123)
In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando da 118 a 121 del regolamento provvisorio.
4.5.2.
Altre osservazioni delle parti
(124)
Sulla stessa linea delle argomentazioni di cui sopra in merito alla mancanza di rappresentatività del periodo in esame, Samnam e Hanwha hanno sostenuto che l’industria dell’Unione non stava subendo alcun pregiudizio notevole, ma che gli anni 2024 e il periodo dell’inchiesta rappresentavano invece una stabilizzazione del mercato, a seguito del boom dovuto alla COVID-19 e del successivo calo della domanda legato allo smaltimento delle scorte nel 2023.
(125)
Samnam e Hanwha non hanno presentato nuovi elementi di prova sostanziali a sostegno di tali affermazioni. Come già indicato al considerando 19, la Commissione ha ritenuto che gli effetti della pandemia di COVID-19 sul mercato del TA siano stati adeguatamente valutati nel regolamento provvisorio, unitamente ad altri indicatori di pregiudizio.
(126)
Nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Samnam e Hanwha hanno sollevato ulteriori argomentazioni in merito alla scelta del periodo in esame. Tali aspetti sono stati illustrati e valutati ai considerando da 22 a 27.
4.5.3.
Indicatori macroeconomici
4.5.3.1.
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(127)
In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando da 122 a 125 del regolamento provvisorio.
4.5.3.2.
Volume delle vendite e quota di mercato
(128)
In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando da 126 a 129 del regolamento provvisorio.
4.5.3.3.
Crescita
(129)
In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando da 130 a 134 del regolamento provvisorio.
4.5.3.4.
Occupazione e produttività
(130)
In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando da 135 a 138 del regolamento provvisorio.
4.5.3.5.
Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(131)
In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando 139 e 140 del regolamento provvisorio.
4.5.4.
Indicatori microeconomici
4.5.4.1.
Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(132)
In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando da 141 a 147 del regolamento provvisorio.
4.5.4.2.
Costo del lavoro
(133)
In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando 148 e 149 del regolamento provvisorio.
4.5.4.3.
Scorte
(134)
In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando 150 e 151 del regolamento provvisorio.
4.5.4.4.
Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(135)
In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando da 152 a 161 del regolamento provvisorio.
4.6.
Conclusioni sul pregiudizio
(136)
Tenuto conto di quanto sopra indicato e in assenza di ulteriori osservazioni, sono pertanto confermati i considerando da 162 a 168 del regolamento provvisorio.
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
5.1.
Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(137)
Alpek ha affermato che le importazioni messicane non avrebbero potuto essere la causa del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Alpek ha ribadito che le importazioni dal Messico erano limitate in termini di volume e sono diminuite in linea con il calo della domanda nel periodo in esame, registrando addirittura una leggera diminuzione della propria quota di mercato rispetto alle importazioni dalla Corea e dalla Repubblica popolare cinese («Cina»). I prezzi delle importazioni messicane non erano inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione, in quanto erano costantemente più elevati. Come inoltre sostenuto da Alpek, poiché si è stabilito che le importazioni dalla Cina, i cui prezzi erano inferiori e la cui quota di mercato era effettivamente aumentata, non attenuavano il nesso di causalità, si deve concludere che neppure le importazioni dal Messico avrebbero potuto causare un pregiudizio.
(138)
La Commissione ha ricordato che, a differenza delle importazioni cinesi che non erano contemplate dalla presente inchiesta, le importazioni dal Messico sono risultate oggetto di dumping. Le argomentazioni relative ai volumi e ai prezzi delle importazioni messicane sono già state oggetto di valutazione nella sezione 4.4.1. Considerato che l’effetto delle importazioni oggetto di dumping è stato valutato cumulativamente, la Commissione ha respinto tali argomentazioni sul nesso di causalità in quanto irrilevanti.
(139)
Samnam e Hanwha hanno inoltre affermato che, considerate tutte le argomentazioni relative alle condizioni specifiche di concorrenza tra il QTA e il PTA in termini di prezzi, livello di impurità e base di clienti, già descritte nelle sezioni 2.1 e 4.4.1, nell’analisi del nesso di causalità la Commissione avrebbe dovuto tenere conto del fatto sostanziale che il QTA non è in concorrenza con il PTA. Se non si prendesse in considerazione il QTA, le restanti importazioni di PTA sarebbero modeste in termini di volume e non idonee a causare un pregiudizio.
(140)
La Commissione non ha accolto tali argomentazioni. Come già descritto nelle sezioni 2.1 e 4.4.1, la Commissione ha concluso che il QTA non si differenzia in misura sufficiente dal PTA, né dal punto di vista delle caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base, né dal punto di vista delle diverse condizioni di concorrenza, per essere escluso dalla definizione del prodotto. Le importazioni di entrambi i tipi di prodotto dovevano pertanto essere valutate congiuntamente.
5.2.
Effetti di altri fattori
5.2.1.
Consumo
5.2.1.1.
Uso vincolato
(141)
In assenza di osservazioni riguardo a questa sezione, sono stati confermati i considerando da 177 a 179 del regolamento provvisorio.
5.2.1.2.
Calo del consumo
(142)
Samnam e Hanwha hanno affermato che uno dei principali fattori che hanno contribuito alla situazione dell’industria dell’Unione è stato il crollo della domanda e lo smaltimento delle scorte registrati nel 2023, dimostrato anche dal fatto che l’industria dell’Unione ha subito le perdite maggiori in quell’anno. Alpek ha ribadito tali argomentazioni, indicando ancora una volta nella sovraccapacità strutturale nell’Unione la causa della tendenza al ribasso.
(143)
Samnam e Hanwha hanno inoltre contestato l’idea che la chiusura degli stabilimenti di Indorama nei Paesi Bassi e in Portogallo fosse un sintomo del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping. Poiché Indorama Netherlands operava con una struttura integrata verticalmente nell’ambito del più ampio settore del PET della società, tale chiusura era più probabilmente attribuibile al deterioramento della situazione sul mercato del PET, piuttosto che alle importazioni di TA. Essi hanno concluso che la causa principale del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione risiedeva nell’intensificarsi della concorrenza nel mercato del PET dell’Unione, dovuto al flusso continuo di importazioni a basso prezzo di PET nell’Unione.
(144)
Per quanto riguarda i motivi della chiusura dell’impianto di Indorama nei Paesi Bassi, diversi fattori, oltre alla semplice domanda di TA, hanno certamente influito sulla decisione di chiudere questo impianto integrato. È tuttavia emerso che almeno la metà della produzione di TA di questo impianto era venduta sul mercato libero, situazione che ha certamente influito sulla chiusura dell’impianto. Tali considerazioni non erano in ogni modo valide per lo stabilimento portoghese di Indorama, che produceva solo TA e la cui chiusura era interamente dovuta alla situazione del mercato del TA.
(145)
In ogni caso, la Commissione non ha ritenuto che tali argomentazioni giustificassero un ribaltamento delle proprie conclusioni. La diminuzione del consumo, compreso il calo straordinario registrato nel 2023, e il suo potenziale contributo al pregiudizio, sono già stati analizzati nel regolamento provvisorio e non sono stati presentati nuovi elementi di prova per ribaltare tali conclusioni.
(146)
Sono stati pertanto confermati i considerando da 180 a 182 del regolamento provvisorio.
(147)
Nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Samnam e Hanwha hanno ribadito le proprie argomentazioni secondo cui la Commissione non ha tenuto adeguatamente conto dell’effetto che il calo della domanda nel 2023 ha avuto sui risultati dell’industria dell’Unione. I due produttori non hanno presentato nuovi elementi di prova per invalidare le conclusioni della Commissione al riguardo.
(148)
La Commissione ha sottolineato di aver analizzato nel regolamento provvisorio, in particolare ai considerando da 127 a 129 e nella sezione 5.2.1.2, il potenziale contributo al pregiudizio del calo straordinario della domanda registrato nel 2023. Come spiegato al considerando 172 del regolamento provvisorio, sebbene nel 2023 abbia registrato il calo più marcato, nonostante un moderato miglioramento nel 2024 in coincidenza con una moderata ripresa della domanda in quell’anno
(
21
)
, la situazione economica dell’industria dell’Unione nel 2024 era comunque di gran lunga peggiore rispetto al 2022 e ha continuato a deteriorarsi nel periodo dell’inchiesta (in particolare per quanto riguarda i volumi e i prezzi delle vendite, le quote di mercato e la redditività). Come indicato ai considerando 172 e 202 del regolamento provvisorio, questo ulteriore deterioramento è coinciso nel tempo con il significativo aumento delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, che hanno continuato ad aumentare la propria quota di mercato, nonostante la diminuzione della domanda registrata nel 2023 rispetto al 2022 e nel periodo dell’inchiesta rispetto al 2024.
(149)
La Commissione ha pertanto confermato la sua conclusione secondo cui il calo della domanda non ha attenuato il nesso di causalità, respingendo le argomentazioni di Samnam e di Hanwha.
(150)
Nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Samnam e Hanwha hanno ribadito la loro posizione secondo cui la causa fondamentale della situazione dell’industria dell’Unione sembrava essere la difficile situazione del mercato a valle del PET, in cui il crescente afflusso di importazioni a basso prezzo stava causando una contrazione della domanda, menzionando l’annuncio della chiusura di diversi produttori di prodotti in PET nell’Unione nel 2025, uno dei quali era stato costretto a chiudere nonostante acquistasse il TA esclusivamente dalla Corea.
(151)
La Commissione non ha ritenuto che tali argomentazioni invalidassero le sue conclusioni. Sebbene la situazione del mercato a valle possa anche essere difficile, come suggerisce effettivamente il calo della domanda nel periodo in esame, l’impatto che ciò potrebbe aver avuto sulla situazione dell’industria di TA dell’Unione è stato valutato a livello macroeconomico nel contesto dell’analisi di cui sopra dell’impatto del calo della domanda sulla situazione dell’industria dell’Unione e si è constatato che non attenuava il nesso di causalità tra il pregiudizio riscontrato e le importazioni del prodotto in esame.
(152)
Anche se la chiusura di ogni singolo produttore di PET contribuirà effettivamente al calo della domanda di TA, tale fattore è già stato preso in considerazione nell’analisi della domanda complessiva. Inoltre il fatto che tali utilizzatori acquistassero il TA dalla Corea o dall’Unione non avrebbe influito sulla loro decisione di chiudere, poiché nel periodo oggetto dell’inchiesta non è emerso che le importazioni coreane praticassero prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione.
(153)
La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni di Samnam e di Hanwha.
5.2.2.
Importazioni da paesi terzi
(154)
Alpek ha affermato che la causa principale del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione erano le importazioni da Taekwang e dalla Cina, combinate con altri fattori, anziché le importazioni oggetto di dumping. La Commissione ha ritenuto che l’effetto di tali importazioni fosse già stato valutato nel regolamento provvisorio e che non siano stati presentati nuovi argomenti o elementi di prova al riguardo.
(155)
La Commissione ha pertanto confermato le proprie conclusioni sulle importazioni da paesi terzi e, in assenza di ulteriori osservazioni specifiche su questa sezione, ha confermato i considerando da 183 a 191 del regolamento provvisorio.
5.2.3.
Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
(156)
Alpek ha affermato che il calo dei volumi delle esportazioni, che sono diminuiti del 57 % nel periodo in esame, accompagnato anche da una diminuzione dei prezzi all’esportazione, e che rappresentavano un quinto della produzione totale dell’Unione nel 2022 e un quarto nel 2023, era una determinante strutturalmente significativa della situazione economica dell’industria dell’Unione.
(157)
Alpek ha inoltre sostenuto che il fatto che i prezzi all’esportazione fossero costantemente inferiori ai prezzi praticati sul mercato interno dell’Unione dimostrava che l’industria dell’Unione ha dovuto far fronte a una pressione sui prezzi indipendentemente dalle importazioni messicane.
(158)
La Commissione ha espresso disaccordo riguardo a tale affermazione. Sebbene il regolamento provvisorio abbia riconosciuto il potenziale impatto che il calo delle esportazioni avrebbe potuto avere sulla situazione dell’industria dell’Unione, tale impatto è stato considerato modesto, in quanto il mercato dell’Unione era di gran lunga la principale destinazione della produzione dell’industria dell’Unione.
(159)
Allo stesso tempo, i prezzi di vendita all’esportazione, anch’essi costantemente inferiori ai costi di produzione dell’industria dell’Unione, dimostravano che l’industria dell’Unione stava anche facendo fronte alla concorrenza di importazioni a basso prezzo in mercati terzi, che possono essere state oggetto o meno di dumping analogamente al mercato dell’Unione.
(160)
La Commissione ha pertanto confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 192 a 194 del regolamento provvisorio.
5.2.4.
Costi di produzione
(161)
Samnam e Hanwha hanno sostenuto che la Commissione non ha tenuto sufficientemente conto dell’impatto della crisi energetica causata dall’invasione russa dell’Ucraina, con la conseguente impennata dei costi delle materie prime, di cui i produttori dell’Unione hanno indubbiamente risentito più duramente, data la storica dipendenza dell’Unione dalle importazioni di energia russa. I produttori hanno pertanto preso in considerazione la conclusione della Commissione di cui al considerando 200 del regolamento provvisorio, secondo cui il fatto che i prezzi delle importazioni abbiano toccato il culmine nel 2022 suggeriva un contesto di costi elevati nell’Unione.
(162)
Alpek ha analogamente sostenuto che il deterioramento dei risultati dei produttori dell’Unione può essere attribuito, tra l’altro, all’aumento dei costi di produzione, del costo del lavoro e dell’inflazione, facendo riferimento ad alcune dichiarazioni pubbliche dei produttori dell’Unione. Alpek ha presentato elementi di prova per dimostrare che nel periodo in esame il costo del lavoro era in aumento, mentre durante tale periodo i prezzi dell’energia e l’inflazione nell’Unione erano elevati rispetti ai valori di riferimento storici di quel periodo.
(163)
La Commissione ha sottolineato di non aver mai concluso che i costi di produzione fossero ugualmente elevati in tutte le regioni del mondo. È stato riconosciuto che si è verificato un forte aumento dei costi di produzione a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina.
(164)
Il resto dell’analisi di cui alla sezione 5.2.4 del regolamento provvisorio ha valutato l’andamento dei costi di produzione nel periodo in esame, sia individualmente che unitamente ad altri fattori. La Commissione ha constatato che, sebbene abbiano effettivamente registrato un’impennata nel 2022 e siano rimasti elevati nel 2023, i costi hanno chiaramente seguito una forte tendenza al ribasso nel 2024 e nel periodo dell’inchiesta.
(165)
Come evidenziato in particolare al considerando 202 del regolamento provvisorio, il significativo deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione e della sua redditività non coincideva temporalmente con il periodo dei massimi costi di produzione, bensì con la crescente presenza di importazioni oggetto di dumping sul mercato dell’Unione.
(166)
La Commissione non ha pertanto riscontrato alcun motivo per ribaltare le proprie conclusioni e ha confermato le risultanze di cui ai considerando da 195 a 203 del regolamento provvisorio.
(167)
Nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Samnam e Hanwha hanno ribadito le proprie argomentazioni secondo cui la valutazione della Commissione in merito all’asimmetria dell’impatto che la crisi energetica e il conseguente aumento dei costi delle materie prime, provocati dall’invasione russa dell’Ucraina, hanno avuto sui produttori dell’Unione rispetto a quelli coreani, sostenendo che l’analisi della Commissione a tale riguardo era insufficiente dal punto di vista dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base.
(168)
La Commissione ha espresso disaccordo. Come già descritto nella presente sezione e ai considerando da 143 a 144 del regolamento provvisorio, la Commissione ha riconosciuto e valutato l’aumento dei costi di produzione causato dall’invasione russa dell’Ucraina sull’industria dell’Unione. Ma soprattutto la Commissione ha concluso, sia nel regolamento provvisorio che al considerando 165, che il significativo deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione e della sua redditività non coincideva temporalmente con il periodo dei massimi costi di produzione, bensì con la crescente presenza di importazioni oggetto di dumping sul mercato dell’Unione. Samnam e Hanwha non hanno tuttavia né approfondito né contestato tale conclusione in nessuna delle loro osservazioni, ma hanno sostanzialmente ribadito la propria argomentazione secondo cui i costi di produzione nell’Unione sono stati i più colpiti dall’invasione russa dell’Ucraina.
(169)
La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.
5.3.
Conclusioni sul nesso di causalità
(170)
A seguito delle argomentazioni illustrate nella sezione 5.1, Alpek ha sostenuto che l’industria dell’Unione è stata sostanzialmente influenzata da una combinazione di diversi fattori, tra cui il calo della domanda associato a una sovraccapacità strutturale, il pregiudizio autoinflitto derivante dalla vendita da parte dell’industria dell’Unione a prezzi inferiori a quelli delle importazioni coreane e messicane nel 2024 e nel periodo dell’inchiesta, l’aumento dei costi di produzione, il peggioramento dell’andamento delle esportazioni, nonché le importazioni da Taekwang e dalla Cina. Secondo Alpek, tali fattori spiegavano il presunto pregiudizio e non è plausibile considerare le importazioni messicane come causa di un eventuale deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione.
(171)
La Commissione ha respinto tale argomentazione. In primo luogo, tutti questi altri fattori sono stati analizzati nel regolamento provvisorio, sia singolarmente che congiuntamente, e riesaminati nelle sezioni precedenti alla luce delle osservazioni pertinenti delle parti. La Commissione non ha riscontrato argomentazioni o nuovi elementi di prova tali da giustificare una revisione delle proprie conclusioni. In secondo luogo, come già evidenziato nelle sezioni 4.4.1 e 5.1, la Commissione ha ritenuto opportuno valutare cumulativamente gli effetti delle importazioni oggetto di dumping dalla Corea e dal Messico, anche nell’analisi del nesso di causalità.
(172)
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, e in assenza di ulteriori osservazioni o elementi di prova in senso contrario, la Commissione ha confermato le proprie risultanze di cui ai considerando da 204 a 208 del regolamento provvisorio, ribadendo che le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole.
6.
LIVELLO DELLE MISURE
6.1.
Margine di pregiudizio
(173)
Al considerando 218 del regolamento provvisorio è stato individuato un errore materiale: il testo fa erroneamente riferimento al «prezzo non pregiudizievole», mentre l’intervallo di valori si riferiva al profitto di riferimento. La Commissione ha chiarito che, sulla base del metodo descritto ai considerando da 211 a 216 del regolamento provvisorio, al costo di produzione sostenuto da ognuno dei tre produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta è stato aggiunto un profitto di riferimento (anziché un prezzo non pregiudizievole) compreso tra [50-60] e [70-80] EUR/tonnellata, risultante dall’applicazione del margine di profitto per ciascun produttore dell’Unione, come descritto in tali considerando.
(174)
Inoltre il produttore dell’Unione Orlen SA ha individuato un errore materiale nei suoi calcoli dei costi di conformità, riguardante la conversione valutaria, che è stato corretto. Il profitto di riferimento è rimasto compreso tra [50-60] e [70-80] EUR/tonnellata metrica.
(175)
Alpek ha chiesto alla Commissione di divulgare sintesi non riservate degli elementi di prova presentati dai produttori dell’Unione a sostegno dell’affermazione che il livello di investimenti, ricerca e sviluppo (R&S) e innovazione durante il periodo in esame sarebbe stato più elevato in condizioni di concorrenza normali («mancati investimenti, ricerca e sviluppo e innovazione») e degli elementi di prova presentati a sostegno dei futuri costi di conformità, entrambi utilizzati nei calcoli del prezzo indicativo, come descritto ai considerando 216 e 219 del regolamento provvisorio. Alpek ha sostenuto che tali sintesi non riservate erano indispensabili per poter comprendere la base fattuale dei fatti essenziali, in particolare la determinazione del prezzo non pregiudizievole, e per poter esercitare efficacemente il suo diritto di difesa presentando osservazioni al riguardo.
(176)
Come descritto nella comunicazione di Alpek del 27 aprile 2026
(
22
)
, la Commissione ha illustrato a quest’ultima il tipo di informazioni raccolte come elementi di prova durante le visite di verifica, vale a dire documenti relativi ai piani di investimento delle società, al prezzo di acquisto e ai piani di ammortamento di beni specifici, alle scorte di quote ETS, agli accordi con i fornitori di energia, e così via. Si trattava di informazioni dettagliate sull’attività di una società, su cui si fondavano le cifre indicate nelle risposte al questionario, che erano pertanto di natura riservata e non potevano essere sintetizzate.
(177)
La Commissione ha ritenuto, con tale descrizione della natura degli elementi di prova raccolti, nonché con le versioni delle relazioni di missione disponibili nel fascicolo consultabili da tutte le parti interessate e le informazioni fornite al momento della comunicazione preventiva e della divulgazione provvisoria delle informazioni, di avere soddisfatto i propri obblighi di divulgazione delle informazioni a norma del regolamento di base, rispettando nel contempo gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 19 del regolamento di base. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
(178)
Sulla base delle correzioni illustrate al considerando 173, la Commissione ha calcolato la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile per l’industria dell’Unione di [870 - 1 010] EUR/tonnellata metrica, applicando il suddetto margine di profitto di riferimento al costo di produzione di ognuno dei tre produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta ed effettuando gli adeguamenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2
quinquies
, del regolamento di base in relazione a ogni tipo.
(179)
La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori inseriti nel campione che hanno collaborato della Corea, ricalcolata come descritto al considerando 68, e sulla base dei prezzi di Eurostat e di Surveillance per il Messico, determinata per calcolare l’undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell’Unione dai tre produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. L’eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore cif all’importazione nuovamente calcolato.
(180)
A seguito delle argomentazioni delle parti sulle differenze di prezzo tra il QTA e il PTA, descritte nella sezione 2.1, Hanwha e Samnam hanno sostenuto che tali differenze dovevano riflettersi nei calcoli dell’underselling, applicando un opportuno adeguamento al prezzo del QTA.
(181)
Tuttavia, come già concluso nella sezione 2.1 e al considerando 96, nel periodo dell’inchiesta non è stata riscontrata alcuna differenza costante nei prezzi tra i due tipi di prodotto che potesse fungere da parametro di riferimento affidabile per tale adeguamento.
(182)
A titolo precauzionale la Commissione ha comunque simulato i calcoli del margine di pregiudizio per le importazioni coreane, adeguando il prezzo del QTA in funzione della differenza più elevata riscontrata tra i prezzi medi cif mensili del QTA praticati da Samnam e le vendite di PTA di Taekwang nel periodo dell’inchiesta, calcolati sulla base di elenchi dettagliati delle operazioni tratti dalle loro risposte al questionario. Anche questo forte adeguamento non ha prodotto risultati sostanzialmente diversi, in quanto i margini di underselling sono rimasti ben al di sopra dei margini di dumping. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.
(183)
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Samnam ha sostenuto che, anche se il ricalcolo del margine di underselling non dovesse avere alcun impatto sul livello al quale vengono fissati i dazi, la Commissione dovrebbe comunque ricalcolare tale margine per tenere conto di un opportuno adeguamento dei prezzi per il QTA, poiché il livello del margine riflette l’entità del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione a causa delle importazioni oggetto di dumping. Samnam ha altresì affermato che le differenze di prezzo mensili individuate al considerando 41 devono essere considerate sufficientemente significative da giustificare un adeguamento dei prezzi, in quanto una differenza di prezzo del [8 %-12 %] è superiore al margine di dumping di Samnam.
(184)
La Commissione ha riconosciuto che il QTA coreano era effettivamente più economico del PTA coreano nella maggior parte dei mesi del periodo dell’inchiesta e che una differenza di prezzo del [8 %-12 %] non è trascurabile. La Commissione ha tuttavia sottolineato che le differenze di prezzo individuate al considerando 41 riguardavano i prezzi mensili dei prodotti esportati nell’Unione, sulla base delle fatture fornite dagli utilizzatori per alcuni mesi nel periodo dell’inchiesta e, in particolare, dei dati dettagliati sui prezzi di vendita medi mensili dei produttori esportatori coreani inseriti nel campione, forniti nelle loro risposte al questionario. Per quanto riguarda i produttori esportatori inseriti nel campione, la Commissione ha ricordato che il QTA di Samnam è risultato essere oggetto di dumping con un margine del 6,1 %. Di ciò non si è tenuto conto nei confronti dei prezzi di cui sopra.
(185)
La Commissione ha ritenuto che qualsiasi adeguamento dei prezzi dovrebbe basarsi sui dati più dettagliati e accurati disponibili, vale a dire ovviamente le risposte verificate al questionario dei produttori esportatori inseriti nel campione. Considerando che sono state riscontrate pratiche di dumping nel mercato dell’Unione, la Commissione ha ritenuto che il metodo più appropriato per effettuare un adeguamento dei prezzi fosse quello di confrontare i prezzi medi di vendita praticati da Samnam e Taekwang su operazioni redditizie sul mercato interno nel periodo dell’inchiesta. Tale confronto non ha tuttavia dimostrato che il QTA sia stato venduto a prezzi inferiori al PTA durante il periodo dell’inchiesta.
(186)
Allo stesso tempo, dal confronto tra i prezzi medi franco fabbrica delle vendite all’esportazione verso l’Unione dei produttori inseriti nel campione è emerso che la differenza tra la media ponderata dei prezzi del QTA di Samnam e del PTA di Taekwang nel periodo dell’inchiesta era inferiore al margine di dumping di Samnam. Poiché per Taekwang non sono state riscontrate pratiche di dumping, qualsiasi differenza nei prezzi del QTA di Samnam rispetto ai prezzi del PTA di Taekwang dovrebbe essere adeguata anche in base al margine di dumping, per tenere conto della differenza nei prezzi dei prodotti determinata dal dumping piuttosto che dalle forze di mercato, il che, ancora una volta, elimina qualsiasi differenza nei prezzi medi.
(187)
La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni e non ha apportato adeguamenti ai prezzi del QTA nei calcoli del pregiudizio.
(188)
Come descritto ai considerando 174 e 179, la Commissione ha rivisto i margini di pregiudizio. Il livello finale di eliminazione del pregiudizio per i produttori esportatori che hanno collaborato e per tutte le altre società è pertanto il seguente:
Paese
Società
Margine di pregiudizio definitivo (in %)
Corea
Samnam Petrochemical Co., Ltd.
29,7
Corea
Altra società che ha collaborato non inserita nel campione: Hanwha Impact Corporation
29,7
Corea
Tutte le altre importazioni oggetto di dumping originarie del paese interessato
45,2
Messico
Tutte le importazioni originarie del paese interessato
24,1
6.2.
Conclusioni sul livello delle misure
(189)
In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping definitivi dovrebbero essere fissati come segue, in conformità dell’articolo7, paragrafo 2, del regolamento di base:
Paese
Società
Margine di dumping definitivo (in %)
Margine di pregiudizio definitivo (in %)
Dazio antidumping definitivo
Corea
Samnam Petrochemical Co., Ltd.
6,1
29,7
6,1
Corea
Altra società che ha collaborato non inserita nel campione: Hanwha Impact Corporation
6,1
29,7
6,1
Corea
Tutte le altre importazioni oggetto di dumping originarie del paese interessato
13,3
45,2
13,3
Messico
Tutte le importazioni originarie del paese interessato
75,5
24,1
24,1
7.
INTERESSE DELL’UNIONE
7.1.
Interesse dell’industria dell’Unione
(190)
In assenza di osservazioni specifiche, sono stati confermati i considerando da 225 a 228 del regolamento provvisorio.
7.2.
Interesse degli importatori indipendenti e degli operatori commerciali
(191)
In assenza di osservazioni, è stato confermato il considerando 229 del regolamento provvisorio.
7.3.
Interesse degli utilizzatori, dei consumatori o dei fornitori
(192)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Samnam, Hanwha, Alpek, Neo e Novamont hanno tutti sostenuto che l’istituzione di dazi è contraria all’interesse dell’Unione, in quanto danneggerebbe in modo significativo gli utilizzatori a valle, in particolare nel mercato del PET.
(193)
Le parti hanno affermato che, in un contesto di aumento dei costi, ulteriormente aggravato dalla crisi in corso in Medio Oriente, l’industria del PET dell’Unione si troverebbe ad affrontare un’altra ondata di chiusure, dopo che negli ultimi quattro anni il 24 % della capacità produttiva di PET era già stato chiuso a causa dei costi elevati e della concorrenza delle importazioni a basso prezzo.
(194)
NEO ha sottolineato che le misure in questa forma danneggerebbero specificamente gli utenti che hanno investito per poter utilizzare il QTA nella propria produzione. NEO ha inoltre aggiunto che le misure non andrebbero a vantaggio dell’industria dell’Unione, in quanto la quota di mercato sarebbe acquisita da Taekwang, nei confronti della quale non sono istituiti dazi antidumping, e, probabilmente, dalle importazioni cinesi.
(195)
Novamont, d’altro canto, ha ribadito la propria argomentazione secondo cui, poiché i dazi proposti sul TA compromettono la competitività delle industrie a valle, la Commissione dovrebbe salvaguardare l’intera catena del valore ed estendere l’ambito dell’inchiesta ad altri prodotti a valle quali il PBAT (polibutilene adipato tereftalato) e i relativi copolimeri e composti per i quali, a differenza del PET, attualmente non sono in vigore dazi antidumping.
(196)
Come già descritto al considerando 14, nella fase definitiva la Commissione ha anche chiesto informazioni supplementari, mediante lettere di richiesta di maggiori informazioni, ai dieci utilizzatori che hanno risposto al questionario, per poter valutare più dettagliatamente la loro situazione. Sette utilizzatori hanno fornito le informazioni richieste.
(197)
Le informazioni fornite non hanno modificato sostanzialmente il quadro delle industrie a valle, come descritto ai considerando da 231 a 237 del regolamento provvisorio. La Commissione ha pertanto confermato la propria conclusione secondo cui l’istituzione di dazi aggiungerebbe un ulteriore onere all’attività di tali sette utilizzatori.
(198)
La Commissione ha riconosciuto la difficile situazione in cui si trovano gli utilizzatori dell’industria del PET. Tuttavia, poiché l’estensione dell’ambito di un’inchiesta antidumping ai prodotti a valle non era possibile ai sensi del regolamento di base, la richiesta di Novamont ha dovuto essere respinta.
(199)
Allo stesso tempo la Commissione ha ritenuto che un eventuale aumento dei costi di produzione causato dal conflitto in Medio Oriente e dalla chiusura dello stretto di Hormuz inciderebbe sui produttori di TA dell’Unione tanto quanto sugli utilizzatori a valle, il che significa che la situazione di entrambi potrebbe peggiorare.
(200)
Inoltre, come già descritto nel regolamento provvisorio, la Commissione ha dovuto confrontare la difficile situazione degli utilizzatori che hanno collaborato con la precaria situazione dei produttori dell’Unione, concludendo che i produttori di TA dell’Unione si trovavano in una situazione relativamente peggiore.
(201)
Come illustrato al considerando 243 del regolamento provvisorio, i produttori di TA dell’Unione si trovavano in una situazione drammatica, con perdite (-21 % in termini di quota di fatturato nel periodo dell’inchiesta) di gran lunga superiori a quelle di qualsiasi utilizzatore che si è manifestato. Qualsiasi livello di difesa contro le importazioni oggetto di dumping fornirebbe quindi un sollievo di cui l’industria del TA dell’Unione ha disperatamente bisogno, in quanto è ad alto rischio di scomparire completamente. A tale riguardo, la Commissione ha ricordato nuovamente che l’industria del PET si trovava in una situazione relativamente più vantaggiosa, in quanto è già protetta da misure di difesa commerciale contro le importazioni cinesi oggetto di dumping e le importazioni indiane sovvenzionate.
(202)
La Commissione ha inoltre ricordato che, come descritto ai considerando 238 e 239 del regolamento provvisorio e non contestato da nessuna delle parti, anche i dieci utilizzatori che hanno collaborato all’inchiesta dipendevano complessivamente dall’industria dell’Unione per 1/3 del loro fabbisogno. Inoltre l’altra metà del mercato a valle dipendeva quasi esclusivamente dall’industria dell’Unione per l’approvvigionamento. Ciò ha portato alla conclusione che la scomparsa dell’industria dell’Unione farebbe venir meno una fonte vitale di approvvigionamento e potrebbe causare perturbazioni molto più gravi per gli utilizzatori a valle, e per un numero molto più ampio di essi, rispetto all’istituzione di dazi antidumping sul TA.
(203)
In assenza di osservazioni relative alle risultanze di cui ai considerando da 244 a 247 del regolamento provvisorio, tali considerando sono confermati.
(204)
Tre utilizzatori dell’Unione (Equipolymers GmbH, JSC Orion Global PET e Novapet SA) e un’associazione di produttori di PET dell’Unione (PET Europe) hanno presentato osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, mettendo in discussione il peso da attribuire alla conclusione di cui al considerando 201, secondo cui l’industria del PET è protetta da misure di difesa commerciale contro le importazioni cinesi oggetto di dumping e le importazioni indiane oggetto di sovvenzioni. Tali parti hanno sostenuto che tale protezione è stata notevolmente erosa, in quanto i volumi delle importazioni si sono spostati verso altre origini, come il Vietnam.
(205)
La Commissione ha sottolineato di non ritenere ovviamente che le misure di difesa commerciale esistenti costituiscano una soluzione a tutte le difficoltà che una particolare industria potrebbe dover affrontare. Lo stesso vale per le misure sulle importazioni di PET. Come indicato nell’analisi dell’interesse dell’Unione, e in particolare al considerando 200, la Commissione ha confrontato la difficile situazione degli utilizzatori che hanno collaborato con la precaria situazione dei produttori dell’Unione. Il fatto che gli utilizzatori dell’Unione siano protetti contro determinate importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni, e quindi si trovino in una situazione relativamente migliore rispetto ai produttori di TA, i quali, se la presente inchiesta dovesse concludersi senza l’istituzione di misure, non sarebbero protetti contro le importazioni che sono risultate oggetto di dumping, è stato solo uno dei fattori di tale analisi complessiva.
7.4.
Conclusioni sull’interesse dell’Unione
(206)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha confermato la propria conclusione secondo cui l’istituzione di dazi antidumping è nell’interesse generale dell’Unione.
8.
MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE
8.1.
Misure definitive
(207)
Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.
8.2.
Forma delle misure
(208)
Samnam e Hanwha hanno affermato che le misure dovrebbero essere stabilite quali dazi fissi, al fine di evitare un onere eccessivo in termini di costi per gli utilizzatori e garantire un accesso stabile al TA, in considerazione della volatilità dei prezzi di tale prodotto e del suo fattore produttivo a monte, il paraxilene. Le parti hanno sostenuto che ciò è particolarmente pertinente alla luce del conflitto in corso in Medio Oriente e della possibilità che la chiusura dello stretto di Hormuz si protragga.
(209)
Non è stato tuttavia dimostrato che un dazio ad valorem comprometterebbe la stabilità dell’accesso al TA o ne renderebbe il prezzo ancor più volatile. Come spiegato dalle parti stesse, la fissazione dei prezzi del TA avviene già per lo più attraverso una formula di determinazione dei prezzi che tiene conto di tale volatilità. Inoltre nessun utilizzatore ha chiesto tale forma di dazi o ha affermato che ciò avrebbe migliorato la loro situazione. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
(210)
Novamont ha sostenuto che un contingente tariffario esente da dazi costituirebbe una risposta più sfumata e proporzionata alle pratiche di dumping, evitando shock improvvisi sui costi per gli utilizzatori a valle.
(211)
Tuttavia, data la situazione estremamente fragile dell’industria dell’Unione, la Commissione non ha ritenuto che un contingente tariffario esente da dazi fornirebbe una protezione adeguata. Poiché l’industria dell’Unione ha già perso quote di mercato significative ed è stata costretta a vendere a prezzi di molto inferiori ai suoi costi di produzione, e dato che i dazi sulla maggior parte delle importazioni (dalla Corea) sono stati fissati al livello di margini di dumping che, essendo al 6,1 %, sono relativamente bassi, la Commissione ha ritenuto che la fissazione di un contingente tariffario esente da dazi indebolirebbe l’efficacia delle misure. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
(212)
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
Paese
Società
Margine di dumping (in %)
Margine di pregiudizio (in %)
Dazio antidumping definitivo (in %)
Corea
Samnam Petrochemical Co., Ltd.
6,1
29,7
6,1
Corea
Altra società che ha collaborato non inserita nel campione: Hanwha Impact Corporation
6,1
29,7
6,1
Corea
Tutte le altre società
13,3
45,2
13,3
Messico
Tutte le società
75,5
24,1
24,1
(213)
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente citati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società» per la Corea e a «tutte le società» per il Messico.
(214)
Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere indirizzata alla Commissione
(
23
)
. La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
(215)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali per la Corea. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dalla Corea dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni oggetto di dumping originarie della Corea».
(216)
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(217)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, in particolare dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con detta inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.
(218)
Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre importazioni originarie della Corea o del Messico dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione nel periodo dell’inchiesta.
(219)
I produttori esportatori della Corea che non hanno esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta dovrebbero poter chiedere
(
24
)
alla Commissione di essere soggetti all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore coreano dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta; ii) non è collegato ad alcun produttore esportatore che durante il periodo dell’inchiesta ha esportato il prodotto in esame nell’Unione; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un periodo successivo o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione.
8.3.
Riscossione definitiva dei dazi provvisori
(220)
In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio dovrebbero essere riscossi in via definitiva fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento.
8.4.
Riscossione retroattiva
(221)
Come indicato nella sezione 1.2, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame.
(222)
Nella fase definitiva dell’inchiesta sono stati valutati i dati raccolti nel contesto della registrazione. La Commissione ha valutato se i criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base fossero soddisfatti per la riscossione retroattiva di dazi definitivi.
(223)
La Commissione ha esaminato, sulla base dei dati di Surveillance, se vi sia stato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta, come prescritto dall’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base. Ai fini di tale analisi, la Commissione ha confrontato:
a)
la media mensile delle importazioni dal primo mese intero dopo l’apertura fino al mese intero in cui ha avuto luogo la registrazione (settembre 2025 – ottobre 2025) con la media mensile delle importazioni negli stessi mesi nel periodo dell’inchiesta;
b)
media mensile delle importazioni dal primo mese intero dopo l’apertura fino al mese intero in cui sono stati adottati i dazi provvisori (settembre 2025 – aprile 2026) con la media mensile delle importazioni negli stessi mesi del periodo dell’inchiesta;
c)
la media mensile delle importazioni dal primo mese intero dopo l’apertura fino al mese intero in cui ha avuto luogo la registrazione (settembre 2025 – ottobre 2025) con la media mensile delle importazioni nell’intero periodo dell’inchiesta; e
d)
la media mensile delle importazioni dal primo mese intero dopo l’apertura fino al mese intero in cui sono stati adottati i dazi provvisori (settembre 2025 – aprile 2026) con la media mensile delle importazioni nell’intero periodo dell’inchiesta.
(224)
Nessuno dei quattro confronti di cui sopra ha evidenziato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio durante il periodo dell’inchiesta.
(225)
La Commissione ha pertanto concluso che le condizioni per la riscossione retroattiva non sono soddisfatte.
9.
RETTIFICA DEL CODICE ADDIZIONALE TARIC DI TAEKWANG
(226)
Il codice addizionale TARIC (889BP) indicato per Taekwang all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento provvisorio è errato: il codice addizionale TARIC corretto attribuito a Taekwang è il seguente: 88BP. Tale errore è rettificato all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.
10.
DISPOSIZIONI FINALI
(227)
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
25
)
, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
(228)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tereftalico di purezza, in peso, pari o superiore al 99,5 %, attualmente classificato con il codice NC ex 2917 36 00 (codice TARIC 2917 36 00 11), numero CUS 0023865-3 e numero CAS RN 100-21-0, e originario della Repubblica di Corea e degli Stati Uniti messicani.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Paese d’origine
Società
Dazio antidumping definitivo (in %)
Codice addizionale TARIC
Repubblica di Corea
Samnam Petrochemical Co., Ltd.
6,1
88BN
Repubblica di Corea
Hanwha Impact Corporation
6,1
88BO
Repubblica di Corea
Tutte le altre società
13,3
8999
Stati Uniti messicani
Tutte le società
24,1
8999
3. I dazi antidumping non sono applicabili al produttore esportatore coreano Taekwang Industrial Co., Ltd. (codice addizionale TARIC 88BP).
4. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «
Il sottoscritto certifica che il (volume) di acido tereftalico venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica di Corea. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte
». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica di Corea.
5. Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione riguardo al numero di tonnellate importate con il codice NC ex 2917 36 00 (codice TARIC 2917 36 00 11).
6. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2026/801 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.
Articolo 3
L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica di Corea e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:
a)
non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, nel periodo dell’inchiesta (dal 1
o
luglio 2024 al 30 giugno 2025);
b)
non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale; e
c)
ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido tereftalico originario della Repubblica di Corea e del Messico (
GU C, C/2025/4539, 13.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4539/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2013 della Commissione, dell’8 ottobre 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di acido tereftalico originario della Repubblica di Corea e del Messico (C/2025/6737) (
GU L, 2025/2013, 9.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2013/oj
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/801 della Commissione, del 9 aprile 2026, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido tereftalico originario della Repubblica di Corea e degli Stati Uniti messicani (
GU L, 2026/801, 10.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/801/oj
).
(
5
)
Come indicato nella versione pubblica dell’allegato 11 della denuncia, i dati forniti nella relazione sono protetti dal diritto d’autore e rimangono pertanto riservati.
(
6
)
Cfr. ad esempio la sentenza del 13 settembre 2010,
Whirlpool Europe/Consiglio
, T-314/06, ECLI:EU:T:2010:390, punto 138, e la sentenza del 17 dicembre 2010,
EWRIA e altri/Commissione
, T-369/08, ECLI:EU:T:2010:549, punto 82.
(
7
)
Cfr. a tale proposito la sentenza del 17 marzo 2016,
Portmeirion Group
, C-232/14, ECLI:EU:C:2016:180, punti 46 e 47, e la sentenza del 10 ottobre 2012,
Gem-Year e Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Consiglio
, T-172/09, ECLI:EU:T:2012:532, punto 62.
(
8
)
Cfr. la sentenza del 18 novembre 2014,
Photo USA Electronic Graphic/Consiglio
, T-394/13, ECLI:EU:T:2014:964, punto 30.
(
9
)
Cfr. a tale proposito la sentenza del 18 novembre 2014,
Photo USA Electronic Graphic/Consiglio
, T-394/13, ECLI:EU:T:2014:964, punto 31, e la sentenza del 28 febbraio 2017,
JingAo Solar e altri/Consiglio
, T-157/14, ECLI:EU:T:2017:127, punto 112, e la giurisprudenza ivi citata.
(
10
)
Il PET può essere prodotto solo a partire dal PTA, ma non è possibile produrlo a partire solo dal QTA; il QTA deve essere miscelato con il PTA e l’utilizzo di tale miscela darà origine a prodotti di qualità leggermente inferiore. Allo stesso tempo, la Commissione ha riscontrato che, negli specifici impianti necessari per poter impiegare il QTA nel processo produttivo, qualsiasi quantitativo di QTA utilizzato nella produzione di PET può essere sostituito dal PTA.
(
11
)
Inserite nel fascicolo per le parti interessate con il numero di riferimento seguente: t25.010000.
(
12
)
Considerando 5 del regolamento di base.
(
13
)
Sentenza del 15 giugno 2017,
T.KUP SAS/Belgische Staat
, C-349/16, ECLI:EU:T:2017:469, punto 31.
(
14
)
Vale a dire, come descritto nella sezione 2.1 per quanto riguarda le argomentazioni relative alla definizione del prodotto, mentre per poter utilizzare il QTA nella produzione di PET sono necessari macchinari speciali a causa di problemi di lavorazione, il PTA può invece sostituire senza problemi il QTA in tali macchinari.
(
15
)
Relazione del panel,
CE – Accessori per tubi (DS219);
relazione del panel,
Cina – Dazi antidumping sull’acciaio inossidabile (Giappone) (DS601)
.
(
16
)
Sentenza del 30 aprile 2015,
VTZ e a./Consiglio,
T-432/12, ECLI:EU:T:2015:248.
(
17
)
Regolamento (CE) n. 1420/2007 del Consiglio, del 4 dicembre 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e del Kazakstan e chiude il procedimento riguardante le importazioni di silico-manganese originario dell’Ucraina, (
GU L 317, 5.12.2007, pag. 5
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1420/oj
), considerando 95, 97 e 104, e regolamento (CE) n. 617/2000 della Commissione, del 16 marzo 2000, che istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie dell’Algeria, della Bielorussia, della Lituania, della Russia e dell’Ucraina e accetta, in via provvisoria, l’impegno offerto da un produttore esportatore dell’Algeria, (
GU L 75, 24.3.2000, pag. 3
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2000/617/oj
) considerando 40.
(
18
)
Sentenza del 30 aprile 2015,
VTZ e a./Consiglio,
T-432/12, ECLI:EU:T:2015:248.
(
19
)
Sentenza del 30 aprile 2015,
VTZ e a./Consiglio,
T-432/12, ECLI:EU:T:2015:248, punto 57.
(
20
)
Cfr. i considerando da 74 a 79.
(
21
)
Cfr. in particolare i considerando da 89 a 93 e da 127 a 129 del regolamento provvisorio.
(
22
)
Fornita nel fascicolo per le parti interessate con il seguente numero di riferimento: t26.003069.
(
23
)
E-mail:
TRADE-TDI-REQUESTS@ec.europa.eu
, Commissione europea, direzione generale del Commercio e della sicurezza economica, direzione G, Wetstraat/Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË. Indicare nella richiesta il numero del presente regolamento e il numero del caso (AD736).
(
24
)
E-mail:
TRADE-TDI-REQUESTS@ec.europa.eu
, Commissione europea, direzione generale del Commercio e della sicurezza economica, direzione G, Wetstraat/Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË. Indicare nella richiesta il numero del presente regolamento e il numero del caso (AD736).
(
25
)
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (
GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1904/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2026/1904 disciplina i dazi antidumping su acido tereftalico, applicabili alle importazioni da paesi terzi e rilevanti per importatori, distributori e utilizzatori di TA nel settore chimico e della plastica. Commercialisti e consulenti doganali consultano questa normativa per classificazioni tariffarie (codice NC ex 2917 36 00), valutazione dei prezzi CIF franco frontiera, margini di dumping e obblighi di versamento dei dazi. È essenziale per chi opera nel commercio internazionale di materie prime chimiche, nella produzione di PET e nei rivestimenti in polvere.
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