Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 1914/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1914 della Commissione, del 5 agosto 2026, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica popolare cinese

Pubblicato: 05/08/2026 In vigore dal: 05/08/2026 Documento ufficiale

Quali sono i criteri utilizzati dalla Commissione europea per determinare se le banche cinesi agiscono come enti pubblici nel concedere finanziamenti agevolati ai produttori di carta termica leggera?

Spiegato da FiscoAI
La Commissione europea, nel regolamento di esecuzione (UE) 2026/1914, ha stabilito che per qualificare una banca come "ente pubblico" deve verificarsi se essa possiede, esercita o è investita di poteri pubblici. Nel contesto cinese, la Commissione ha ritenuto che le banche statali agiscono come enti pubblici perché il governo della Repubblica popolare cinese esercita un controllo significativo su di esse attraverso l'assetto proprietario (essendo azionista di maggioranza), la nomina del personale dirigente e l'imposizione di obiettivi di politica industriale. La valutazione non è automatica ma deve considerare le caratteristiche specifiche dell'entità, il suo rapporto con il governo e il contesto giuridico-economico del paese. Nel caso cinese, la Commissione ha evidenziato che il sistema finanziario è dominato da banche controllate dallo Stato, che operano secondo direttive del governo per attuare politiche di sviluppo industriale, anziché secondo logiche di mercato razionali. Questo controllo sistematico e costante, documentato anche negli statuti bancari che prevedono comitati del Partito comunista, ha portato la Commissione a concludere che tali banche agiscono come strumenti di politica pubblica.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1914 della Commissione, del 5 agosto 2026, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1914 of 5 August 2026 imposing a provisional countervailing duty on imports of certain lightweight thermal paper originating in the People’s Republic of China

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1914 6.8.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1914 DELLA COMMISSIONE del 5 agosto 2026 che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 15, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Apertura (1) Il 7 novembre 2025 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera ( lightweight thermal paper — LWTP) originari della Repubblica popolare cinese («paese interessato» o «RPC») sulla base dell’articolo 10 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) («avviso di apertura»). (2) La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 24 settembre 2025 dalla European Thermal Paper Association («ETPA») e dai suoi membri, produttori di carta termica leggera («denuncianti»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di determinati tipi di carta termica leggera ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova del fatto che i produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta del paese interessato avevano beneficiato di una serie di sovvenzioni concesse dal governo della Repubblica popolare cinese. (3) Prima dell’apertura dell’inchiesta antisovvenzioni la Commissione ha informato il governo della Cina («governo della RPC») ( 3 ) di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata, invitandolo a procedere a consultazioni in conformità dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base. Le consultazioni si sono svolte il 5 novembre 2025. Non è stato tuttavia possibile pervenire a una soluzione concordata. 1.2. Registrazione (4) Mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2026/313 della Commissione ( 4 ) , quest’ultima ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, se dalle risultanze dell’inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi compensativi, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili («regolamento di registrazione»). 1.3. Parti interessate (5) Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato i denuncianti, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti e le autorità cinesi, gli importatori noti e gli utilizzatori, nonché le associazioni notoriamente interessate, in merito all’apertura dell’inchiesta, invitandoli a partecipare. (6) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. (7) Alla Commissione non sono pervenute osservazioni riguardanti l’apertura o la richiesta di audizione. 1.4. Campionamento (8) Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità dell’articolo 27 del regolamento di base. 1.4.1. Campionamento dei produttori dell’Unione (9) Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo delle vendite e della produzione del prodotto simile nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. (10) Tale campione era costituito da tre produttori dell’Unione in due diversi Stati membri. Tenuto conto dei dati disponibili nella fase di apertura, i produttori dell’Unione inseriti nel campione rappresentavano oltre l’80 % della produzione totale stimata nell’Unione e delle vendite di tutti i produttori dell’Unione del prodotto simile sul mercato dell’Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni. Il campione è stato confermato l’11 novembre 2025. Il campione è rappresentativo dell’industria dell’Unione. 1.4.2. Campionamento degli importatori (11) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. (12) Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere inserito nel campione. La Commissione ha pertanto deciso che il campionamento non era necessario. 1.4.3. Campionamento dei produttori esportatori della RPC (13) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. (14) Quattro produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e accettato di essere inseriti nel campione. In conformità dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre (gruppi di) società che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. La selezione del campione si è basata sul massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. (15) In conformità dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. La Commissione non ha ricevuto osservazioni sulla selezione iniziale del campione. (16) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha deciso di confermare il suo campione provvisorio: — Henan Xianhe Special App Co., Ltd («Xianhe»); — Gold East Paper Co., Ltd («GEP»); — Guangdong Guanhao High Tech Co. («GGHT»). (17) In base alle informazioni disponibili in tale fase, il campione rappresentava il 41 % della produzione cinese stimata di LWTP e copriva l’intero volume totale stimato delle esportazioni nell’Unione dalla RPC nel periodo dell’inchiesta. (18) In base alle informazioni fornite da Xianhe alla Commissione l’11 dicembre 2025, la società aveva riscontrato che i propri operatori commerciali nazionali indipendenti tagliavano i rotoli di grandi dimensioni di carta termica in rotoli di piccole dimensioni. Poiché tali rotoli di piccole dimensioni non rientrano nell’ambito dell’inchiesta, la società ha concluso che, di fatto, non aveva esportato il prodotto in esame nell’UE durante il periodo dell’inchiesta e pertanto non avrebbero risposto al questionario ( 5 ) . (19) Il 5 gennaio 2026 anche GEP ha informato la Commissione che non avrebbe risposto al questionario e che non avrebbe collaborato all’inchiesta ( 6 ) . (20) In quella fase dell’inchiesta non vi era tempo sufficiente per selezionare un nuovo campione di produttori esportatori. Inoltre, dato il basso livello di esportazioni del restante quarto produttore esportatore (Henan Jianghe) che ha fornito una risposta ai fini del campionamento (rappresentava meno del 2 % delle esportazioni cinesi totali nell’Unione del prodotto in esame), qualsiasi modifica del campione non avrebbe determinato un campione sufficientemente rappresentativo. La Commissione ha pertanto abbandonato del tutto il campione e ha applicato l’articolo 28 del regolamento di base ( 7 ) . (21) La Commissione ha quindi concesso un esame individuale a GGHT, in quanto unica società che aveva fornito una risposta adeguata e tempestiva al questionario che ha potuto essere verificata conformemente all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento di base. Dato il modesto volume delle sue esportazioni (il 4 % delle esportazioni cinesi totali del prodotto in esame nell’Unione), tale società non è stata ritenuta rappresentativa di tutti gli altri produttori esportatori; pertanto, i livelli dei dazi per tutte le altre società non potevano basarsi sulle risultanze relative a tale società, ma sarebbero stati determinati sulla base dei migliori dati disponibili. 1.4.4. Risposte al questionario e visite di verifica (22) La Commissione ha inviato questionari al governo della RPC, al rimanente produttore esportatore che ha collaborato, ai tre produttori dell’Unione inseriti nel campione, ai denuncianti, agli importatori noti e agli utilizzatori. I questionari rivolti alle società sono stati inoltre messi a disposizione online il giorno dell’apertura dell’inchiesta. (23) La Commissione ha ricevuto risposte al questionario dal governo della RPC, dal produttore esportatore, dai tre produttori dell’Unione inseriti nel campione e dall’ETPA per conto dell’industria dell’Unione. (24) La Commissione ha reperito e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria delle sovvenzioni, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 26 del regolamento di base presso le sedi delle parti seguenti: – Produttori dell’Unione — Jujo Thermal Oy, Kauttua, Finlandia; — Koehler Paper SE, Oberkirch, Germania; — Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH, Bielefeld, Germania. Produttori esportatori della RPC — gruppo GGHT — Foshan Huaxin Development Co., Ltd., Zhuhai, Cina; — Hongta Renheng Packaging Co., Ltd., Zhuhai, Cina; — Zhuhai Hongta Renheng New Materials Co., Ltd., Zhuhai, Cina; — Guangdong Guanhao High-Tech Co., Ltd., Zhanjiang, Cina; — China Paper Investment Co., Ltd., Beijing, Cina; — Chengtong Finance Co., Ltd., Beijing, Cina. (25) La risposta al questionario presentata dall’ETPA per conto dell’industria dell’Unione è stata verificata presso la sede del suo rappresentante legale a Bruxelles. (26) Un aggiornamento fornito da Koehler Paper SE in seguito alla visita di verifica è stato sottoposto a una verifica incrociata a distanza. 1.5. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame (27) L’inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o ottobre 2024 e il 30 settembre 2025 («periodo dell’inchiesta» o «PI») L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2022 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»). 2. PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA 2.1. Prodotto oggetto dell’inchiesta (28) Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da carta termica leggera (LWTP), definita come carta termica con grammatura uguale o inferiore a 65 g/m 2 , venduta in rotoli di larghezza uguale o superiore a 20 cm, con peso del rotolo (compresa la carta) uguale o superiore a 50 kg e diametro del rotolo uguale o superiore a 40 cm («rotoli di grandi dimensioni»); con o senza rivestimento di fondo su uno o entrambi i lati; con uno strato termosensibile fisico o chimico (vale a dire uno strato che forma un’immagine all’applicazione di calore) su uno o entrambi i lati; con o senza rivestimento superficiale («prodotto oggetto dell’inchiesta»), attualmente classificata con i codici NC ex 4809 90 00 , ex 4811 90 00 , ex 4816 90 00 ed ex 4823 90 85 (codici TARIC 4809 90 00 10, 4811 90 00 10, 4816 90 00 10 e 4823 90 85 20). (29) A meno che non abbia uno strato termosensibile fisico, la LWTP è prodotta con un rilevatore chimico, che può essere fenolico o privo di fenoli (LWTP senza fenolo). Tutti i tipi sono oggetto della presente inchiesta. (30) La carta termica leggera è principalmente utilizzata in applicazioni nei punti vendita (POS), ad esempio per le ricevute rilasciate nel commercio al dettaglio. 2.2. Prodotto in esame (31) Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell’inchiesta, originario della Repubblica popolare cinese. 2.3. Prodotto simile (32) Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base: — il prodotto in esame; — il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC; e — il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione. (33) La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base. 3. SOVVENZIONI 3.1. Introduzione: presentazioni di piani, progetti del governo e altri documenti (34) Prima di analizzare il presunto sovvenzionamento sotto forma di sovvenzioni o di programmi di sovvenzione, la Commissione ha valutato i piani e i progetti del governo e altri documenti pertinenti per l’analisi dei programmi di sovvenzione esaminati. (35) In via preliminare, la Commissione ha sottolineato che l’assetto economico generale della Cina è caratterizzato da un ruolo particolarmente forte dello Stato, e che le autorità statali sono a loro volta controllate dal partito comunista cinese («PCC»), l’entità politica alla guida del paese. Di conseguenza, le imprese cinesi operano in un contesto specifico che, a differenza delle economie occidentali, in cui le forze di mercato rappresentano il principio organizzativo dominante, presenta numerosi meccanismi che conferiscono al governo della RPC un notevole controllo su qualsiasi aspetto dell’attività economica del paese. Questo rigoroso controllo impedisce agli operatori economici di agire come operatori di mercato razionali, che si adoperano per massimizzare i profitti, costringendoli di fatto ad agire come strumento a disposizione del governo per l’attuazione delle sue politiche e dei suoi piani. (36) Gli elementi più significativi attraverso i quali le decisioni politiche del governo della RPC si riflettono nella condotta commerciale quotidiana degli operatori economici sono i seguenti: i) dottrina dell’economia di mercato socialista, ii) leadership del PCC, iii) sistema di pianificazione industriale, iv) sistema finanziario. (37) La dottrina dell’economia di mercato socialista, sancita dalla Costituzione cinese ( 8 ) , conferisce allo Stato un controllo intrinseco e globale sull’economia, che va oltre le tradizionali prassi di definizione di un quadro normativo entro il quale gli operatori del mercato sono liberi di operare. In particolare, ai sensi dell’articolo 6 della Costituzione: «La base del sistema economico socialista della Repubblica popolare cinese è la proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione […]. Nella fase iniziale del socialismo, lo Stato sostiene il sistema economico di base nell’ambito del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante e le diverse forme di proprietà si sviluppano parallelamente e mantiene il sistema di distribuzione nell’ambito del quale la distribuzione in funzione del lavoro ha un ruolo dominante e coesistono diverse modalità di distribuzione». Inoltre, a norma dell’articolo 15 della Costituzione: «Lo Stato pratica un’economia di mercato socialista. Lo Stato rafforza la legislazione economica, migliora la macroregolamentazione e il controllo. A norma di legge lo Stato vieta a qualsiasi organizzazione o individuo di turbare l’ordine socio-economico». Inoltre l’articolo 11 della Costituzione attribuisce allo Stato un ruolo interventista che va oltre la tutela dei diritti e degli interessi dei settori non pubblici, per cui lo Stato «incoraggia, sostiene e guida lo sviluppo dei settori non pubblici ed esercita, a norma di legge, la vigilanza e il controllo sui settori non pubblici dell’economia». (38) Questi principi costituzionali fondamentali si riflettono in tutti gli atti legislativi pertinenti ( 9 ) , che mettono in evidenza l’economia di mercato socialista quale principio guida su cui si basa l’economia cinese. Inoltre lo Stato, sotto la guida del PCC, fa effettivamente ampio uso di una serie di strumenti, che assumono la forma sia di incentivi che di limitazioni, per orientare l’economia verso la modernizzazione socialista, ossia verso obiettivi (compresi gli obiettivi di politica industriale) stabiliti dal governo della RPC. (39) La leadership del PCC, sebbene formalmente sancita dalla costituzione del paese ( 10 ) , nonché nel pertinente diritto derivato e nella Costituzione del partito ( 11 ) stesso, nella pratica assume varie forme; in particolare, dato che la separazione dei poteri non esiste in Cina, il partito esercita il pieno controllo sul ramo legislativo ( 12 ) , esecutivo ( 13 ) e giudiziario ( 14 ) dell’apparato statale; inoltre, il partito supervisiona settori fondamentali dell’economia, tra cui il settore finanziario e i settori industriali ritenuti strategici, in particolare attraverso l’assetto proprietario e/o la nomina e la rotazione del personale chiave; la creazione di cellule del partito è altresì obbligatoria in tutte le imprese in cui sono presenti più di tre membri del partito ( 15 ) , sia statali che private, e le strutture di partito all’interno delle imprese rivendicano spesso il diritto di partecipare al processo decisionale operativo delle società. Tutti questi meccanismi di controllo garantiscono al PCC un rigoroso controllo sull’economia del paese e consentono alla parte di formulare e attuare le proprie politiche economiche in linea con le sue considerazioni e priorità strategiche. (40) L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali le amministrazioni centrali e locali devono concentrarsi. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. Nel complesso, il sistema di pianificazione della RPC comporta che le risorse siano assegnate a settori designati dal governo come strategici o comunque importanti dal punto di vista politico, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato ( 16 ) . (41) Per assegnare risorse in linea con le priorità politiche del governo della RPC, la strumentalizzazione del settore finanziario è essenziale per le autorità cinesi. Il sistema finanziario cinese continua a essere dominato dal settore bancario che lo Stato controlla (cfr. anche il punto 3.6.1) attraverso l’assetto proprietario (cfr. i considerando da 122 a 124) e attraverso legami personali. Di conseguenza, il governo della RPC, in quanto azionista di maggioranza/di controllo, ha il potere di nominare le cariche gestionali più importanti all’interno delle banche statali demandate all’attuazione delle politiche (cfr. il considerando 132), nonché delle banche parzialmente o interamente di proprietà dello Stato o di soggetti giuridici detenuti dallo Stato. (42) Inoltre gli statuti delle principali banche cinesi contengono abitualmente un capitolo dedicato alla creazione di un comitato di partito ( 17 ) . Ad esempio, secondo lo statuto dell’Industrial and Commercial Bank of China («ICBC»), «il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione della banca e di segretario del comitato di partito sono svolti dalla stessa persona» ( 18 ) . L’articolo 53 elenca i doveri del comitato di partito, compreso il monitoraggio dell’attuazione pratica delle decisioni del partito e dello Stato all’interno della banca. Il comitato di partito partecipa inoltre alla selezione e alla valutazione del personale, insieme al consiglio di amministrazione. Infine, il comitato di partito deve essere coinvolto nella discussione sulle «principali questioni operative e gestionali e sulle principali questioni riguardanti gli interessi dei dipendenti nonché esporre osservazioni e suggerimenti» ( 19 ) . Inoltre, conformemente alle disposizioni relative al consiglio di amministrazione, il comitato di partito deve essere consultato prima di decidere in merito a questioni sostanziali ( 20 ) . Lo statuto dell’Agricultural Bank of China contiene una formulazione identica relativa all’istituzione del comitato di partito, all’articolo 58, e alla partecipazione del comitato alla discussione sulle questioni principali, all’articolo 161 ( 21 ) . (43) Oltre alla capacità del governo della RPC di controllare il settore bancario attraverso l’assetto organizzativo e proprietario, il governo della RPC esercita il controllo sul settore anche in considerazione della normativa cinese applicabile (cfr. il punto 3.6.1.4 per l’analisi dei pertinenti documenti normativi), che impone alle banche di allinearsi agli obiettivi di politica industriale del paese quando adottano decisioni finanziarie. (44) In conclusione, tutti questi elementi dimostrano che la struttura del sistema giuridico e politico della RPC si basa su un rigido controllo da parte del governo su tutti gli aspetti dell’economia e del commercio, in quanto sono gestiti e monitorati a livello centrale dal governo della RPC. Gli operatori economici sono parte integrante di questo sistema non in quanto attori del libero mercato, che puntano ad adottare decisioni commerciali basate esclusivamente sulla logica economica e sulla massimizzazione dei profitti, bensì come attori integrati nell’attuazione delle politiche generali e degli obiettivi specifici stabiliti dal governo della RPC a livello centrale. 3.2. Politiche e piani pubblici a sostegno dell’industria della LWTP e cartaria (45) In tale contesto la Commissione ha analizzato una serie di documenti di politica industriale che sono stati successivamente messi in atto almeno dal 2005 e che sono elencati in appresso, al fine di stabilire se le sovvenzioni o i programmi di sovvenzione oggetto di valutazione rientrino nell’attuazione della pianificazione centrale del governo della RPC volta a incentivare l’industria della LWTP. (46) La LWTP è parte integrante del settore cartario, unitamente ad altri tipi di carta e pasta di legno. In Cina il settore cartario è coordinato dalla China Paper Association (CPA). 3.2.1. Decisione n. 40 del Consiglio di Stato che promulga e attua le «disposizioni temporanee in vista della promozione dell’adeguamento dell’infrastruttura industriale». (47) La decisione n. 40 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese è un documento giuridico pubblicato nel 2005 volto a promuovere gli adeguamenti dell’infrastruttura industriale in Cina incoraggiando lo sviluppo di industrie ad alta tecnologia e l’eliminazione della capacità produttiva obsoleta. (48) Il «Repertorio di riferimento per l’adeguamento dell’infrastruttura industriale», che costituisce una misura di esecuzione della decisione n. 40, getta le basi per orientare gli investimenti designando i settori industriali che dovrebbero beneficiare di un accesso privilegiato al credito. La decisione guida inoltre le amministrazioni pubbliche nella gestione dei progetti di investimento e nell’elaborazione e applicazione delle politiche dei settori finanziario, fiscale, creditizio, fondiario, delle importazioni e delle esportazioni. La commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme («NDRC») ha pubblicato, e successivamente modificato, un Repertorio di riferimento nel 2019 e nel 2024. La Commissione vi ha individuato un chiaro riferimento alle linee produttive integrate della silvicoltura e della produzione di carta in cui rientra la LWTP leggera. ( 22 ) 3.2.2. Made in China 2025 (49) Nel 2015 il governo della RPC ha pubblicato la sua strategia industriale globale a lungo termine nota come «Made in China 2025» ( 23 ) . Tale strategia ha fissato tappe fondamentali per l’ammodernamento di settori manifatturieri selezionati del paese entro il 2020 e il 2025, ribadendo l’intenzione del governo della RPC di utilizzare a tale proposito politiche di sostegno finanziario migliorate, tra cui l’orientamento di finanziamenti, attraverso banche statali, a favore dell’espansione all’estero dell’industria manifatturiera, nonché l’ampliamento della portata delle misure di sostegno al bilancio e fiscale di altro tipo. Fondamentalmente, gli orientamenti sul «Made in China» affermano che «i finanziamenti [saranno] assegnati a progetti che non possono ottenere finanziamenti dal mercato e necessitano di un sostegno a livello centrale». Pertanto vi è un notevole sostegno pubblico volto a far progredire lo sviluppo di determinati settori dell’economia attraverso l’orientamento delle risorse a sostegno dell’attuazione di obiettivi strategici ( 24 ) . (50) Nell’ambito dell’iniziativa «Made in China 2025» l’industria leggera cinese, di cui fa parte l’industria della carta, è ammessa al sostegno finanziario per il potenziamento tecnologico, l’acquisizione di macchinari di produzione moderni e l’accelerazione della trasformazione verde. (51) A tale proposito, attraverso il programma «Made in China 2025», il governo della RPC sostiene il rapido sviluppo dell’industria cartaria, promuovendo nel contempo anche la ricerca e lo sviluppo (R&S) nonché l’industrializzazione del settore. 3.2.3. Il 14 o piano quinquennale nazionale cinese (52) Data la natura del sistema di pianificazione cinese, tutte le autorità competenti devono dare seguito ai piani ad alto livello, come il 12 o , il 13 o o il 14 o piano quinquennale nazionale, e attuarli. I piani nazionali stabiliscono obblighi espliciti al riguardo, come l’articolo LXV del 14 o piano quinquennale nazionale ( 25 ) , secondo cui il governo della RPC «rafforzerà l’organizzazione, il coordinamento e la supervisione dell’attuazione del piano e istituirà e migliorerà meccanismi di monitoraggio e valutazione della pianificazione e dell’attuazione, di garanzia delle politiche, nonché di valutazione e supervisione». Di conseguenza, le autorità di livello inferiore «devono creare un contesto politico, istituzionale e giuridico favorevole. I piani annuali attuano gli obiettivi di sviluppo e i compiti chiave proposti nel piano» ( 26 ) . (53) È fondamentale che il governo della RPC si impegni inequivocabilmente a fornire sostegno finanziario, nonché sostegno sotto forma di altri fattori produttivi, come ad esempio terreni, ai progetti e ai settori individuati nel piano: «aderirà al principio secondo cui il piano stabilisce la direzione, con la spesa di bilancio come garanzia, il finanziamento a titolo di sostegno, e il coordinamento con altre politiche. [...] Continueremo a far sì che la spesa pubblica di bilancio rispetti e sostenga le politiche pubbliche, accresceremo il sostegno finanziario ai principali compiti strategici nazionali, rafforzeremo il coordinamento dei piani finanziari a medio termine e dei bilanci annuali, i piani di investimento pubblici e l’attuazione del piano, e attribuiremo priorità ai fondi di bilancio centrali per i principali compiti e i grandi progetti di ingegneria individuati nel piano. Insisteremo affinché i progetti seguano il piano e i fondi e i fattori di produzione seguano i progetti, elaboreremo un elenco di grandi progetti di ingegneria sulla base di tale piano, semplificheremo le procedure di approvazione dei progetti inclusi nell’elenco, e garantiremo che sia data la priorità alla pianificazione della selezione del sito, dell’approvvigionamento di terreni e del fabbisogno di capitale. Lo Stato garantisce la copertura del fabbisogno di terreni di ciascun grande progetto di ingegneria in modo unificato» ( 27 ) . (54) Il 14 o piano quinquennale individua nell’industria cartaria un settore chiave (incentivato) proclamando l’intenzione di: «trasformare e potenziare le industrie tradizionali, promuovere l’ottimizzazione e l’adeguamento strutturale delle industrie delle materie prime, quali prodotti petrolchimici, acciaio, metalli non ferrosi e materiali da costruzione, ampliare l’offerta di prodotti di alta qualità in settori quali l’industria leggera e i tessili, accelerare la trasformazione e l’ammodernamento delle imprese in settori chiave quali quello chimico e cartario e migliorare il sistema di produzione verde» (grassetto aggiunto) ( 28 ) . 3.2.4. Il 14 o piano quinquennale di sviluppo per lo sviluppo dell’industria della carta (55) La RPC ha inoltre pubblicato un piano quinquennale specifico per l’industria della carta. In tale piano il settore dell’industria cartaria è classificato come «un’importante industria delle materie prime di base strettamente legata allo sviluppo economico e sociale nazionale e caratterizzata dalla sostenibilità» e il livello di consumo di carta è descritto come «un indicatore importante del livello di sviluppo economico e di civiltà di un paese». (56) Tale piano quinquennale conferma gli obiettivi del settore silvicoltura-pasta di legno-carta nel quadro dell’economia cinese nel suo complesso, ponendo come obiettivi principali l’adeguamento strutturale, il miglioramento della qualità e l’innovazione tecnologica al fine di espandere le esportazioni. Il piano mira inoltre ad adeguare la filiera delle materie prime al fine di ridurre la dipendenza dalla pasta di legno importata e si concentra sullo sviluppo integrato silvicoltura-pasta di legno-carta. (57) Il piano non lascia spazio allo sviluppo del libero mercato, fissando chiari obiettivi ambientali e tecnici per il settore e definendo traguardi (fino al 2035) per la produzione nazionale di carta, la percentuale di pasta vergine utilizzata, l’utilizzo di energia da biomassa, il rapporto tra consumo di pasta di legno e i consumi di energia e acqua e il livello di inquinamento. 3.3. La LWTP quale industria incentivata (58) Il governo della RPC ha sostenuto che la LWTP non è un’industria incentivata in quanto il prodotto non figura nel «Repertorio» delle industrie che beneficiano di incentivi per gli investimenti esteri ( 29 ) , nel 14 o piano quinquennale o nel documento «Made in China 2025». (59) Per questi motivi il governo della RPC ha ritenuto che i regimi relativi al trattamento preferenziale non dovessero essere oggetto di inchiesta in ragione della mancanza di specificità. Come inoltre rilevato dal governo della RPC, il fatto che talune delle industrie a monte e a valle appartengano a industrie incentivate non incide sullo status dell’industria della LWTP e che nemmeno i regimi relativi alla fornitura di fattori produttivi a un prezzo inferiore al valore adeguato dovrebbero essere oggetto dell’inchiesta. (60) Dall’inchiesta è tuttavia emerso che la LWTP rientra nel settore cartario, che è di per sé un’industria incentivata, come indicato nella decisione n. 40 (cfr. i considerando 47 e 48), nel documento «Made in China 2025» (cfr. il considerando 50) e nel 14 o piano quinquennale (cfr. il considerando 54). (61) Per quanto riguarda il Repertorio, i «prodotti chimici per la fabbricazione della carta» sono elencati come industria manifatturiera incentivata ( 30 ) . L’elenco delle industrie incentivate comprende inoltre le seguenti: — «Produzione di linee complete di macchine per la fabbricazione della carta (compresa la pasta di cellulosa)» ( 31 ) . Si tratta di macchinari che sono ovviamente utilizzati per produrre LWTP e che confermano la strategia di lunga data della RPC intesa a sovvenzionare macchine per cartiere. — «Fabbricazione di apparecchiature industriali a risparmio idrico per industrie ad alto consumo idrico quali l’industria siderurgica, cartaria , tessile, petrolchimica, chimica e metallurgica» (grassetto aggiunto) ( 32 ) . La produzione di LWTP richiede notevoli volumi d’acqua in diverse fasi del processo (ad esempio, nella produzione della carta base, dove l’acqua è necessaria innanzitutto per la pasta di carta, poi per la rete metallica e infine per il drenaggio attraverso la rete stessa, al fine di formare un nastro o un foglio sulla rete). Pertanto le apparecchiature industriali a risparmio idrico apportano un notevole vantaggio ai produttori di LWTP. — «Produzione di rivestimenti ad alte prestazioni, adesivi, rivestimenti industriali, rivestimenti ad alto contenuto di solidi, a base acquosa, in polvere, a polimerizzazione per irradiazione, privi di solventi e altri rivestimenti industriali a basso contenuto di COV, nonché resine di supporto; rivestimenti industriali a base acquosa e resine ausiliarie a base acquosa (compresi acrilicato di butile di fascia alta e acrilicato di ottile di fascia alta)» ( 33 ) . I rivestimenti ad alte prestazioni svolgono un ruolo cruciale nella produzione di LWTP. Si tratta di rivestimenti progettati per migliorare la funzionalità e la durabilità della carta. — «Sistemi di gestione e controllo termico» ( 34 ) . Anche questi sistemi svolgono un ruolo fondamentale nella produzione di LWTP, in quanto garantiscono che il rivestimento sia applicato a un livello di temperatura e umidità sempre corretti per ottenere la qualità di immagine desiderata. (62) Vi sono inoltre riferimenti al fatto che la LWTP o il settore cartario sono un’industria incentivata in alcuni documenti a livello provinciale e comunale. (63) Il 14 o piano quinquennale della provincia di Guangdong ( 35 ) , nell’allegato 2 (Elenco dei grandi progetti di costruzione nel 14 o piano quinquennale della provincia di Guangdong), invita ad «accelerare la creazione di un centro di innovazione e creatività, con sede a Guangzhou e Shenzhen, e di una rete di base manifatturiera incentrata sulla fascia economica costiera e su vari cluster industriali specifici. Promuovere modelli di sviluppo innovativi in settori quali quello tessile e dell’abbigliamento, delle materie plastiche, della pelletteria, dei prodotti chimici di uso quotidiano, della ferramenta, dell’arredamento, della produzione cartaria e dell’artigianato artistico; accelerare l’integrazione con le nuove tecnologie, i nuovi materiali, la cultura, la creatività e la moda; sviluppare prodotti intelligenti, sani, verdi e personalizzati di fascia medio-alta; e sviluppare marchi di fama nazionale e persino internazionale» (grassetto aggiunto). (64) Sul piano pratico, va altresì menzionato che il produttore di LWTP esaminato individualmente (GGHT) ha sede nella provincia di Guangdong. La società è risultata avvalersi del regime di ulteriore detrazione dell’IVA per le imprese manifatturiere avanzate. Come spiegato ai considerando da 287 a 290, per poter beneficiare di questo regime la società doveva essere riconosciuta come impresa ad alta e nuova tecnologia e la sua produzione doveva essere inclusa, come incentivata, nell’elenco specifico stilato a livello di provincia, regione autonoma o comune. (65) Il 16 marzo 2022 il dipartimento provinciale di ecologia e ambiente di Hubei ha pubblicato la sua «Risposta sullo sviluppo di alta qualità dell’industria cartaria» ( 36 ) , in cui ha comunicato: «[L]a nostra provincia prevede di aggiungere 13 nuovi progetti nel settore della pasta di legno e della carta nel prossimo futuro, con nuove capacità di produzione di carta pari a 19,16 milioni di tonnellate e capacità di produzione di pasta di 7,5 milioni di tonnellate» e «i progetti approvati dalla VIA comprendono il progetto Jingzhou (Jiulong, Shanying, Xianhe, Rongcheng), il progetto Huanggang Chenming, il progetto Qianjiang Fuda ecc., per una capacità totale di produzione di carta pari a 11,84 milioni di tonnellate e di pasta pari a 3,15 milioni di tonnellate». (66) Inoltre la RPC sostiene esplicitamente le imprese di prodotti chimici per cartiere che forniscono materie prime essenziali per la produzione di LWTP. Ad esempio, la provincia di Jiangsu ha pubblicato il piano chimico di Jiangsu, che mira a «rafforzare l’attrattiva delle principali imprese di prodotti chimici per cartiere nel mondo e costruire macchinari di produzione competitivi a livello internazionale. L’industria chimica per cartiere della provincia si adopererà per raggiungere un valore totale di produzione di 6 miliardi di CNY al termine del 14 o piano quinquennale» ( 37 ) . (67) Infine, come indicato all’articolo 59 del suo statuto, le sovvenzioni pubbliche costituiscono la fonte di reddito della CPA. (68) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che la LWTP, che fa parte del settore cartario, costituisce un’industria incentivata. 3.4. Parziale omessa collaborazione e utilizzo dei dati disponibili 3.4.1. Applicazione delle disposizioni dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione al governo della RPC (69) Sebbene il governo della RPC abbia risposto ad alcune richieste di informazioni presentate dalla Commissione durante l’inchiesta, in molti casi le risposte erano incomplete, o non è stata fornita alcuna informazione. Nello specifico, nella sua risposta al questionario governativo, il governo della RPC non ha fornito le informazioni necessarie relative alla preparazione, al monitoraggio e all’attuazione di vari regimi. Tutti questi elementi fondamentali sono stati documentati scrupolosamente nella lettera relativa all’articolo 28 inviata al governo della RPC. Il governo della RPC ha risposto presentando osservazioni, che la Commissione ha esaminato nei punti seguenti. 3.4.2. Applicazione delle disposizioni dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione ai prestiti agevolati (70) Al fine di ottenere le informazioni necessarie dagli istituti finanziari cinesi in modo efficace e per comodità amministrativa, la Commissione ha chiesto al governo della RPC di trasmettere questionari specifici a qualsiasi istituto finanziario che avesse concesso prestiti o crediti all’esportazione alle società inserite nel campione. (71) Il governo della RPC ha ritenuto che la richiesta avanzata dalla Commissione nei suoi confronti di trasmettere il questionario specifico violasse gli articoli 12.1 e 12.9 dell’accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative). Ha ritenuto che l’obbligo di condurre l’inchiesta e di raccogliere informazioni presso gli istituti finanziari incombesse all’autorità incaricata dell’inchiesta e che non fosse possibile chiedere al governo della RPC di trasmettere i questionari agli istituti finanziari partendo dal presupposto che tali enti siano enti pubblici. Ha sostenuto che tale approccio presuntivo è incompatibile con l’articolo 1.1, lettera a), punto 1), dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Il governo della RPC ha inoltre asserito che la Commissione aveva già accesso all’elenco delle banche commerciali dei produttori esportatori inseriti nel campione e che avrebbe potuto inviare i questionari direttamente agli istituti finanziari in questione. (72) Il governo della RPC ha inoltre affermato che gli istituti finanziari non hanno ricevuto un’adeguata notifica delle informazioni loro richieste, non hanno avuto a disposizione 30 giorni per fornire dette informazioni e non è stata loro concessa neppure un’ampia possibilità di presentare in forma scritta le informazioni pertinenti ai sensi dell’articolo 12.1 dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Il governo della RPC ha inoltre ritenuto che i membri del personale di tali banche commerciali non siano autorizzati a rivelare segreti di Stato o segreti commerciali di cui sono venuti a conoscenza nel corso della loro attività lavorativa ai sensi dell’articolo 53 della legge sulle banche commerciali e che pertanto non possano rispondere al questionario. (73) La Commissione non ha accolto questo punto di vista. In primo luogo, essa ritiene che il governo della RPC disponga delle informazioni richieste alle entità statali per tutte le entità di cui il suddetto governo è l’azionista principale o di maggioranza. Inoltre, sebbene non abbia presupposto in alcun modo che si tratti di enti pubblici, la Commissione ha ritenuto che il governo della RPC goda altresì dell’autorità necessaria per interagire con gli istituti finanziari anche quando non sono di proprietà dello Stato, in quanto sono tutti soggetti alla giurisdizione dell’amministrazione nazionale di regolamentazione finanziaria («NFRA»), che nel 2023 ha sostituito la commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa (China Banking and Insurance Regulatory Commission — «CBIRC») ( 38 ) . A tale riguardo, il fatto che la Commissione avrebbe potuto contattare direttamente gli istituti finanziari interessati è irrilevante, in quanto la forma e le modalità di raccolta delle informazioni necessarie restano a discrezione dell’autorità incaricata dell’inchiesta ( 39 ) . La Commissione ha inoltre osservato che il governo della RPC aveva trasmesso il questionario ad alcune banche in inchieste precedenti ( 40 ) senza mettere in discussione l’approccio adottato dalla Commissione. Inoltre, per quanto riguarda le informazioni richieste e il termine per la presentazione di una risposta al questionario, la Commissione non ha ricevuto alcuna richiesta di chiarimenti o di proroga del termine da parte di alcun istituto finanziario. (74) La Commissione non ha inviato il suo questionario al personale degli istituti finanziari, bensì alle istituzioni stesse. In ogni caso, il fatto che determinate informazioni possano essere considerate segreti di Stato o commerciali non è pertinente nel quadro di un procedimento antisovvenzioni, dato il trattamento riservato concesso a qualsiasi informazione presentata che è ritenuta riservata. Il produttore esaminato individualmente (gruppo Guanhao) è stato inoltre invitato a fornire un’autorizzazione bancaria che autorizzasse esplicitamente i rappresentanti della Commissione a esaminare tutti i documenti ( 41 ) relativi ai prestiti concessi dai singoli istituti finanziari e l’autorizzazione richiesta è stata fornita. (75) Nell’ambito di tale procedura la Commissione ha inoltre inviato i questionari direttamente alle banche elencate come principali creditori del gruppo esaminato individualmente e non ha ricevuto alcuna risposta. (76) In mancanza di tali informazioni, la Commissione ha ritenuto di non aver ricevuto le informazioni necessarie che erano fondamentali in relazione questo aspetto dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto informato il governo della RPC che avrebbe potuto ricorrere all’uso dei dati disponibili a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, nell’esaminare l’esistenza e la portata delle presunte sovvenzioni concesse mediante finanziamenti agevolati. Nello specifico, la Commissione ha informato il governo della RPC di non aver ricevuto alcuna risposta da nessuna delle banche cinesi che avevano concesso prestiti agevolati ai produttori. Su tale base la Commissione non ha potuto confermare le argomentazioni del governo della RPC relative, tra l’altro, all’affidabilità creditizia e alla concessione di prestiti o di altri strumenti di finanziamento di cui i produttori avevano beneficiato. Inoltre il governo della RPC non ha fornito informazioni sulla partecipazione azionaria delle banche comunicate dai produttori, né ha dimostrato e comprovato il meccanismo di formazione del tasso d’interesse di base, come spiegato nella sua risposta al questionario. (77) Il 13 maggio 2026 il governo della RPC ha presentato osservazioni in merito alla lettera del 6 maggio 2026 in cui la Commissione comunicava la propria intenzione di applicare i dati disponibili conformemente all’articolo 28 del regolamento di base («lettera relativa all’articolo 28»). (78) In risposta alla richiesta di trasmettere l’appendice A agli istituti finanziari, il governo della RPC ha asserito che gli istituti finanziari sono soggetti economici indipendenti, non affiliati al governo della RPC. Il governo della RPC non ha pertanto trasmesso l’appendice A agli istituti finanziari e ha inoltre affermato di non avere il potere di imporre alle banche di rispondere ai questionari ricevuti direttamente dalla Commissione. Il governo della RPC ha inoltre dichiarato che l’appendice A riguarda informazioni riservate e commercialmente sensibili. (79) La Commissione non ha accolto questo punto di vista. In primo luogo, essa ritiene che il governo della RPC disponga delle informazioni richieste alle entità statali (siano esse aziende o istituti pubblici/finanziari) per tutte le entità di cui il suddetto governo è l’azionista principale o di maggioranza. Infatti, ai sensi della legge della Repubblica popolare cinese sui beni di proprietà dello Stato delle imprese ( 42 ) , le agenzie di gestione e supervisione delle proprietà dello Stato, istituite dalla commissione del Consiglio di Stato per la gestione e la supervisione delle proprietà dello Stato, e le amministrazioni locali, esercitano le funzioni e le responsabilità dell’apportatore di capitale di un’impresa partecipata dallo Stato a nome del governo. Tali agenzie hanno pertanto il diritto di percepire rendimenti sulle attività, di partecipare a processi decisionali importanti e di selezionare il personale dirigente delle imprese partecipate dallo Stato. Inoltre, a norma dell’articolo 17 della summenzionata legge sui beni di proprietà dello Stato, le imprese partecipate dallo Stato accettano la supervisione e la gestione dei governi, delle agenzie e dei dipartimenti statali, oltre ad accettare la supervisione pubblica e ad essere responsabili nei confronti degli apportatori di capitale. (80) Inoltre il governo della RPC dispone dell’autorità necessaria per interagire con gli istituti finanziari anche quando essi non sono di proprietà dello Stato, dal momento che rientrano tutti nella giurisdizione dell’autorità cinese di regolamentazione bancaria (CBRC). Ad esempio, a norma degli articoli 33 e 36 della legge sulla vigilanza bancaria ( 43 ) , la NFRA ha il potere di imporre a tutti gli istituti finanziari stabiliti nella RPC di presentare informazioni quali bilanci, relazioni statistiche e dati concernenti operazioni commerciali e di gestione. La NFRA può anche incaricare gli istituti finanziari di rendere pubbliche le informazioni. (81) La Commissione ha inoltre invitato il governo della RPC a semplicemente trasmettere i questionari specifici (appendice A) agli istituti finanziari pertinenti e a fornire alla Commissione la prova del trasferimento da parte del governo della RPC stesso dei questionari specifici di cui sopra. Le appendici contenevano informazioni per gli istituti finanziari in questione in merito ai termini di presentazione e alle modalità di presentazione, nonché al trattamento dei dati non riservati. Il governo della RPC ha semplicemente omesso di trasmettere questi questionari e di garantire la collaborazione degli istituti finanziari in tale procedura. (82) In mancanza delle informazioni richieste, la Commissione ha ritenuto di non aver ricevuto le informazioni necessarie che erano pertinenti a questo aspetto dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto concluso che doveva basarsi sui dati disponibili per le sue risultanze relative ai finanziamenti agevolati. 3.4.3. Applicazione delle disposizioni dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione ai sussidi/all’assicurazione dei crediti all’esportazione/ai diritti d’uso dei terreni/alla fiscalità (83) Nella lettera relativa all’articolo 28, la Commissione ha informato il governo della RPC di non aver ricevuto le informazioni necessarie relative a determinati regimi di sovvenzione oggetto dell’inchiesta, quali sussidi, assicurazione dei crediti all’esportazione e fornitura dell’uso del suolo. La Commissione ha pertanto informato il governo della RPC che essa avrebbe potuto ricorrere all’uso dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, nell’esaminare l’esistenza e la portata delle presunte sovvenzioni concesse attraverso i regimi di cui sopra. (84) Per quanto concerne i sussidi, il governo della RPC non ha fornito informazioni riguardo ai sussidi concessi ai produttori di LWTP. Il governo della RPC non ha inoltre fornito elementi di prova di contatti con le amministrazioni subcentrali a tale riguardo. Alla Commissione non sono pertanto pervenuti dati sulle sovvenzioni ricevute dal settore della LWTP, né sui relativi criteri di ammissibilità o sulla base giuridica. (85) Per quanto riguarda l’assicurazione dei crediti all’esportazione, Sinosure non ha fornito la risposta all’appendice A del questionario. Pertanto la Commissione non disponeva delle informazioni necessarie su molti aspetti cruciali: — Sinosure non aveva fornito informazioni sui redditi da investimento riferiti nella sua relazione annuale; — Sinosure non aveva fornito elementi di prova in merito a questioni relative al proprio bilancio, quali spese di esercizio, entrate, redditi da investimento, importo complessivo assicurato, somma assicurata del settore dei macchinari; — Sinosure non aveva fornito informazioni in merito al proprio statuto; — Sinosure non aveva fornito informazioni in merito alla società esaminata nonostante l’esistenza di autorizzazioni societarie pertinenti; — Sinosure non aveva fornito informazioni a sostegno dell’indipendenza del proprio sistema di valutazione del rischio di credito. (86) Inoltre tutti questi documenti e tutte queste informazioni non sono stati forniti dal governo della RPC, sebbene siano stati richiesti dalla Commissione durante la visita di verifica. (87) Per quanto concerne i diritti d’uso dei terreni, il governo della RPC non ha fornito le informazioni necessarie in merito all’acquisto di terreni da parte dei produttori/degli esportatori di LWTP. Lo stesso non ha fornito dati relativi a possibili parametri di riferimento per quanto concerne la concessione di diritti d’uso dei terreni. (88) Per quanto concerne le esenzioni e gli sgravi fiscali, il governo della RPC non ha fornito le informazioni necessarie in merito ai regimi utilizzati dai produttori/esportatori di LWTP. (89) In relazione all’energia elettrica, ai fattori produttivi e ai conferimenti di capitale, la Commissione non ha ricevuto diversi documenti e le informazioni necessarie richieste. Tali documenti sono elencati nella lettera relativa all’articolo 28 inviata al governo della RPC. Tuttavia, come indicato al punto 3.11, la Commissione non ha potuto trarre conclusioni sulla compensabilità di tali programmi. (90) Nella sua risposta alla lettera relativa all’articolo 28 della Commissione, il governo della RPC ha contestato l’applicazione dei dati disponibili. (91) Il governo della RPC ha affermato di aver fornito tutte le informazioni e i dati consentiti dalla legge e oggettivamente acquisibili. Il governo della RPC ha inoltre affermato di non disporre o di non poter ottenere determinate informazioni richieste dalla Commissione (ad esempio strutture proprietarie/azionarie dei produttori di LWTP, dati sul prodotto e sulle vendite, dati operativi delle associazioni di categoria), mentre altre informazioni richieste costituiscono segreti aziendali e dati operativi interni. (92) Il governo della RPC ha altresì affermato che la Commissione richiede informazioni irrilevanti e impone oneri irragionevoli. (93) La Commissione ha espresso disaccordo con tale asserzione. Le informazioni devono essere considerate «necessarie» ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base se sono idonee a consentire alla Commissione di elaborare le debite conclusioni nell’ambito di un’inchiesta antisovvenzioni. A tale proposito la Commissione ritiene che tutte le informazioni richieste fossero necessarie. La Commissione ha inoltre ritenuto che le limitate informazioni fornite dal governo della RPC e le argomentazioni contenute nel questionario non potessero essere verificate sulla base di validi elementi di prova dopo che il governo della RPC si è rifiutato di fornire i documenti o gli elementi di prova sottostanti richiesti. (94) Non avendo ricevuto informazioni dal governo della RPC in merito agli elementi summenzionati, la Commissione ha ritenuto di non aver ricevuto informazioni necessarie pertinenti ai fini dell’inchiesta e di doversi basare sui dati disponibili per le proprie risultanze relative ai sussidi, all’assicurazione dei crediti all’esportazione e alla concessione di diritti d’uso dei terreni per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato. 3.4.4. Applicazione delle disposizioni dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione al produttore di LWTP esaminato individualmente (95) Con lettera a norma dell’articolo 28 del 6 maggio 2026 la Commissione ha informato il gruppo Guanhao di non aver ricevuto i documenti giustificativi relativi agli investimenti azionari dell’azienda principale del gruppo, China Chengtong Holding Group Ltd. (CCHG), nella China Investment Corporation (società madre di GGHT). L’azienda non ha inoltre acconsentito a una verifica della risposta al questionario presso la propria sede. (96) Il 13 maggio 2026 il gruppo ha presentato osservazioni in merito alla lettera del 6 maggio 2026 in cui la Commissione comunicava la propria intenzione di applicare i dati disponibili conformemente all’articolo 28 del regolamento di base. (97) La società ha affermato che CCHG non dovrebbe essere trattata come una parte interessata tenuta a collaborare alla presente inchiesta, in quanto non è un produttore esportatore del prodotto oggetto dell’inchiesta e non è coinvolta né nelle vendite di tale prodotto né nella produzione di attività immobilizzate o di fattori produttivi utilizzati nel processo produttivo del produttore esportatore. Inoltre la società non fornisce capitale, prestiti, garanzie o altri finanziamenti al produttore esportatore o per suo conto, né è coinvolta nell’acquisto di terreni per suo conto o nell’affitto di terreni al produttore esportatore. (98) La Commissione ha espresso disaccordo in merito a tale argomentazione. CCHG è l’azienda principale del gruppo e un azionista indiretto del produttore di LWTP. È stata oggetto di un’inchiesta nell’ambito di presunte sovvenzioni sotto forma di conferimenti di capitale. Inoltre, come nella precedente inchiesta antisovvenzioni ( 44 ) , la Commissione stava esaminando le sovvenzioni ricevute dalle aziende che erano azionisti indiretti dei produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta. I vantaggi derivanti da tali regimi di sovvenzione sono stati successivamente attribuiti ai produttori. (99) Come indicato al punto 3.11, la Commissione non ha potuto trarre conclusioni sulla compensabilità di tali conferimenti di capitale. (100) Tuttavia, poiché la Commissione non ha ricevuto informazioni dal gruppo in merito alle sovvenzioni a favore di CCHG e non ha potuto approfondire l’inchiesta in loco, la Commissione ha ritenuto di non aver ricevuto le informazioni necessarie pertinenti ai fini dell’inchiesta e di doversi basare sui dati disponibili per le proprie conclusioni relative alle sovvenzioni (attraverso finanziamenti agevolati) dell’azienda. 3.5. Sovvenzioni e programmi di sovvenzione oggetto di esame (101) Sulla base delle informazioni contenute nella nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova, nell’avviso di apertura e nelle risposte ai questionari della Commissione, sono state esaminate le sovvenzioni fornite dal governo della RPC di seguito indicate. — Erogazione di finanziamenti agevolati e crediti diretti da parte di banche statali demandate all’attuazione delle politiche e di banche commerciali statali (ad esempio prestiti agevolati, linee di credito, finanziamenti agevolati sotto forma di obbligazioni, cambiali di accettazione bancaria, finanziamenti all’esportazione agevolati e assicurazione) — Programmi di sussidi — Fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni e servizi per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato — concessione, da parte della pubblica amministrazione, di diritti d’uso dei terreni per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato; — fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di energia elettrica per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato; — fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di fattori produttivi (segnatamente pasta di legno) per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato. — Rinuncia alla riscossione di entrate mediante regimi di esenzione e di riduzione delle imposte — riduzione dell’imposta sul reddito delle imprese (EIT) per le imprese a nuova e alta tecnologia; — detrazioni agevolate al lordo delle imposte delle spese per ricerca e sviluppo; — ammortamento accelerato di strumenti e apparecchiature utilizzati dalle imprese ad alta tecnologia per lo sviluppo e la produzione ad alta tecnologia; — esenzione dei dividendi distribuiti tra imprese residenti qualificate; — riduzioni delle tasse all’esportazione; — IVA, esenzioni e sgravi fiscali. — Conferimenti di capitale. 3.6. Finanziamenti agevolati 3.6.1. Istituti finanziari che forniscono finanziamenti agevolati (102) In base alle informazioni fornite dal gruppo esaminato individualmente, 12 istituti finanziari con sede nella RPC avevano concesso finanziamenti al produttore esportatore di LWTP e alle sue società collegate. Nessuno degli istituti finanziari, interamente o parzialmente di proprietà dello Stato, o privati, ha compilato il questionario specifico, benché la richiesta presentata al governo della RPC comprendesse tutti gli istituti finanziari che avevano concesso prestiti alle società inserite nel campione. (103) Come indicato al considerando 71, il governo della RPC non ha trasmesso il questionario agli istituti finanziari e non ha fornito informazioni sull’assetto proprietario degli istituti finanziari che hanno concesso prestiti alle società inserite nel campione. La Commissione non è stata pertanto in grado di stabilire se gli istituti finanziari fossero di proprietà dello Stato o fossero privati. 3.6.1.1.   Istituti finanziari statali che agiscono come enti pubblici Criterio giuridico (104) La Commissione ha verificato se le banche statali agissero in qualità di enti pubblici ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base. Secondo la pertinente giurisprudenza dell’OMC ( 45 ) , un ente pubblico è un ente che «possiede, esercita o è investito di poteri pubblici». Un’indagine su un ente pubblico va condotta caso per caso, tenendo debitamente conto «delle caratteristiche e delle funzioni essenziali dell’entità pertinente», del «rapporto di tale entità con il governo» e del «contesto giuridico ed economico esistente nel paese in cui opera l’entità oggetto di inchiesta». A seconda delle circostanze specifiche di ciascun caso, gli elementi di prova pertinenti possono comprendere: i) l’attestazione che «un soggetto stia di fatto esercitando funzioni pubbliche», in particolare nel caso in cui tale elemento di prova «indichi una prassi costante e sistematica»; ii) elementi di prova riguardanti «la portata e il contenuto delle politiche governative relative al settore in cui opera l’entità oggetto di inchiesta»; e iii) elementi di prova che un governo eserciti «un controllo significativo su un’entità e sul suo comportamento». Quando conduce un’indagine su un ente pubblico, l’autorità incaricata di un’inchiesta deve «valutare e tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche pertinenti dell’entità» ed esaminare tutti i tipi di elementi di prova che possono essere pertinenti per tale valutazione; in tal modo, essa dovrebbe evitare di «concentrarsi esclusivamente o indebitamente su qualsiasi singola caratteristica senza prestare la dovuta considerazione ad altre che possano essere pertinenti». (105) In particolare, nella giurisprudenza dell’OMC si specifica quanto segue ( 46 ) : « quello che conta è sapere se un’entità è investita dell’autorità necessaria per esercitare funzioni pubbliche, anziché conoscere le modalità con cui ciò si realizza. Esistono varie prassi secondo le quali il governo in senso stretto potrebbe conferire un’autorità a determinate entità. Ne consegue che, di volta in volta, possano risultare pertinenti diverse tipologie di elementi di prova per attestare che una tale autorità sia stata attribuita a una particolare entità. L’attestazione che un’entità stia di fatto esercitando funzioni pubbliche può fungere da elemento comprovante il possesso o il conferimento di poteri pubblici, in particolare nel caso in cui tale elemento di prova indichi una prassi costante e sistematica. Pertanto, a nostro avviso, la prova che un governo esercita un controllo significativo su un’entità e sulla sua condotta può, in determinate circostanze, servire a dimostrare che l’entità in questione è titolare di poteri pubblici e li esercita nello svolgimento di funzioni pubbliche. Teniamo tuttavia a precisare che, a parte un’espressa delega di autorità nell’ambito di uno strumento giuridico, l’esistenza di meri collegamenti formali tra un’entità e il governo in senso stretto non dovrebbe essere sufficiente a stabilire il necessario possesso di poteri pubblici. Ad esempio, il semplice fatto che un governo sia l’azionista di maggioranza di una determinata entità non dimostra che esso eserciti un controllo significativo sulla sua condotta e ancor meno che l’entità in questione sia stato investito di poteri pubblici. In alcuni casi, però, se è comprovato che esistono molteplici indizi formali di un controllo del governo e che tale controllo è stato esercitato in modo significativo, allora sulla base di tali elementi di prova è possibile dedurre che l’entità interessata esercita poteri pubblici ». (106) Al fine di qualificare correttamente un’entità come un ente pubblico in un caso specifico, può essere rilevante esaminare « se le funzioni o la condotta [dell’entità] siano normalmente classificate come pubbliche nell’ordinamento giuridico del membro pertinente » ( 47 ) , nonché la classificazione e le funzioni delle entità in seno ai membri dell’Organizzazione mondiale del commercio in generale. Pertanto la questione se le funzioni o la condotta siano normalmente classificati come pubbliche nell’ordinamento giuridico del membro pertinente può costituire una considerazione rilevante per determinare se una specifica entità sia o meno un ente pubblico. (107) Esistono varie prassi secondo le quali il governo in senso stretto potrebbe conferire un’autorità a determinate entità. Ne consegue che, di volta in volta, possano risultare pertinenti diverse tipologie di elementi di prova per attestare che una tale autorità sia stata attribuita a una particolare entità. L’attestazione che un’entità stia di fatto esercitando funzioni pubbliche può fungere da elemento comprovante il possesso o il conferimento di poteri pubblici, in particolare nel caso in cui tale elemento di prova indichi una prassi costante e sistematica. (108) Il fatto che un governo eserciti un controllo significativo su un’entità e sulla sua condotta può servire a provare, in determinate circostanze, che l’entità è investita di poteri pubblici e che li esercita svolgendo funzioni pubbliche. Infatti la proprietà di un’entità da parte di amministrazioni pubbliche, pur non essendo un criterio decisivo, può fungere da elemento di prova, unitamente ad altri elementi. Tuttavia è improbabile che l’esistenza di meri legami formali tra un’entità e il governo in senso stretto sia sufficiente a constatare l’esercizio di poteri pubblici. Ad esempio, il semplice fatto che un governo sia l’azionista di maggioranza di una determinata entità non dimostra di per sé che esso eserciti un controllo significativo sulla sua condotta e ancor meno che l’entità in questione sia stata investita di poteri pubblici. In alcuni casi, però, se è comprovato che esistono molteplici indizi formali di un controllo del governo e che tale controllo è stato esercitato in modo significativo, allora sulla base di tali elementi di prova è possibile dedurre che l’entità interessata esercita poteri pubblici. (109) L’interesse principale di un’indagine su un ente pubblico non è se la condotta che si presume dia luogo a un contributo finanziario sia logicamente connessa a una «funzione pubblica» individuata. A tale riguardo, il criterio giuridico ai fini della determinazione della qualifica come ente pubblico ai sensi dell’articolo 1.1, lettera a), punto 1), dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative non prescrive la necessità di constatare un nesso di grado o natura particolare tra una determinata funzione pubblica e lo specifico contributo finanziario in questione. L’indagine pertinente è incentrata piuttosto sull’entità che intraprende tale condotta, sulle sue caratteristiche essenziali e sul suo rapporto con il governo. L’attenzione posta sull’entità, a differenza della condotta che si presume dia luogo a un contributo finanziario, corrisponde al fatto che un «governo» (in senso stretto) e un «ente pubblico» condividono un «grado di comunanza o sovrapposizione nelle loro caratteristiche essenziali», ossia hanno entrambi natura «pubblica». (110) La natura della condotta o della prassi di un’entità può certamente costituire un elemento di prova pertinente ai fini di un’indagine su un ente pubblico. In effetti la condotta di un’entità, in particolare quando suggerisce l’esistenza di una «prassi costante e sistematica», è una dei vari tipi di elementi di prova che, a seconda delle circostanze di ciascuna inchiesta, possono far luce sulle caratteristiche essenziali di un’entità e sui suoi rapporti con il governo in senso stretto. Tuttavia la valutazione di tali elementi di prova mira a rispondere alla domanda centrale se l’entità stessa possieda le caratteristiche e le funzioni essenziali che la qualificherebbero come un ente pubblico. Ad esempio, nella controversia DS379 tra gli elementi pertinenti per valutare se un’entità fosse un ente pubblico nel contesto delle banche commerciali di Stato cinesi vi erano informazioni a dimostrazione che: i) «[i] dirigenti delle sedi centrali delle banche commerciali di Stato cinesi sono nominati dal governo e il [partito comunista cinese, “PCC”] conserva un’influenza notevole nella loro scelta»; e ii) le banche commerciali di Stato cinesi «non dispongono comunque di competenze adeguate in materia di gestione dei rischi e di analisi». Tali elementi di prova non si limitavano all’attività di prestito in sé delle banche commerciali di Stato cinesi, ma riguardavano piuttosto le loro caratteristiche organizzative, le catene dell’autorità responsabile del processo decisionale e il rapporto generale con il governo della RPC. Pertanto, nella controversia DS379 l’organo d’appello dell’OMC ha osservato che, sebbene il Dipartimento del commercio statunitense («USDOC») abbia preso in considerazione elementi di prova relativi alla condotta delle banche commerciali di Stato cinesi [«erogazione di prestiti»], lo aveva fatto nel quadro della sua indagine sulle caratteristiche essenziali di tali entità e sul loro rapporto con il governo della RPC. Tali banche commerciali di Stato cinesi esercitavano funzioni pubbliche per conto del governo cinese. (111) L’organo d’appello ha inoltre attribuito importanza al fatto che il governo in questione non aveva collaborato durante l’inchiesta. In effetti, nella controversia DS379, l’organo d’appello ha confermato la decisione dell’USDOC secondo cui le banche commerciali di Stato cinesi nell’inchiesta sui fogli di carta patinata costituivano «enti pubblici» sulla base delle considerazioni seguenti: i) proprietà dello Stato pressoché completa del settore bancario in Cina; ii) articolo 34 della legge sul settore bancario commerciale, in base al quale le banche sono tenute a « esercitare la propria attività di concessione di credito in funzione delle esigenze dell’economia nazionale e dello sviluppo sociale e secondo gli orientamenti delle politiche industriali statali »; iii) elementi di prova registrati indicanti che le banche commerciali di Stato cinesi non dispongono comunque di adeguate capacità di gestione dei rischi e di analisi; e iv) il fatto che « nel corso di [tale] inchiesta l’[USDOC] non abbia ricevuto gli elementi di prova necessari per documentare in modo esauriente il processo attraverso il quale i prestiti sono stati richiesti, concessi e valutati in relazione all’industria della carta » ( 48 ) . (112) Al fine di determinare se le banche statali possiedono, esercitano o sono investite di poteri pubblici, la Commissione ha tenuto debitamente conto delle caratteristiche e delle funzioni essenziali delle banche, del loro rapporto con il governo e del contesto giuridico ed economico prevalente nel paese in cui opera l’entità oggetto dell’inchiesta. A tale riguardo, la Commissione ha reperito informazioni sulla proprietà dello Stato e indizi formali di un controllo del governo sulle banche statali. Ha inoltre analizzato se il controllo fosse stato esercitato in modo significativo alla luce del quadro normativo in vigore. A tal fine la Commissione si è dovuta basare sui dati disponibili a causa del rifiuto del governo della RPC di trasmettere i questionari pertinenti agli istituti finanziari interessati e di fornire elementi di prova sul processo decisionale che aveva condotto alla concessione di prestiti agevolati, come illustrato al punto 3.4.2. 3.6.1.2.   Caratteristiche e funzioni essenziali delle banche statali (113) Il settore bancario cinese è dominato da banche statali, che sulla base delle loro funzioni primarie specifiche sono generalmente denominate banche commerciali di Stato o banche statali demandate all’attuazione delle politiche (cfr. il considerando 41). (114) Mantenendo il controllo sulle banche statali attraverso molteplici canali — oltre alla partecipazione azionaria lo Stato garantisce anche la presenza delle strutture di partito, e la relativa influenza, all’interno degli istituti finanziari e impone alle banche determinate condotte commerciali mediante misure normative (cfr. il punto 3.6.1.44) — lo Stato è in grado di utilizzare le risorse del settore finanziario per perseguire i suoi obiettivi strategici (cfr. anche i considerando da 130 a 132), compreso l’obiettivo generale di « promuovere lo sviluppo dell’economia di mercato socialista », come sancito all’articolo 1 del codice bancario (cfr. il punto 3.6.1.4 per un’analisi più dettagliata del codice bancario). (115) Di conseguenza le funzioni essenziali degli istituti bancari, in particolare le loro politiche di prestito, sono concepite per perseguire finalità politiche, i risultati economici delle banche sono subordinati ai requisiti delle politiche industriali del governo della RPC. Il quadro giuridico applicabile e l’assetto istituzionale garantiscono a tale riguardo che ogniqualvolta il governo della RPC individua priorità economiche, ad esempio lo sviluppo del settore della LWTP, i fondi necessari siano convogliati in via prioritaria verso progetti corrispondenti attraverso il settore finanziario. Di conseguenza le banche statali svolgono effettivamente funzioni pubbliche, nella misura in cui i loro dirigenti con responsabilità strategiche devono essere affiliati al PCC, ed essere quindi innanzitutto leali nei confronti del partito, e le loro attività principali devono essere svolte tenendo debitamente conto degli obiettivi strategici stabiliti dalle autorità pubbliche. 3.6.1.3.   Assetto proprietario, indizi formali ed esercizio del controllo da parte del governo della RPC (116) Come indicato al considerando 71, il governo della RPC si è rifiutato di trasmettere i questionari alle banche adducendo come motivazione il fatto che tale richiesta violava l’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative richiedendo indebitamente informazioni agli istituti finanziari cinesi, classificandoli erroneamente come enti pubblici, omettendo di notificarli correttamente e ignorando le preoccupazioni in materia di riservatezza ai sensi del diritto cinese. (117) Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha chiarito il proprio diritto di chiedere dati agli istituti finanziari cinesi, compresi i soggetti di proprietà dello Stato, sotto la supervisione delle autorità cinesi, e ha confermato che eventuali informazioni riservate saranno gestite conformemente ai pertinenti protocolli di riservatezza. Vi è stata inoltre una rinuncia all’obbligo di riservatezza, come dimostrato dall’autorizzazione scritta ottenuta dalle società inserite nel campione, che hanno rinunciato esplicitamente ai loro privilegi in materia di riservatezza. (118) Di conseguenza, come indicato al considerando 76, nessuno degli istituti finanziari che hanno erogato prestiti alle società esaminate ha risposto al questionario specifico. (119) Il governo della RPC non ha fornito informazioni né sull’assetto proprietario delle banche né sulla loro struttura di governance, sulla loro valutazione del rischio o su esempi relativi a prestiti specifici all’industria della LWTP. (120) La Commissione ha pertanto deciso di utilizzare i dati disponibili per determinare se tali istituti finanziari possano essere considerati enti pubblici. (121) In una precedente inchiesta antisovvenzioni ( 49 ) la Commissione ha stabilito che le banche che avevano erogato prestiti ai gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione nell’ambito dell’inchiesta erano parzialmente o interamente di proprietà dello Stato o di persone giuridiche statali. Poiché le banche non hanno risposto al questionario specifico, la Commissione ha utilizzato informazioni pubblicamente disponibili, quali il sito web della banca, relazioni annuali e informazioni riportate in annuari bancari o su internet. In linea con le risultanze di queste inchieste precedenti, il documento di lavoro dei servizi della Commissione ( 50 ) ha confermato che lo Stato domina il settore bancario ( 51 ) mantenendo partecipazioni di controllo in tutte le banche commerciali di proprietà statale e svolgendo il ruolo di azionista di maggioranza in una serie di banche commerciali per azioni, sia attraverso investimenti diretti da parte di Central Huijin sia indirettamente attraverso altre entità giuridiche statali. Non essendo intervenuti cambiamenti rispetto a recenti inchieste analoghe ( 52 ) , si è ritenuto che tutti gli istituti finanziari statali che hanno erogato finanziamenti alle società esaminate fossero parzialmente o interamente di proprietà dello Stato o di persone giuridiche statali. (122) Per quanto riguarda gli indizi formali di un controllo del governo sulle banche statali, la Commissione ha definito tali banche «importanti istituti finanziari statali». La comunicazione «Regolamento provvisorio del collegio dei revisori dei conti di importanti istituti finanziari statali emesso dal Consiglio di Stato» ( 53 ) dispone nello specifico: « nel presente regolamento per “importanti istituti finanziari statali” si intendono le banche statali demandate all’attuazione delle politiche, le banche commerciali, le società di gestione delle attività finanziarie, le società di gestione di titoli, le compagnie di assicurazione e altre (in appresso “istituti finanziari statali”) a cui il Consiglio di Stato invia collegi di revisori dei conti ». (123) Il collegio dei revisori dei conti dei più importanti istituti finanziari statali è nominato in conformità del «regolamento provvisorio del collegio dei revisori dei conti di importanti istituti finanziari statali». In base agli articoli 3 e 5 di tale regolamento provvisorio la Commissione ha stabilito che i membri del collegio dei revisori dei conti sono inviati dal Consiglio di Stato e a tale organo rispondono, e ciò dimostra il controllo istituzionale dello Stato sulle attività commerciali della banca statale. (124) Per quanto riguarda le banche commerciali di Stato cinesi, la Commissione ha osservato che le sei maggiori banche rappresentavano oltre il 40 % delle attività totali del settore finanziario cinese alla fine del 2022 ( 54 ) . Almeno due di queste sei banche, ossia l’ICBC e l’ABC, rientrano tra gli istituti finanziari che hanno concesso prestiti alle società esaminate nella presente inchiesta. Lo Stato detiene una quota di maggioranza sia dell’ICBC ( 55 ) che dell’ABC ( 56 ) . Oltre a controllare le sei maggiori banche commerciali di Stato cinesi, lo Stato detiene quote significative di numerose altre banche di questo tipo, in cui il suo coinvolgimento è perlopiù indiretto, ad esempio attraverso imprese di proprietà dello Stato. (125) La Commissione ha inoltre constatato che nel 2017 gli istituti finanziari statali hanno modificato i rispettivi statuti per accrescere il ruolo del PCC al massimo livello del processo decisionale delle banche ( 57 ) . (126) In base a questi nuovi statuti: — il presidente del consiglio di amministrazione coincide con il segretario del comitato del partito; — il compito del PCC è garantire e monitorare l’attuazione, da parte della banca, delle politiche e degli orientamenti del PCC e dello Stato, nonché svolgere un ruolo di leadership e di controllo nella nomina del personale (alta dirigenza compresa); e — i pareri del comitato del partito vengono sentiti dal consiglio di amministrazione ogniqualvolta si debbano prendere decisioni importanti. (127) Il considerando 42 riporta esempi specifici di tali modifiche degli statuti per quanto riguarda l’ICBC e l’BC. 3.6.1.4.   Controllo significativo da parte del governo della RPC (128) La Commissione ha successivamente reperito informazioni per accertare se il governo della RPC abbia esercitato un controllo significativo sulla condotta degli istituti finanziari statali per quanto riguarda le politiche di prestito e di valutazione del rischio nel caso in cui abbiano concesso prestiti all’industria della LWTP. A tal fine sono stati esaminati i testi normativi seguenti: 1) l’articolo 34 del codice delle banche commerciali della RPC («codice bancario»); 2) l’articolo 15 delle norme generali in materia di prestiti (attuate dalla People’s Bank of China); 3) la decisione n. 40; 4) le misure di attuazione della CBIRC riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze per banche commerciali che ricevono finanziamenti dalla Cina [ordinanza (2017) n. 1 della CBIRC]; 5) le misure di attuazione della CBIRC riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze relative a banche che ricevono finanziamenti esteri [ordinanza (2015) n. 4 della CBIRC]; 6) le misure amministrative per le qualifiche dei direttori e degli alti funzionari di istituti finanziari nel settore bancario [CBIRC (2013) n. 3]; 7) il piano d’azione triennale per il miglioramento del governo societario nel settore bancario e assicurativo (2020-2022) (CBIRC, 28 agosto 2020); 8) la comunicazione sul metodo di valutazione della performance delle banche commerciali (CBIRC, 15 dicembre 2020); 9) la comunicazione sul regolamento di supervisione del comportamento dei grandi azionisti di istituti bancari e assicurativi [CBIRC (2021) n. 43]. (129) Nell’esaminare tali testi normativi la Commissione ha rilevato che nella RPC gli istituti finanziari operano in un contesto giuridico che impone loro di allinearsi agli obiettivi delle politiche industriali del governo della RPC che comprendono lo sviluppo del settore cartario. Riconosciuta come parte dell’industria cartaria, la LWTP è posta in evidenza nei principali piani nazionali e regionali, tra cui la decisione n. 40, «Made in China 2025», il 14 o piano quinquennale, il Repertorio e varie strategie di sviluppo provinciali e comunali a Guangdong, Hubei e Jiangsu. Tali politiche promuovono il sostegno finanziario, gli incentivi in materia di R&S e la creazione di distretti industriali, incoraggiando gli istituti finanziari a dare priorità ai finanziamenti a favore delle società appartenenti a tale settore. (130) A titolo generale, l’articolo 34 del codice bancario, che si applica a tutti gli istituti finanziari che operano in Cina, dispone che « le banche commerciali conducono le loro attività di credito nel rispetto delle esigenze di sviluppo economico e sociale nazionale e conformemente all’orientamento delle politiche industriali dello Stato ». Sebbene l’articolo 4 del codice bancario affermi che « a norma di legge le banche commerciali devono svolgere attività commerciali senza subire interferenze da parte di soggetti o singoli. Le banche commerciali devono assumere in piena autonomia la responsabilità civile con l’intera proprietà della persona giuridica », dall’inchiesta è emerso che l’articolo 4 del codice bancario è applicato fatto salvo l’articolo 34 di tale codice, ossia laddove lo Stato definisce una politica pubblica, le banche la attuano e seguono le istruzioni dello Stato. (131) Inoltre l’articolo 15 delle norme generali in materia di prestiti dispone quanto segue: « Conformemente alla politica dello Stato, i dipartimenti pertinenti possono sovvenzionare gli interessi sui prestiti al fine di promuovere la crescita di determinate industrie e lo sviluppo economico in alcune zone ». (132) Analogamente, la decisione n. 40 ordina a tutti gli istituti finanziari di fornire uno specifico sostegno creditizio ai progetti «incentivati». Come già spiegato al punto 3.3, e più specificamente ai considerando 60 e 68, i progetti dell’industria della LWTP rientrano nella categoria «incentivata». La decisione n. 40 conferma pertanto la precedente risultanza relativa al codice bancario, secondo cui le banche esercitano poteri pubblici sotto forma di operazioni di credito agevolato. Inoltre la Commissione ha rilevato che la NFRA dispone di un ampio potere di approvazione nei confronti di tutti gli aspetti della gestione di tutti gli istituti finanziari stabiliti nella RPC (compresi quelli privati ed esteri), quali ( 58 ) : — l’approvazione della nomina di tutti i dirigenti degli istituti finanziari, sia a livello di sede sia a livello di filiali. L’approvazione della NFRA è richiesta per l’assunzione dei dirigenti di tutti i livelli, dalle cariche più elevate fino ai direttori delle filiali, inclusi anche direttori nominati in filiali estere e direttori responsabili di funzioni di supporto (ad esempio i dirigenti di servizi informatici); e — un elenco molto lungo di approvazioni amministrative, tra cui quelle per l’apertura di filiali, l’avvio di nuove linee di business o la vendita di nuovi prodotti, la modifica dello statuto della banca, la vendita di più del 5 % delle sue azioni, gli aumenti di capitale, il trasferimento della sede, le modifiche dell’assetto organizzativo ecc. (133) Il codice bancario è giuridicamente vincolante. L’obbligatorietà dei piani quinquennali e della decisione n. 40 è stata appurata al punto 3.6.1.4. L’obbligatorietà dei testi normativi della NFRA deriva dai suoi poteri in qualità di autorità di regolamentazione bancaria. L’obbligatorietà di altri documenti è dimostrata dalle rispettive clausole di supervisione e valutazione. (134) La decisione n. 40 del Consiglio di Stato dà istruzione a tutti gli istituti finanziari di fornire un sostegno creditizio solo ai progetti di investimento rientranti nella categoria dei progetti incentivati e promette l’attuazione di « altri regimi agevolati per i progetti che rientrano nella categoria dei settori incentivati ». Su tale base, le banche hanno l’obbligo di fornire un sostegno creditizio all’industria cartaria in quanto industria incentivata. (135) Inoltre persino le decisioni delle banche commerciali private devono essere supervisionate dal PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. In effetti uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione alle questioni operative e gestionali nelle società. A tale proposito, il piano d’azione triennale della CBIRC per il periodo 2020-2022 indica la necessità di « mettere ulteriormente in pratica lo spirito incarnato nel discorso introduttivo del segretario generale Xi Jinping sull’avanzamento della riforma del governo societario del settore finanziario ». La sezione II del piano mira inoltre a promuovere l’integrazione organica della leadership del partito nella governance societaria: « renderemo l’integrazione della leadership del partito nel governo societario più sistematica, standardizzata e basata su procedure [...] Le principali questioni operative e gestionali devono essere discusse dal comitato di partito prima di essere sottoposte alla decisione del consiglio di amministrazione o dell’alta dirigenza ». (136) Di recente il governo della RPC ha altresì stabilito che anche gli azionisti degli istituti finanziari devono facilitare l’esercizio del suo controllo attraverso il quadro di governo societario dell’istituto come segue: « I grandi azionisti degli istituti bancari e assicurativi sostengono tali istituti creando una struttura solida e indipendente di governo societario con un effettivo bilanciamento dei poteri e incoraggiano e sostengono banche e istituti assicurativi al fine di garantire l’integrazione organica della leadership del partito nel governo societario » ( 59 ) . (137) Infine, i criteri di valutazione della performance delle banche commerciali stabiliti dalla NFRA, in particolare, prendono ora in considerazione come gli istituti finanziari « rispondono agli obiettivi di sviluppo nazionale e sono al servizio dell’economia reale » e soprattutto come « sono al servizio delle industrie strategiche ed emergenti » ( 60 ) . (138) La Commissione ha pertanto concluso che il governo della RPC ha creato un quadro normativo a cui dovevano attenersi i dirigenti e i revisori dei conti della banca statale, i quali sono nominati dal governo della RPC e rispondono a quest’ultimo. Il governo della RPC si è pertanto avvalso di tale quadro normativo per esercitare un controllo significativo sulla condotta della banca statale ogniqualvolta essa erogava prestiti all’industria della LWTP. Le funzioni di base della banca statale sono collegate ai compiti specifici assegnati dal governo della RPC in virtù di tale quadro normativo, con il risultato che essa diventa lo strumento del governo della RPC per l’esercizio di funzioni pubbliche. (139) Nel corso dell’indagine il governo della RPC ha fatto riferimento all’interpretazione del codice bancario e dell’articolo 4 del codice bancario da parte della NPC, sostenendo che le banche commerciali in Cina operavano come entità giuridiche indipendenti che « prendono le proprie decisioni », « senza subire interferenze da parte di soggetti o singoli » e che « nessuna entità né singolo individuo può costringere una banca commerciale a concedere prestiti o fornire garanzie ». (140) Come spiegato al considerando 133, la Commissione ha ritenuto che il codice bancario cinese e la decisione n. 40 siano di natura obbligatoria. Inoltre le risultanze della presente inchiesta, nonché quelle formulate dalla Commissione in inchieste precedenti relative allo stesso programma di sovvenzione ( 61 ) , non hanno suffragato l’argomentazione secondo cui le banche non tengono conto delle politiche e dei piani pubblici nell’adottare decisioni concernenti la concessione di prestiti. Ad esempio, la Commissione ha riscontrato che il gruppo esaminato ha beneficiato di prestiti agevolati a tassi di interesse inferiori ai tassi di mercato. (141) Nell’ambito dell’inchiesta la Commissione ha stabilito altresì che l’articolo 4 si applica soltanto nella misura in cui è in linea con l’articolo 33. Ciò significa che, se da un lato le banche possono operare nell’ambito del loro quadro giuridico generale, dall’altro devono rispettare le politiche statali quando sono istruite a procedere in tal senso. In effetti mentre l’articolo 4 del codice bancario fa parte del capo I, che stabilisce le disposizioni generali, l’articolo 33 figura al capo IV, che stabilisce le norme di base che disciplinano i prestiti. L’articolo 33 dispone quanto segue: « le banche commerciali conducono le loro attività di credito nel rispetto delle esigenze dell’economia nazionale e dello sviluppo sociale e conformemente all’orientamento delle politiche industriali dello Stato ». È evidente che tale disposizione non ha carattere orientativo ma ha piuttosto carattere obbligatorio e fornisce alle banche la chiara istruzione di tenere conto delle politiche industriali dello Stato nell’esercizio della loro attività creditizia. La Commissione ha osservato altresì che la decisione n. 40 del Consiglio di Stato dà istruzione a tutti gli istituti finanziari di fornire un sostegno creditizio solo ai progetti incentivati e promette l’attuazione di « altri regimi agevolati per i progetti che rientrano nella categoria dei settori incentivati ». Benché l’articolo 17 della medesima decisione prescriva alle banche di rispettare i principi di concessione del credito, durante l’inchiesta la Commissione ha constatato che le banche non rispettavano detti principi. La Commissione ha chiesto documenti giustificativi atti a dimostrare il rispetto di tali principi da parte degli istituti finanziari. Il governo della RPC e gli istituti finanziari non hanno tuttavia fornito tali informazioni. Di conseguenza, la Commissione ha dovuto effettuare tale valutazione sulla base dei dati disponibili. Da tali dati è emerso che sono stati concessi prestiti ai produttori esportatori indipendentemente dalla loro situazione finanziaria e solvibilità. Tale risultanza non è nuova ed è già stata formulata in inchieste precedenti ( 62 ) nel contesto delle quali la Commissione ha precedentemente dimostrato che l’articolo 17 non si traduce in effetti in un principio di concessione del credito per le industrie incentivate. Nel corso della presente inchiesta, la Commissione non ha potuto constatare la conformità a causa della mancanza di cooperazione, una circostanza questa che rafforza ulteriormente le preoccupazioni in materia di trasparenza e rispetto di adeguate procedure di valutazione del merito di credito. (142) Infine, come indicato ai considerando 125 e 126, anche il fatto che tutte le principali questioni operative e gestionali della banca siano esaminate dal partito, che è profondamente integrato nella struttura di governo societario delle banche, e che la performance delle banche sia valutata in base all’impegno da queste profuso nel mettersi al servizio delle imprese strategiche ed emergenti come l’industria della LWTP dimostra la natura rigorosa e vincolante del quadro normativo che regola le attività degli istituti finanziari. (143) In assenza di collaborazione e di prove concrete di valutazioni della solvibilità, la Commissione ha quindi esaminato il quadro normativo generale, quale descritto ai considerando da 130 a 138 per quanto riguarda i prestiti concessi al gruppo esaminato. Tale condotta era in contrasto con la sua posizione ufficiale, dato che in pratica le banche statali non operavano sulla scorta di valutazioni approfondite del rischio basate sul mercato. (144) Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha rilevato che alle società esaminate sono stati concessi prestiti a tassi d’interesse inferiori o prossimi al tasso d’interesse di base annunciato dal National Interbank Funding Center (NIFC). Il tasso d’interesse di base è stato introdotto il 20 agosto 2019 e sostituisce il precedente tasso di riferimento della banca centrale, ossia della People’s Bank of China (PBoC) ( 63 ) . L’erogazione di finanziamenti a tassi d’interesse prossimi o inferiori al tasso d’interesse privo di rischio del paese sul mercato interbancario dimostra chiaramente che il rischio non è stato adeguatamente preso in considerazione. In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e degli istituti finanziari, la Commissione ha dovuto utilizzare i dati disponibili e ha pertanto concluso che i prestiti sono stati concessi a prescindere dalla reale situazione finanziaria e del rischio di credito delle società, come stabilito al punto 3.6.3. Pertanto i prestiti sono stati concessi a tassi inferiori a quelli di mercato corrispondenti al profilo di rischio del gruppo esaminato. (145) Su tale base la Commissione ha concluso che il governo della RPC ha creato un quadro normativo in materia di prestiti alle industrie incentivate a cui dovevano attenersi gli amministratori e i revisori dei conti della banca, che sono nominati dal governo della RPC e che rispondono a quest’ultimo. Questo quadro normativo non ha lasciato alcun margine di manovra agli amministratori e ai revisori dei conti della banca, che non hanno potuto scegliere se attenersi a tale quadro nei confronti del gruppo esaminato, ponendo in tal modo la dirigenza della banca in una posizione di dipendenza. (146) Il governo della RPC si avvaleva pertanto del quadro normativo per esercitare un controllo significativo sulla condotta della banca ogniqualvolta venivano erogati prestiti all’industria della LWTP. (147) In assenza di elementi di prova concreti di valutazioni del rischio di credito, la Commissione ha esaminato il quadro normativo generale applicabile all’erogazione di prestiti a favore delle industrie incentivate, come ad esempio l’industria della LWTP, e ha concluso che tale banca non operava sulla scorta di valutazioni approfondite del rischio di credito basate sul mercato. (148) Inoltre, come illustrato al considerando 140, alle società esaminate sono stati concessi prestiti a tassi d’interesse inferiori o prossimi al tasso d’interesse di base, a prescindere dalla loro situazione finanziaria e dal rischio di credito delle stesse. Pertanto, considerando il profilo di rischio del gruppo Guanhao come descritto al punto 3.6.4.3 e dal momento che, secondo l’analisi dei rischi effettuata dalla Commissione, tale gruppo avrebbe dovuto ottenere un rating del credito pari a B e quindi avrebbe dovuto pagare interessi a un tasso notevolmente superiore al tasso privo di rischio, la Commissione ha concluso che i prestiti in questione sono stati erogati a tassi inferiori a quelli di mercato. (149) La Commissione ha quindi concluso che il governo della RPC ha esercitato un controllo significativo sulla condotta della banca per quanto riguarda le politiche di prestito e la valutazione del rischio in relazione all’industria della LWTP. 3.6.1.5.   Conclusione su tutti gli istituti finanziari statali (150) La Commissione ha appurato che le banche statali hanno applicato il suesposto quadro giuridico nell’esercizio di funzioni pubbliche in relazione al settore della LWTP. La banca agiva pertanto come ente pubblico ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 3, punto 1), lettera a), punto i), del medesimo regolamento e conformemente alla pertinente giurisprudenza dell’OMC. (151) Inoltre, anche qualora non fossero da considerare enti pubblici, la Commissione ha stabilito sulla base delle medesime informazioni che gli istituti finanziari statali sarebbero da considerare investiti, da parte del governo della RPC, dell’incarico o dell’ordine di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto iv), del regolamento di base, per le stesse ragioni di cui al punto 3.6.2. Pertanto la loro condotta sarebbe in ogni caso attribuita al governo della RPC. 3.6.2. Istituti finanziari privati che agiscono su incarico o per ordine del governo della RPC (152) Come constatato nelle inchieste precedenti ( 64 ) , in linea con la corrispondente analisi di cui ai considerando da 128 a 149, la Commissione ha ritenuto che tali banche e istituti finanziari privati abbiano operato sotto la supervisione della NFRA (che sostituisce la CBRC, China Banking and Regulatory Commission) e abbiano ricevuto incarichi o ordini dal governo della RPC. Non essendo stata fornita alcuna informazione che porti a concludere diversamente, la Commissione ha mantenuto la medesima conclusione nella presente inchiesta. (153) La Commissione ha verificato se tutti questi istituti finanziari avessero ricevuto dal governo della RPC l’incarico o l’ordine di concedere sovvenzioni al settore della LWTP ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto iv), del regolamento di base. (154) Secondo l’organo d’appello dell’OMC, si è in presenza di un «incarico» quando un governo conferisce una responsabilità a un organismo privato, mentre un «ordine» si riferisce a situazioni in cui il governo esercita i suoi poteri su un organismo privato ( 65 ) . In entrambi i casi il governo ricorre a un organismo privato quale tramite per il contributo finanziario e, «nella maggior parte dei casi, ci si aspetterebbe che un incarico o un ordine dato a un organismo privato comporti una qualche forma di minaccia o di incentivo» ( 66 ) . Al contempo, l’articolo 3, punto 1), lettera a), punto iv), non consente ai membri di istituire misure compensative sui prodotti «quando il governo si limita ad esercitare i suoi poteri normativi generali» ( 67 ) o quando il suo intervento «può avere o non avere un risultato particolare, semplicemente in funzione di determinate circostanze fattuali e dell’esercizio della libera scelta da parte degli attori operanti in tale mercato» ( 68 ) . L’incarico o l’ordine implica invece «un ruolo del governo più attivo rispetto a semplici atti di incoraggiamento» ( 69 ) . (155) La Commissione ha rilevato che il quadro normativo applicabile all’industria summenzionata, richiamato ai considerando da 130 a 135, si applica a tutti gli istituti finanziari della RPC, compresi quelli privati. A dimostrazione di ciò, il codice bancario e le varie ordinanze della NFRA (ex CBIRC) riguardano tutte le banche che ricevono finanziamenti dalla Cina e quelle che ricevono finanziamenti esteri nell’ambito della gestione della NFRA. (156) Inoltre la maggior parte dei contratti di prestito stipulati con istituti finanziari privati presentava condizioni analoghe ai contratti conclusi con le banche statali e i tassi di prestito concessi dagli istituti finanziari privati erano simili a quelli concessi dagli istituti finanziari statali. Ciò dimostra che tali banche concedono di fatto condizioni di prestito preferenziali in linea con il controllo del governo della RPC sul settore bancario. (157) In assenza di informazioni contrarie provenienti dagli istituti finanziari privati, la Commissione ha concluso che, per quanto riguarda l’industria della LWTP, tutti gli istituti finanziari (compresi quelli del settore privato) che operano in Cina sotto la vigilanza della NFRA agiscono su incarico o per ordine dello Stato ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto iv), primo trattino, del regolamento di base per il perseguimento delle politiche pubbliche ed erogano all’industria della LWTP prestiti a tasso agevolato ( 70 ) , esercitando funzioni che quindi non differiscono dalla prassi della pubblica amministrazione. 3.6.3. Rating del credito (158) In precedenti inchieste antisovvenzioni, la Commissione ha già stabilito che i rating del credito interni assegnati alle società cinesi non erano attendibili, sulla base di uno studio pubblicato dal Fondo monetario internazionale ( 71 ) , che ha rivelato una discrepanza tra i rating del credito internazionali e quelli cinesi. Infatti, secondo l’FMI, le agenzie di rating locali valutano oltre il 90 % delle obbligazioni cinesi da AA ad AAA, una stima non comparabile rispetto ad altri mercati quali l’UE o gli Stati Uniti d’America («USA»). Ad esempio, le società che godono di una valutazione così elevata nel mercato statunitense sono meno del 2 %. Le agenzie cinesi di rating del credito sono dunque fortemente sbilanciate verso i valori massimi della scala di rating. Le loro scale di rating sono molto ampie e tendono a raggruppare in un’unica vasta categoria titoli obbligazionari con rischi di default significativamente diversi ( 72 ) . Secondo il «China Bond Market Insight 2021» di Bloomberg ( 73 ) cinque agenzie di rating locali cinesi dominano il mercato obbligazionario, ossia China Chengxin, Dagong, Lianhe, Shanghai Brilliance e Golden Credit Rating, e circa il 90 % delle obbligazioni è valutato AAA dalle agenzie di rating locali. Molti degli emittenti hanno tuttavia ricevuto da S&P un rating globale dell’emittente più basso, ossia A e BBB ( 74 ) . (159) Inoltre agenzie di rating straniere come Standard and Poor’s e Moody’s applicano di norma una maggiorazione al rating di credito di riferimento dell’emittente in base a una stima dell’importanza strategica dell’azienda per il governo cinese e della solidità di tutte le garanzie implicite quando tali agenzie valutano obbligazioni cinesi emesse all’estero ( 75 ) . (160) A integrazione di tale analisi, casi precedenti hanno dimostrato che il governo della RPC può anche esercitare la propria influenza sul mercato del rating del credito ( 76 ) . (161) Secondo le informazioni fornite dal governo della RPC in casi precedenti, sul mercato obbligazionario cinese erano attive 14 agenzie di rating del credito, tra cui 12 agenzie di rating nazionali. In secondo luogo, non si può accedere liberamente al mercato cinese dei rating del credito. Si tratta essenzialmente di un mercato chiuso, in quanto le agenzie di rating devono essere approvate dalla China Securities Regulatory Commission («CSRC») o dalla PBoC prima di potere iniziare l’attività ( 77 ) . A metà del 2017 la PBoC ha annunciato che le agenzie estere di rating del credito sarebbero state autorizzate a effettuare valutazioni del credito su parte del mercato obbligazionario nazionale a determinate condizioni. Tuttavia tali agenzie di rating del credito seguono le scale cinesi di rating e pertanto non sono esattamente comparabili con quelle internazionali, come spiegato al considerando 159. (162) Una ricerca condotta nel 2021 da Allianz Global Investors conferma le risultanze della Commissione, affermando che «[i]l sistema di assegnazione dei rating delle obbligazioni di credito onshore della Cina è diverso da quelli internazionali. Ad esempio, in base a questi ultimi, le obbligazioni onshore con rating AA+ apparterrebbero solitamente alla categoria “ high yield ”» ( 78 ) . (163) Infine, nel 2022 l’OCSE ha sottolineato che «[l] e carenze nel mercato del rating del credito, tra cui l’assegnazione di rating “gonfiati” e la debolezza dei sistemi di allarme, ostacolano il sano sviluppo del mercato obbligazionario » ( 79 ) . (164) La Commissione ha inoltre stabilito ( 80 ) che il sistema cinese di rating del credito non può ritenersi determinato unicamente dalle forze di mercato e che opera in maniera distorta. (165) Alla luce della situazione descritta ai considerando da 158 a 163, la Commissione ha concluso che i rating cinesi del credito non forniscono una stima attendibile del rischio di credito delle attività sottostanti. Tali rating erano ulteriormente falsati dagli obiettivi politici volti a incentivare settori strategici fondamentali, come l’industria della LWTP. 3.6.4. Finanziamenti agevolati: prestiti 3.6.4.1.   Tipi di prestiti Prestiti a breve e lungo termine (166) La Commissione ha stabilito che le società del gruppo Guanhao hanno fatto ricorso a prestiti a breve e lungo termine per finanziare le loro attività. Tali prestiti sono stati utilizzati principalmente per l’operatività quotidiana, il fabbisogno relativo al capitale di esercizio, progetti speciali e investimenti. 3.6.4.2.   Specificità (167) Come dimostrato al considerando 128, vari testi normativi specificamente destinati a società del settore cartario in quanto industria incentivata danno ordine agli istituti finanziari di fornire prestiti a tassi agevolati all’industria della LWTP. Da tali documenti si evince che gli istituti finanziari erogano finanziamenti agevolati solo a un numero limitato di imprese o industrie che ottemperano agli orientamenti delle pertinenti politiche del governo della RPC. La Commissione ha ritenuto che il riferimento al settore cartario, in cui rientra l’industria della LWTP, sia sufficientemente chiaro, dal momento che tale industria è identificata da un riferimento al prodotto fabbricato dal comparto industriale cui appartiene. Il fatto che il governo della RPC sostenga un gruppo limitato di industrie incoraggiate, tra cui l’industria della LWTP, rende pertanto specifica tale sovvenzione. 3.6.4.3.   Calcolo dell’importo della sovvenzione (168) La Commissione ha calcolato l’importo della sovvenzione compensabile sulla base del vantaggio conferito ai beneficiari durante il periodo dell’inchiesta. A norma dell’articolo 6, lettera b), del regolamento di base, il vantaggio conferito ai beneficiari corrisponde alla differenza tra l’importo dell’interesse pagato per il prestito agevolato dalla società beneficiaria e l’importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale da essa ottenibile sul mercato. (169) Come esposto ai punti 3.6.1 e 3.6.2, i prestiti concessi dagli istituti finanziari cinesi rispecchiano un intervento pubblico sostanziale e non riflettono i tassi che sarebbero normalmente applicati in un mercato correttamente funzionante. (170) La Commissione ha valutato la situazione finanziaria del gruppo Guanhao esaminato individualmente. A tale proposito la Commissione ha seguito il metodo di calcolo per i finanziamenti agevolati tramite prestiti stabilito nell’ambito dell’inchiesta antisovvenzioni sui fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della RPC, dell’inchiesta antisovvenzioni sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo originari della RPC, nonché nelle inchieste antisovvenzioni sugli pneumatici originari della RPC, su alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della RPC, sui cavi di fibre ottiche originari della RPC e sui veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, e sulle attrezzature di accesso mobili originarie della RPC ( 81 ) , come spiegato ai considerando da 180 a 181. La Commissione ha quindi calcolato, per il gruppo Guanhao, il vantaggio conferito dalla pratica dell’erogazione di finanziamenti agevolati sotto forma di prestiti e ha attribuito tale vantaggio al prodotto oggetto dell’inchiesta. (171) Come indicato al considerando 76, gli istituti finanziari creditori cinesi non hanno fornito risposte al questionario in grado di chiarire la valutazione della solvibilità effettuata. Per determinare il vantaggio la Commissione ha dunque dovuto valutare se i tassi d’interesse dei prestiti concessi al gruppo Guanhao fossero a livello di mercato. (172) Il gruppo Guanhao ha comunicato una situazione finanziaria generalmente redditizia tra il 2022 e il 2024. La sua redditività è però diminuita drasticamente nel periodo dell’inchiesta, quando la società ha registrato perdite pari al 2,2 %. Tale tendenza è stata confermata anche dai bilanci certificati pubblicati dalla società del 2025, quando le perdite hanno toccato il 4,2 %. (173) Per finanziare le sue attività, il gruppo Guanhao si è avvalso di debiti a breve e lungo termine. La Commissione ha valutato la liquidità a breve termine e la situazione di solvibilità a lungo termine del gruppo. (174) Per quanto riguarda la liquidità a breve termine, la Commissione ha utilizzato l’indice di disponibilità e l’indice di liquidità immediata. Questi coefficienti misurano la capacità di una società di pagare gli obblighi a breve termine, compreso il debito a breve termine. (175) L’indice di disponibilità della società corrispondeva a 1,35 nel 2022, è sceso a 1,01 nel 2023, per poi aumentare nuovamente a 0,97 nel periodo dell’inchiesta. Le attività correnti della società non erano quindi sufficienti per pagare le obbligazioni a breve termine. Ciò non giustifica un rating del credito elevato, per il quale una società dovrebbe presentare un indice minimo di 2. (176) L’indice di liquidità immediata della società era pari allo 0,84 nel 2023, allo 0,81 nel 2024 e allo 0,7 alla fine del periodo dell’inchiesta, mentre quale riferimento è considerato un valore di almeno 1. In realtà una società che presenta un indice di liquidità immediata inferiore a 1 potrebbe non essere in grado di estinguere i suoi debiti nel breve termine. Pertanto la società non aveva disponibilità liquide sufficienti a rimborsare il suo debito a breve termine. Considerando questo indicatore di liquidità a breve termine, la Commissione ha concluso che la società in questione presentava problemi di liquidità a breve termine che si traducono in un profilo debitore ad alto rischio. (177) In termini di solvibilità, il rapporto indebitamento/capitale proprio della società è aumentato costantemente, passando da 0,40 nel 2002 a 0,92 nel periodo dell’inchiesta, il che indica che la società finanzia sempre più la sua attività principalmente attraverso il debito. Una leva finanziaria così elevata rende la società vulnerabile all’aumento dei tassi di interesse o alle recessioni economiche, in quanto la sua capacità di onorare il proprio debito può essere messa a dura prova. La dipendenza dal finanziamento tramite debito aumenta il rischio di insolvenza, in particolare se la crescita delle entrate o la redditività rallentano. Tale leva finanziaria costituisce una grave preoccupazione che potrebbe compromettere la solidità finanziaria della società. (178) Pertanto, tenendo conto dei problemi di liquidità, solvibilità ed efficienza di cui ai considerando da 172 a 177, la Commissione ha ritenuto che la società non si trovasse in una situazione finanziaria solida e che presentasse un profilo ad alto rischio per potenziali prestatori e investitori. (179) La Commissione ha ritenuto che la situazione finanziaria complessiva del gruppo corrisponda a un rating B, che non rientra tra gli »investment grade«. (180) Sulla base dei dati pubblicamente disponibili forniti da Bloomberg, per stabilire il tasso di mercato la Commissione ha utilizzato come parametro di riferimento il premio previsto per le obbligazioni emesse da imprese con rating B, che è stato applicato al tasso di riferimento della PBoC o, dopo il 20 agosto 2019, al tasso d’interesse di base annunciato dal NIFC. (181) Tale maggiorazione è stata dunque determinata calcolando il differenziale relativo tra gli indici delle obbligazioni societarie USA con rating AA e quelli delle obbligazioni societarie USA con rating B in base ai dati forniti da Bloomberg per i settori industriali. Il differenziale relativo così calcolato è stato quindi sommato al tasso di riferimento della PBoC o, dopo il 20 agosto 2019, al tasso d’interesse di base pubblicato dal NIFC, alla data di concessione del prestito ( 82 ) e per la stessa durata del prestito in questione. Tale operazione è stata ripetuta singolarmente per ogni prestito concesso alle società esaminate del gruppo. 3.6.4.4.   Conclusione sui finanziamenti agevolati: prestiti (182) La Commissione ha stabilito che nel periodo dell’inchiesta il gruppo Guanhao ha ottenuto finanziamenti agevolati sotto di forma di prestiti. Preso atto dell’esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, la Commissione ha considerato i finanziamenti agevolati sotto forma di prestiti come una sovvenzione compensabile. (183) In assenza di collaborazione da parte di istituti finanziari cinesi, la Commissione ha dovuto ricorrere a un parametro di riferimento esterno al paese. La Commissione ha ritenuto che il mercato statunitense presentasse dimensioni equivalenti e offrisse statistiche rappresentative disponibili per quanto riguarda le obbligazioni con vari rating del credito. La Commissione ha inoltre osservato che nessuna parte interessata ha proposto un valido parametro di riferimento esterno al paese alternativo a tale riguardo. (184) Il tasso di sovvenzione determinato per quanto concerne i finanziamenti agevolati sotto forma di prestiti per il gruppo Guanhao durante il periodo dell’inchiesta ammontava al 20,29 %. 3.6.5. Finanziamenti agevolati: altri tipi di finanziamento 3.6.5.1.   Linee di credito (185) Lo scopo di una linea di credito è stabilire un massimale di prestito che può essere utilizzato in qualsiasi momento dalla società per finanziare le sue operazioni correnti, rendendo quindi il finanziamento del capitale di esercizio flessibile e immediatamente disponibile quando necessario. Gli accordi sulle linee di credito concesse al gruppo esaminato si riferiscono a varie forme di finanziamento disponibili per le società che li hanno sottoscritti; sono compresi tutti i tipi di finanziamento a breve termine quali prestiti a breve termine, accettazioni bancarie, lettere di credito ecc. Inoltre, secondo la letteratura finanziaria, nella maggior parte dei casi le linee di credito sono prevalenti anche nelle economie di mercato. Ad esempio, rappresentano oltre l’80 % dei finanziamenti bancari concessi alle imprese pubbliche statunitensi ( 83 ) . Inoltre in Canada, dove le accettazioni bancarie sono una responsabilità diretta e incondizionata della banca trattaria (come avviene in Cina), di norma le banche accettano cambiali di accettazione bancaria unicamente da imprese mutuatarie che dispongono di una linea di credito consolidata presso le banche stesse ( 84 ) . Pertanto la Commissione ha ritenuto che, in linea di principio, tutti i finanziamenti a breve termine delle società esaminate, quali prestiti a breve termine, cambiali di accettazione bancaria ecc., dovessero essere coperti da uno strumento assimilabile a una linea di credito ( 85 ) . a)   Risultanze dell’inchiesta (186) La Commissione ha appurato che gli istituti finanziari cinesi hanno concesso linee di credito alle società esaminate del gruppo Guanhao in abbinamento all’erogazione di finanziamenti. Si trattava di accordi quadro, in base ai quali la banca consentiva alle società esaminate di utilizzare vari strumenti di debito, quali prestiti per capitale di esercizio, cambiali di accettazione bancaria, tratte documentarie e altre forme di finanziamento al commercio entro un certo massimale. (187) Come indicato al considerando 185, tutti i finanziamenti a breve termine dovrebbero essere coperti da una linea di credito. La Commissione ha pertanto confrontato l’importo delle linee di credito a disposizione delle società che hanno collaborato nel periodo dell’inchiesta con l’importo dei finanziamenti a breve termine cui tali società hanno fatto ricorso nello stesso periodo, in modo da appurare se tutti i finanziamenti a breve termine fossero coperti da una linea di credito. Nei casi in cui l’importo del finanziamento a breve termine era superiore al massimale della linea di credito, la Commissione ha aumentato l’importo della linea di credito esistente in una misura pari all’importo effettivamente utilizzato dai produttori esportatori oltre tale massimale. b)   Vantaggio (188) In condizioni normali di mercato, le linee di credito sarebbero soggette a una commissione cosiddetta «di accordo» o «di impegno» per compensare i costi e i rischi della banca per l’apertura di una linea di credito ( 86 ) . Tali commissioni coprono i costi amministrativi, ad esempio il costo legato all’espletamento della pratica e l’esecuzione di controlli di sicurezza, ma anche i costi derivanti dai requisiti prudenziali imposti alle banche, in quanto il capitale impegnato nell’ambito di una linea di credito riduce i coefficienti patrimoniali della banca, che essa deve mantenere per cautelarsi contro i rischi sistemici. Tuttavia la Commissione ha accertato che le società esaminate del gruppo Guanhao hanno beneficiato di linee di credito a titolo gratuito. Pertanto alle società esaminate del gruppo Guanhao è stato conferito un vantaggio ai sensi dell’articolo 6, lettera d), del regolamento di base. c)   Specificità (189) Come indicato al considerando 132, ai sensi della decisione n. 40 gli istituti finanziari erogano sostegno creditizio alle industrie incentivate. (190) La Commissione ha ritenuto che le linee di credito, essendo intrinsecamente collegate a tutti i tipi di finanziamento a breve termine forniti alle società esaminate del gruppo Guanhao, dovrebbero essere considerate una forma di sostegno creditizio agevolato concesso dagli istituti finanziari alle industrie incentivate, come il settore della LWTP. Come specificato al punto 3.3, il settore della LWTP rientra tra i settori incentivati ed è pertanto ammissibile a tutti i possibili tipi di sostegno finanziario. d)   Calcolo dell’importo della sovvenzione (191) In conformità dell’articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto che il vantaggio conferito ai beneficiari consistesse nella differenza tra l’importo da essi pagato a titolo di commissione per l’apertura delle linee di credito concesse da istituti finanziari cinesi e l’importo che avrebbero pagato per una linea di credito commerciale analoga ottenuta a un tasso di mercato esente da distorsioni. (192) Nessuna delle società esaminate del gruppo Guanhao ha pagato una commissione per la propria linea di credito. Analogamente, nell’ambito di inchieste precedenti la Commissione non ha riscontrato commissioni per le linee di credito a livello nazionale. Dalle informazioni pubblicamente disponibili sembrerebbe emergere che, in alcuni casi, le società in Cina sono soggette ad oneri legati alle linee di credito ( 87 ) , ma non è stato possibile accertare l’entità di tali commissioni. Pertanto la Commissione ha cercato una commissione di riferimento adeguata al di fuori della Cina. Le percentuali della commissione di accordo sono state quindi fissate all’1,75 % sulla base di dati pubblicamente disponibili ( 88 ) . (193) In linea di principio, le commissioni di accordo sono somme forfettarie dovute rispettivamente al momento dell’apertura di una nuova linea di credito o del rinnovo di una linea di credito esistente. Tuttavia, ai fini del calcolo, la Commissione ha tenuto conto delle linee di credito aperte o rinnovate prima del periodo dell’inchiesta ma a disposizione delle società esaminate in tale periodo, nonché delle linee di credito aperte durante il periodo dell’inchiesta. 3.6.5.2.   Effetti allo sconto a)   Risultanze dell’inchiesta (194) Dall’inchiesta è emerso che gli istituti finanziari cinesi hanno scontato crediti nei confronti del gruppo Guanhao in cambio di disponibilità liquide. (195) Con questa operazione gli intermediari finanziari hanno anticipato crediti prima della relativa scadenza. Le società hanno ricevuto anticipatamente i fondi trasferendo a istituti finanziari i diritti dei crediti futuri al netto delle commissioni e dei tassi di attualizzazione applicabili. Nello specifico, il tasso di attualizzazione applicabile dovrebbe compensare il rischio di inadempimento, che è fortemente influenzato dal rating del credito dell’ultima entità responsabile dell’adempimento dell’obbligo di pagamento. b)   Vantaggio (196) Come stabilito in inchieste precedenti ( 89 ) , in condizioni normali di mercato il tasso di attualizzazione applicabile dovrebbe compensare i costi e i rischi assunti dalla banca. Come esposto ai punti 3.5.1 e 3.5.2, i prestiti concessi dagli istituti finanziari cinesi rispecchiano un intervento pubblico sostanziale, che incide in particolare sul rating del credito dei produttori esportatori, e non riflettono i tassi che sarebbero normalmente applicati in un mercato correttamente funzionante. (197) Il vantaggio così conferito ai beneficiari sarebbe rappresentato dalla differenza tra il tasso di attualizzazione applicato dagli istituti finanziari cinesi e il tasso di attualizzazione applicabile a un’operazione analoga condotta sul mercato, ad esempio un prestito. c)   Specificità (198) Per quanto riguarda la specificità, come indicato al considerando 189, ai sensi della decisione n. 40 gli istituti finanziari erogano sostegno creditizio alle industrie incentivate. (199) Come stabilito in inchieste precedenti ( 90 ) , la Commissione ha ritenuto che gli effetti allo sconto siano un’altra forma di sostegno creditizio agevolato concesso dagli istituti finanziari ai settori incentivati, come ad esempio quello della LWTP. Come esposto al punto 3.3, il settore della LWTP rientra infatti tra le industrie incentivate ed è pertanto ammissibile a tutti i possibili tipi di sostegno finanziario. Poiché sono una forma di finanziamento, gli effetti allo sconto fanno parte del regime di sostegno creditizio agevolato che gli istituti finanziari offrono alle industrie incentivate, come l’industria della LWTP. (200) Non sono stati presentati elementi di prova del fatto che le altre imprese della RPC (diverse da quelle rientranti nei settori incentivati) possano beneficiare degli effetti allo sconto alle stesse condizioni agevolate. d)   Calcolo dell’importo della sovvenzione (201) Come indicato al considerando 194, la Commissione ha rilevato che il gruppo esaminato si è avvalso di effetti allo sconto per far fronte alle sue esigenze di finanziamento a breve termine. (202) In conformità dell’articolo 6, lettera b), del regolamento di base, considerando che gli effetti allo sconto costituiscono una forma di finanziamento a breve termine e che hanno di fatto la stessa finalità dei prestiti per capitale di esercizio a breve termine, la Commissione ha ritenuto che il vantaggio così conferito ai beneficiari sia rappresentato dalla differenza tra il tasso di attualizzazione effettivamente pagato e l’importo che sarebbe dovuto in virtù del tasso d’interesse applicabile ai finanziamenti a breve termine. (203) La Commissione ha calcolato il vantaggio derivante dal mancato pagamento dei costi associati ai finanziamenti a breve termine, avendo ritenuto che gli effetti allo sconto dovrebbero comportare costi equivalenti a quelli di un finanziamento concesso sotto forma di prestito a breve termine. Di conseguenza, la Commissione ha seguito lo stesso metodo utilizzato per i prestiti a breve termine denominati in CNY, di cui al punto 3.6.4.3. 3.6.5.3.   Conclusione su altri tipi di finanziamenti agevolati (204) La Commissione ha stabilito che la società esaminata ha beneficiato di finanziamenti agevolati sotto forma di linee di credito ed effetti allo sconto. Preso atto dell’esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, la Commissione ha considerato questi tipi di finanziamenti agevolati come una sovvenzione compensabile. (205) Il tasso di sovvenzione determinato per quanto concerne i finanziamenti agevolati di cui sopra per il gruppo Guanhao durante il periodo dell’inchiesta ammontava al 2,82 %. 3.7. Assicurazione agevolata: assicurazione dei crediti all’esportazione (206) Il denunciante ha asserito che Sinosure ha fornito un’assicurazione agevolata dei crediti all’esportazione a favore di industrie incentivate, come quella della LWTP. Nel suo sito web generale Sinosure afferma di promuovere le esportazioni cinesi di beni, e in particolare l’esportazione di prodotti ad alta tecnologia. Secondo uno studio condotto dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico («OCSE»), l’industria cinese dei prodotti ad alta tecnologia, a cui appartiene l’industria della LWTP, ha ricevuto il 21 % dell’assicurazione dei crediti all’esportazione totale fornita da Sinosure ( 91 ) . Inoltre Sinosure ha un ruolo attivo nello svolgimento dell’iniziativa «Made in China 2025», in quanto guida le imprese nell’utilizzo delle risorse nazionali di credito, promuove l’innovazione scientifica e tecnologica, migliora la qualità tecnologica e assiste le imprese che si «internazionalizzano» a essere più competitive sul mercato globale ( 92 ) . a)   Base giuridica b)   Risultanze dell’inchiesta (207) Durante il periodo dell’inchiesta il produttore esportatore di LWTP esaminato aveva in essere contratti di assicurazione delle esportazioni con Sinosure. (208) Come menzionato al considerando 85, Sinosure non ha fornito informazioni in merito a quanto segue: reddito da investimento riferito nella sua relazione annuale; elementi di prova in merito a questioni relative al proprio bilancio, quali spese di esercizio, entrate, redditi da investimento, importo complessivo assicurato, somma assicurata del settore dell’industria cartaria; informazioni sullo statuto; informazioni relative ai produttori esaminati nonostante l’esistenza di pertinenti autorizzazioni societarie; nonché informazioni a sostegno dell’indipendenza del suo sistema di valutazione del rischio di credito. (209) La Commissione ha dovuto quindi integrare le informazioni fornite con i dati disponibili. (210) Secondo le informazioni fornite in precedenti inchieste antisovvenzioni ( 93 ) e in base al suo sito web ( 94 ) , Sinosure è una compagnia assicurativa statale orientata alle politiche istituita e finanziata dallo Stato per sostenere la cooperazione e lo sviluppo economico e commerciale della RPC all’estero. La società è al 100 % di proprietà dello Stato, dispone di un consiglio di amministrazione e di un collegio di revisori dei conti. Il governo ha il potere di nominare e destituire gli alti dirigenti della società. In base a tali informazioni la Commissione ha concluso che esistono indizi formali di un controllo di Sinosure da parte del governo. (211) La Commissione ha continuato a reperire informazioni per accertare se il governo della RPC esercitasse un controllo significativo sulla condotta di Sinosure in relazione all’industria della LWTP. (212) In base alla comunicazione n. 16 sulla pubblicazione dell’edizione 2006 del Repertorio di prodotti cinesi ad alta tecnologia per l’esportazione, « i prodotti inclusi nell’edizione 2006 del repertorio di prodotti all’esportazione possono beneficiare di politiche preferenziali concesse dallo Stato per l’esportazione di prodotti ad alta tecnologia ». (213) Inoltre, in base alla comunicazione sull’attuazione della strategia di promozione del commercio tramite la scienza e la tecnologia utilizzando l’assicurazione dei crediti all’esportazione ( 95 ) , Sinosure dovrebbe incrementare il proprio sostegno ai prodotti e ai settori chiave consolidando il suo supporto generale all’esportazione di prodotti ad alta e nuova tecnologia, tra cui i prodotti di «informazione e comunicazione». Dovrebbe trattare le industrie ad alta e nuova tecnologia, come l’industria della LWTP, elencate nel Repertorio di prodotti cinesi ad alta tecnologia per l’esportazione, in quanto la sua attività commerciale è incentrata sul sostegno completo che offre in termini di procedure di sottoscrizione, approvazione limitata, rapidità dei rimborsi e flessibilità dei tassi. Per quanto riguarda tale flessibilità, il tasso che Sinosure dovrebbe concedere per i prodotti è quello con lo sconto massimo tra i tassi di tipo variabile previsti dalla compagnia di assicurazione del credito. (214) Su tale base, la Commissione ha concluso che il governo della RPC ha creato un quadro normativo cui gli amministratori e i revisori dei conti nominati dal governo della RPC, e che rispondono a quest’ultimo, devono attenersi. Il governo della RPC si è pertanto avvalso di tale quadro normativo per esercitare un controllo significativo sulla condotta di Sinosure. (215) La Commissione ha anche cercato una prova tangibile dell’esercizio di un controllo significativo sulla base di contratti assicurativi concreti. Durante la visita di verifica il governo della RPC ha sostenuto che, in pratica, i premi di Sinosure erano orientati al mercato e si basavano su principi di valutazione del rischio. Tuttavia non sono stati forniti esempi specifici per quanto riguarda l’industria della LWTP o le società esaminate, anche se il gruppo esaminato aveva fornito un’autorizzazione che consentiva l’accesso alla documentazione pertinente. (216) In assenza di elementi di prova concreti, la Commissione ha quindi esaminato il comportamento effettivo di Sinosure riguardo all’assicurazione fornita alle società esaminate. Tale comportamento era in contrasto con la sua posizione ufficiale, dato che non operava secondo i principi di mercato. (217) Dopo aver confrontato i rimborsi totali pagati con gli importi complessivi assicurati, in base ai dati contenuti nella relazione annuale 2023 di Sinosure ( 96 ) , la Commissione ha concluso che, in media, Sinosure dovrebbe addebitare lo 0,29 % dell’importo assicurato a titolo di premio per coprire il costo dei rimborsi (senza neppure tenere conto delle spese generali). (218) Inoltre la Commissione ha rilevato che Sinosure aveva registrato una perdita netta derivante dalle sue attività operative nel 2022 e nel 2023 ( 97 ) , ossia la fornitura di un’assicurazione dei crediti all’esportazione, che sarebbe complessivamente in perdita se non contabilizzasse entrate significative derivanti da redditi da investimenti. Come indicato al considerando 85, Sinosure non ha fornito informazioni in merito a tali redditi da investimenti. (219) La Commissione ha pertanto concluso che Sinosure, nell’esercizio delle funzioni pubbliche, ha attuato il quadro giuridico sopra indicato relativamente al settore della LWTP. Sinosure agisce come un ente pubblico ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento e conformemente alla pertinente giurisprudenza dell’OMC. Inoltre le società esaminate del gruppo Guanhao hanno beneficiato di un vantaggio, in quanto l’assicurazione è stata prestata a tassi inferiori rispetto alla commissione minima necessaria per consentire a Sinosure di coprire i suoi costi operativi. c)   Vantaggio (220) La Commissione ha ritenuto che il vantaggio conferito ai beneficiari sia rappresentato dalla differenza tra l’importo effettivamente pagato dalla società a titolo di premio assicurativo e l’importo che avrebbe dovuto pagare in virtù del tasso di premio esterno di riferimento di cui al considerando 222. d)   Specificità (221) La Commissione ha stabilito che le sovvenzioni fornite nell’ambito del programma di assicurazioni all’esportazione sono specifiche, perché non sarebbero state ottenibili in assenza di esportazioni e sono pertanto sovvenzioni condizionate all’andamento delle esportazioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione (222) Poiché durante il periodo dell’inchiesta Sinosure deteneva una posizione predominante nel mercato, la Commissione non è stata in grado di determinare un premio assicurativo nazionale basato sul mercato. Perciò, in linea con le inchieste antisovvenzioni precedenti, la Commissione ha utilizzato il parametro di riferimento esterno più adeguato, per il quale erano prontamente disponibili informazioni, ossia i tassi di premio applicati dalla Export-Import Bank degli Stati Uniti d’America nei confronti di istituti non finanziari per le esportazioni verso paesi OCSE. f)   Conclusioni (223) Il tasso di sovvenzione determinato in relazione al regime in questione durante il periodo dell’inchiesta per il gruppo Guanhao ammontava allo 0,69 %. 3.8. Programmi di sussidi a)   Base giuridica (224) I sussidi stabiliti per il gruppo Guanhao esaminato sono stati concessi sulla base di quanto segue: — il fondo speciale provinciale per la promozione della trasformazione tecnologica delle imprese a sviluppo economico di alta qualità Zhan Cai Gong (2021) n. 89 dell’ufficio delle finanze della zona di sviluppo economico e tecnologico di Zhanjiang; — il fondo speciale provinciale per lo sviluppo dell’industria manifatturiera avanzata (2023) n. 37 dell’ufficio delle finanze della zona di sviluppo economico e tecnologico di Zhanjiang; — la comunicazione sul proseguimento dell’attuazione della politica di assicurazione contro la disoccupazione a sostegno delle imprese e dell’occupazione stabile, elaborata congiuntamente dal dipartimento provinciale delle risorse umane e della sicurezza sociale del Guangdong; — dal dipartimento provinciale delle Finanze del Guangdong e dal servizio tributario provinciale del Guangdong dell’amministrazione tributaria dello Stato (Yue Ren She Gui [2024] n. 16); — la circolare dell’amministrazione comunale popolare di Zhanjiang sul sostegno alle imprese vincitrici della seconda edizione del premio per la qualità dell’amministrazione comunale di Zhanjiang (Zhan Fu Han [2023] n. 135); — le misure dell’amministrazione comunale di Zhanjiang per la regolamentazione del mercato (Ufficio per la proprietà intellettuale) relative alle sovvenzioni a sostegno della promozione della proprietà intellettuale (Zhan Shi Jian Gui Zi [2020] n. 2); — la comunicazione dell’ufficio comunale per il commercio di Zhanjiang sulla pubblicazione del piano di progetto per il fondo speciale 2024 a sostegno dello sviluppo del commercio estero (Zhan Shang Wu [2024] n. 318); — la comunicazione dell’ufficio finanziario comunale di Zhanjiang sull’adeguamento e l’assegnazione del fondo speciale provinciale per la promozione del livello di sviluppo di un’economia aperta (otto misure per stabilizzare il commercio estero) (primo lotto) (Zhan Cai Gong [2024] n. 46); — la comunicazione dell’ufficio comunale di commercio di Zhanjiang sulla pubblicazione del piano di progetto per il fondo speciale 2023 a sostegno dello sviluppo del commercio estero (Zhan Shang Wu [2024] n. 162). b)   Risultanze dell’inchiesta (225) La Commissione ha riscontrato che il gruppo Guanhao ha beneficiato di diversi programmi di sussidi. I sussidi sono stati concessi da autorità provinciali e comunali o all’interno della zona di sviluppo economico e tecnologico di Zhanjiang. Elementi di prova dell’esistenza di sussidi e del fatto che questi erano stati concessi da vari livelli del governo della RPC sono stati inizialmente forniti dalla società esaminata e confermati dai suoi bilanci e durante le visite di verifica. (226) Per quanto riguarda gli altri produttori di LWTP, alla Commissione non sono stati comunicati i dettagli dei sussidi e le relative basi giuridiche. Come indicato al considerando 84, il governo della RPC non ha fornito nemmeno tali informazioni. c)   Vantaggio (227) Tali sussidi costituivano sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto ha avuto luogo un trasferimento di fondi sotto forma di sussidi dal governo della RPC al gruppo di società esaminato che ha conferito un vantaggio di importo pari all’ammontare dei sussidi. d)   Specificità (228) La Commissione ha valutato tutti i sussidi ricevuti dalle società esaminate e ha riscontrato che non tutti riguardavano specificamente la produzione di LWTP. Tuttavia si è ritenuto che i sussidi per la tecnologia, l’innovazione e lo sviluppo, la riduzione della disoccupazione, il sostegno e la promozione dell’industria fossero specifici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento di base, in quanto tali sussidi risultano limitati a determinate società, a determinate industrie o a progetti specifici in regioni specifiche. (229) Inoltre alcuni sussidi sono stati considerati specifici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, dato che sembrano essere condizionati all’andamento delle esportazioni. e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione (230) Il vantaggio è stato calcolato come l’importo ricevuto durante il periodo dell’inchiesta, o attribuito a tale periodo se l’importo è stato ammortizzato nel corso della vita utile dell’attività immobilizzata alla quale era collegato il sussidio ricevuto durante il periodo dell’inchiesta. Tuttavia, sulla base degli orientamenti per il calcolo dell’importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi ( 98 ) , le sovvenzioni non ricorrenti ricevute durante il periodo dell’inchiesta (PI), che erano inferiori all’1 % ad valorem, sono state spese, anche quando erano collegate all’acquisto di attività immobilizzate. Questo metodo di attribuzione è pienamente in linea con la relazione dell’OMC redatta dal gruppo informale di esperti, secondo la quale sarebbe opportuno attribuire i sussidi destinati all’acquisto di attività immobilizzate, mentre « si è ritenuto opportuno, principalmente dal punto di vista della convenienza amministrativa, che le sovvenzioni di entità molto ridotta fossero imputate indipendentemente dal tipo o da altre considerazioni . Per questa soglia si raccomanda un livello inferiore allo 0,5 % delle vendite per ogni singola sovvenzione » ( 99 ) . f)   Conclusioni (231) Il tasso di sovvenzione determinato in relazione al regime in questione durante il periodo dell’inchiesta per il gruppo Guanhao ammontava allo 0,13 %. 3.9. Fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni e servizi per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato 3.9.1. Concessione, da parte della pubblica amministrazione, di diritti d’uso dei terreni per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato (232) Nella RPC tutti i terreni sono di proprietà dello Stato o di un collettivo, costituito da villaggi o città, prima che un titolo di proprietà o possesso del terreno possa essere registrato o concesso a società o singoli proprietari. Tutte le parcelle di terreno nelle zone urbanizzate appartengono allo Stato e tutte le parcelle di terreno nelle zone rurali sono di proprietà dei villaggi o delle città. (233) A norma della Costituzione cinese e della legge fondiaria, le società e i privati possono però acquistare «diritti d’uso dei terreni». Per i terreni industriali la locazione è in genere di 50 anni, rinnovabile per altri 50 anni. (234) Il governo della RPC ha indicato che i diritti d’uso dei terreni non sono né beni (beni personali materiali o immateriali diversi dal denaro ( 100 ) ) né servizi; di conseguenza, il presunto programma non costituisce «fornitura di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento di base. (235) La Commissione non concorda con tale asserzione. Innanzitutto il manuale sulle statistiche degli scambi internazionali di servizi («manuale»), su cui si basa il governo della RPC per sostenere che i diritti d’uso dei terreni non sono servizi, contiene una categoria relativa a «[...] servizi pubblici non inclusi altrove », che sono individuati come componenti principali dei servizi standard. Inoltre, indipendentemente dai mezzi giuridici tramite i quali il terreno viene acquisito, resta il fatto che la concessione di diritti d’uso dei terreni equivale in definitiva alla messa a disposizione di terreni. A questo proposito, l’organo di conciliazione dell’OMC ha già confermato che i terreni sono considerati beni «immobili» e che può applicarsi l’articolo 1.1, lettera a), punto 1), sottopunto iii), dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative ( 101 ) . Di conseguenza, la concessione di diritti d’uso dei terreni costituisce una fornitura di beni o di servizi. a) Base giuridica/quadro normativo (236) In Cina le disposizioni sui diritti d’uso dei terreni rientrano nella legge fondiaria della Repubblica popolare cinese ( 102 ) . Fanno inoltre parte della base giuridica anche i seguenti documenti: 1) gli articoli 205-462 del codice civile entrato in vigore nel gennaio 2021, in particolare gli articoli 246, 260-261 e 330-361; 2) la legge sull’amministrazione fondiaria della Repubblica popolare cinese (ordinanza n. 28 del presidente della Repubblica popolare cinese) ( 103 ) , modificata da ultimo nel 2019 con ordinanza n. 32 del presidente della RPC; 3) la legge della Repubblica popolare cinese sulla gestione del patrimonio immobiliare urbano (ordinanza n. 29 del presidente della Repubblica popolare cinese) ( 104 ) , modificata nel 2019 e pubblicata nel contesto dell’ordinanza n. 32 del presidente della RPC; 4) il regolamento provvisorio della Repubblica popolare cinese sull’assegnazione e sul trasferimento dei diritti d’uso dei terreni di proprietà dello Stato nelle aree urbane (decreto n. 55 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese) ( 105 ) , modificato il 29 novembre 2020 nel decreto n. 732 del Consiglio di Stato; 5) il regolamento di esecuzione della legge fondiaria della Repubblica popolare cinese [ordinanza n. 653 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese (2014) ( 106 ) ], modificato nel 2021 con decreto n. 743 del Consiglio di Stato; 6) le disposizioni sull’assegnazione dei diritti d’uso dei terreni edificabili di proprietà dello Stato mediante gara d’appalto, asta e offerta (comunicazione n. 39 della CSRC) ( 107 ) ; e 7) l’avviso del Consiglio di Stato su importanti aspetti riguardanti il rafforzamento del controllo fondiario [Guo Fa (2006) n. 31] ( 108 ) . a)   Risultanze dell’inchiesta (237) Secondo l’articolo 10 delle disposizioni sull’assegnazione dei diritti d’uso dei terreni edificabili di proprietà dello Stato mediante gara d’appalto, asta e offerta, le autorità locali fissano i prezzi dei terreni in base al sistema di valutazione dei terreni urbani, che è aggiornato solo ogni tre anni, e alla politica industriale del governo. (238) Nel corso di inchieste precedenti ( 109 ) , la Commissione ha accertato che i prezzi corrisposti per i diritti d’uso dei terreni nella RPC non erano rappresentativi dei prezzi di mercato determinati dal gioco della domanda e dell’offerta sul libero mercato, poiché il sistema di aste è stato giudicato poco chiaro, non trasparente e non funzionante nella pratica ed è stato constatato che i prezzi erano fissati arbitrariamente dalle autorità. Come indicato al considerando precedente, le autorità stabiliscono i prezzi in base al sistema di valutazione dei terreni urbani, secondo il quale tali autorità, nel fissare il prezzo dei terreni industriali, devono tenere conto di vari parametri, compresa la politica industriale. (239) I suddetti elementi di prova contraddicono le asserzioni del governo della RPC secondo cui i prezzi pagati per i diritti d’uso dei terreni nella RPC sono rappresentativi di un prezzo di mercato determinato dal gioco della domanda e dell’offerta sul libero mercato. (240) La Commissione ha ricordato altresì che il governo della RPC non ha fornito informazioni in merito all’acquisizione di terreni da parte dei produttori/degli esportatori di LWTP. Come illustrato al considerando 87, tali carenze figuravano tra i punti sollevati nella lettera relativa all’articolo 28. b)   Vantaggio (241) Dalle risultanze della presente inchiesta emerge che la situazione riguardo all’acquisizione dei diritti d’uso dei terreni nella RPC non è trasparente e che le autorità hanno fissato arbitrariamente i prezzi. (242) Di conseguenza, la concessione dei diritti d’uso dei terreni da parte del governo della RPC dovrebbe essere considerata una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di una fornitura di beni che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. Come precisato ai considerando 232 e 233, e da 237 a 239, non esiste un vero mercato fondiario nella RPC e l’uso di un parametro di riferimento esterno (cfr. il considerando 246) dimostra che l’importo pagato per i diritti d’uso dei terreni dal produttore esportatore esaminato è decisamente inferiore al normale valore di mercato. c)   Specificità (243) Nel contesto di un accesso agevolato ai terreni industriali per le società appartenenti a taluni settori industriali, la Commissione ha rilevato che il prezzo fissato dalle autorità locali deve tenere conto della politica industriale del governo, come indicato al considerando 238. Nell’ambito di tale politica industriale, la LWTP, facente parte dell’industria cartaria, figura tra le industrie incentivate. Inoltre, a norma della decisione n. 40 del Consiglio di Stato, le autorità pubbliche devono tenere conto del «Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale» e delle politiche industriali al momento del conferimento di terreni. L’articolo XVIII della decisione n. 40 chiarisce che le industrie «soggette a restrizioni» non avranno accesso ai diritti d’uso di terreni. Ne consegue che la sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento di base, in quanto la concessione agevolata di terreni è limitata alle società appartenenti a determinati settori, nel caso in esame l’industria della LWTP, e le pratiche della pubblica amministrazione in tale ambito sono poco chiare e non trasparenti. d)   Calcolo dell’importo della sovvenzione (244) Come rilevato in inchieste precedenti ( 110 ) e in conformità dell’articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento di base, sono stati usati come parametro di riferimento esterno ( 111 ) i prezzi dei terreni relativi al territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu («Taipei cinese»). Il vantaggio conferito ai beneficiari è calcolato prendendo in considerazione la differenza tra l’importo effettivamente pagato dal produttore esportatore esaminato (ossia il prezzo effettivamente pagato come indicato nel contratto e, se del caso, il prezzo indicato nel contratto ridotto dell’importo dei rimborsi/sussidi delle amministrazioni locali) per i diritti d’uso dei terreni e l’importo che di norma avrebbe dovuto essere pagato sulla base del parametro di riferimento del Taipei cinese. (245) La Commissione considera il Taipei cinese un riferimento esterno adeguato per i seguenti motivi: — il livello comparabile dello sviluppo economico, del PIL e della struttura economica del Taipei cinese e della maggioranza delle province e delle città della RPC ove hanno sede i produttori esportatori inseriti nel campione; — la vicinanza fisica della RPC e del Taipei cinese; — l’elevato grado di infrastruttura industriale sia nel Taipei cinese sia in molte province della RPC; — i solidi legami economici e gli intensi scambi transfrontalieri tra il Taipei cinese e la RPC; — l’elevata densità di popolazione in molte delle province della RPC e nel Taipei cinese; — le analogie tra il tipo di terreni e di negoziazioni utilizzati per la costruzione del pertinente parametro di riferimento nel Taipei cinese e quelli della RPC; e — le caratteristiche comuni del Taipei cinese e della RPC sotto l’aspetto demografico, linguistico e culturale. (246) Secondo il metodo applicato in inchieste precedenti ( 112 ) , la Commissione ha utilizzato il prezzo medio del terreno al metro quadro fissato nel Taipei cinese, rettificato per tenere conto dell’inflazione e dell’andamento del PIL a partire dalla data dei rispettivi contratti relativi ai diritti d’uso dei terreni. Le informazioni riguardanti i prezzi dei terreni industriali nel 2015 sono state ricavate dal sito Internet dell’ufficio industriale del ministero degli Affari economici di Taiwan ( 113 ) . I prezzi relativi agli anni precedenti sono stati adeguati tenendo conto dei tassi d’inflazione e dell’andamento del PIL pro capite ai prezzi correnti in USD per il Taipei cinese, pubblicati dall’FMI per il 2015. (247) Il governo della RPC ha sostenuto che il valore di riferimento di cui sopra non è corretto in quanto la Commissione sta confrontando il prezzo della proprietà fondiaria nel Taipei cinese con il prezzo dei diritti d’uso dei terreni per una durata limitata nella RPC. (248) A tale riguardo la Commissione ha constatato che la scelta del Taipei cinese quale parametro di riferimento si è basata sull’esame di diversi fattori elencati al considerando 245. A parere della Commissione, tuttavia, anche se vi fossero alcune differenze nelle condizioni di mercato tra i diritti d’uso dei terreni nella Cina continentale e la vendita di terreni nel Taipei cinese, tali differenze non sarebbero di natura tale da invalidare la scelta del Taipei cinese come parametro di riferimento valido. Nel corso dell’inchiesta la Commissione non ha potuto individuare altri parametri di riferimento o metodi di adeguamento, tali da riflettere in maniera appropriata queste differenze nelle condizioni di mercato. e)   Conclusioni (249) Il tasso di sovvenzione determinato in relazione al regime in questione durante il periodo dell’inchiesta per il gruppo Guanhao ammontava allo 0,13 %. 3.10. Rinuncia alla riscossione di entrate mediante regimi di esenzione e di riduzione delle imposte 3.10.1. Riduzione dell’imposta sul reddito delle imprese («EIT») per le imprese a nuova e alta tecnologia (250) In base alla legge della Repubblica popolare cinese sull’imposta sul reddito delle imprese («legge EIT»), le imprese ad alta e nuova tecnologia cui lo Stato deve fornire un sostegno chiave beneficiano di un’aliquota di imposta sul reddito ridotta, pari al 15 %, invece dell’aliquota ordinaria del 25 %. a)   Base giuridica (251) La base giuridica di questo programma comprende l’articolo 28 della legge EIT e l’articolo 93 delle disposizioni di esecuzione della legge della Cina sull’imposta sul reddito delle imprese ( 114 ) , nonché: — la circolare del ministero della Scienza e della tecnologia, del ministero delle Finanze e dell’amministrazione tributaria dello Stato sulla revisione e sulla pubblicazione delle misure amministrative per il riconoscimento delle imprese ad alta tecnologia (n. 32 del 2016); — la circolare del ministero della Scienza e della tecnologia, del ministero delle Finanze e dell’amministrazione tributaria dello Stato sulla revisione e sulla pubblicazione delle misure amministrative per il riconoscimento delle imprese ad alta tecnologia (n. 195 del 2016); — la comunicazione (n. 24 del 2017) dell’amministrazione tributaria dello Stato sull’applicazione di politiche preferenziali in materia di imposta sul reddito alle imprese ad alta tecnologia; — il Repertorio 2016 dei settori ad alta tecnologia sostenuti dallo Stato ( 115 ) . (252) Il capo IV della legge EIT contiene disposizioni concernenti il «trattamento fiscale agevolato». L’articolo 25 della legge EIT, che funge da introduzione del capo IV, stabilisce che « lo Stato offrirà agevolazioni sull’imposta sul reddito alle imprese attive in settori o progetti il cui sviluppo è specificamente sostenuto e incoraggiato dallo Stato ». L’articolo 28 della legge EIT stabilisce che « l’aliquota dell’imposta sul reddito delle imprese ad alta e nuova tecnologia che necessitano di un sostegno speciale da parte dello Stato è ridotta al 15 % ». (253) L’articolo 93 delle disposizioni di esecuzione della legge sull’imposta sul reddito delle imprese chiarisce che: « l’espressione “le imprese importanti ad alta e nuova tecnologia che sono oggetto di sostegno da parte dello Stato” di cui all’articolo 28, clausola 2, della legge sull’imposta sul reddito delle imprese si riferisce alle imprese che sono titolari di diritti di proprietà intellettuale e che soddisfano le condizioni seguenti: 1. rientrano nella definizione dei settori chiave ad alta e nuova tecnologia sostenuti dallo Stato; 2. la percentuale di spese per ricerca e sviluppo in rapporto ai proventi dalle vendite non è inferiore alla quota prestabilita; 3. la percentuale di ricavi provenienti da tecnologie/prodotti/servizi ad alta tecnologia in rapporto al fatturato totale dell’impresa non è inferiore alla quota prestabilita; 4. la percentuale di personale tecnico in rapporto al totale dei lavoratori dipendenti dell’impresa non è inferiore alla quota prestabilita; 5. altre condizioni di cui alle misure per l’amministrazione dell’identificazione delle imprese ad alta tecnologia. Le misure per l’amministrazione dell’identificazione delle imprese ad alta tecnologia e dei settori chiave ad alta e nuova tecnologia sostenuti dallo Stato sono formulate congiuntamente dai dipartimenti della tecnologia, delle finanze e delle imposte sotto la supervisione del Consiglio di Stato ed entrano in vigore dopo l’approvazione da parte di quest’ultimo». (254) Le suindicate disposizioni specificano chiaramente che la riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle imprese è riservata alle «imprese importanti ad alta e nuova tecnologia che sono oggetto di sostegno da parte dello Stato» e che sono titolari di diritti di proprietà intellettuale e soddisfano alcune condizioni, come quella di «rientrare nella definizione dei settori chiave ad alta e nuova tecnologia sostenuti dallo Stato». (255) A norma dell’articolo 11 delle misure amministrative per il riconoscimento delle imprese ad alta tecnologia, per essere riconosciuta come tale un’impresa deve soddisfare contemporaneamente determinate condizioni tra cui: «ha ottenuto la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale, elemento che riveste un ruolo centrale nel sostenere tecnicamente i suoi principali prodotti (servizi), attraverso la ricerca indipendente, il trasferimento, la concessione, le fusioni e le acquisizioni ecc.» e «la tecnologia che ha un ruolo centrale nel supportare tecnicamente i suoi principali prodotti (servizi) rientra nella gamma predeterminata nei ’settori ad alta tecnologia sostenuti dallo Stato». (256) Le società che beneficiano di questa misura devono presentare la dichiarazione dei redditi e i relativi allegati. L’importo effettivo del vantaggio è incluso nella dichiarazione dei redditi. b)   Risultanze dell’inchiesta (257) La Commissione ha rilevato che nel periodo dell’inchiesta il produttore di LWTP era considerato un’impresa ad alta tecnologia e ha quindi beneficiato di un’aliquota EIT ridotta, pari al 15 %. c)   Vantaggio (258) La Commissione ha ritenuto che la compensazione fiscale in esame si configuri come sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate. Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio fiscale. d)   Specificità (259) La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l’applicazione di tale regime soltanto alle imprese che operano in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico stabiliti dallo Stato. L’industria della LWTP è una di queste industrie prioritarie ad alto contenuto tecnologico. (260) Pertanto la normativa in base alla quale opera l’autorità concedente limita esplicitamente l’accesso a una sovvenzione a determinati settori e società. e)   Calcolo dell’importo (261) L’importo della sovvenzione compensabile è stato calcolato in base al vantaggio conferito ai beneficiari nel corso del periodo dell’inchiesta. Tale vantaggio è stato calcolato come differenza tra l’importo totale dell’imposta dovuta in base all’aliquota fiscale normale e l’importo totale dell’imposta dovuta con l’aliquota ridotta. f)   Conclusioni (262) Il tasso di sovvenzione determinato in relazione al regime in questione durante il periodo dell’inchiesta per il gruppo Guanhao ammontava allo 0,45 %. 3.10.2. Detrazioni agevolate al lordo delle imposte delle spese per ricerca e sviluppo (263) La compensazione fiscale per la ricerca e lo sviluppo dà alle società il diritto di usufruire di un trattamento fiscale agevolato per le loro attività di R&S in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico stabiliti dallo Stato e quando sono rispettate determinate soglie di spesa per la ricerca e lo sviluppo. (264) Più specificamente, le spese per R&S sostenute da un’impresa quando svolge attività di R&S; un ulteriore 100 % dell’importo delle spese per R&S effettivamente sostenute è detratto prima del pagamento delle imposte, oltre alla detrazione delle spese effettive, come previsto, al 1 o gennaio 2023, a condizione che tali spese non siano convertite in attività immateriali e incluse negli utili e nelle perdite correnti. (265) Se sono state convertite in attività immateriali, tali spese possono essere ammortizzate al tasso del 200 % dei costi delle attività immateriali prima del pagamento delle imposte al 1 o gennaio 2023. a)   Base giuridica (266) La base giuridica del programma è costituita dall’articolo 30, paragrafo 1, della legge EIT, in combinato disposto con l’articolo 95 delle disposizioni di esecuzione della legge sull’imposta sul reddito delle imprese della RPC, nonché dai documenti seguenti: — la comunicazione (n. 40 del 2017) dell’amministrazione tributaria dello Stato sulle questioni relative all’ambito di applicazione della detrazione ponderata al lordo delle imposte delle spese per R&S; — la comunicazione (n. 7 del 2023) del ministero delle Finanze e dell’amministrazione tributaria dello Stato sull’ulteriore miglioramento delle politiche in materia di detrazione ponderata al lordo delle imposte delle spese per R&S. (267) L’articolo 25 della legge EIT, che funge da introduzione del capo IV «Regimi fiscali agevolati» stabilisce che «Lo Stato offrirà agevolazioni sull’imposta sul reddito alle imprese attive in industrie o progetti il cui sviluppo è specificamente sostenuto e incentivato dallo Stato». b)   Risultanze dell’inchiesta (268) La Commissione ha riscontrato che le società esaminate del gruppo Guanhao hanno beneficiato di un’ulteriore detrazione per le spese di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove tecniche. c)   Vantaggio (269) La Commissione ha ritenuto che la compensazione fiscale in esame si configuri come sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate. Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio fiscale. d)   Specificità (270) La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l’applicazione di tale misura soltanto alle imprese che sostengono spese per R&S in determinati settori prioritari ad alta tecnologia determinati dallo Stato, come il settore della LWTP. Pertanto la normativa in base alla quale opera l’autorità concedente limita esplicitamente l’accesso a una sovvenzione a determinati settori e imprese. (271) Il governo della RPC ha sostenuto che le «super-detrazioni per la ricerca e lo sviluppo» non sono specifiche, in quanto si tratta di una politica fiscale universale che mira a incoraggiare le imprese ad aumentare i loro investimenti in attività di R&S. Secondo il governo della RPC, vi sono criteri e condizioni oggettivi per l’applicazione del regime, che si applica automaticamente quando sono soddisfatte le condizioni corrispondenti. (272) La Commissione non ha condiviso l’interpretazione data dal governo della RPC delle leggi e delle misure di attuazione, da cui si evince che il regime è circoscritto a determinati settori e imprese sostenuti dal governo in base a criteri che non sembrano oggettivi né imparziali, come il criterio che essi rientrino nella definizione dei «settori chiave ad alta e nuova tecnologia sostenuti dallo Stato». La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto si applica soltanto alle imprese che operano in determinati settori ad alta tecnologia, quali l’industria delle LWTP. Inoltre l’articolo 30 della legge EIT stabilisce che le spese per R&S sostenute dalle imprese nel settore dello sviluppo di nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove tecniche possono essere ulteriormente detratte al momento del calcolo del reddito imponibile; l’articolo 95 delle norme di attuazione di tale legge spiega in che cosa consiste la detrazione, mentre l’articolo 4 della comunicazione sul miglioramento della riduzione delle spese per le attività di R&S elenca le industrie per le quali la detrazione al lordo delle imposte non è applicabile (con un certo margine di discrezionalità, in quanto l’elenco termina con la formulazione «... e qualsiasi altra industria stabilita dal ministero delle Finanze e dell’amministrazione tributaria dello Stato»). e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione (273) L’importo della sovvenzione compensabile è stato calcolato in funzione del vantaggio conferito ai beneficiari nel corso del periodo dell’inchiesta. Tale vantaggio è stato calcolato come differenza tra l’importo totale dell’imposta dovuta in base all’aliquota fiscale normale e l’importo totale dell’imposta dovuta al netto dell’ulteriore detrazione del 100 % delle spese effettive imputabili alle attività di R&S. f)   Conclusioni (274) Il tasso di sovvenzione determinato in relazione al regime in questione durante il periodo dell’inchiesta per il gruppo Guanhao ammontava allo 0,22 %. 3.10.3. Esenzione dei dividendi distribuiti tra imprese residenti qualificate (275) La legge EIT offre agevolazioni sull’imposta sul reddito alle imprese attive in industrie o progetti il cui sviluppo è specificamente sostenuto e incentivato dallo Stato e, in particolare, le esenta dalle imposte sui redditi provenienti da investimenti azionari, quali dividendi e bonus, distribuiti tra imprese residenti ammissibili. a)   Base giuridica (276) La base giuridica del programma è costituita dall’articolo 26, paragrafo 2, della legge EIT, in combinato disposto con l’articolo 83 delle disposizioni di esecuzione della legge sull’imposta sul reddito delle società della RPC. (277) L’articolo 25 della legge EIT, che funge da introduzione del capo IV «Regimi fiscali agevolati» stabilisce che «Lo Stato offrirà agevolazioni sull’imposta sul reddito alle imprese attive in industrie o progetti il cui sviluppo è specificamente sostenuto e incentivato dallo Stato». L’articolo 26, comma 2, precisa inoltre che l’esenzione fiscale è applicabile al reddito proveniente da investimenti azionari tra «imprese residenti ammissibili», il che sembra limitarne l’ambito di applicazione solo a talune imprese residenti. b)   Risultanze dell’inchiesta (278) La Commissione ha riscontrato che una società del gruppo esaminato ha ricevuto un’esenzione dall’imposta sul reddito da dividendi distribuiti tra società residenti qualificate. c)   Vantaggio (279) La Commissione ha ritenuto che il regime in questione si configuri come sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate. Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio fiscale. (280) Il governo della RPC ha sostenuto che tale programma mirava ad evitare la doppia imposizione e non concedeva pertanto ulteriori agevolazioni fiscali alle imprese rinunciando a entrate altrimenti dovute o non riscuotendo tali entrate. (281) Sebbene la Commissione abbia convenuto che l’eliminazione della doppia imposizione sia una pratica fiscale riconosciuta a livello internazionale, essa non si applica allo stesso modo in tutti i paesi. Il governo della RPC non ha dimostrato in che modo la deduzione in questione eviti specificamente la doppia imposizione (in particolare dimostrando che i dividendi cui si applica l’esenzione sono oggetto di imposizione fiscale in altra sede e che la norma contempla solo le situazioni in cui si verifica una doppia imposizione). L’argomentazione è stata pertanto respinta. d)   Specificità (282) La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l’applicazione di tale esenzione soltanto alle imprese residenti qualificate che godono del massimo sostegno dello Stato, il quale ne incoraggia lo sviluppo. Pertanto la normativa in base alla quale opera l’autorità concedente limita esplicitamente l’accesso a una sovvenzione a determinati settori e imprese. e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione (283) La Commissione ha calcolato l’importo della sovvenzione applicando l’aliquota fiscale normale ai ricavi da dividendi detratti dal reddito imponibile. f)   Conclusioni (284) Il tasso di sovvenzione determinato in relazione al regime in questione durante il periodo dell’inchiesta per il gruppo Guanhao ammontava al 2,04 %. 3.10.4. Ulteriore detrazione dell’IVA per le imprese manifatturiere avanzate. (285) Nell’ambito di tale regime, dal 1 o gennaio 2023 al 31 dicembre 2027, le cosiddette imprese manifatturiere avanzate sono autorizzate a chiedere un’ulteriore detrazione del 5 % sull’IVA a monte detraibile del periodo in corso rispetto all’IVA dovuta (politica sulle detrazioni supplementari). a)   Base giuridica (286) La base giuridica del programma è la comunicazione riguardante la politica sull’ulteriore detrazione dell’IVA per le imprese manifatturiere avanzate MOF/STA [2023] n. 43. b)   Risultanze dell’inchiesta (287) La Commissione ha constatato che le società del gruppo Guanhao esaminate hanno ottenuto detrazioni dell’IVA nell’ambito di tale regime. c)   Vantaggio (288) La Commissione ha ritenuto che il regime in questione si configuri come sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate. Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio fiscale. d)   Specificità (289) La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto la legislazione stessa limita l’applicazione di tale detrazione alle cosiddette «imprese manifatturiere avanzate», che sono effettivamente imprese di nuova e alta tecnologia, riconosciute in base alla comunicazione del ministero della Scienza e della tecnologia, del ministero delle Finanze e dell’amministrazione tributaria dello Stato sulla revisione e l’adozione di misure amministrative per il riconoscimento delle imprese di nuova e alta tecnologia (GuoKeFaHuo [2016] n. 32). (290) Inoltre, in base alla comunicazione [2023] n. 43, «[e]lenchi specifici di imprese manifatturiere avanzate [sono] stabiliti dai dipartimenti dell’industria e delle tecnologie dell’informazione di ciascuna provincia, regione autonoma, comune facente capo direttamente al governo centrale e città inserita separatamente, insieme ai dipartimenti della scienza e della tecnologia, delle finanze e delle imposte di livello analogo». (291) Pertanto la normativa in base alla quale opera l’autorità concedente limita esplicitamente l’accesso a una sovvenzione a determinati settori e imprese. e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione (292) La Commissione ha calcolato l’importo della sovvenzione come l’importo ricevuto dalla società nel periodo dell’inchiesta sotto forma di restituzione supplementare dell’IVA a monte nell’ambito di tale detrazione. f)   Conclusioni (293) Il tasso di sovvenzione determinato in relazione al regime in questione durante il periodo dell’inchiesta per il gruppo Guanhao ammontava allo 0,37 %. 3.11. Altri regimi (294) La nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova elencava altri regimi per i quali esistevano nella denuncia elementi di prova sufficienti a dimostrare l’esistenza di sovvenzioni compensabili disponibili per i produttori esportatori di LWTP. L’elenco di tali programmi comprende, tra l’altro: — la fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di energia elettrica per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato; — la messa a disposizione da parte dell’amministrazione pubblica di pasta di legno per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato; — la rinuncia a entrate altrimenti dovute sotto forma di ammortamento accelerato di strumenti e apparecchiature utilizzati dalle imprese ad alta tecnologia per lo sviluppo e la produzione ad alta tecnologia; — la rinuncia a entrate sotto forma di riduzioni delle tasse all’esportazione; — la rinuncia a entrate sotto forma di esenzione dall’IVA e dai dazi doganali sui beni strumentali importati; — conferimenti di capitale. (295) Nel contesto della presente inchiesta, la Commissione non ha potuto trarre conclusioni circa la compensabilità di tali programmi. Ciò non pregiudica l’esame di tali misure da parte della Commissione in occasione di futuri riesami, compresi i riesami a norma dell’articolo 19 del regolamento di base. 3.12. Conclusione sulle sovvenzioni (296) La Commissione ha calcolato l’importo delle sovvenzioni compensabili per il gruppo Guanhao esaminato individualmente in conformità delle disposizioni del regolamento di base, esaminando ciascuna sovvenzione o programma di sovvenzione, e ha sommato tali cifre per calcolare l’importo totale delle sovvenzioni per il gruppo durante il periodo dell’inchiesta. Per calcolare la sovvenzione complessiva la Commissione ha dapprima calcolato la percentuale di sovvenzione: l’importo della sovvenzione in percentuale rispetto al fatturato della società o al fatturato delle esportazioni della società. In seguito, questa percentuale è stata utilizzata per calcolare l’ammontare della sovvenzione destinata alle esportazioni del prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. L’importo della sovvenzione è stato successivamente espresso in percentuale rispetto al valore di costo, assicurazione e nolo («CIF») della stessa esportazione. (297) Dato il livello molto basso di collaborazione dei produttori esportatori (6 % delle esportazioni cinesi totali del prodotto in esame nell’Unione) e l’insufficiente collaborazione del governo della RPC, il margine di sovvenzione residuo è stato calcolato sulla base dei dati disponibili a norma dell’articolo 28 del regolamento di base come segue: a) la Commissione ha individuato i regimi di sovvenzione utilizzati dal maggiore produttore esportatore (che non ha collaborato) e dalle sue società collegate sulla base dei bilanci certificati e dei bilanci provvisori presentati nell’ambito della risposta preliminare dopo l’apertura, prima dell’interruzione della collaborazione (cfr. il considerando 19 e la nota 6). Tali regimi erano i seguenti: concessione di diritti d’uso dei terreni e dell’energia elettrica per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato, prestiti, altri finanziamenti agevolati, garanzie e assicurazioni all’esportazione, sussidi e agevolazioni fiscali sul reddito; b) la Commissione ha applicato i margini individuali più elevati per ciascuno dei regimi di sovvenzione di cui alla lettera a) riscontrati per tutti i produttori esportatori inseriti nel campione che hanno collaborato nei sei casi antisovvenzioni più recenti nei confronti della Cina. I casi in questione erano in seguenti: AS641 (pneumatici per autocarri), AS656 (tessuti in fibra di vetro), AS675 (fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione), AS677 (cavi di fibre ottiche), AS689 (veicoli elettrici a batteria) e AS704 (attrezzature di accesso mobili) ( 116 ) . (298) Poiché in questo caso il campionamento è stato abbandonato a causa della mancanza di collaborazione da parte delle società inizialmente inserite nel campione e del livello molto elevato di omessa collaborazione, non è stato possibile calcolare alcun dazio medio per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. (299) Su tale base, gli importi delle sovvenzioni compensabili in percentuale rispetto al prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Società Margine compensativo provvisorio Guandong Guanhao High-Tech Co. 28,82  % Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 70,55  % 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione (300) Durante il periodo dell’inchiesta, il prodotto simile era fabbricato da cinque produttori dell’Unione ( 117 ) . Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. (301) La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a 275 469 tonnellate. La Commissione ha stabilito la cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili relative all’industria dell’Unione, segnatamente le risposte al questionario fornite dall’ETPA, che sono state sottoposte a controllo incrociato con le risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione. (302) Come indicato al considerando 10, è stato selezionato un campione di tre produttori dell’Unione che rappresentano oltre l’80 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile. 4.2. Consumo dell’Unione (303) La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione basandosi: a) sui dati contenuti nella risposta al questionario dell’ETPA riguardo alle vendite del prodotto simile effettuate dall’industria dell’Unione, sottoposti a controllo incrociato con i volumi di vendita indicati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione nelle loro risposte verificate al questionario; e b) sulle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta registrate da Eurostat. (304) Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 1 Consumo dell’Unione 2022 2023 2024 PI Consumo totale dell’Unione (in tonnellate) 202 716 180 635 189 440 183 413 Indice 100 89 93 90 Fonte: Eurostat, questionario verificato sugli indicatori macroeconomici. (305) Nello stesso periodo il consumo dell’Unione è diminuito del 10 %. Tale evoluzione dovrebbe essere considerata nel contesto della domanda eccezionalmente forte registrata nel 2022, a seguito della ripresa dalle perturbazioni causate dalla pandemia di COVID-19. Nel periodo dell’inchiesta il consumo dell’Unione si è attestato a un livello simile a quello del 2018 ( 118 ) . Nell’Unione la digitalizzazione determina una riduzione dell’applicazione principale della LWTP (ossia gli usi presso i punti vendita). 4.3. Importazioni dal paese interessato 4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato (306) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base alle statistiche di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni cinesi è stata stabilita confrontando i volumi delle importazioni con il consumo del mercato dell’Unione. (307) Le importazioni nell’Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 2 Volume delle importazioni e quota di mercato 2022 2023 2024 PI Volume delle importazioni dalla RPC (in tonnellate) 2 865 7 742 12 573 14 983 Indice 100 270 439 523 Quota di mercato (in %) 1,4 4,3 6,6 8,2 Indice 100 303 470 578 Fonte: Eurostat. (308) Durante il periodo in esame il volume delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC è aumentato del 423 % e la loro quota di mercato è salita dall’1,4 % nel 2022 all’8,2 % nel periodo dell’inchiesta, con un aumento di circa 7 punti percentuali. 4.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi (309) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base alle statistiche di Eurostat. (310) La media dei prezzi delle importazioni nell’Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento: Tabella 3 Prezzo all’importazione 2022 2023 2024 PI RPC (in EUR/tonnellata) 2 244 1 966 1 736 1 500 Indice 100 88 77 67 Fonte: Eurostat. (311) Secondo la denuncia, per il 2023 e il 2024 Eurostat potrebbe non riflettere con precisione i prezzi di transazione effettivi, in quanto non tiene conto degli sconti differiti e di altri adeguamenti retroattivi dei prezzi concessi dopo l’importazione. Di conseguenza, possono emergere discrepanze nei prezzi medi mensili e impennate senza spiegazione nei volumi e nei prezzi medi mensili delle importazioni. La Commissione ha ritenuto che tali fluttuazioni nei prezzi medi mensili non incidessero sul confronto e che i dati Eurostat restassero le migliori informazioni disponibili ai fini di un’analisi dei prezzi. (312) Nel periodo in esame il prezzo medio delle importazioni cinesi è diminuito del 33 %, raggiungendo un livello di 1 500 EUR/tonnellata nel periodo dell’inchiesta, il che corrisponde a 724 EUR/tonnellata in meno rispetto al 2022. (313) La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando: — la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto delle importazioni del produttore esportatore cinese che ha collaborato, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione; e — la media ponderata dei prezzi di vendita corrispondenti per tipo di prodotto praticati dai tre produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati al livello franco fabbrica. (314) Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti del caso e dopo aver detratto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Sulla base di quanto precede, è stata stabilita una media ponderata del margine di undercutting pari al 10,4 % per le importazioni cinesi oggetto di sovvenzioni sul mercato dell’Unione. Il 100 % circa dei volumi delle importazioni sono risultati oggetto di undercutting. (315) Indipendentemente dall’esistenza di un undercutting dei prezzi significativo, la Commissione ha anche stabilito che le importazioni cinesi hanno provocato una forte contrazione dei prezzi dell’industria dell’Unione, che durante il periodo dell’inchiesta ha dovuto vendere a prezzi inferiori ai costi. 4.4. Situazione economica dell’industria dell’Unione 4.4.1. Osservazioni generali (316) L’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di sovvenzioni sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. (317) Come indicato al punto 1.4.1, per valutare la situazione economica dell’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento. (318) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella risposta al questionario macroeconomico fornita per conto dell’industria dell’Unione. Tali dati riguardavano tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. Tali dati riguardavano i produttori dell’Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. (319) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di sovvenzione e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche sleali. (320) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. 4.4.2. Indicatori macroeconomici 4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (321) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 4 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti 2022 2023 2024 PI Volume di produzione (in tonnellate) 345 446 278 863 294 774 275 469 Indice 100 81 85 80 Capacità produttiva (in tonnellate) 396 656 358 047 355 151 347 956 Indice 100 90 90 88 Utilizzo degli impianti (in %) 87 78 83 79 Indice 100 89 95 91 Fonte: questionario verificato sugli indicatori macroeconomici. (322) Nel periodo in esame il volume di produzione dell’industria dell’Unione è diminuito del 20 %, scendendo a 275 469 tonnellate nel periodo dell’inchiesta. La diminuzione della produzione ha avuto un impatto negativo sull’utilizzo degli impianti, che è diminuito del 9 % nel periodo in esame. (323) La capacità produttiva è diminuita del 12 %. Ciò è dovuto in parte al fatto che il produttore dell’Unione Fjord Paper ha cessato l’attività prima della fine del 2024. (324) La Commissione ha osservato che la tabella 4 presenta solo la «capacità dedicata» alla LWTP. Nella misura in cui l’industria dell’Unione è in grado di produrre altri tipi di carta sugli stessi macchinari, la «capacità teorica» sarebbe quasi doppia rispetto alla «capacità dedicata» nell’ipotesi in cui tutti i macchinari in grado di produrre LWTP funzionino a pieno regime. 4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato (325) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Volume delle vendite e quota di mercato 2022 2023 2024 PI Volume delle vendite sul mercato dell’Unione (in tonnellate) 188 472 150 033 155 842 149 254 Indice 100 80 83 79 Quota di mercato (in %) 93 83,1 82,3 81,4 Indice 100 89 88 88 Fonte: questionario verificato sugli indicatori macroeconomici e risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. (326) Nel periodo in esame i volumi delle vendite dei produttori dell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta sono diminuiti del 21 %. Si tratta di un calo notevolmente più marcato rispetto alla contrazione del 10 % registrata nel consumo dell’Unione (cfr. la tabella 1), che ha determinato una perdita di quota di mercato per i produttori dell’Unione pari al 12 %. In alcuni casi i produttori dell’Unione hanno sacrificato volumi per massimizzare i profitti. 4.4.2.3.   Crescita (327) Nel periodo in esame, a fronte di una contrazione del consumo del prodotto in esame del 10 %, l’industria dell’Unione non è stata in grado di mantenere la propria posizione. Nello stesso periodo, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita di circa il 12 %, mentre la quota di mercato delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC è aumentata del 478 %. 4.4.2.4.   Occupazione e produttività (328) Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Occupazione e produttività 2022 2023 2024 PI Numero di dipendenti 868 862 877 818 Indice 100 99 101 94 Produttività (in tonnellate/ETP) 398 324 336 337 Indice 100 81 84 85 Fonte: questionario verificato sugli indicatori macroeconomici. (329) Nel periodo in esame l’occupazione nell’Unione è diminuita del 6 %, scendendo a 818 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno. Ciò è dovuto in parte al fatto che il produttore dell’Unione Fjord Paper ha cessato l’attività prima della fine del 2024. La natura continuativa del processo di produzione della LWTP rende difficile per i produttori ridurre in modo significativo il personale. Tuttavia si sono verificate ristrutturazioni (compresa la riduzione della forza lavoro e dell’orario di lavoro) e chiusure temporanee ( 119 ) . (330) La produttività è diminuita del 15 %, un calo dovuto in gran parte alla forte flessione della produzione dell’Unione (-20 %) registrata nello stesso periodo (cfr. la tabella 4). 4.4.2.5.   Entità del margine di sovvenzione e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche sleali (331) I margini di sovvenzione stabiliti erano notevolmente superiori al livello minimo. Considerati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato, l’effetto dell’entità della sovvenzione ha inciso in modo significativo sull’industria dell’Unione. (332) Le continue importazioni a prezzi sleali dalla Repubblica di Corea hanno impedito all’industria dell’Unione di riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping da parte di paesi diversi dal paese interessato. Le misure in vigore hanno comunque avuto un’incidenza positiva sull’industria dell’Unione, come osservato in particolare al punto 4.6 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1330 della Commissione. 4.4.3. Indicatori microeconomici 4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (333) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 7 Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione 2022 2023 2024 PI Prezzo medio unitario di vendita franco fabbrica nell’Unione (in EUR/tonnellata) 2 142 2 133 1 905 1 736 Indice 100 100 89 81 Costo di produzione unitario (in EUR/tonnellata) 1 880 1 952 1 779 1 742 Indice 100 104 95 93 Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. (334) La produzione di carta termica leggera è ad alta intensità energetica. Nel periodo in esame i prezzi dei principali fattori produttivi sono aumentati notevolmente, in particolare la pasta di legno (a causa della scarsa disponibilità) e l’energia (a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina). Nella seconda parte del periodo in esame i prezzi dei principali fattori produttivi si sono normalizzati, pur rimanendo a livelli più elevati rispetto al passato. Ciò ha contribuito a un costo unitario di produzione più elevato rispetto al passato ( 120 ) . Va inoltre osservato che il mix di prodotti è variato nel tempo, in quanto le qualità contenenti bisfenolo A sono state abbandonate e le sostanze chimiche alternative sono più costose. (335) Nel periodo dell’inchiesta il costo unitario di produzione era superiore ai prezzi medi unitari di vendita praticati dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione. Tale dato dimostrava che l’industria dell’Unione era soggetta a una significativa contrazione dei prezzi, in quanto non era in grado di aumentare i prezzi di vendita per recuperare i costi. (336) Nel periodo in esame il costo medio di produzione dell’industria dell’Unione è diminuito in misura minore (-7 %) rispetto ai prezzi medi unitari di vendita praticati dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione (-19 %). In un contesto di aumento delle importazioni dalla Cina (+ 478 %, come da tabella 2) a prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli dell’industria dell’Unione (cfr. la tabella 3), l’industria dell’Unione, per contenere la perdita di quota di mercato, è stata costretta a fissare i propri prezzi a un livello insostenibilmente basso. Tuttavia l’industria dell’Unione non ha potuto allinearsi pienamente a tali prezzi senza subire ulteriori perdite. Tale pressione sui prezzi ha impedito all’industria dell’Unione di aumentare i suoi prezzi in linea con l’aumento dei costi. 4.4.3.2.   Costo del lavoro (337) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Costo medio del lavoro per dipendente 2022 2023 2024 PI Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR) 79 188 82 459 82 087 92 211 Indice 100 104 104 116 Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. (338) Durante il periodo in esame il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato fino al 16 %, in linea con gli aumenti annuali del costo del lavoro in Germania e in Finlandia ( 121 ) . Allo stesso tempo, l’occupazione dell’industria dell’Unione è diminuita, talvolta attraverso chiusure temporanee e riduzioni dell’orario di lavoro (con costi ridotti per il produttore dell’Unione), ma altre volte attraverso il licenziamento del personale più costoso in cambio di oneri di licenziamento. 4.4.3.3.   Scorte (339) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 9 Scorte 2022 2023 2024 PI Scorte finali (in tonnellate) 19 650 14 324 18 847 19 335 Indice 100 73 96 98 Scorta finale in percentuale della produzione 6,5 5,7 7,1 7,8 Indice 100 87 109 120 Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. (340) Nel periodo in esame il livello delle scorte finali ha subito variazioni. Nel periodo dell’inchiesta era del 2 % inferiore rispetto al 2022. Le scorte finali in percentuale rispetto alla produzione sono aumentate del 20 % nel periodo in esame, in particolare a causa di livelli di produzione inferiori. (341) La relativa stabilità dei livelli delle scorte è legata alla natura continua del processo di produzione della carta e al fatto che la produzione era di norma su ordinazione. I livelli delle scorte possono variare per vari motivi, sia in seguito o in vista di periodi di manutenzione, sia come conseguenza dell’ottimizzazione dei programmi di produzione, al fine di limitare cambiamenti continui in una linea di produzione. I livelli delle scorte non sono considerati di per sé l’indicatore di pregiudizio più significativo per questo tipo di industria. 4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (342) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 10 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2022 2023 2024 PI Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in %) 15,2 11,9 9,5 1,9 Indice 100 78 62 13 Flusso di cassa (in 000 EUR) 127 969 76 648 50 842 17 670 Indice 100 60 40 14 Investimenti (in 000 EUR) 9 582 10 540 10 228 10 090 Indice 100 110 107 105 Utile sul capitale investito (in %) 102 38 35 -1 Indice 100 37 34 -1 Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. (343) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. (344) Nel 2024 la situazione finanziaria dell’industria dell’Unione era già influenzata dall’aumento delle importazioni cinesi a basso costo. Come spiegato al punto 4.4.3.1, la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni sleali sul mercato dell’Unione ha impedito all’industria dell’Unione di aumentare i prezzi in linea con l’aumento dei costi. Di conseguenza, l’industria dell’Unione è stata costretta a fissare i propri prezzi a un livello insostenibilmente basso per mantenere un volume di vendite sufficiente. (345) La situazione finanziaria dell’industria dell’Unione è peggiorata significativamente nel periodo dell’inchiesta, registrando un calo della redditività all’1,9 %. Sebbene l’industria dell’Unione non abbia registrato perdite, la sua redditività è stata ben al di sotto del profitto di riferimento dell’11,5 %, stabilito nell’inchiesta antidumping relativa a un prodotto molto simile originario della Repubblica di Corea ( 122 ) . (346) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto ha avuto un andamento simile a quello della redditività, facendo registrare il calo più marcato nel periodo dell’inchiesta. (347) L’industria della carta termica leggera richiede un’elevata quantità di beni di produzione. Gli investimenti sono stati relativamente stabili nel corso del periodo, anche se i valori possono variare a causa dei calendari di manutenzione e sostituzione divergenti o coincidenti dei diversi produttori. La maggior parte degli investimenti mirava a mantenere le capacità esistenti e a effettuare le necessarie sostituzioni dei beni di produzione. (348) L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. In linea con la redditività, tale dato ha registrato una flessione nel periodo in esame. (349) La capacità di ottenere capitale è stata influenzata negativamente dalla contrazione della redditività e del flusso di cassa. 4.4.3.5.   Conclusioni sul pregiudizio (350) Durante il periodo in esame la maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha subito un peggioramento. In particolare, la produzione, il volume delle vendite, la quota di mercato, la redditività, il flusso di cassa e l’utilizzo degli impianti sono tutti diminuiti rispetto al livello del 2022. (351) Le vendite sul mercato dell’Unione sono scese del 21 %, mentre il consumo dell’Unione è diminuito solo del 10 %, con una conseguente perdita significativa di quota di mercato per l’industria dell’Unione. Nello stesso periodo le importazioni dalla RPC sono aumentate notevolmente sia in termini di volume che di quota di mercato. Anche la redditività e il flusso di cassa sono notevolmente peggiorati, mentre l’utilizzo degli impianti è diminuito a fronte del calo dei volumi di produzione. (352) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base. 5. NESSO DI CAUSALITÀ (353) In conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dai paesi interessati abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. In conformità dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare un pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di sovvenzioni un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di sovvenzioni dal paese interessato. La Commissione ha esaminato le importazioni da paesi terzi, le importazioni non sovvenzionate provenienti dalla RPC e l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione. Non sono stati riscontrati altri fattori che avrebbero potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione. 5.1. Effetti delle importazioni oggetto di sovvenzioni (354) Come indicato al punto 4.5.1, i volumi delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC sono notevolmente aumentati nel periodo in esame. Le condizioni preferenziali previste nella RPC hanno consentito ai produttori esportatori di quintuplicare le proprie esportazioni verso l’UE nel periodo in esame. Mentre la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita di 11,6 punti percentuali in tale periodo, la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata di 6,8 punti percentuali. Inoltre i prezzi di tali importazioni dalla Cina erano inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione in media del 10,4 % e hanno determinato una notevole contrazione dei prezzi dell’Unione. Tali importazioni hanno pertanto avuto un impatto significativo sia sul volume delle vendite e sulla quota di mercato dell’industria dell’Unione sia sui suoi prezzi e sulla sua redditività, che è scesa ad appena l’1,9 %. Anche la produzione, l’utilizzo degli impianti e il flusso di cassa sono peggiorati nel periodo in esame. (355) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che tali importazioni sovvenzionate hanno inciso negativamente sulla situazione dell’industria dell’Unione. 5.2. Effetti di altri fattori (356) La Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti, individualmente o collettivamente, fossero in grado di attenuare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni sovvenzionate al punto da rendere tale nesso non autentico e reale. 5.2.1. Importazioni da altri paesi (357) La Commissione ha stabilito le importazioni da altri paesi terzi in base ai dati di Eurostat. (358) Oltre alla RPC, il prodotto oggetto dell’inchiesta è stato importato nell’Unione da diversi altri paesi, che insieme rappresentavano il 10,5 % della quota di mercato durante il periodo dell’inchiesta: Tabella 11 Importazioni da altri paesi Paese 2022 2023 2024 PI Repubblica di Corea Volume (in tonnellate) 5 694 15 769 16 646 15 731 Indice 100 277 292 276 Quota di mercato (in %) 2,8 8,7 8,8 8,6 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 1 850 1 770 1 816 1 716 Indice 100 96 98 93 Stati Uniti Volume (in tonnellate) 1 804 2 039 2 463 2 511 Indice 100 113 137 139 Quota di mercato (in %) 0,9 1,1 1,3 1,4 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 3 546 4 564 4 707 4 490 Indice 100 129 133 127 Altri paesi terzi Volume (in tonnellate) 3 882 5 052 1 916 934 Indice 100 130 49 24 Quota di mercato (in %) 1,9 2,8 1 0,5 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 3 790 2 382 3 737 4 664 Indice 100 63 99 123 Totale di tutti i paesi terzi esclusa la RPC Volume (in tonnellate) 11 379 22 860 21 025 19 176 Indice 100 201 185 169 Quota di mercato (in %) 5,6 12,7 11,1 10,5 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 2 781 2 155 2 330 2 223 Indice 100 77 84 80 Fonte: Eurostat (in tonnellate e in EUR/tonnellata). (359) Nel periodo in esame le importazioni da altri paesi terzi sono aumentate del 69 %. Nel periodo dell’inchiesta hanno raggiunto una quota di mercato del 10,5 %. (360) Oltre alla Cina, i due principali paesi esportatori verso l’Unione erano la Repubblica di Corea e gli Stati Uniti. La principale fonte di importazioni è stata di gran lunga la Repubblica di Corea, che è rimasta una fonte pregiudizievole di importazioni alla luce delle risultanze in merito alla persistenza del dumping e dell’undercutting da parte delle importazioni coreane raggiunte nel riesame in previsione della scadenza nel caso R768 ( 123 ) nel 2023. (361) Le importazioni da origini diverse dalla Corea sono arrivate nell’Unione a prezzi superiori ai prezzi di vendita praticati dai produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione. (362) La Commissione ha pertanto concluso che, oltre alle importazioni coreane, le importazioni da altri paesi non hanno avuto alcun effetto notevole sul pregiudizio subito dai produttori dell’Unione. Per quanto riguarda le importazioni coreane, i cui volumi nel periodo oggetto dell’inchiesta erano simili a quelli delle importazioni dalla Cina, ma a prezzi notevolmente superiori a quelli cinesi e comunque inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, è emerso che tali importazioni hanno contribuito al pregiudizio accertato subito dall’industria dell’Unione, ma non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il conseguente pregiudizio subito dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione. 5.2.2. Evoluzione del consumo dell’Unione (363) Durante il periodo in esame il consumo dell’Unione è diminuito in modo considerevole, del 10 %. Tuttavia l’industria dell’Unione non avrebbe perso più di 39 000 tonnellate di vendite, pari a una quota di mercato del 10,6 % sul mercato dell’Unione, né sarebbe stata costretta a sacrificare la redditività sulle sue restanti vendite, se le importazioni cinesi a basso prezzo non fossero aumentate vertiginosamente. Inoltre il calo del consumo rispetto al 2022 è stato fortemente influenzato dalla domanda eccezionale del prodotto oggetto dell’inchiesta registrata in quell’anno. Va osservato che, in media, storicamente il consumo dell’Unione non è diminuito. Nel periodo dell’inchiesta il consumo dell’Unione si è attestato a un livello simile a quello del 2018 ( 124 ) . (364) Su tale base la Commissione ha concluso che il calo del consumo nel periodo in esame non è risultato tale da attenuare il nesso reale e sostanziale tra il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione e le importazioni cinesi sovvenzionate a basso prezzo. 5.2.3. Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione (365) La Commissione ha valutato il volume delle esportazioni sulla base delle informazioni presentate dai denuncianti. I prezzi all’esportazione sono stati determinati sulla base delle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. (366) Nel periodo in esame il volume e i prezzi delle esportazioni dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 12 Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione 2022 2023 2024 PI Volume delle esportazioni (in tonnellate) 149 564 128 693 129 813 118 418 Indice 100 86 87 79 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 2 272 1 948 1 791 1 582 Indice 100 86 79 70 Fonte: risposta verificata al questionario sugli indicatori macroeconomici (in tonnellate) e risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione (in EUR/tonnellata). (367) Nel periodo in esame, in linea con le vendite dell’industria dell’Unione nell’Unione, i volumi delle esportazioni dell’industria dell’Unione sono diminuiti del 21 %. Le vendite all’esportazione dell’industria dell’Unione sono state significative, in quanto hanno rappresentato il 44 % delle vendite totali dell’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta. (368) Mentre i prezzi dell’industria dell’Unione nell’Unione sono diminuiti del 19 %, i prezzi sui mercati di esportazione hanno registrato una diminuzione ancora maggiore, pari al 30 %. In effetti, anche sui mercati di esportazione, l’industria dell’Unione ha dovuto far fronte alla pressione sui prezzi causata dall’agguerrita concorrenza di altri attori. A tale riguardo, l’inchiesta ha dimostrato che le destinazioni delle esportazioni dell’industria dell’Unione sono cambiate durante il periodo in esame e che le vendite all’esportazione riguardano nel complesso un mix di prodotti diverso (più economico) rispetto ai prodotti venduti nell’Unione. (369) Tuttavia, in considerazione dei volumi considerevoli, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione ha consentito di migliorare l’utilizzo degli impianti. La Commissione ha pertanto concluso che l’andamento delle sue esportazioni può aver contribuito al pregiudizio, ma che il calo delle vendite all’esportazione non ha potuto attenuare il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione e l’afflusso di importazioni cinesi sovvenzionate a basso prezzo. 5.3. Conclusioni sul nesso di causalità (370) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha stabilito un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di sovvenzioni dalla Cina, che non è stato attenuato dai fattori summenzionati, considerati singolarmente o collettivamente. Sebbene altri fattori, in particolare le importazioni coreane e un calo delle vendite all’esportazione, abbiano influito negativamente sui risultati complessivi dell’industria dell’Unione e possano quindi aver contribuito al pregiudizio, detti fattori non hanno attenuato, né singolarmente né collettivamente, il nesso reale e sostanziale stabilito tra il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione nell’Unione e le importazioni cinesi oggetto di sovvenzioni. 6. INTERESSE DELL’UNIONE (371) Malgrado l’accertamento di sovvenzioni pregiudizievoli, la Commissione ha esaminato la domanda se l’istituzione di misure non sia contraria all’interesse dell’Unione, in conformità dell’articolo 31 del regolamento di base. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori indipendenti e degli utilizzatori. 6.1. Interesse dell’industria dell’Unione (372) I produttori dell’Unione sono tutti membri dell’ETPA. Essi hanno sostenuto la denuncia e hanno collaborato all’inchiesta. (373) L’istituzione delle misure potrebbe salvaguardare l’occupazione, promuovere maggiori investimenti e migliorare la redditività dell’industria dell’Unione portandola a livelli considerati normali per quest’industria ad alta intensità di capitale. In assenza di misure, la sostenibilità futura dell’industria dell’Unione potrebbe essere compromessa. (374) L’istituzione delle misure contribuirebbe a ripristinare condizioni di parità nell’Unione e invierebbe un segnale del fatto che il libero scambio deve avvenire in condizioni concorrenziali eque. (375) La Commissione ha pertanto concluso che l’istituzione di misure è nell’interesse dell’industria dell’Unione. 6.2. Interesse degli importatori indipendenti (376) Nessun importatore si è manifestato né ha collaborato all’inchiesta. (377) Alla luce della quota di mercato delle diverse fonti di approvvigionamento, della probabilità che gli importatori dipendano da diverse fonti di approvvigionamento e del livello delle misure, si ritiene che l’istituzione di dazi non avrà un effetto negativo sugli importatori tale da prevalere sugli effetti positivi delle misure sull’industria dell’Unione. 6.3. Interesse degli utilizzatori (378) Nessun utilizzatore si è manifestato né ha collaborato all’inchiesta. (379) Alla luce della quota di mercato delle diverse fonti di approvvigionamento, della probabilità che gli utilizzatori dipendano da diverse fonti di approvvigionamento e del livello delle misure, si ritiene che l’istituzione di dazi non avrà un effetto negativo sugli utilizzatori tale da prevalere sugli effetti positivi delle misure sull’industria dell’Unione. 6.4. Conclusioni sull’interesse dell’Unione (380) In base alle considerazioni sopra esposte, la Commissione ha concluso che non esistevano fondati motivi di interesse dell’Unione contrari all’istituzione di misure compensative sulle importazioni di carta termica leggera originaria della RPC. 7. MISURE COMPENSATIVE PROVVISORIE (381) Alla luce delle conclusioni raggiunte sulla sovvenzione, sul pregiudizio, sul nesso di causalità e sull’interesse dell’Unione, è opportuno istituire dazi compensativi provvisori per eliminare il pregiudizio notevole arrecato all’industria dell’Unione dalle importazioni sovvenzionate del prodotto in esame originarie della RPC. 7.1. Livello delle misure compensative provvisorie (382) L’articolo 15, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di base stabilisce che l’importo del dazio compensativo non deve superare l’importo delle sovvenzioni compensabili stabilite. (383) L’articolo 15, paragrafo 1, quarto comma, afferma poi che: «Se la Commissione può concludere con chiarezza, alla luce di tutte le informazioni presentate, che non è nell’interesse dell’Unione determinare l’importo delle misure ai sensi del terzo comma, l’importo del dazio compensativo deve essere inferiore qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione». (384) Alla Commissione non è stata presentata nessuna informazione di questo tipo e pertanto il livello delle misure compensative sarà fissato con riferimento all’articolo 15, paragrafo 1, terzo comma. (385) Dato che nel caso di specie le misure provvisorie si baseranno sull’importo delle sovvenzioni compensabili stabilite, il margine di pregiudizio non è stato definito. (386) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio compensativo provvisorio, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono le seguenti: Società ( 125 ) Dazio compensativo provvisorio Guandong Guanhao High-Tech Co. 28,8 % Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 70,5 % ( 125 ) L’esame individuale ha preso in considerazione il gruppo Guanhao. Tuttavia in un gruppo vi era un solo produttore di LWTP. Le misure devono pertanto essere istituite nei confronti di una singola società, anche se il margine di sovvenzione comprende anche alcune sovvenzioni ricevute da società collegate del gruppo (società madri, fornitori collegati, operatori commerciali, società finanziarie ecc.). (387) Poiché in questo caso il campionamento è stato abbandonato a causa della mancanza di collaborazione da parte delle società inizialmente inserite nel campione e del livello molto elevato di omessa collaborazione, non è stato possibile calcolare alcun dazio medio per le società che hanno collaborato non inserite nel campione (cfr. il considerando 298). (388) L’aliquota individuale del dazio compensativo per ogni società, specificata nel presente regolamento, è stata stabilita in base alle risultanze della presente inchiesta. Essa rispecchia pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta con riferimento alla società in questione. Tale aliquota del dazio si applica esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalla persona giuridica indicata. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». (389) Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione e deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . 8. REGISTRAZIONE (390) Come indicato al punto 1.2, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni di LWTP. La registrazione è avvenuta ai fini di un’eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base. (391) Alla luce delle risultanze della fase provvisoria, la registrazione delle importazioni dovrebbe essere interrotta. (392) In questa fase del procedimento non è stata presa alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure compensative. 9. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI (393) Le parti interessate sono state informate dei principali dati e considerazioni in base ai quali si è ritenuto di raccomandare l’istituzione di un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese. Alle parti interessate è stata concessa la possibilità di presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli loro specificamente comunicati. (394) Non sono pervenute osservazioni sull’esattezza dei calcoli. 10. DISPOSIZIONI FINALI (395) Nell’interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito. (396) Le risultanze relative all’istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di carta termica leggera, definita come carta termica con grammatura uguale o inferiore a 65 g/m 2 , venduta in rotoli di larghezza uguale o superiore a 20 cm, con peso del rotolo (compresa la carta) uguale o superiore a 50 kg e diametro del rotolo uguale o superiore a 40 cm («rotoli di grandi dimensioni»); con o senza rivestimento di fondo su uno o entrambi i lati; con uno strato termosensibile fisico o chimico (vale a dire uno strato che forma un’immagine all’applicazione di calore) su uno o entrambi i lati; con o senza rivestimento superficiale, attualmente classificata con i codici NC ex 4809 90 00 , ex 4811 90 00 , ex 4816 90 00 ed ex 4823 90 85 (codici TARIC 4809 90 00 10, 4811 90 00 10, 4816 90 00 10 e 4823 90 85 20) e originaria della Repubblica popolare cinese. 2.   Il dazio compensativo provvisorio applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalla società sottoelencata, è il seguente: Società Dazio compensativo (in %) Codice addizionale TARIC Guandong Guanhao High-Tech Co. 28,8 88FO Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 70,5 8999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio compensativo specificate per la società citata al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: « Il sottoscritto certifica che il (volume in tonnellate) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da Guandong Guanhao High-Tech Co, codice addizionale TARIC 88FO nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte ». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese. 4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni pertinenti in vigore in materia di dazi doganali. Articolo 2 1.   Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle. Articolo 3 1.   Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni istituita a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2026/313. 2.   I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo nell’UE non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1037/oj . ( 2 ) Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera, originari della Repubblica popolare cinese ( C/2025/5911, 7.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5911/oj ). ( 3 ) Nel presente regolamento l’espressione «governo della RPC» è utilizzata in senso lato e comprende tutti i ministeri, i dipartimenti, le agenzie e le amministrazioni a livello centrale, regionale o locale. ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2026/313 della Commissione, del 6 febbraio 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di carta termica leggera originaria della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2026/313, 9.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/313/oj ). ( 5 ) L’e-mail di Henan Xianhe Special App Co., Ltd. in cui si comunica l’omessa collaborazione è disponibile nel fascicolo con il numero di riferimento t25.012076. ( 6 ) L’e-mail di Gold East Paper Co., Ltd in cui si comunica l’omessa collaborazione è disponibile nel fascicolo con il numero di riferimento t26.000023. ( 7 ) La nota relativa al campione inadeguato è disponibile al seguente riferimento: t26.000206. ( 8 ) Costituzione della RPC, adottata il 4 dicembre 1982, e successive modifiche; disponibile al seguente indirizzo: http://en.moj.gov.cn/2021-06/22/c_634901.htm . ( 9 ) Cfr. ad esempio gli articoli 1 e 206 del codice civile della RPC, in virtù dei quali: «La presente legge è formulata [...] al fine di tutelare i diritti e gli interessi legittimi dei soggetti di diritto civile, disciplinare i rapporti di diritto civile, soddisfare le necessità legate allo sviluppo del socialismo con caratteristiche cinesi e promuovere i valori socialisti fondamentali» e «lo Stato sostiene e migliora i sistemi economici socialisti fondamentali, come il sistema di proprietà nell’ambito del quale si sviluppano congiuntamente diverse forme di proprietà laddove la proprietà pubblica rappresenta il caposaldo, il sistema di distribuzione nell’ambito del quale coesistono molteplici forme di distribuzione laddove la distribuzione in funzione del lavoro è il caposaldo, nonché il sistema dell’economia di mercato socialista. Lo Stato consolida e sviluppa il settore pubblico dell’economia e incoraggia, sostiene e guida lo sviluppo del settore non pubblico dell’economia. Lo Stato attua un’economia di mercato socialista […]»; disponibile al seguente indirizzo: https://www.trans-lex.org/601705/_/civil-code-of-the-peoples-republic-of-china-/ . Analogamente, a norma dell’articolo 1 del diritto societario della RPC: «Il diritto societario della Repubblica popolare cinese […] è stato adottato per uniformare l’organizzazione e le attività delle società, tutelare i diritti e gli interessi legittimi delle società, degli azionisti e dei creditori, salvaguardare l’ordine sociale ed economico e promuovere lo sviluppo dell’economia di mercato socialista»; disponibile al seguente indirizzo: http://mg.mofcom.gov.cn/article/policy/201910/20191002905610.shtml . ( 10 ) Cfr. l’articolo 1 della Costituzione: «Il sistema socialista è il sistema fondamentale della Repubblica popolare cinese. La leadership del partito comunista cinese è l’aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi. È vietato a qualsiasi organizzazione o individuo danneggiare il sistema socialista.» ( 11 ) Cfr. il programma generale della Costituzione del PCC, in virtù del quale: «La leadership del partito comunista cinese è l’attributo basilare del socialismo con caratteristiche cinesi e il principale punto di forza di questo sistema. Il partito è la massima forza di leadership politica. Il partito esercita la leadership generale in tutti i settori di intervento in ogni parte del paese»; disponibile al seguente indirizzo: https://english.news.cn/20221026/d7fff914d44f4100b6e586372d4060a4/c.html (consultazione: 3 giugno 2024). ( 12 ) Per quanto riguarda la composizione dell’Assemblea nazionale del popolo e le sue relazioni con il partito comunista cinese, cfr. ad esempio: https://npcobserver.com/about-npc/ . ( 13 ) Cfr. al seguente indirizzo: https://www.gov.cn/ . ( 14 ) Cfr. l’articolo 12 della legge sui giudici della RPC, a norma del quale i giudici devono «difendere [...] la costituzione della Repubblica popolare cinese, la leadership del partito comunista cinese e il sistema socialista»; disponibile al seguente indirizzo: www.npc.gov.cn/englishnpc/c23934/202012/9c82d5dbefbc4ffa98f3dd815af62dfb.shtml#:~:text=Article%201%3A%20This%20Law%20is,in%20accordance%20with%20the%20law . ( 15 ) Cfr. l’articolo 30 della Costituzione del PCC: «Un’organizzazione di partito di primo livello è costituita in qualsiasi impresa, [...], organo governativo, [...] e in qualsiasi altra [organizzazione dove lavorano persone] di primo livello in cui siano presenti tre o più membri a pieno titolo del partito». ( 16 ) Documento di lavoro dei servizi della Commissione «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations», del 20 dicembre 2017 (SWD(2017) 483 final/2) («relazione sulla Cina del 2017»), capitolo 4, pagg. 41-42, 83. Cfr. inoltre il documento di lavoro dei servizi della Commissione aggiornato «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations», del 10 aprile 2024 (SWD(2024) 91 final) («relazione sulla Cina»), capitolo 4, pagg. 57-59, 99. ( 17 ) Statuto dell’ICBC, capitolo 6, articoli 52 e 53; disponibile al seguente indirizzo: http://v.icbc.com.cn/userfiles/Resources/ICBCLTD/download/2017/gszc_en.pdf (ultima consultazione: 23.6.2026). ( 18 ) Ibidem, articolo 52. ( 19 ) Ibidem, articolo 53, paragrafo 3. ( 20 ) Ibidem, articolo 144. ( 21 ) Statuto dell’ABC; disponibile al seguente indirizzo: https://www.abchina.com/en/investor-relations/corporate-announcements/announcements/201811/W020181126632885896610.pdf (ultima consultazione: 23.6.2026). ( 22 ) https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202312/P020231229700886191069.pdf — cfr. la pagina 52. ( 23 ) Cfr. al seguente indirizzo: https://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_9784.htm ; traduzione in inglese disponibile al seguente indirizzo: https://cset.georgetown.edu/wp-content/uploads/t0432_made_in_china_2025_EN.pdf . ( 24 ) ISDP, «Made in China 2025», giugno 2018, https://isdp.eu/publication/made-china-2025/ . ( 25 ) Cfr.: https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm . Una traduzione in inglese è disponibile al seguente indirizzo: https://cset.georgetown.edu/wp-content/uploads/t0284_14th_Five_Year_Plan_EN.pdf . ( 26 ) Cfr. l’articolo LXV, sezione 1, del piano. ( 27 ) Cfr. l’articolo LXV, sezione 3, del piano. ( 28 ) Cfr. l’articolo VIII, sezione 3, del piano. ( 29 ) Ultima edizione del 2022, disponibile al seguente indirizzo: https://english.shanghai.gov.cn/cmsres/70/70c4357399aa4e49b339a0cd152ddc44/54223085d64d7 . ( 30 ) Cfr. la pagina 4. ( 31 ) Cfr. la pagina 13, punto 200. ( 32 ) Cfr. la pagina 16, punto 253. ( 33 ) Cfr. la pagina 5, punto 69. ( 34 ) Cfr. la pagina 18, punto 277. ( 35 ) https://www.ndrc.gov.cn/fggz/fzzlgh/dffzgh/202104/P020210428644397719082.pdf . ( 36 ) https://sthjt.hubei.gov.cn/fbjd/zc/zcwj/sthjt/ehh/202204/t20220419_4088112.shtml?utm . ( 37 ) http://gxt.jiangsu.gov.cn/art/2021/8/25/art_83673_10000511.html . ( 38 ) La NFRA ha sostituito la China Banking and Insurance Regulatory Commission («CBIRC») nel 2023. ( 39 ) Relazione del panel, China — Broiler Products (Article 21.5 — US) , punti da 7.229 a 7.231. WT/DS427. ( 40 ) Cfr. la GU L 325 del 5.12.2013, pag. 88 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1239/oj , considerando 139 (caso sui panelli solari) e la GU L 283 del 12.11.2018, pag. 7 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1690/oj , considerando 48 (caso sugli pneumatici). ( 41 ) Quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, accordi di prestito, domande di prestito, valutazione interna della banca sulla domanda di prestito e documenti di approvazione del prestito. ( 42 ) Legge della Repubblica popolare cinese sui beni di proprietà dello Stato delle imprese, decreto n. 5 del presidente della Repubblica popolare cinese, 28 ottobre 2008, articoli 11 e 12. ( 43 ) Legge della Repubblica popolare cinese sulla regolamentazione e sulla vigilanza nel settore bancario, decreto n. 58 del presidente della Repubblica popolare cinese, 31 ottobre 2006. ( 44 ) Cfr. ad esempio il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1866 della Commissione, del 3 luglio 2024, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2024/1866, 4.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1866/oj ) («caso sui BEV»). ( 45 ) WT/DS379/AB/R ( US — Anti-dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China ), relazione dell’organo d’appello dell’11 marzo 2011, DS 379, punto 318. Cfr. anche WT/DS436/AB/R [ US — Carbon Steel (India) ], relazione dell’organo d’appello dell’8 dicembre 2014, punti 4.9-4.10 e 4.17-4.20, nonché WT/DS437/AB/R ( US — Countervailing Duty Measures on Certain Products from China ), relazione dell’organo d’appello del 18 dicembre 2014, punto 4.92. ( 46 ) WT/DS379/AB/R ( US — Anti-dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China ), relazione dell’organo d’appello dell’11 marzo 2011, DS 379, punto 318. Cfr. anche WT/DS436/AB/R [ US — Carbon Steel (India) ], relazione dell’organo d’appello dell’8 dicembre 2014, punti 4.9-4.10, 4.17-4.20 e WT/DS437/AB/R ( United States — Countervailing Duty Measures on Certain Products from China ), relazione dell’organo d’appello del 18 dicembre 2014, punto 4.92. ( 47 ) WT/DS379/AB/R ( US — Anti-dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China ), relazione dell’organo d’appello dell’11 marzo 2011, DS 379, punto 297. ( 48 ) WT/DS379/AB/R ( US — Anti-dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China ), relazione dell’organo d’appello dell’11 marzo 2011, DS 379, punto 349. ( 49 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 ( GU L 283 del 12.11.2018, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1690/oj ), considerando 210 e 211. ( 50 ) Documento di lavoro dei servizi della Commissione aggiornato «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations», 10 aprile 2024 (SWD(2024) 91 final) («relazione sulla Cina») — capitolo 6.3, settore bancario, pagg. 137-144. ( 51 ) Cfr. anche Chorzempa, M. e Véron, N., «Will China’s impending overhaul of its financial regulatory system make a difference?», PIIE, marzo 2023, pag. 2; disponibile al seguente indirizzo: https://www.piie.com/sites/default/files/2023-03/pb23-1.pdf . ( 52 ) Ibidem nota 56. ( 53 ) Decreto del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese (n. 283). ( 54 ) Cfr. ad esempio: https://www.statista.com/statistics/434566/leading-banks-in-china-assets/ . ( 55 ) Cfr. ICBC, relazione annuale 2021; disponibile al seguente indirizzo: file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2022/2022-3/2022-03-31/7943541.PDF . ( 56 ) Cfr. ABC, relazione annuale 2021; disponibile al seguente indirizzo: https://www.abchina.com/en/investor-relations/performance-reports/annual-reports/202204/P020220427580795705015.pdf . ( 57 ) https://www.reuters.com/article/us-china-banks-party-idUSKBN1JN0XN . ( 58 ) In base alle misure di attuazione della CBIRC riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze per banche commerciali che ricevono finanziamenti dalla Cina [ordinanza (2017) n. 1 della CBIRC], alle misure di attuazione della CBIRC riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze relative a banche che ricevono finanziamenti esteri [ordinanza (2015) n. 4 della CBIRC] e alle misure amministrative per le qualifiche dei direttori e degli alti funzionari di istituti finanziari nel settore bancario [CBIRC (2013) n. 3]. Dopo la sostituzione della CBIRC con la NFRA, le misure di attuazione non sono state modificate. ( 59 ) Articolo 13 della comunicazione sul regolamento di supervisione del comportamento dei grandi azionisti di istituti bancari e assicurativi [CBIRC (2021) n. 43]. ( 60 ) Cfr. la comunicazione della CBIRC sul metodo di valutazione della performance delle banche commerciali, emessa il 15 dicembre 2020, http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm . ( 61 ) Cfr. ad esempio i casi sui prodotti piatti laminati a caldo (HRF), sugli pneumatici e sulle biciclette elettriche. ( 62 ) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/969/oj ) («caso sugli HRF»), il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 («caso sugli pneumatici»), il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2287 della Commissione del 17 dicembre 2021 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 458 del 22.12.2021, pag. 344 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2287/oj ) («caso sugli ACF»), il regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto ( GU L 189 del 15.6.2020, pag. 33 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/776/oj ) («caso sui prodotti GFF»), il regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione, del 18 gennaio 2022, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 12 del 19.1.2022, pag. 34 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/72/oj ) («caso sugli OFC»), il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1866 e il regolamento di esecuzione (UE) 2025/796 della Commissione, del 24 aprile 2025, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/45 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2025/796, 25.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/796/oj ) («caso sulle MAE»). ( 63 ) http://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125213/125440/3876551/de24575c/index2.html . ( 64 ) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 («caso sugli HRF»), il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 («caso sugli pneumatici»), il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2287 («caso sugli ACF»), il regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 («caso sui prodotti GFF»), il regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 («caso sugli OFC»), il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1866 («caso sui BEV») e il regolamento di esecuzione (UE) 2025/796 («caso sulle MAE»). ( 65 ) WT/DS/296 (DS296 United States — Countervailing duty investigation on Dynamic Random Access Memory (DRAMS) from Korea), relazione dell’organo d’appello del 21 febbraio 2005, punto 116. ( 66 ) Relazione dell’organo d’appello, DS 296, punto 116. ( 67 ) Relazione dell’organo d’appello, DS 296, punto 115. ( 68 ) Relazione dell’organo d’appello, DS 296, punto 114, che concorda sul punto con la relazione del panel, DS 194, punto 8.31. ( 69 ) Relazione dell’organo d’appello, DS 296, punto 115. ( 70 ) Cfr. i casi citati alla nota 80. ( 71 ) Documento di lavoro dell’FMI, «Resolving China’s Corporate Debt Problem», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raphael Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203. ( 72 ) Livingston, M. Poon, W.P.H. e Zhou, L. (2017), Are Chinese Credit Ratings Relevant? A Study of the Chinese Bond Market and Credit Rating Industry, in: Journal of Banking & Finance, pag. 24. ( 73 ) China bond market insight 2021, https://assets.bbhub.io/professional/sites/10/China-bond-market-booklet.pdf. ( 74 ) China bond market insight 2021, nota 59, pag. 31. ( 75 ) Price, A.H., Brightbill T.C., DeFrancesco R.E., Claeys, S.J., Teslik, A. e Neelakantan, U. (2017). China’s broken promises: why it is not a market-economy, Wiley Rein LLP, pag. 68. ( 76 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2287, considerando da 210 a 214 («caso sui fogli e nastri sottili di alluminio»), regolamento di esecuzione (UE) 2017/969, considerando da 159 a 161, («caso sugli HRF»), regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690, considerando da 239 a 241 («caso sugli pneumatici»), regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, considerando da 279 a 284 («caso sui prodotti GFF»), regolamento di esecuzione (UE) 2022/72, considerando da 274 a 279 («caso sugli OFC») e regolamento di esecuzione (UE) 2024/1866, considerando da 474 a 478 («caso sui BEV»). ( 77 ) Cfr. la nota 71 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/72. ( 78 ) Disponibile all’indirizzo: https://ch.allianzgi.com/-/media/allianzgi/globalagi/china-microsite/9-things-to-know/9-things-to-know-about-chinas- bond-markets.pdf . ( 79 ) Cfr. OECD Economic Surveys: China, marzo 2022, pagg. 34-35; disponibile al seguente indirizzo: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/b0e499cf-en.pdf . ( 80 ) Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations» del 10 aprile 2024 (SWD(2024) 91 final) («relazione sulla Cina») — capitolo 6, pagg. 156-160. ( 81 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2287, considerando 237 («caso sui fogli e nastri sottili di alluminio»), regolamento di esecuzione (UE) 2017/969, considerando da 152 a 244 («caso sugli HRF»), regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690, considerando 236 («caso sugli pneumatici»), regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, considerando 300 («caso sui prodotti GFF»), regolamento di esecuzione (UE) 2022/72, considerando 294 («caso sugli OFC»), regolamento di esecuzione (UE) 2024/1876, considerando 490 («caso sui BEV») e regolamento di esecuzione (UE) 2025/796, considerando 190 («caso sulle MAE»). ( 82 ) In caso di prestiti a tasso fisso. Per quanto riguarda i prestiti a tasso variabile, è stato adottato il tasso di riferimento della PBoC vigente durante il PI. ( 83 ) https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabajo/08/Fic/dt0821e.pdf . ( 84 ) https://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2018/06/SDP-2018-6.pdf . ( 85 ) Cfr. il considerando 346 del caso sui prodotti GFF e il considerando 530 del caso sui BEV (regolamento provvisorio). ( 86 ) Cfr. ad esempio: https://en.wikipedia.org/wiki/Line_of_credit , https://users.ssc.wisc.edu/~jchoi266/Choi_Jason_JMP.pdf , https://pages.stern.nyu.edu/~sternfin/vacharya/public_html/pdfs/working-papers/ARFE_ContingentCredit_AJS.pdfARFE_ContingentCredit_AJS.pdf (nyu.edu) , https://www.business.hsbc.uk/-/media/library/business-uk/pdfs/156-business-banking-price-list.pdf . ( 87 ) Cfr. ad esempio Bank of China: Linea di credito, https://www.bankofchina.com/en/cbservice/cb2/cb22/200806/t20080630_1324055.html (bankofchina.com) . ( 88 ) https://www.metrobankonline.co.uk/business/borrowing/products/business-overdrafts/ (consultazione: 24.2.2025). ( 89 ) Cfr. il caso sui prodotti GFF, considerando da 413 a 419. ( 90 ) Cfr. il caso sui prodotti GFF, considerando da 413 a 419. ( 91 ) Studio dell’OCSE sulle politiche e i programmi cinesi di credito all’esportazione, pag. 7, punto 32, disponibile al seguente indirizzo: https://www.oecd.org/ . officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/ECG(2015)3&doclanguage=en (ultima consultazione: 18 agosto 2021). ( 92 ) Cfr. il sito web di Sinosure, profilo della società, sostegno a «Made in China», https://www.sinosure.com.cn/en/Resbonsiblity/smic/index. shtml (ultima consultazione: 17 agosto 2021). ( 93 ) Cfr. il caso sugli pneumatici, citato alla nota 5, considerando 429. ( 94 ) https://www.sinosure.com.cn/en/Sinosure/Profile/index.shtml (ultima consultazione: 18 agosto 2021). ( 95 ) http://www.mMAEom.gov.cn/aarticle/b/g/200411/20041100300040.html (ultima consultazione: 12 agosto 2021). ( 96 ) Relazione annuale 2023 di Sinosure, pagina 3, www.sinosure.com.cn/images/xwzx/ndbd/2024/07/09/961D4764432B71CF10660C000F29D9F9.pdf . ( 97 ) La relazione annuale 2024 di Sinosure fornita dal governo della RPC come documento C-32 non comprende la relazione finanziaria. ( 98 ) 98/C 394/04 ( GU C 394 del 17.12.1998, pag. 6 ). ( 99 ) G/SCM/W/Rev.2*. ( 100 ) Relazione del panel, Softwood Lumber IV, punti 7.23-7.24. ( 101 ) Relazione del panel dell’OMC, United States — Preliminary Determinations With Respect To Certain Softwood Lumber From Canada, WT/DS236/R, punti 5.4 e seguenti (adottata il 1 o novembre 2002). ( 102 ) Cfr. la legge fondiaria della RPC del 25 giugno 1986, modificata, disponibile al seguente indirizzo: https://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC003560 . ( 103 ) Cfr. il regolamento di esecuzione della legge fondiaria della RPC del 27 dicembre 1998, modificato, disponibile al seguente indirizzo: https://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC170451 . ( 104 ) Cfr.: https://law.pkulaw.com/chinalaw/d8db5e659bc282b9bdfb.html . ( 105 ) Cfr.: https://law.pkulaw.com/chinalaw/66cde758ad66f43bbdfb.html . ( 106 ) Cfr.: https://law.pkulaw.com/chinalaw/6ef282863f024c04bdfb.html . ( 107 ) Cfr.: https://law.pkulaw.com/chinalaw/58891db210496a5fbdfb.html?keyword=%E5%9B%BD%E6%9C%89%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E7%94%A8%E5%9C%B0%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%9D%83 . ( 108 ) Cfr.: https://www.gov.cn/zwgk/2006-09/05/content_378186.htm . ( 109 ) Cfr. il caso sugli HRF (considerando da 295 a 299), il caso sugli pneumatici (considerando da 488 a 490), il caso sui prodotti GFF (considerando da 500 a 502), il caso sugli OFC (considerando da 541 a 543), il caso sugli ACF (considerando da 540 a 548) e il caso sui BEV (considerando da 681 a 683). ( 110 ) Cfr. il caso sugli pneumatici, il caso sui prodotti GFF, il caso sugli OFC, il caso sugli ACF. ( 111 ) Decisione confermata dal Tribunale nella causa T-444/11 Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd e Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea , sentenza dell’11 settembre 2014, ECLI:EU:T:2014:773. ( 112 ) Cfr. il caso sui prodotti GFF, il caso sui prodotti di acciaio a rivestimento organico (OCS), il caso sui pannelli solari, il caso sugli OFC e il caso sui BEV. ( 113 ) https://lvr.land.moi.gov.tw . ( 114 ) Disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull’imposta sul reddito delle imprese (rivista nel 2019) — ordinanza n. 714 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese; ( 115 ) http://kj.quanzhou.gov.cn/wsbs/xgxz/201703/t20170322_431820.htm . ( 116 ) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 («caso sugli pneumatici»), il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2287 («caso sugli ACF»), il regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 («caso sui prodotti GFF»), il regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 («caso sugli OFC»), il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2754 della Commissione, del 29 ottobre 2024, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2024/2754, 29.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2754/oj ) («caso sui BEV») e il regolamento di esecuzione (UE) 2025/796 («caso sulle MAE»). ( 117 ) I produttori erano sei fino alla fine del 2024, quando uno di essi ha cessato le operazioni a motivo di procedure di insolvenza. ( 118 ) Tabella 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1330 della Commissione, del 29 giugno 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 166 del 30.6.2023, pag. 76 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1330/oj ), la cui definizione del prodotto è leggermente più ristretta di quella della presente inchiesta. ( 119 ) https://www.euwid-paper.com/news/companies/mitsubishi-hitec-paper-to-cut-jobs-at-bielefeld-site-090425/ . ( 120 ) Alla luce della tabella 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1330, nel periodo 2018-2021 il costo unitario di produzione di un prodotto simile non è mai stato superiore a 1 557 EUR/tonnellata. ( 121 ) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/SEPDF/cache/3784.pdf . ( 122 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2005 della Commissione, del 16 novembre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea ( GU L 310 del 17.11.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2005/oj ), considerando 140. ( 123 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1330. ( 124 ) Tabella 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1330. ( 125 ) L’esame individuale ha preso in considerazione il gruppo Guanhao. Tuttavia in un gruppo vi era un solo produttore di LWTP. Le misure devono pertanto essere istituite nei confronti di una singola società, anche se il margine di sovvenzione comprende anche alcune sovvenzioni ricevute da società collegate del gruppo (società madri, fornitori collegati, operatori commerciali, società finanziarie ecc.). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1914/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La qualificazione di ente pubblico secondo l'articolo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1037 è fondamentale per identificare sovvenzioni compensabili nel settore bancario cinese. Commercialisti e consulenti che analizzano inchieste antisovvenzioni devono comprendere come il controllo governativo, la proprietà dello Stato, la nomina dei dirigenti e l'allineamento agli obiettivi di politica industriale determinano se un istituto finanziario è considerato ente pubblico. Questo criterio è essenziale per valutare se i finanziamenti agevolati concessi da banche cinesi costituiscono sovvenzioni compensabili secondo il diritto dell'OMC.

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