Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 1929/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1929 della Commissione, del 7 agosto 2026, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fili di acciai silico-manganese originari della Repubblica popolare cinese

Pubblicato: 07/08/2026 In vigore dal: 07/08/2026 Documento ufficiale

Quali sono i criteri e le procedure che la Commissione europea utilizza per determinare il valore normale nelle inchieste antidumping quando nel paese esportatore esistono distorsioni significative del mercato?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2026/1929 applica il meccanismo dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del Regolamento di base antidumping quando vengono riscontrate distorsioni significative nel paese esportatore (in questo caso la Cina). Anziché utilizzare i prezzi praticati sul mercato interno cinese, che risulterebbero falsati, la Commissione costruisce il valore normale utilizzando costi di produzione e di vendita basati su prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, acquisiti da un paese rappresentativo appropriato. Nel caso specifico dei fili di silico-manganese, la Commissione ha identificato la Malaysia come paese rappresentativo, utilizzando i dati di un produttore malese (Kiswel) per stabilire i costi delle materie prime, dell'energia, della manodopera e i margini di profitto. Questo approccio consente di neutralizzare l'effetto distorsivo dell'intervento pubblico sostanziale nel sistema economico cinese, garantendo un confronto equo tra i prezzi all'esportazione e un valore normale affidabile.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1929 della Commissione, del 7 agosto 2026, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fili di acciai silico-manganese originari della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1929 of 7 August 2026 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain wires of silico-manganese steel originating in the People’s Republic of China

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1929 10.8.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1929 DELLA COMMISSIONE del 7 agosto 2026 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fili di acciai silico-manganese originari della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 7, previa consultazione degli Stati membri, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Apertura (1) L’11 dicembre 2025 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati fili di acciai silico-manganese originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «paese interessato») sulla base dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento di base»). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) («avviso di apertura»). (2) La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 29 ottobre 2025 da ELBOR S.p.a., Electroda Zagreb d.d., Electro Portugal Lda., Hermann Fliess & Co. GmbH, Italfil Spa, Multimet Sp. z o.o., S.I.A.T. Società Italiana Acciai Trafilati S.p.A. e Westfälische Drahtindustrie GmbH («denuncianti»). (3) La denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione di fili per saldatura di silico-manganese ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. 1.2. Registrazione (4) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/297 della Commissione, del 9 febbraio 2026 («regolamento di registrazione») ( 3 ) , la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame. 1.3. Parti interessate (5) Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente dell’apertura dell’inchiesta i denuncianti, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti e il governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC»), nonché gli importatori e gli utilizzatori noti, invitandoli a partecipare. (6) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. 1.4. Campionamento (7) Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. Campionamento dei produttori dell’Unione (8) Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di quattro produttori dell’Unione. In conformità all’articolo 17 del regolamento di base, i criteri utilizzati per la selezione del campione erano la rappresentatività in termini di produzione e di vendite nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 30 settembre 2025. (9) Il campione proposto rappresentava il 29 % della produzione e il 24 % delle vendite nell’Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Un produttore inserito nel campione ha informato la Commissione di non essere in grado di collaborare all’inchiesta. Il campione rimanente di tre produttori è stato confermato. Il campione definitivo è risultato rappresentativo dell’industria dell’Unione, coprendo il 16 % della produzione e il 17 % delle vendite nell’Unione. Campionamento degli importatori indipendenti (10) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. (11) Tre importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In considerazione dello scarso numero di risposte, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento. Campionamento dei produttori esportatori (12) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Cina a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Cina presso l’Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. (13) Tredici produttori esportatori hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In considerazione del gran numero di produttori esportatori, la Commissione ha deciso di procedere al campionamento a norma dell’articolo 17 del regolamento di base. (14) In conformità all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre produttori esportatori appartenenti a due gruppi societari distinti. Tale selezione si è basata sul massimo volume rappresentativo di esportazioni nell’Unione che potrebbe ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. Il campione rappresentava oltre il 50 % del quantitativo totale stimato delle esportazioni del prodotto in esame dalla Cina nell’Unione nel periodo dell’inchiesta. In conformità all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha consultato tutti i produttori esportatori noti e le autorità dei paesi interessati in merito alla selezione. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni in merito alla selezione. 1.5. Risposte al questionario e visite di verifica (15) La Commissione ha inviato al governo della RPC un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. (16) Inoltre il denunciante ha fornito nella denuncia sufficienti elementi di prova dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime in Cina per quanto riguarda il prodotto in esame. Pertanto, come annunciato nell’avviso di apertura, nell’inchiesta sono state esaminate tali distorsioni relative alle materie prime per stabilire se fosse necessario applicare alla Cina le disposizioni dell’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base. Per questo motivo la Commissione ha inviato al riguardo questionari supplementari al governo della RPC. (17) La Commissione ha ricevuto risposte al questionario dai tre produttori dell’Unione inseriti nel campione, dai due gruppi di produttori esportatori cinesi inseriti nel campione e da tre importatori. Nessun utilizzatore ha fornito una risposta al questionario. La Commissione non ha ricevuto nessuna risposta al questionario dal governo della RPC. (18) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società: Produttori dell’Unione — Westfälische Drathindustrie GmbH, Hamm, Germania, — ELBOR Italy S.p.A, Avellino, Italia, — ITALFIL S.p.A, Gazzo, Italia. Poduttori esportatori della Cina — Changzhou City Yunhe Welding Material Co., Ltd. («Yunhe»), Jiangsu, China, — gruppo Juli: Juli New Material Technology (Rizhao) Co., Ltd e Shandong Juli Welding Co., Ltd. («Juli»), Shandong, China. 1.6. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame (19) L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o ottobre 2024 e il 30 settembre 2025 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2022 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»). 2. PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto dell’inchiesta (20) Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da fili di acciai silico-manganese con una sezione di diametro compreso tra 0,6 mm e 4 mm, contenenti, in peso, fino a 0,2 % di carbonio, 0,6 % fino a 1,4 % di silicio e 0,9 % fino a 1,9 % di manganese, escluso ogni altro elemento in una proporzione che può loro conferire il carattere di altri acciai legati, anche rivestiti di rame o bronzo o lubrificante a base di olio/cera, attualmente classificati con il codice NC ex 7229 20 00 (codice TARIC 7229 20 00 10) («fili per saldatura di silico-manganese», «SMWW» o «prodotto oggetto dell’inchiesta»). (21) Gli SMWW fungono da materiale di riempimento che viene fuso con il metallo comune durante la saldatura. Il filo è immesso nel bagno di saldatura, dove contribuisce a formare la giunzione tra i pezzi saldati. Gli SMWW sono utilizzati in vari settori industriali, tra cui l’edilizia, l’industria automobilistica, la cantieristica navale e l’aviazione, l’energia sostenibile (ad esempio eolica), la difesa, la produzione di energia elettrica, l’elettronica e le applicazioni elettriche. 2.2. Prodotto in esame (22) Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell’inchiesta originario della Repubblica popolare cinese. 2.3. Prodotto simile (23) Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base: — il prodotto in esame esportato nell’Unione; — il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno della Cina; e — il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione. (24) La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 3. DUMPING 3.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base (25) In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che evidenziavano l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la Cina, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta relativamente ai produttori esportatori della Cina con riferimento all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. (26) Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Cina a fornire informazioni sui fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione di SMWW. Dei tredici produttori esportatori che si sono manifestati compilando i moduli di campionamento, solo sette hanno presentato le informazioni pertinenti. (27) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non è pervenuta alcuna risposta al questionario dal governo della RPC. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative in Cina. (28) Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. (29) Il 1 o aprile 2026 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («nota sui fattori produttivi») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, lavoro (manodopera) ed energia, impiegati nella fabbricazione di SMWW. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato alcuni possibili paesi rappresentativi, indicando in particolare la Malaysia come paese rappresentativo appropriato. Altri potenziali paesi rappresentativi (Argentina, Messico, Brasile e Turchia) non sono stati presi in considerazione, in quanto in tali paesi le importazioni di vergella, ossia il principale fattore produttivo per la produzione di SMWW, non erano effettuate (Argentina, Messico) o erano sostanzialmente inesistenti (meno di 10 tonnellate in Brasile e Turchia). La Commissione ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per KISWEL SDN. BHD. («Kiswel») ( 4 ) un produttore di SMWW della Malaysia. La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito alla nota sui fattori produttivi, che sono trattate nella sezione 3.2.4.2. (30) A seguito dell’esame delle osservazioni e delle informazioni pervenute, la Commissione ha concluso che la Malaysia era un paese rappresentativo appropriato dal quale acquisire prezzi e costi esenti da distorsioni per la determinazione del valore normale. I motivi alla base di tale scelta sono descritti in ulteriore dettaglio nella sezione 3.2.3. 3.2. Valore normale (31) A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore» . (32) Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono di seguito denominate «SGAV»). (33) Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata. 3.2.1. Esistenza di distorsioni significative (34) Nell’ambito di recenti inchieste relative al settore dell’acciaio in Cina ( 5 ) , la Commissione ha rilevato l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. (35) In tali inchieste la Commissione ha constatato l’esistenza in Cina di un intervento pubblico sostanziale che ha per effetto di falsare l’efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato ( 6 ) . La Commissione ha concluso, in particolare, che nel settore dell’acciaio, che fornisce la principale materia prima per fabbricare il prodotto oggetto dell’inchiesta, non solo persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base ( 7 ) , ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base ( 8 ) . La Commissione ha constatato inoltre che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. In effetti, nel complesso, il sistema di pianificazione in Cina fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo della RPC come strategici o comunque politicamente importanti ( 9 ) . La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese in stato d’insolvenza e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni in Cina ( 10 ) . Analogamente, la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore dell’acciaio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base ( 11 ) , nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale da parte delle imprese della Cina ( 12 ) . (36) Come in precedenti inchieste relative al settore siderurgico in Cina, la Commissione ha valutato nella presente inchiesta se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della Cina, vista l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tal fine la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella denuncia, e nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale ( 13 ) («relazione»), che si basa su fonti pubblicamente disponibili. Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della Cina in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative in Cina, come constatato anche nell’ambito di precedenti inchieste da essa condotte a tale riguardo. (37) Facendo riferimento alla relazione, nella denuncia si sosteneva che le condizioni di mercato, in particolare la determinazione dei costi e dei prezzi, nell’industria cinese dell’acciaio non sono determinate dalle forze di mercato della domanda e dell’offerta, ma sono invece distorte dall’intervento dello Stato nell’economia. (38) A tal riguardo, la denuncia forniva esempi di elementi che indicano l’esistenza di distorsioni di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), dal primo al sesto trattino, del regolamento di base. La denuncia faceva riferimento anche alle risultanze della Commissione in varie inchieste recenti concernenti il settore siderurgico in Cina, che hanno confermato l’esistenza di distorsioni significative per quanto riguarda la vergella ( 14 ) , alcuni tipi di fili e trefoli di acciaio ( 15 ) e i cavi di acciaio ( 16 ) cinesi. (39) Secondo quanto ricordato nella denuncia, gli elementi seguenti determinano distorsioni significative che interessano il settore cinese dei fili. (40) In primo luogo il settore cinese dei fili, compresi gli SMWW, è servito in ampia misura da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del governo della RPC. (41) Il governo della RPC e il partito comunista cinese («PCC») mantengono strutture che consentono loro di esercitare un’influenza e un controllo costanti sulle imprese, in particolare quelle di proprietà dello Stato. Oltre a formulare le politiche economiche generali e a supervisionarne l’attuazione, lo Stato rivendica anche il diritto di partecipare al processo decisionale operativo nelle singole imprese attraverso la rotazione dei quadri tra autorità governative e società, la presenza di membri del partito negli organi esecutivi e la definizione della struttura aziendale. L’industria siderurgica e dei fili di acciaio è caratterizzata in particolare da una presenza significativa dello Stato nelle imprese di proprietà dello Stato, che rappresentano la metà dei produttori di acciaio. Ad esempio Baowu Steel Ltd. («Baowu») è un’importante impresa cinese di proprietà dello Stato che opera nella produzione di acciaio e fa parte del China Baowu Steel Group, recentemente consolidato. Baowu è anche azionista di maggioranza della grande impresa siderurgica di proprietà dello Stato Shanxi Taiyuan Iron & Steel Co. Ltd. («TISCO»), a sua volta di proprietà maggioritaria della commissione centrale per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato del Consiglio di Stato («SASAC») ( 17 ) . (42) Secondo quanto sostenuto nella denuncia inoltre gli interventi del PCC nel processo decisionale operativo sono diventati la norma anche nelle società private. Ad esempio l’articolo 33 della costituzione del PCC prevede una presenza del PCC nel settore non pubblico per attuare i principi e le politiche del partito e per guidare e sorvegliare il rispetto da parte delle imprese delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato. Il governo della RPC esercita influenza sulle società private anche attraverso collegamenti personali nelle imprese che consentono allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi. La denuncia si basa sulle risultanze della Commissione secondo cui in diverse importanti società siderurgiche l’alta dirigenza o il consiglio di amministrazione comprendono membri del PCC ( 18 ) . Le cellule del PCC presenti nelle imprese statali e private inoltre rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Nello specifico, molti produttori cinesi di SMWW sottolineano esplicitamente il loro sostegno ai piani strategici del governo della RPC e del PCC e il governo della RPC mantiene stretti legami con i produttori di SMWW attraverso associazioni rappresentative, come la China Iron and Steel Association («CISA») ( 19 ) . Il denunciante ha aggiunto che le società produttrici di fili di acciaio ricevono sovvenzioni e finanziamenti da varie agenzie governative. (43) In secondo luogo, il denunciante ha sostenuto che il governo della RPC persegue politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato. (44) L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. Il settore siderurgico cinese è considerato un settore chiave dal governo della RPC, come indicato nel quattordicesimo piano quinquennale generale e nel quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo dell’industria delle materie prime. Inoltre il settore dell’acciaio in generale, compresa l’industria dei fili di acciaio, è un settore incentivato nell’ambito dell’iniziativa Made in China 2025 ed è quindi ammesso a beneficiare di notevoli finanziamenti statali. La denuncia si basa su esempi analoghi a livello provinciale per sottolineare l’intenzione delle autorità cinesi di supervisionare e orientare gli sviluppi dell’industria siderurgica. Il denunciante ha concluso che tale sostegno politico e tali piani comportano distorsioni significative nell’industria cinese dei fili di acciaio e favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato ( 20 ) . (45) In terzo luogo, la presenza dello Stato nelle imprese cinesi produttrici di SMWW consente inoltre alle autorità del governo della RPC di interferire nella determinazione dei prezzi e/o dei costi di tutti i fattori di produzione nell’industria degli SMWW: — il denunciante sostiene che i costi delle materie prime sono distorti. In particolare, la denuncia si basa sulla risultanza della Commissione secondo cui il prezzo della vergella di acciaio, la principale materia prima per gli SMWW, è influenzato da irregolarità e distorsioni significative, che portano a un prezzo artificialmente basso. Il governo della RPC inoltre ha recentemente revocato il rimborso dell’IVA per l’esportazione di vergelle, che costituisce una distorsione relativa alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base ( 21 ) . — Per quanto riguarda i prezzi dell’energia, il denunciante ha indicato che il governo della RPC interviene in modo significativo e sistematico sul mercato, regolamentando i prezzi interni dell’energia elettrica e del gas. I principali utilizzatori di energia elettrica sono autorizzati ad acquistare una certa quantità di energia elettrica a prezzi preferenziali. Nel settore siderurgico è risultato che i produttori cinesi beneficiano di ingenti sovvenzioni ( 22 ) . — Secondo la denuncia, anche i costi dei macchinari per la produzione di SMWW in Cina sono distorti. Diverse politiche statali riducono i costi delle attrezzature e dei macchinari per le industrie incentivate, come il settore siderurgico, compreso il settore dei fili di acciaio, e quindi anche gli SMWW ( 23 ) . — Tutti i terreni in Cina sono di proprietà dello Stato cinese e la loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Alcuni acquirenti ottengono terreni gratuitamente o a prezzi inferiori a quelli di mercato ( 24 ) . — La Commissione ha costantemente riscontrato che i costi salariali nel settore siderurgico cinese sono distorti. In Cina non è possibile che si sviluppi appieno un sistema salariale basato sul mercato, dal momento che i lavoratori e i datori di lavoro sono ostacolati nell’esercizio dei loro diritti all’organizzazione collettiva. La Cina non ha ratificato diverse convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro («OIL»). Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è indipendente dalle autorità dello Stato e il suo coinvolgimento nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale. Inoltre la mobilità della forza lavoro cinese è limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che di norma fa sì che i lavoratori non registrati come residenti locali si trovino in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscano un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza ( 25 ) . (46) In quarto luogo, secondo il denunciante i produttori di SMWW hanno accesso ai finanziamenti concessi da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o comunque non operano in maniera indipendente dallo Stato ( 26 ) . (47) La denuncia ha rilevato che il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una posizione forte delle banche statali che, nel concedere l’accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Le banche sono collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali, con la nomina dei massimi dirigenti da parte del PCC. Le banche cinesi attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dallo Stato. Di fatto le banche sono soggette all’obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato. I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, quale il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo della RPC e dalla forza di un’eventuale garanzia implicita da parte del governo ( 27 ) . (48) Inoltre gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Ciò ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell’utile sul capitale investito. Il denunciante ha anche sostenuto che, sebbene la liberalizzazione dei tassi di interesse nominali sia stata realizzata nell’ottobre 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni dovute all’intervento del governo ( 28 ) . (49) In quinto luogo, come qualsiasi altro settore dell’economia cinese, il settore dei fili di acciaio è soggetto alle distorsioni derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata della normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. (50) Poiché il settore siderurgico cinese (compreso il settore dei fili di acciaio) è un settore industriale incentivato, diversi documenti strategici cinesi sono specificamente destinati alle imprese del settore siderurgico. La denuncia si basa inoltre sulle risultanze della Commissione secondo cui il diritto fallimentare cinese non è applicato in modo rigoroso nel settore siderurgico, di cui fa parte il settore dei fili, con conseguenti distorsioni dovute al mantenimento in attività di imprese in stato di insolvenza e alle modalità di assegnazione dei diritti di uso dei terreni in Cina. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso rispetto alle dimensioni dell’economia del paese. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d’insolvenza, spesso esercitando un’influenza diretta sull’esito del procedimento ( 29 ) . (51) In conclusione il denunciante ha ritenuto che, a causa di tali distorsioni derivanti da un intervento pubblico sostanziale, i costi e i prezzi in Cina non siano attendibili ai fini della determinazione del valore normale. In quanto tale, il valore normale dovrebbe essere stabilito utilizzando costi di produzione esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato. (52) L’inchiesta della Commissione ha confermato che nel settore degli SMWW, che fa parte del settore dell’acciaio a valle, persiste un livello elevato di proprietà in capo al governo della RPC, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base. Tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità. Tra i produttori di SMWW figurano società private quali Shandong Solid Solder Co. Ltd ( 30 ) . o Tianjin Golden Bridge Welding Materials Group Co., Ltd ( 31 ) . (53) Sebbene la Commissione non abbia individuato informazioni più specifiche sulla proprietà statale nel settore dei fili di acciaio, quest’ultimo è comunque un sottosettore dell’industria dell’acciaio e le risultanze relative alla proprietà statale nel settore dell’acciaio sono pertanto pertinenti per gli SMWW. Tra le imprese di proprietà dello Stato attive nel settore siderurgico che producono vergella, il principale fattore produttivo per la produzione di SMWW, figurano: Ansteel Group ( 32 ) e Baowu Steel Group (spesso denominato anche «Baosteel») ( 33 ) , entrambi di proprietà dello Stato ( 34 ) nell’ambito della SASAC centrale, nonché Hebei Iron and Steel Group («HBIS») ( 35 ) , un’impresa di proprietà dello Stato controllata in ultima istanza dalla SASAC della provincia di Hebei ( 36 ) . (54) Inoltre i più recenti documenti strategici cinesi concernenti il settore dell’acciaio confermano l’importanza costantemente attribuita dal governo della RPC al settore, compresa l’intenzione di intervenire nel settore al fine di plasmarlo secondo le politiche governative. Ciò è esemplificato dal parere orientativo del ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione sulla promozione di un elevato sviluppo qualitativo dell’industria dell’acciaio, che auspica l’ulteriore consolidamento della base industriale e un miglioramento significativo del livello di modernizzazione della catena industriale ( 37 ) . Nello specifico, tale parere orientativo richiede di « incoraggiare le operazioni di fusione e riorganizzazione di imprese . Incoraggiare le imprese leader del settore a realizzare fusioni e riorganizzazioni e a creare una serie di gruppi di vastissime dimensioni di imprese dell’acciaio di livello mondiale ». Inoltre richiede esplicitamente di « sostenere le imprese del settore dell’acciaio per puntare al potenziamento delle industrie a valle e orientare lo sviluppo delle industrie strategiche emergenti, concentrarsi sulla produzione di piccoli lotti e di molteplici varietà di acciai di primaria importanza, come gli acciai speciali di alta qualità, gli acciai speciali legati per le apparecchiature di alta gamma e l’acciaio utilizzato per i componenti di base» ( 38 ) . (55) Un altro esempio dell’intenzione del governo della RPC di intervenire nel settore dell’acciaio si trova nel quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime, secondo il quale il settore « aderirà alla combinazione di leadership di mercato e promozione statale » e « svilupperà un gruppo di aziende all’avanguardia, dotate di leadership in ambito ecologico e competitività di base » ( 39 ) . (56) Inoltre il piano di lavoro 2023 del ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione sulla crescita stabile dell’industria dell’acciaio ( 40 ) fissa i seguenti obiettivi: « nel 2023, […] gli investimenti in immobilizzazioni in tutto il settore manterranno una crescita costante e i benefici economici aumenteranno notevolmente; gli investimenti in R&S dell’industria raggiungeranno l’1,5 %; la crescita del valore aggiunto dell’industria raggiungerà il 3,5 % circa; nel 2024 il contesto di sviluppo industriale e la struttura industriale saranno ulteriormente ottimizzati, il passaggio a prodotti di alta gamma, intelligenti e verdi continuerà e la crescita del valore aggiunto dell’industria supererà il 4 % » e prevede il consolidamento del settore dell’acciaio su mandato governativo: « [i]ncoraggiare le imprese leader del settore a realizzare fusioni e acquisizioni, costituire gruppi di vastissime dimensioni di imprese siderurgiche di livello mondiale e promuovere la configurazione ottimale della capacità produttiva nazionale di ferro e acciaio. Sostenere le imprese specializzate leader in particolari segmenti del mercato dell’acciaio al fine di integrare ulteriormente le risorse e creare un ecosistema dell’industria dell’acciaio. Incoraggiare le imprese siderurgiche a realizzare fusioni e riorganizzazioni […] interregionali […]. Valutare la possibilità di fornire un maggiore sostegno politico per la sostituzione delle capacità alle imprese siderurgiche che hanno portato a termine fusioni e riorganizzazioni sostanziali ». (57) Più di recente, il piano di lavoro 2025-2026 del ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione sulla crescita costante dell’industria siderurgica ( 41 ) mira ad « attuare un controllo preciso della capacità produttiva e della produzione » nonché a « migliorare la capacità di offerta di prodotti di alta gamma » ( 42 ) . Richiede inoltre che « le principali province produttrici di acciaio [s] volgano un ruolo guida e accelerino l’ottimizzazione e il potenziamento dell’industria », e che « le associazioni industriali [a] dottino misure proattive per frenare la concorrenza tra i produttori di acciaio [...] e attuino rigorosamente le politiche nazionali in materia di controllo della capacità e della produzione » ( 43 ) . (58) Esempi analoghi dell’intenzione del governo della RPC di monitorare e orientare gli sviluppi del settore dell’acciaio sono evidenti a livello provinciale, come nella provincia di Hebei, dove nel 2020 il governo provinciale ha pubblicato il piano d’azione triennale sullo sviluppo di cluster nella catena dell’industria dell’acciaio. Tale piano impone di « attuare in modo costante lo sviluppo di gruppi di imprese, accelerare la riforma in materia di proprietà mista delle imprese statali, concentrarsi sulla promozione di fusioni interregionali e la riorganizzazione delle imprese private del settore siderurgico e adoperarsi per costituire uno o due grandi gruppi di livello mondiale e da tre a cinque grandi gruppi in grado di esercitare un’influenza a livello interno » ( 44 ) . Inoltre il piano della provincia di Hebei per il settore dell’acciaio stabilisce di: « aderire all’adeguamento strutturale ed evidenziare la diversificazione dei prodotti. Promuovere senza riserve l’adeguamento strutturale e l’ottimizzazione della configurazione dell’industria siderurgica, incentivare il consolidamento, la riorganizzazione, la trasformazione e l’aggiornamento delle imprese e promuovere in modo globale lo sviluppo dell’industria siderurgica puntando alle grandi imprese su larga scala, all’ammodernamento delle attrezzature tecniche, nonché alla diversificazione dei processi di produzione e dei prodotti a valle » ( 45 ) . (59) Più specificamente, per quanto riguarda gli SMWW e i fattori produttivi utilizzati per produrli, il piano di Hebei impone di « [c] onsolidare i vantaggi di mercato dei prodotti a base di vergella e barre . Incoraggiare i produttori di vergella e barre a svolgere attività di ricerca e sviluppo e a produrre barre di acciaio nervate laminate a caldo con una resistenza pari o superiore a 500 MPa, apportando miglioramenti ai prodotti. Promuovere la trasformazione profonda di prodotti a base di barre di acciaio e vergella, creare e migliorare i centri di trasformazione e distribuzione e fornire alle imprese edili servizi di trasformazione e distribuzione per prodotti finali quali [...] reti metalliche per saldatura» ( 46 ) . (60) Analogamente, il piano di attuazione della provincia di Henan per la trasformazione e il potenziamento dell’industria dell’acciaio durante il quattordicesimo piano quinquennale impone di « concentrarsi sulle esigenze strategiche nazionali, orientare le imprese a promuovere l’ottimizzazione e il potenziamento della struttura dei prodotti, produrre acciaio speciale di alta qualità, acciaio per l’ingegneria navale ad alte prestazioni, acciaio legato speciale per attrezzature di alta gamma, acciaio per componenti di base e altre varietà principali “ speciali, raffinate, di qualità elevata” nonché a migliorare il valore aggiunto e la competitività dei prodotti in acciaio» ( 47 ) . (61) Impone inoltre di « istituire basi specializzate per la produzione di acciaio [,] incoraggiare le imprese siderurgiche qualificate a integrare le risorse a monte e a valle e a svilupparsi come cluster, ampliare la catena industriale e sviluppare prodotti siderurgici specializzati » e di sostenere la costruzione di una « base di produzione di barre e vergella di acciai speciali di alta qualità e di un centro di trasformazione regionale ( 48 ) ». (62) Obiettivi simili di politica industriale sono presenti anche nei documenti di pianificazione di altre province come Jiangsu ( 49 ) , Shandong ( 50 ) , Shanxi ( 51 ) o Zhejiang ( 52 ) . (63) A tal proposito l’avviso del comitato di partito di Ansteel Group Co., Ltd. relativo allo studio, alla divulgazione e all’attuazione consapevoli dello spirito del ventesimo Congresso nazionale del partito costituisce un altro esempio dell’effettivo orientamento esercitato dal governo della RPC attraverso i piani ( 53 ) . Nell’avviso si dichiara che Ansteel Group attuerà coscienziosamente i piani di orientamento e li farà conoscere meglio ai membri del partito, ai quadri e ai dipendenti dell’intero gruppo. (64) Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, l’inchiesta ha confermato che anche nel settore degli SMWW esiste una sovrapposizione tra le posizioni dirigenziali e l’appartenenza al PCC o l’esercizio di funzioni all’interno del partito. (65) A titolo di esempio, l’articolo 11 dello statuto di Shandong Solid Solder Co. Ltd. stabilisce che «[l] a società istituisce un’organizzazione del partito comunista cinese e svolge attività di partito conformemente alle disposizioni della costituzione del partito comunista cinese e del diritto societario » ( 54 ) . (66) Analogamente, Tianjin Golden Bridge Welding Materials Group Co., Ltd. riferisce che «[d] a molti anni il gruppo aderisce all’integrazione del partito e delle imprese e applica costantemente l’edificazione del partito per rafforzare la gestione. Ha attuato un sistema generale in cui i leader di alto livello del partito e del governo sono responsabili delle posizioni chiave, garantendo la piena copertura dei ruoli chiave con membri del partito » ( 55 ) . (67) Il presidente del consiglio di amministrazione di Tianjin Golden Bridge Welding Materials Group Co., Ltd. è anche segretario del comitato di partito ( 56 ) e membro dell’Assemblea del popolo municipale di Tianjin ( 57 ) . (68) Inoltre, dato che il settore dei fili di acciaio, compresi gli SMWW, rappresenta un sottosettore dell’industria dell’acciaio, le informazioni disponibili concernenti i produttori di acciaio sono pertinenti anche al prodotto oggetto dell’inchiesta. (69) Ad esempio, il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore generale di Baosteel svolgono anche la funzione, rispettivamente, di segretario e vicesegretario del comitato di partito della società ( 58 ) . (70) Inoltre il presidente del consiglio di amministrazione e amministratore esecutivo di Ansteel Group è anche il segretario del partito della società. Analogamente, il direttore esecutivo e direttore generale di Ansteel Group è il vicesegretario del partito ( 59 ) . (71) Il controllo e la supervisione strategica del governo si possono osservare anche a livello delle pertinenti associazioni di settore ( 60 ) , in particolare la CISA ( 61 ) . (72) All’articolo 3 del suo statuto, la CISA afferma che l’organizzazione «aderisce alla leadership generale del partito comunista cinese e, conformemente alle disposizioni della costituzione del partito comunista cinese, istituisce organizzazioni del partito comunista cinese per svolgere attività di partito e fornire le condizioni necessarie per le attività delle organizzazioni del partito . Il soggetto responsabile della registrazione e della gestione dell’associazione è il ministero degli Affari civili della Repubblica popolare cinese e il soggetto responsabile della gestione industriale è il ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione “MIIT”») ( 62 ) . L’articolo 36 dello statuto della CISA prevede che i responsabili dell’associazione devono « aderire alla leadership del partito comunista cinese, sostenere il socialismo con caratteristiche cinesi, attuare con determinazione la linea, i principi e le politiche del partito e avere buone qualità politiche» ( 63 ) . (73) Ansteel Group e Baosteel sono membri della CISA ( 64 ) . (74) Inoltre nell’industria cinese dell’acciaio sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base, che sono generalmente applicabili al prodotto oggetto dell’inchiesta, dato che il settore dei fili di acciaio è un sottosettore del settore dell’acciaio. (75) L’industria dell’acciaio è costantemente considerata un settore chiave dal governo della RPC ( 65 ) . Ciò trova conferma nei numerosi piani, nelle direttive e negli altri documenti relativi al settore emanati a livello nazionale, regionale e comunale. Nel quattordicesimo piano quinquennale il governo della RPC ha previsto per l’industria dell’acciaio interventi di trasformazione, potenziamento, ottimizzazione e adeguamento strutturale ( 66 ) . Analogamente, il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime, applicabile anche all’industria dell’acciaio, definisce il settore come il « fondamento dell’economia reale » e « un settore chiave che determina il vantaggio competitivo della Cina a livello internazionale »; il piano fissa anche una serie di obiettivi e metodi di lavoro determinanti per lo sviluppo del settore nel periodo 2021-2025, quali l’aggiornamento tecnologico, il miglioramento della struttura del settore (non da ultimo mediante ulteriori concentrazioni societarie) e la trasformazione digitale ( 67 ) . (76) Inoltre il piano di lavoro summenzionato sulla crescita stabile dell’industria dell’acciaio (cfr. considerando 55 e 56) dimostra la centralità del settore per le autorità cinesi nel contesto generale dell’orientamento dell’economia cinese da parte del governo della RPC: «[s] ostenere le imprese dell’acciaio nell’adeguarsi alla necessità di nuove infrastrutture, nuovi interventi di urbanizzazione, rilancio rurale e industrie emergenti, realizzare i principali progetti di ingegneria relativi al quattordicesimo piano quinquennale in diverse regioni e adoperarsi per garantire l’offerta di acciaio . Stabilire e approfondire meccanismi di cooperazione a monte e a valle tra l’industria dell’acciaio e i principali settori utilizzatori, come quello della costruzione navale, dei trasporti, dell’edilizia, dell’energia, il settore automobilistico, nonché quello che si occupa della produzione di elettrodomestici, macchine agricole e attrezzature pesanti, svolgere attività per agganciare la domanda alla produzione ed espandere attivamente i campi di applicazione dell’acciaio » ( 68 ) . (77) A livello locale, ad esempio nella provincia di Shandong, dove ha sede Shandong Solid Solder Co. Ltd., il quattordicesimo piano quinquennale di Shandong per lo sviluppo dell’industria siderurgica richiede di concentrarsi «[s] ullo sviluppo di […] acciai speciali per saldatura, acciaio armonico e per macchinari tecnici, tra gli altri materiali speciali in acciaio » ( 69 ) . (78) Inoltre nella provincia di Liaoning, dove ha sede Ansteel Group, sono in vigore misure volte a garantire un trattamento preferenziale per « promuovere la trasformazione e il potenziamento delle industrie tradizionali » ( 70 ) . Liaoning « coltiva e sviluppa attivamente nuove forze produttive di qualità in base alle condizioni locali » ( 71 ) , tra cui Ansteel Group. (79) In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali da incentivare, tra cui la produzione delle principali materie prime necessarie alla fabbricazione di SMWW. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente. (80) Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore dell’acciaio a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base non inciderebbe sui produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta. (81) Il settore dei fili di acciaio, compresi gli SMWW, è influenzato anche dalla distorsione dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 35. Tali distorsioni incidono sul settore sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso ai fattori produttivi di società soggette al medesimo sistema occupazionale in Cina). (82) Inoltre nella presente inchiesta non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto oggetto dell’inchiesta non sia influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 35. Il summenzionato piano di lavoro sulla crescita stabile (cfr. considerando 55 e 56) esemplifica molto bene anche questo tipo di intervento pubblico: « incoraggiare gli istituti finanziari a fornire attivamente servizi finanziari alle società del settore dell’acciaio che attuano fusioni e riorganizzazioni, adeguamenti dell’assetto, trasformazione e potenziamento, conformemente ai principi di controllo del rischio e di sostenibilità delle imprese ». Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli. (83) Infine, la Commissione ricorda che per produrre SMWW sono necessari diversi fattori produttivi. Quando i fabbricanti di SMWW acquistano/appaltano i fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori. (84) Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto dell’inchiesta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la Cina. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto in Cina combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. (85) In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del settore dei fili di acciaio e quindi anche degli SMWW, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale nel presente caso. 3.2.2. Argomentazioni presentate dalle parti interessate (86) Il governo della RPC non ha presentato osservazioni né ha fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal denunciante, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al presente caso. (87) La Commissione ha ricevuto osservazioni dalle parti interessate in merito all’esistenza di distorsioni significative in Cina. (88) Il gruppo Juli ha affermato, nell’ambito della sua risposta al questionario, che i suoi acquisti di materie prime ed energia sul mercato interno non erano influenzati da distorsioni. Tale affermazione non è stata ulteriormente suffragata. A tale proposito la Commissione ha ricordato che, una volta stabilito che, a causa dell’esistenza di distorsioni significative nel paese interessato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno di tale paese, il valore normale è costruito, per ciascun produttore esportatore, in base a prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), consente l’utilizzo di costi sul mercato interno soltanto qualora sia stato concretamente accertato che sono esenti da distorsioni. Alla luce degli elementi di prova disponibili sui fattori produttivi dei singoli produttori esportatori, non è stato però possibile stabilire che i costi di produzione e di vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta fossero esenti da distorsioni. Per questo motivo l’argomentazione è stata respinta. (89) Il 10 aprile 2026 Yunhe ha presentato argomentazioni in merito all’esistenza di distorsioni significative nell’ambito delle sue osservazioni in merito alla nota sui fattori produttivi. In primo luogo, Yunhe ha sostenuto che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è applicabile nella presente inchiesta in quanto la disposizione è incompatibile con gli impegni assunti dall’UE nel quadro degli accordi dell’OMC e con la decisione dell’organo di conciliazione dell’OMC nella controversia Unione europea – Misure antidumping sul biodiesel dall’Argentina . (90) In secondo luogo, Yunhe ha sostenuto che le distorsioni significative non sono ben dimostrate e che, anche se esistessero, non inciderebbero su tutti gli aspetti dei costi di produzione degli SMWW. La parte ha indicato che i denuncianti non hanno fornito gli elementi di prova sostanziali necessari per dimostrare che il mercato degli SMWW in Cina è soggetto a distorsioni significative che incidono sulla produzione e sulla vendita dei produttori esportatori oggetto dell’inchiesta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. (91) In primo luogo, la Commissione ha rilevato che le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sono pienamente coerenti con gli obblighi dell’Unione europea in ambito OMC e con la giurisprudenza sopra citata. In via preliminare, la Commissione osserva che la relazione dell’organo d’appello sulla controversia UE–Biodiesel non riguardava l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, bensì una disposizione specifica dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. In ogni caso la legislazione dell’OMC, secondo l’interpretazione fornita dal panel e dall’organo d’appello dell’OMC nella controversia UE–Biodiesel , consente l’utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati se tale adeguamento è necessario e motivato. L’esistenza di distorsioni significative rende i costi e i prezzi applicati nel paese esportatore inadeguati per la determinazione del valore normale. In tali circostanze l’articolo 2, paragrafo 6 bis, prevede che i costi di produzione e di vendita siano calcolati sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, compresi quelli applicati in un paese rappresentativo appropriato con un livello di sviluppo analogo a quello del paese esportatore. Le argomentazioni di Yunhe sull’incompatibilità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con gli impegni assunti dall’UE nel quadro degli accordi dell’OMC sono state pertanto respinte. (92) In secondo luogo, per quanto riguarda il complesso di elementi di prova a sostegno della risultanza della Commissione relativa all’esistenza di distorsioni significative che incidono sul settore cinese degli SMWW, la Commissione osserva che Yunhe non ha presentato alcun elemento di prova che dimostri l’assenza di distorsioni significative nel mercato cinese degli SMWW. La Commissione ha ricordato altresì che il punto 3 dell’avviso di apertura faceva riferimento a una serie di elementi prima facie nel settore cinese del filo di acciaio per dimostrare che tale settore era influenzato da distorsioni lungo la catena del valore del filo di acciaio in Cina. La Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova riportati nell’avviso di apertura fossero sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Commissione ha chiarito infatti che, sebbene la determinazione dell’effettiva esistenza di distorsioni significative e il conseguente utilizzo del metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), avvengano solo al momento della divulgazione provvisoria e/o definitiva delle informazioni, l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), stabilisce l’obbligo di raccogliere i dati necessari per l’applicazione di tale metodo quando l’inchiesta è stata avviata su tale base. In questo caso la Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova prima facie presentati dal denunciante in merito alle distorsioni significative fossero sufficienti per avviare l’inchiesta su tale base. L’avviso di apertura lo ha chiaramente specificato al punto 3, conformemente all’obbligo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base. La Commissione ha pertanto intrapreso le azioni necessarie per poter applicare il metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base in caso di conferma dell’esistenza di distorsioni significative nel corso dell’inchiesta. (93) Per quanto riguarda inoltre il valore probatorio della relazione, la Commissione ha ricordato che si tratta di un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative, regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dal governo della RPC, relazioni di organizzazioni internazionali terze, studi accademici e articoli di studiosi, e altre fonti affidabili indipendenti. La relazione è stata pubblicata per la prima volta nel dicembre 2017 e interamente aggiornata nell’aprile 2024. Tutte le parti hanno avuto ampie possibilità di confutare, integrare o presentare osservazioni sulla relazione conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, ma la Commissione non ha ricevuto osservazioni o elementi di prova tali da invalidare la relazione. (94) La Commissione ha inoltre ricordato che l’esistenza di distorsioni significative determinanti per l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è legata all’esistenza, nella relazione, di un capitolo settoriale specifico o di informazioni riguardanti un mercato specifico che comprende il prodotto oggetto dell’inchiesta o società specifiche. La relazione descrive vari tipi di distorsioni presenti nella RPC, che sono trasversali e applicabili a tutta l’economia cinese ( 72 ) e che incidono sui prezzi e/o sulle materie prime nonché sui costi di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta ( 73 ) . La relazione comprende inoltre un capitolo sul settore siderurgico, pertinente per la valutazione della Commissione sul settore dei fili di acciaio, che è un sottosettore del settore siderurgico. La relazione inoltre non costituisce l’unica fonte di prove utilizzata dalla Commissione ai fini della sua determinazione, in quanto esistono ulteriori elementi di prova utilizzati a tale scopo. Come illustrato nella sezione 3.2.1, l’industria degli SMWW è soggetta a una serie di interventi pubblici (quali la presenza e la supervisione dello Stato in seno ai principali soggetti industriali, l’inserimento nei piani quinquennali e in altri documenti e interventi nel settore finanziario), che incidono anche sui costi di produzione degli SMWW, comprese le materie prime, l’energia, i terreni, il capitale e il lavoro. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (95) Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Commissione ha provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel presente caso, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come descritto nella sezione seguente. 3.2.3. Paese rappresentativo 3.2.3.1. Osservazioni generali (96) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti: — un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della Cina secondo la banca dati della Banca mondiale ( 74 ) ; — la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in tale paese; — l’esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo. — qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è stata accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. (97) Come spiegato al considerando 29, la Commissione ha pubblicato la nota sui fattori produttivi il 1 o aprile 2026. La nota descrive i fatti e gli elementi di prova su cui si basano i criteri pertinenti e la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare la Malaysia come paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. 3.2.3.2. Un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. (98) Nella nota sui fattori produttivi la Commissione ha individuato Brasile, Messico, Malaysia, Argentina e Turchia come paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina secondo la Banca mondiale, che li classifica come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo, e dove era noto che aveva luogo la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta. 3.2.3.3. Esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo (99) Per i paesi considerati e menzionati in precedenza, la Commissione ha ulteriormente verificato i dati prontamente disponibili, compresi i dati sulle importazioni di fattori produttivi e i dati finanziari dei produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta nei potenziali paesi rappresentativi. (100) Dall’analisi della Commissione è emerso che solo per la Malaysia erano disponibili dati su volumi rappresentativi esenti da distorsioni della principale materia prima (vergella di silico-manganese), a differenza di Brasile, Messico, Argentina o Turchia, dove le importazioni di vergella erano nulle o trascurabili (inferiori a 10 tonnellate). Le importazioni malesi di vergella inoltre non erano sostanzialmente influenzate dalle importazioni dalla Cina o da uno dei paesi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 75 ) e nel paese non risulta la presenza di particolari distorsioni degli scambi relative alla vergella. Per la Malaysia erano disponibili anche dati aziendali rappresentativi, che indicavano un congruo importo in termini di redditività e SGAV per una parte del periodo dell’inchiesta. Si osserva inoltre che nessuna parte interessata si è opposta all’uso della Malaysia come paese rappresentativo. (101) Per quanto riguarda i produttori malesi e la disponibilità dei loro dati, la Commissione ha individuato un produttore di SMWW, Kiswel, (cfr. considerando 29), per cui erano disponibili risultati finanziari che evidenziano un congruo importo di profitti e SGAV per il 2024, un periodo che si sovrappone parzialmente al periodo dell’inchiesta. (102) Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza della Malaysia come paese rappresentativo e sull’analisi generale della Commissione esposta nella nota sui fattori produttivi. Le osservazioni delle parti interessate sono riportate nella sezione 3.2.4.2. 3.2.3.4. Livello di protezione sociale e ambientale (103) Come spiegato in precedenza, la Commissione ha inizialmente preso in considerazione cinque potenziali paesi rappresentativi: Malaysia, Argentina, Messico, Brasile e Turchia. Come spiegato al considerando 29, i paesi diversi dalla Malaysia non sono stati considerati paesi rappresentativi appropriati nel presente caso, in quanto in tali paesi sostanzialmente non esistevano importazioni del principale fattore produttivo individuato. Ne consegue che la Malaysia era l’unico paese rappresentativo appropriato. (104) Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che la Malaysia era l’unico paese rappresentativo appropriato, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. 3.2.3.5. Conclusioni (105) Alla luce dell’analisi di cui sopra, solo la Malaysia ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato. 3.2.4. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni (106) Nella nota sui fattori produttivi la Commissione ha elencato i fattori produttivi utilizzati nella produzione di SMWW dai produttori esportatori, vale a dire la vergella di silico-manganese («vergella»), l’energia elettrica e il lavoro. Nella nota sui fattori produttivi la Commissione ha inoltre informato le parti interessate che, visto il peso trascurabile (circa l’1 %) di alcune delle materie prime sul costo totale di produzione, queste voci trascurabili sono state raggruppate sotto la dicitura «materiali di consumo». (107) La Commissione ha dichiarato che ai fini del calcolo del valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base avrebbe utilizzato i dati sulle importazioni malesi del Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni della vergella. (108) La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe utilizzato i dati del dipartimento di statistica malese ( 76 ) e di Tenaga Nasional Berhad (la più grande azienda di servizi elettrici della Malaysia) ( 77 ) per stabilire i costi esenti da distorsioni rispettivamente del lavoro e dell’energia elettrica. 3.2.4.1. Fattori produttivi (109) Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base: Tabella 1 Fattori produttivi degli SMWW Fattore produttivo Codice della merce Valore esente da distorsioni Unità di misura Vergella di acciaio silico-manganese 722720 6,91 CNY kg Lavoro (manodopera) N/A 38,55 CNY ore Energia elettrica N/A 0,82 – 0,98 CNY kWh Materie prime (110) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni della vergella consegnata all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto. (111) Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la Cina e i paesi che non sono membri dell’OMC e che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 78 ) . (112) La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla Cina nel paese rappresentativo in quanto al considerando 85 ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della Cina a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. (113) La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato per l’approvvigionamento delle materie prime in percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell’ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna presso lo stabilimento della società. (114) Per quanto riguarda inoltre i materiali di consumo (cfr. considerando 106), la Commissione ha calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e ha applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di utilizzare i prezzi stabiliti esenti da distorsioni. Lavoro (manodopera) (115) Per quanto riguarda il costo del lavoro, la Commissione ha utilizzato i dati sui salari nel settore manifatturiero indicati dal dipartimento di statistica malese nelle statistiche mensili sulle attività manifatturiere del dicembre 2025, pubblicate il 9 febbraio 2026 ( 79 ) . La relazione del dipartimento di statistica della Malaysia riporta stipendi e salari mensili nel settore manifatturiero, per i quali la sottocategoria 25 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature , sembra la più appropriata nel presente caso. Il valore medio mensile nel periodo dell’inchiesta è stato debitamente adeguato per tenere conto di altri contributi, come indicato nella nota sui fattori produttivi. Energia elettrica (116) Per quanto riguarda il valore di riferimento per l’energia elettrica, la Commissione ha utilizzato i prezzi per gli utilizzatori industriali in Malaysia applicabili nel periodo dell’inchiesta, pubblicati da Tenaga Nasional Berhad ( 80 ) , la più grande azienda di servizi elettrici della Malaysia, e li ha comunicati nella nota sui fattori produttivi. Il valore di riferimento esatto per ciascun produttore esportatore inserito nel campione si basa sull’effettivo consumo di energia elettrica, suddiviso per utilizzo nelle ore di picco, forfettario o al di fuori delle ore di picco, se del caso. Spese generali di produzione, SGAV e profitti (117) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, « il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti ». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. (118) Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state espresse in percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni. (119) Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari di Kiswel per il 2024, estratti dalla banca dati Orbis ( 81 ) e allegati alla nota sui fattori produttivi. 3.2.4.2. Argomentazioni delle parti (120) In risposta alla nota sui fattori produttivi e in relazione al valore di riferimento per la vergella, Yunhe ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i prezzi specifici per il tipo utilizzato da Yunhe, piuttosto che il prezzo generale delle importazioni malesi di vergella. Juli ha anche sostenuto, in seguito alla nota sui fattori produttivi, che il valore di riferimento per la vergella è irragionevole, poiché le statistiche sulle importazioni malesi per il codice SA 722720 comprendono anche altre categorie di vergella che sono irrilevanti per la fabbricazione di SMWW. Più specificamente, Juli ha affermato che il codice SA 722720 comprende, oltre alla vergella di acciaio al carbonio utilizzata da Juli, anche vergelle di acciai debolmente legati più costose, che incorporano elementi di lega aggiuntivi (ad esempio Ni, Cr, Mo, Ti, V ecc.). (121) In primo luogo, i dati sui prezzi all’importazione della vergella in Malaysia sono prontamente disponibili nel GTA a un livello di granularità sufficientemente elevato, tale da consentire alla Commissione di isolare e distinguere le statistiche sull’acciaio silico-manganese utilizzate dai produttori esportatori cinesi per la fabbricazione di SMWW da altri tipi di materie prime. Analogamente alla nomenclatura combinata dell’UE, il codice doganale malese 722720 è riservato specificamente all’acciaio silico-manganese. Le barre contenenti altri elementi di lega, come il cromo, rientrano in un codice doganale diverso, ossia SA 722790. In secondo luogo, i quantitativi esenti da distorsioni delle importazioni di vergella in Malaysia sono ingenti e pertanto qualsiasi media finale risultante riduce automaticamente l’incidenza di eventuali prezzi anomali per le qualità al limite superiore o inferiore della gamma di prezzi. I prezzi all’importazione malesi della vergella sono anche coerenti con i prezzi di acquisto della vergella praticati dai produttori dell’Unione di SMWW. In ogni caso Yunhe e Juli non hanno dimostrato che le statistiche malesi sulle importazioni per il codice SA 722720 comprenderebbero vergelle di qualità diversa da quelle utilizzate dai produttori esportatori o tipi di vergella diversi da quella di silico-manganese, e in quale misura. Come sostenuto dal denunciante, Yunhe e Juli non hanno neppure fornito adeguate fonti alternative di dati sui prezzi che distinguessero la vergella di silico-manganese in base alla qualità. (122) Yunhe ha inoltre affermato che le informazioni sulla vergella utilizzate dalla Commissione riflettono i prezzi unitari calcolati sulla base dei dati sulle importazioni della Malaysia, non i prezzi unitari dei prodotti fabbricati e venduti sul mercato interno della Malaysia. (123) Per quanto riguarda l’uso dei prezzi della vergella praticati sul mercato interno in Malaysia, la Commissione ha osservato che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base prevede l’uso di dati corrispondenti in un paese rappresentativo appropriato «a condizione che siano prontamente disponibili i dati pertinenti». Nel presente caso la Commissione non disponeva di dati sui prezzi delle materie prime sul mercato interno della Malaysia e tali dati non sono prontamente disponibili. Per contro, i dati sui prezzi all’importazione in Malaysia sono prontamente disponibili e la Commissione ha utilizzato il GTA come fonte di tali dati. (124) Yunhe ha suggerito altresì che per il valore di riferimento la Commissione dovrebbe utilizzare i prezzi all’esportazione dai paesi che esportano vergella in Malaysia (come la Corea del Sud, il principale importatore di vergella in Malaysia), ulteriormente adeguati a livello franco fabbrica, anziché i prezzi all’importazione in Malaysia. (125) La Commissione ha utilizzato in modo coerente nelle precedenti inchieste antidumping le statistiche GTA sulle importazioni a livello CIF, adeguate per tenere conto delle tasse all’importazione, per stabilire un prezzo di acquisto dei fattori produttivi disponibili sul mercato interno del paese rappresentativo. Di fatto, tali prezzi CIF all’importazione debitamente adeguati riflettono la situazione sul mercato interno in quanto sono in concorrenza diretta con i prezzi praticati sul mercato interno del paese rappresentativo. Yunhe non ha fornito alcuna spiegazione plausibile del motivo per cui la Commissione dovrebbe discostarsi dalla prassi costante di utilizzare i prezzi all’importazione dal paese rappresentativo. Yunhe non ha neppure spiegato perché dovrebbero essere considerati solo i prezzi all’esportazione della Corea del Sud. Prendendo in considerazione solo i prezzi sudcoreani della vergella, la Commissione inoltre non terrebbe conto di altre importazioni in Malaysia, in particolare dal Brasile, applicando in tal modo un metodo selettivo senza una giustificazione oggettiva. L’argomentazione di Yunhe è stata pertanto respinta. (126) Infine Yunhe ha invitato la Commissione a utilizzare le informazioni sui prezzi di mercato fornite dal denunciante malese in un procedimento antidumping sulle importazioni di vergella dalla Cina condotto dalle autorità malesi nel 2024 ( 82 ) . (127) La Commissione ha osservato che i dati specifici sui prezzi dell’inchiesta antidumping malese cui ha fatto riferimento Yunhe non sono di dominio pubblico. Inoltre l’inchiesta in questione riguardava un periodo di tempo diverso dal periodo dell’inchiesta e, come rilevato dal denunciante, è importante sottolineare che riguardava importazioni di vergella classificata con codici doganali ( 83 ) diversi da quelli attribuiti alla vergella utilizzata dai produttori esportatori nella fabbricazione di SMWW. L’argomentazione di Yunhe è stata pertanto respinta. (128) Per quanto riguarda il costo del lavoro, secondo Yunhe il valore di riferimento per la Malaysia proposto dalla Commissione dovrebbe essere adeguato per tenere conto dei tassi di utilizzo degli impianti delle società esportatrici. La Commissione ha stabilito il costo totale del lavoro dei produttori cinesi inseriti nel campione sulla base del costo orario del lavoro stabilito in Malaysia moltiplicato per il numero di ore lavorative attribuibili alla produzione di SMWW e dei suoi vari tipi di prodotto, come comunicato e verificato per ciascun produttore esportatore inserito nel campione. La Commissione ha pertanto tenuto debitamente conto delle ore di esercizio effettive e dunque dell’utilizzo degli impianti di ogni singolo produttore esportatore. Di conseguenza, non vi è alcuna giustificazione per un ulteriore adeguamento del valore di riferimento del costo del lavoro sulla base dei tassi di esercizio limitati. (129) Infine Yunhe ha affermato che, considerate le diverse strutture di produzione di energia elettrica della Malaysia e della Cina, dato che la Malaysia dipende maggiormente dal gas naturale (il cui prezzo è in aumento) per la produzione di energia elettrica rispetto alla Cina, è giustificato un adeguamento al ribasso del valore di riferimento per il costo dell’energia elettrica. (130) Nel contesto della presente inchiesta la Commissione ha constatato che l’industria dei fili per saldatura in Cina, compreso il settore dell’energia, ha subito distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base (cfr. Sezione 3.2.1). La Commissione non ha pertanto ritenuto adeguato utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della Cina (compresi eventuali adeguamenti dei prezzi di riferimento per riflettere effettivamente i prezzi sul mercato interno) e il costo dell’energia elettrica è stato costruito con riferimento al prezzo in Malaysia, il paese rappresentativo nel presente caso. 3.3. Calcolo del valore normale (131) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. (132) La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. La Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi dei produttori esportatori che hanno collaborato. Tali tassi di consumo sono stati appurati nel corso della verifica. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, come descritto al punto 3.2.4.1. Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, come indicato al considerando 118. (133) Ai costi di produzione stabiliti come descritto al considerando precedente, la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti di Kiswel, come spiegato al considerando 119. Le SGAV, espresse in percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 12,6 %. I profitti, espressi in percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 5,6 %. (134) Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. 3.4. Prezzo all’esportazione (135) I produttori esportatori inseriti nel campione hanno esportato il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione. Per entrambi i gruppi di esportatori, il prezzo all’esportazione era pertanto il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. 3.5. Confronto (136) A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. (137) Il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione sono stati confrontati allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. 3.5.1. Adeguamenti apportati al valore normale (138) Come spiegato al considerando 131, il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione e gli importi per le SGAV e i profitti che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Non sono stati pertanto necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica. (139) La Commissione non ha riscontrato motivi per effettuare adeguamenti al valore normale, né tali adeguamenti sono stati richiesti da alcuno dei produttori esportatori inseriti nel campione. 3.5.2. Adeguamenti apportati al prezzo all’esportazione (140) Per riportare il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto delle spese di nolo, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie. (141) Oltre alle vendite dirette, uno dei produttori del gruppo Juli vendeva il prodotto in esame anche tramite l’altro produttore collegato del gruppo. La Commissione ha stabilito che la società collegata in questione svolgeva funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Tale entità affiancava l’ufficio vendite del produttore esportatore e riceveva una maggiorazione per i suoi servizi. Nel contempo, il produttore esportatore effettuava anche vendite dirette del prodotto nell’Unione, mantenendo il proprio ufficio esportazioni. (142) Per tali operazioni il prezzo all’esportazione è stato adeguato a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, detraendo le rispettive SGAV dell’entità di vendita e un profitto ragionevole. Tale profitto è stato fissato al 3 %, sulla base delle informazioni fornite dagli importatori indipendenti che hanno collaborato. (143) Sono stati applicati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costo del credito, spese bancarie e costi di imballaggio. 3.6. Margini di dumping (144) Per i produttori esportatori che hanno collaborato inseriti nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. (145) Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato pertanto stabilito in base ai margini dei produttori esportatori inseriti nel campione, senza tenere conto né dei margini dei produttori esportatori con margini di dumping nulli o minimi, né dei margini determinati nelle circostanze di cui all’articolo 18 del regolamento di base. (146) Per tutti gli altri produttori esportatori della Cina la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione corrisponde al volume delle esportazioni nell’Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale delle importazioni totali nell’Unione dal paese interessato durante il periodo dell’inchiesta, stabilite in base ai dati di Eurostat. (147) Il livello di collaborazione nel presente caso è alto, perché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato hanno costituito oltre il 90 % delle importazioni totali durante il periodo dell’inchiesta. Su tale base la Commissione ha deciso di fissare il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello della società che ha collaborato, inserita nel campione ed esaminata individualmente, con il margine di dumping più elevato. (148) I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Società Margine di dumping provvisorio Changzhou City Yunhe Welding Material Co., Ltd. 75,3  % Gruppo Juli: — Juli New Material Technology (Rizhao) Co., Ltd — Shandong Juli Welding Co., Ltd 102,4  % Altre società che hanno collaborato 93,1  % Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato 102,4  % 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione (149) Secondo le informazioni disponibili, durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile era fabbricato da 18 produttori dell’Unione. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. (150) La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta è stata stabilita a circa 260 995 tonnellate, sulla base della risposta al questionario macroeconomico inviato all’industria dell’Unione («questionario sui macroindicatori»). (151) Come indicato al considerando 9, i tre produttori dell’Unione inseriti nel campione rappresentavano il 16 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile. 4.2. Consumo dell’Unione (152) La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base della risposta verificata al questionario sui macroindicatori presentata dal denunciante e dei dati Eurostat. (153) Come proposto dal denunciante ( 84 ) , i volumi e i valori delle importazioni ricavati da Eurostat sono stati ridotti del 5 % per tenere conto dei fili di silico-manganese che potrebbero essere importati con il codice NC 7229 2000, ma che non sono il prodotto oggetto dell’inchiesta. (154) Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 2 Consumo dell’Unione (in tonnellate) 2022 2023 2024 PI Consumo totale dell’Unione 334 163 332 556 310 326 303 028 Indice 100 100 93 91 Fonte : risposta dell’industria dell’Unione al questionario sui macroindicatori e dati Eurostat. (155) Il consumo dell’Unione è diminuito del 9 % durante il periodo in esame, in quanto la domanda è leggermente calata nella seconda metà del periodo in esame, poiché le industrie produttrici in molti settori dell’Unione hanno ridotto le loro attività in un contesto economicamente difficile. 4.3. Importazioni dalla Cina 4.3.1. Quantitativo e quota di mercato delle importazioni dalla Cina (156) La Commissione ha stabilito il quantitativo delle importazioni sulla base dei dati Eurostat, adeguati del 5 % come spiegato al considerando 153. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata in base alla percentuale di consumo di cui alla tabella 2. (157) Le importazioni nell’Unione dalla Cina hanno registrato il seguente andamento: Tabella 3 Quantitativo delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato 2022 2023 2024 PI Quantitativo delle importazioni dalla Cina 52 845 74 948 79 992 81 515 Indice 100 142 151 154 Quota di mercato 16  % 23  % 26  % 27  % Fonte : Eurostat. (158) Le importazioni dalla Cina sono aumentate in termini quantitativi durante il periodo in esame, anche se il consumo dell’Unione è diminuito. La quota di mercato delle importazioni cinesi è quindi aumentata, passando dal 16 % al 27 % nel corso del periodo in esame. 4.4. Prezzi delle importazioni dalla Cina e undercutting dei prezzi (159) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati di Eurostat. L’undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito sulla base delle risposte verificate al questionario dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione e dei dati sui prezzi dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. (160) La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’Unione dalla Cina ha registrato il seguente andamento: Tabella 4 Prezzi all’importazione (in EUR/tonnellata) 2022 2023 2024 PI Prezzo dalla Cina 1 382 930 940 845 Indice 100 67 68 61 Fonte : Eurostat. (161) Durante il periodo in esame i prezzi delle importazioni dalla Cina sono diminuiti drasticamente, scendendo di un terzo tra il 2022 e il 2023. Pur rimanendo relativamente stabili nel 2024, i prezzi sono diminuiti di altri 7 punti percentuali nel periodo dell’inchiesta. (162) La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando: (1) la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e (2) la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori cinesi che hanno collaborato inseriti nel campione, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione. (163) Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti del caso e dopo aver detratto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Tale risultato indicava un margine di undercutting medio ponderato compreso tra il 43,2 % e il 52,0 % per le importazioni dal paese interessato al mercato dell’Unione. Per il 100 % dei volumi delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta è risultato un undercutting dei prezzi dell’industria dell’Unione. (164) La Commissione ha anche accertato l’esistenza di una contrazione dei prezzi durante tutto il periodo in esame e di una depressione dei prezzi in tutti gli anni del periodo in esame. Le importazioni oggetto di dumping sono state vendute nell’Unione a prezzi inferiori ai costi di produzione e ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione in tutti gli anni del periodo in esame. (165) Il prezzo di dette importazioni oggetto di dumping è anche diminuito costantemente. A fronte della forte presenza sul mercato di importazioni oggetto di dumping a prezzi sempre più bassi e della continua perdita di quote di mercato a favore di tali importazioni, i produttori dell’Unione non sono stati in grado, in nessuno degli anni del periodo in esame, di fissare o aumentare i loro prezzi al di sopra del costo di produzione. Al contrario, i produttori dell’Unione sono stati costretti a continuare a ridurre i loro prezzi per mantenere almeno una certa quota di mercato. (166) Come indicato nella tabella 8, la riduzione dei prezzi su base annua da parte dell’industria dell’Unione è stata di entità molto maggiore rispetto al moderato calo del costo di produzione. Negli anni compresi tra il 2023 e il periodo dell’inchiesta i produttori dell’Unione sono stati costretti a ridurre i loro prezzi al di sotto del costo di produzione, con una conseguente situazione di perdita. 4.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione 4.5.1. Osservazioni generali (167) In conformità all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. (168) Come indicato al considerando 9, per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento. (169) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella risposta al questionario sugli indicatori macroeconomici. I dati riguardavano tutti i produttori dell’Unione. (170) La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. (171) Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. (172) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. (173) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. 4.5.2. Indicatori macroeconomici 4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (174) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti 2022 2023 2024 PI Quantitativo di produzione (in tonnellate) 292 219 278 429 256 691 260 995 Indice 100 95 88 89 Capacità produttiva (in tonnellate) 379 470 403 187 403 187 403 187 Indice 100 106 106 106 Utilizzo degli impianti 77  % 69  % 64  % 65  % Fonte : risposta al questionario sugli indicatori macroeconomici. (175) Nel periodo in esame la produzione nell’Unione è diminuita di 11 punti percentuali, in linea con il calo del consumo. L’industria dell’Unione ha aumentato la propria capacità produttiva tra il 2022 e il 2023 grazie all’apertura di un altro sito di produzione in Portogallo. Nello stesso anno ha però chiuso un sito di produzione in Italia. (176) Dato il calo della produzione e l’aumento della capacità, anche l’utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione è diminuito di conseguenza. 4.5.2.2. Quantitativo di vendita e quota di mercato (177) Nel periodo in esame il quantitativo di vendita e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Quantitativo di vendita e quota di mercato 2022 2023 2024 PI Quantitativo totale di vendita sul mercato dell’Unione (in tonnellate) 246 182 230 409 206 084 197 970 Indice 100 94 84 80 Quota di mercato 74  % 69  % 66  % 65  % Fonte : risposta al questionario sugli indicatori macroeconomici. (178) L’industria dell’Unione ha registrato una netta riduzione del quantitativo di vendite sul mercato dell’Unione durante il periodo in esame, con il calo maggiore tra il 2022 e il 2023. La riduzione delle vendite dell’industria dell’Unione (-20 %) è stata notevolmente superiore al calo del consumo (-9 %) durante il periodo in esame ed è stata dovuta alla maggiore penetrazione delle importazioni dalla Cina nel mercato dell’Unione (cfr. tabella 3). Per lo stesso motivo, l’industria dell’Unione ha perso anche 9 punti percentuali della quota di mercato, a vantaggio delle importazioni cinesi. 4.5.2.3. Crescita (179) Come spiegato in precedenza, il consumo dell’Unione ha registrato una moderata contrazione, con una riduzione del 9 % nel periodo in esame. Il calo dei risultati dell’industria dell’Unione tuttavia è stato molto più pronunciato. (180) I volumi delle vendite dell’industria dell’Unione sono diminuiti del 20 % nel periodo in esame, con una perdita di 9 punti percentuali della quota di mercato. Per contro, il volume delle importazioni cinesi oggetto di dumping è aumentato del 54 % nel periodo in esame, portando la sua quota di mercato dal 16 % al 27 % (un aumento del 70 %). (181) Il leggero aumento della capacità produttiva dell’industria dell’Unione nel 2023 è dovuto all’apertura di un solo impianto, un progetto già avviato prima che il mercato iniziasse a subire distorsioni a causa delle importazioni oggetto di dumping. (182) Come indicato nella tabella 11, l’industria dell’Unione ha anche diminuito drasticamente il livello degli investimenti nel 2024 e nel periodo dell’inchiesta, poiché era sempre più in perdita. (183) Allo stesso tempo, nonostante le crescenti perdite (cfr. tabella 11), per il momento l’industria dell’Unione è riuscita a mantenere una forza lavoro stabile (cfr. tabella 7). Se tuttavia dovessero persistere le condizioni di mercato sfavorevoli, è prevedibile un conseguente calo della forza lavoro. (184) Considerando tutti questi elementi, e in particolare la perdita molto più pronunciata di volumi di vendita e quote di mercato rispetto alla contrazione del mercato osservata, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione era in contrazione e subiva pertanto un pregiudizio. 4.5.2.4. Occupazione e produttività (185) Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Occupazione e produttività 2022 2023 2024 PI Numero di dipendenti 1 749 1 787 1 796 1 768 Indice 100 102 103 101 Produttività (in tonnellate/dipendente) 167 156 143 148 Indice 100 93 86 88 Fonte : risposta al questionario sugli indicatori macroeconomici. (186) L’industria dell’Unione è stata in grado di mantenere stabili i propri livelli di occupazione durante tutto il periodo in esame, con un modesto aumento rispetto al 2022. L’aumento è stato determinato principalmente dall’apertura di un nuovo impianto di produzione, come indicato al considerando 175. Data la riduzione dei quantitativi di produzione, ciò ha comportato tuttavia una minore produttività. 4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (187) Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. Il livello dei margini di dumping ha inciso in modo sostanziale sull’industria dell’Unione, dati il quantitativo e i prezzi delle importazioni dalla Cina. (188) Questa è la prima inchiesta antidumping riguardante il prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping. 4.5.3. Indicatori microeconomici 4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (189) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Prezzi di vendita nell’Unione 2022 2023 2024 PI Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione (in EUR/tonnellata) 1 868 1 758 1 548 1 512 Indice 100 94 83 81 Costo di produzione unitario (in EUR/tonnellata) 1 817 1 779 1 771 1 719 Indice 100 98 97 95 Fonte : risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. (190) I dati dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno evidenziato un lieve calo del costo di produzione, dovuto principalmente al calo dei costi dell’energia e delle materie prime. (191) Anche i prezzi di vendita dei produttori dell’Unione inseriti nel campione sul mercato dell’Unione sono diminuiti durante il periodo in esame. Tuttavia il calo dei prezzi (-19 %) è stato molto più marcato rispetto al calo dei costi di produzione (-5 %) e di fatto è stato determinato dalla crescente presenza di importazioni sempre più economiche dalla Cina. (192) Di conseguenza i produttori dell’Unione non sono stati in grado di recuperare il costo di produzione dalle loro vendite nell’Unione durante il periodo in esame. 4.5.3.2. Costo del lavoro (193) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Costo medio del lavoro per dipendente 2022 2023 2024 PI Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR) 43 472 43 358 44 200 46 520 Indice 100 100 102 107 Fonte : risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. (194) I produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato un costo del lavoro stabile nel periodo in esame, con un aumento di 5 punti percentuali tra il 2024 e il periodo dell’inchiesta, dovuto all’aumento dei salari presso uno dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. 4.5.3.3. Scorte (195) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 10 Scorte 2022 2023 2024 PI Scorte finali (in tonnellate) 1 902 2 314 3 274 2 390 Indice 100 122 172 126 Scorte finali in percentuale della produzione 4  % 5  % 8  % 5  % Fonte : risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. (196) I produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato un aumento delle scorte tra il 2022 e il 2024, seguito da una diminuzione nel periodo dell’inchiesta. (197) Le scorte finali non sono state eccessivamente elevate per questo settore durante tutto il periodo in esame, oscillando tra il 4 % e l’8 % del volume di produzione. 4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (198) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2022 2023 2024 PI Redditività (perdita) delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti 4,6  % 0,6  % -8,0  % -7,8  % Flusso di cassa (in EUR) 8 480 505 3 910 736 -2 367 760 -1 244 649 Indice 100 46 -28 -15 Investimenti (in EUR) 3 447 980 7 537 330 2 190 777 1 556 736 Indice 100 219 64 45 Utile sul capitale investito 18  % 1  % -17  % -16 Indice 100 7 -93 -87 Fonte : risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. (199) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. (200) I produttori inseriti nel campione erano leggermente redditizi all’inizio del periodo in esame, ma sono passati a una situazione di pareggio nel 2023 e di perdita nel 2024 e nel periodo dell’inchiesta. Tra il 2023 e il 2024 la loro posizione è notevolmente peggiorata, con perdite del 7,8 % alla fine del periodo in esame, poiché non erano in grado di compensare i costi di produzione con i loro prezzi di vendita, che sono stati spinti al ribasso in ogni anno del periodo in esame (cfr. tabella 8). (201) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. La tendenza ha evidenziato un calo di oltre il 50 % tra il 2022 e il 2023 e successivamente il flusso di cassa è diventato negativo nel 2024 e nel periodo dell’inchiesta, a causa del calo delle entrate. Tra il 2024 e la fine del periodo dell’inchiesta il flusso di cassa è leggermente migliorato, pur rimanendo negativo. (202) I produttori dell’Unione inseriti nel campione sono stati in grado di investire nella loro attività durante tutto il periodo in esame, sebbene gli importi che potevano investire siano diminuiti nel periodo in esame, dato che le loro entrate sono diminuite e il flusso di cassa è diventato di segno negativo, tutte circostanze che hanno anche limitato la loro capacità di ottenere capitale. Gli investimenti totali nel periodo dell’inchiesta sono stati pari al 45 % di quelli del 2022. (203) Data la relazione tra il livello degli investimenti e le perdite registrate nel periodo, l’utile sul capitale investito si è deteriorato in conseguenza delle crescenti perdite e del calo degli investimenti. (204) La capacità dei produttori dell’Unione inseriti nel campione di ottenere capitale ha risentito notevolmente del calo della redditività e dei flussi di cassa negativi. 4.6. Conclusioni sul pregiudizio (205) Nelle sezioni da 4.2 a 4.5 la Commissione ha illustrato i dati presentati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione e dall’industria dell’Unione nel suo complesso, verificati dalla Commissione durante l’inchiesta. (206) I dati sono stati raccolti per consentire alla Commissione di decidere se si possa ritenere che l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio durante il periodo in esame. In caso di pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione, la Commissione esprime un giudizio in merito alla causa del pregiudizio. (207) In primo luogo, i dati di cui alle tabelle 3 e 4 mostrano che le importazioni dalla Cina sono aumentate in termini quantitativi del 54 % nel periodo in esame, mentre i loro prezzi sono diminuiti del 39 % nello stesso periodo. (208) Alcuni dati evidenziano una tendenza positiva durante il periodo in esame. La tabella 5 mostra che l’industria dell’Unione nel suo complesso è stata in grado di aumentare la propria capacità produttiva, seppure limitatamente all’apertura di un solo impianto, che era già stato avviato prima che il mercato iniziasse a subire distorsioni a causa delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. (209) L’industria dell’Unione però non è stata in grado di sfruttare tale aumento della capacità, in quanto il suo volume di produzione ha continuato a calare, scendendo del 20 % nel periodo in esame, e la sua capacità di mantenere la forza lavoro non ha trovato riscontro nei volumi di produzione o in aumenti di produttività. (210) In ogni caso, gli altri indicatori di pregiudizio mostrano chiaramente un andamento negativo, in particolare il volume della produzione e delle vendite, la quota di mercato, i prezzi di vendita e la redditività. Nonostante il moderato calo dei costi, alla fine del periodo in esame l’industria subiva perdite significative, essendo costretta a vendere a prezzi inferiori ai suoi costi di produzione per mantenere almeno una certa quota di mercato. (211) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. 5. NESSO DI CAUSALITÀ (212) A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dalla Cina abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping alcun pregiudizio dovuto a fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. Tali fattori erano i seguenti: le importazioni da altri paesi terzi e le esportazioni dell’industria dell’Unione. 5.1. Effetto delle importazioni oggetto di dumping (213) Come indicato nella tabella 2, il consumo nell’Unione è rimasto stabile nel 2022 e nel 2023, per poi diminuire del 7 % nel 2024 e di altri 2 punti percentuali nel periodo dell’inchiesta, mostrando segni di moderata contrazione. (214) Come indicato nella tabella 5, i volumi di produzione dell’Unione sono diminuiti di 5 punti percentuali nel 2023 e di altri 7 punti percentuali nel 2023, prima di registrare un modesto aumento di 1 punto percentuale nel periodo dell’inchiesta, a seguito di un miglioramento altrettanto modesto dell’andamento delle esportazioni a livello macroeconomico ( 85 ) . Nel periodo in esame il volume di produzione complessivo dell’industria dell’Unione è diminuito dell’11 %. (215) Il volume delle vendite sul mercato dell’Unione, come indicato nella tabella 6, ha subito un calo ancora più pronunciato, registrando una diminuzione in ogni anno del periodo in esame, pari a un calo complessivo del 20 % tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta, più del doppio del tasso di contrazione del consumo dell’Unione nello stesso periodo. Anche la quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa dal 74 % al 65 % durante il periodo in esame. (216) Allo stesso tempo le importazioni dalla Cina sono aumentate costantemente in termini di volume e quota di mercato nel periodo in esame. Il volume delle importazioni dalla Cina è aumentato del 54 % in termini assoluti e la relativa quota di mercato è passata dal 16 % al 27 % (con un aumento quasi del 70 %) tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta. (217) L’andamento dei volumi di vendita e delle quote di mercato dei produttori dell’Unione è dunque di fatto inverso rispetto alle importazioni cinesi, con una conseguente perdita di quota di mercato dell’industria dell’Unione pari a 9 punti percentuali rispetto alle importazioni cinesi. (218) I prezzi di tali importazioni sono diminuiti durante tutto il periodo in esame e sono rimasti costantemente al di sotto dei prezzi medi di vendita e del costo medio unitario di produzione dell’industria dell’Unione. Tale divario era anche in aumento; nonostante il calo dei costi di produzione nell’Unione, i prezzi delle importazioni cinesi erano inferiori del 25 % rispetto al costo di produzione dell’industria dell’Unione e addirittura del 52 % rispetto ai costi nel periodo dell’inchiesta. (219) Le importazioni cinesi esercitavano quindi un’enorme pressione sui prezzi dei produttori dell’Unione. Come stabilito al considerando 163, nel periodo dell’inchiesta il margine di undercutting dei prezzi delle importazioni cinesi rispetto a quelli dell’industria dell’Unione era notevole. I prezzi delle importazioni cinesi erano anche ben al di sotto dei prezzi medi di vendita dell’industria dell’Unione e in calo in ogni anno del periodo in esame. (220) Di conseguenza i produttori dell’Unione sono stati costretti a continuare ad abbassare i prezzi ancora più al di sotto dei costi di produzione, con la conseguenza di crescenti perdite nel periodo in esame. Le importazioni oggetto di dumping dalla Cina hanno quindi causato una contrazione e una depressione dei prezzi per l’industria dell’Unione. (221) In conclusione, sia durante il periodo di stabilità della domanda nel 2022 e nel 2023, sia durante il moderato calo della domanda nella seconda metà del periodo in esame, le importazioni oggetto di dumping dalla Cina hanno continuato ad aumentare in termini di volume e sono state vendute nell’Unione a prezzi in calo, ben al di sotto del costo di produzione dell’industria dell’Unione. Allo stesso tempo l’industria dell’Unione ha perso volumi di vendita e quote di mercato ed è stata costretta a ridurre ulteriormente i propri prezzi per mantenere almeno una certa quota di mercato, subendo perdite sempre maggiori. 5.2. Effetto di altri fattori 5.2.1. Calo del consumo dell’Unione (222) Come descritto nella sezione 4.2, il consumo dell’Unione è diminuito nella seconda metà del periodo in esame. La Commissione ha tuttavia constatato che tale calo della domanda del 9 % era modesto e non ha attenuato il nesso di causalità. (223) In ogni caso, i volumi delle vendite dell’industria dell’Unione hanno subito un calo molto più significativo, pari al 20 %, nel periodo in esame, mentre il volume delle importazioni cinesi oggetto di dumping è aumentato del 57 %, anche in presenza di una contrazione del mercato, conquistando 11 punti percentuali di quota di mercato (cfr. tabella 3). (224) Inoltre il calo dei risultati dell’industria dell’Unione è iniziato già nel 2023, quando la domanda era ancora stabile; l’industria dell’Unione è passata da una situazione redditizia nel 2022 a una situazione appena in pareggio nel 2023. 5.2.2. Importazioni da paesi terzi (225) Nel periodo in esame il quantitativo delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento: Tabella 12 Importazioni da paesi terzi (in tonnellate) Paese 2022 2023 2024 PI Turchia Quantitativo 15 014 11 729 9 414 6 097 Indice 100 78 63 41 Quota di mercato 4  % 4  % 3  % 2  % Prezzo medio 1 573 1 556 1 357 1 317 Indice 100 99 86 84 Altri paesi terzi Quantitativo 20 122 15 470 14 835 17 447 Indice 100 77 74 84 Quota di mercato 6  % 5  % 5  % 6  % Prezzo medio 1 696 1 573 1 500 1 522 Indice 100 93 88 90 Totale di tutti i paesi terzi esclusa la Cina Quantitativo 35 135 27 199 24 249 23 544 Indice 100 77 69 67 Quota di mercato 11  % 8  % 8  % 8  % Prezzo medio 1 643 1 566 1 445 1 469 Indice 100 95 88 89 Fonte : Eurostat. (226) La Commissione non ha riscontrato alcun elemento di prova del fatto che le importazioni da altri paesi sarebbero una causa di pregiudizio per l’industria dell’Unione. Le importazioni dalla Turchia erano le più elevate in termini di volume e quota di mercato tra le importazioni da altri paesi terzi nell’Unione (esclusa la Cina). Entrambi i parametri tuttavia sono diminuiti in ogni anno del periodo in esame. (227) Se si considerano le importazioni dalla Turchia insieme alle importazioni da tutti gli altri paesi terzi (ad eccezione della Cina), anche il totale di queste importazioni era molto inferiore in termini di quantità e quota di mercato rispetto a quelle dalla Cina. La quantità di queste importazioni è diminuita costantemente durante tutto il periodo in esame e la loro quota di mercato è calata nel 2023 per poi rimanere stabile. Le importazioni cinesi hanno assorbito anche 3 punti percentuali della quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi. (228) Benché i prezzi di tali importazioni siano anch’essi diminuiti durante il periodo in esame, rimangono notevolmente superiori al prezzo delle importazioni dalla Cina, come indicato nella tabella 4. Alla luce di tale fatto e delle tendenze dei volumi e della quota di mercato delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi sopra descritte, tali importazioni non avrebbero potuto attenuare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla Cina e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. 5.2.3. Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione (229) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 13 Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione 2022 2023 2024 PI Esportazioni (in tonnellate) 6 531 5 863 4 297 3 670 Indice 100 90 66 56 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 1 991 1 849 1 427 1 649 Indice 100 92 71 82 Fonte : risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. (230) Le vendite all’esportazione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione sono diminuite in ogni anno del periodo in esame, con un conseguente calo complessivo del 44 % tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta. (231) Sebbene i produttori dell’Unione inseriti nel campione abbiano perso una quota delle loro esportazioni, non è risultato che queste ultime abbiano contribuito in modo significativo al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Le vendite all’esportazione hanno rappresentato circa il 13 % delle vendite totali dell’Unione nel 2022 e il 10 % delle vendite totali dell’Unione nel periodo dell’inchiesta. (232) Allo stesso tempo, i dati forniti nel questionario sui macroindicatori verificato hanno evidenziato che l’andamento complessivo delle esportazioni dell’industria dell’Unione è rimasto stabile durante tutto il periodo in esame. I produttori dell’Unione sono anche riusciti a ottenere un prezzo più elevato sui mercati di esportazione rispetto quello dell’Unione in tutti gli anni del periodo in esame, ad eccezione del 2024. 5.3. Conclusioni sul nesso di causalità (233) Anche se la domanda dell’Unione di SMWW si è leggermente ridotta nella seconda metà del periodo in esame, le importazioni dalla Cina sono aumentate in termini di volume e hanno guadagnato quote di mercato nel corso di tale periodo, a scapito dei volumi di vendita e della quota di mercato dell’industria dell’Unione, che sono diminuiti gradualmente. L’industria dell’Unione ha perso 9 punti percentuali della quota di mercato, che sono stati assorbiti dalle importazioni cinesi. (234) Tali importazioni cinesi entravano nell’Unione a prezzi inferiori a quelli dell’Unione e di gran lunga inferiori ai suoi costi di produzione, causando una contrazione e una depressione dei prezzi. Le importazioni cinesi oggetto di dumping hanno rallentato la redditività dell’industria dell’Unione, che all’inizio del periodo in esame era appena in pareggio. (235) Non sono stati riscontrati altri fattori che causassero un simile pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. L’effetto del calo del consumo, delle importazioni da altri paesi terzi e dell’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione sull’andamento negativo dell’industria dell’Unione in termini di perdita di volumi di vendita, prezzi e calo della redditività è stato minimo, se non addirittura nullo. (236) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dalla Cina hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. Il pregiudizio ha riguardato principalmente la perdita di quota di mercato, la contrazione e depressione dei prezzi, nonché la diminuzione della redditività. 6. LIVELLO DELLE MISURE (237) Nel presente caso i denuncianti hanno rivendicato l’esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Al fine di valutare il livello appropriato di misure, la Commissione ha quindi stabilito innanzitutto l’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione in assenza di distorsioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Ha poi esaminato se il margine di dumping dei produttori esportatori inseriti nel campione fosse superiore al loro margine di pregiudizio (cfr. considerando da 247 a 248). 6.1. Margine di pregiudizio (238) Il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base. (239) Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dal paese oggetto dell’inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione, nonché il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %. (240) In una prima fase la Commissione ha stabilito un profitto base che copriva tutti i costi in condizioni di concorrenza normali. I produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno dimostrato di essere in grado di realizzare profitti del 7,5 % in condizioni di concorrenza normali. Nello specifico, i produttori dell’Unione hanno fornito dati affidabili per dimostrare la redditività delle vendite di SMWW ad acquirenti indipendenti nell’Unione prima dell’aumento delle importazioni dal paese interessato nel 2021. (241) Su tale base, il prezzo non pregiudizievole è stato calcolato applicando il suddetto margine di profitto del 7,5 % al costo di produzione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta. (242) L’industria dell’UE ha fornito elementi di prova a sostegno del fatto che il suo livello di investimenti, ricerca e sviluppo («R&S») e innovazione durante il periodo in esame sarebbe stato più elevato in condizioni di concorrenza normali. La Commissione ha verificato tali informazioni, controllando i documenti relativi ai piani di investimento delle società, al prezzo di acquisto e ai piani di ammortamento di attivi specifici, agli accordi con i fornitori di energia, ecc.]. Le argomentazioni dell’industria dell’Unione sono state ritenute fondate. Per riflettere questo dato nel profitto di riferimento, la Commissione ha calcolato la differenza tra le spese per investimenti, R&S e innovazione in condizioni di concorrenza normali, fornite dall’industria dell’Unione e verificate dalla Commissione, e le spese per investimenti, R&S e innovazione effettivamente sostenute nel periodo in esame. Tale differenza, espressa in percentuale del fatturato, era pari a [0-2 %]. Questa percentuale è stata aggiunta al prezzo non pregiudizievole di cui al considerando 241. (243) A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, come ultimo passaggio la Commissione ha valutato i costi futuri che risultano da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte, e dalle convenzioni dell’ILO elencate nell’allegato I bis, che l’industria dell’Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura di cui all’articolo 11, paragrafo 2. Sulla base degli elementi di prova presentati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione, la Commissione ha stabilito un costo aggiuntivo per un produttore dell’Unione che ha dimostrato che sosterrà tali costi, dal quale ha detratto il costo effettivo della conformità a tali convenzioni durante il periodo dell’inchiesta per il rispettivo produttore, ottenendo un risultato di [0-10] EUR/tonnellata. (244) Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole compreso tra 1 708 e 4 348 EUR/tonnellata per il prodotto simile dell’industria dell’Unione, applicando il suddetto margine di profitto di riferimento al costo di produzione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta in relazione a ogni tipo, aggiungendo poi gli adeguamenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies. (245) La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori della Cina che hanno collaborato inseriti nel campione, determinata per calcolare l’undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta. L’eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore CIF all’importazione. (246) Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese» è stato definito allo stesso modo del margine di dumping per tali società e importazioni. Società Margine di dumping Margine di pregiudizio Changzhou City Yunhe Welding Material Co., Ltd. 75,3  % 115,4  % Gruppo Juli: — Juli New Material Technology (Rizhao) Co., Ltd — Shandong Juli Welding Co., Ltd 102,4  % 156,7  % Altre società che hanno collaborato 93,1  % 141,4  % Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato 102,4  % 156,7  % 6.2. Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione (247) Come spiegato nell’avviso di apertura, il denunciante ha fornito alla Commissione elementi di prova sufficienti dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime nel paese interessato in relazione al prodotto oggetto dell’inchiesta. In conformità all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, nell’inchiesta sono state pertanto esaminate le asserite distorsioni per valutare, ove opportuno, se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio. (248) Dato che i margini sufficienti per eliminare il pregiudizio sono superiori ai margini di dumping, la Commissione ha comunque ritenuto che in questa fase non fosse necessario giungere a una conclusione su tale richiesta. 6.3. Conclusioni sul livello delle misure (249) In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base: Società Dazio antidumping provvisorio Changzhou City Yunhe Welding Material Co., Ltd. 75,3  % Gruppo Juli: — Juli New Material Technology (Rizhao) Co., Ltd — Shandong Juli Welding Co., Ltd 102,4  % Altre società che hanno collaborato 93,1  % Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato 102,4  % 7. INTERESSE DELL’UNIONE (250) Avendo deciso di applicare l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere con chiarezza che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure nel presente caso, nonostante l’accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, dei fornitori, nonché degli importatori e degli utilizzatori di SMWW. 7.1. Interesse dell’industria dell’Unione (251) Secondo le informazioni disponibili, l’industria dell’Unione è costituita da 18 produttori, le cui vendite e la cui quota di mercato sono peggiorate durante tutto il periodo in esame, con un conseguente impatto negativo sulla redditività, sugli investimenti, sulla capacità di ottenere capitali e sull’occupazione. La Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole provocato dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. (252) Qualora non vengano istituite misure provvisorie, è probabile che, in conseguenza della pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni oggetto di dumping, della perdita di quota di mercato e delle perdite accumulate, l’industria dell’Unione si troverà ad affrontare chiusure e licenziamenti della forza lavoro. A seguito dell’istituzione di misure antidumping provvisorie, si prevede tuttavia che i volumi di vendita e i prezzi dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione aumenteranno, migliorando in tal modo la redditività e gli altri indicatori finanziari dell’industria in questione ed evitando la chiusura di impianti di produzione. (253) La Commissione ha pertanto concluso che l’istituzione di misure è nell’interesse dell’industria dell’Unione. 7.2. Interesse degli importatori indipendenti (254) Tre importatori indipendenti hanno collaborato all’inchiesta fornendo risposte al questionario, che non sono state verificate in questa fase. Anche da tali dati non verificati è comunque emerso che le importazioni di fili per saldatura rappresentano al massimo un quinto del loro fatturato totale. Tutti questi importatori erano redditizi anche nel periodo dell’inchiesta. (255) Tali società rivendevano anche grandi quantitativi di SMWW provenienti dall’industria dell’Unione. Sono inoltre disponibili fonti sufficienti di fili per saldatura da altri paesi terzi, che possono essere importati anche sul mercato dell’Unione. Di conseguenza, anche nello scenario estremamente improbabile che le importazioni cinesi scompaiano completamente dal mercato, tali importatori sarebbero comunque in grado di riprendere un’attività redditizia. (256) La Commissione ha concluso che è improbabile che i dazi abbiano un effetto negativo significativo sugli importatori e sugli operatori commerciali dell’Unione. 7.3. Interesse degli utilizzatori (257) Nessun utilizzatore si è manifestato per opporsi all’inchiesta o a potenziali misure. Secondo le informazioni fornite dai produttori dell’Unione, i loro acquirenti sono principalmente grandi imprese edili e produttori di macchinari e veicoli, grandi imprese in settori ad alto valore aggiunto, in cui i fili per saldatura rappresentano una parte insignificante dei costi. (258) Alla luce di quanto precede e considerando che nessun utilizzatore si è manifestato per partecipare alla presente inchiesta, si presume che non siano preoccupati per i potenziali dazi sugli SMWW cinesi. La Commissione ha pertanto concluso che gli utilizzatori non sarebbero danneggiati dalle misure. 7.4. Interesse dei fornitori dell’industria dell’Unione (259) D’altro canto, otto fornitori dell’industria dell’Unione, che forniscono materie prime, materiali di consumo o macchinari ai produttori dell’Unione, si sono manifestati a sostegno del caso e dell’istituzione di misure correttive qualora fossero accertate pratiche di dumping. A sostegno del caso si è manifestata anche un’associazione di produttori tedeschi di materiali di consumo per l’industria degli SMWW. (260) Tali parti hanno rilevato che le importazioni di SMWW a prezzi sleali dalla Cina stanno esercitando un effetto negativo anche sulla loro attività, in quanto la difficile situazione dell’industria dell’Unione comporta una riduzione degli ordini dei loro prodotti. (261) La Commissione ha pertanto concluso che l’istituzione di misure provvisorie sarebbe anche nell’interesse dei fornitori dell’industria dell’Unione degli SMWW. 7.5. Conclusioni sull’interesse dell’Unione (262) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che in questa fase dell’inchiesta non vi erano fondati motivi di ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure sulle importazioni di SMWW originari della Cina. 8. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE (263) Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. (264) È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di SMWW originari della Cina, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping e l’importo dei dazi è stato fissato al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio. (265) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti: Società Dazio antidumping provvisorio Changzhou City Yunhe Welding Material Co., Ltd. 75,3  % Gruppo Juli: — Juli New Material Technology (Rizhao) Co., Ltd — Shandong Juli Welding Co., Ltd 102,4  % Altre società che hanno collaborato 93,1  % Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato 102,4  % (266) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie del paese interessato». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali. (267) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie del paese interessato». (268) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. (269) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. 9. REGISTRAZIONE (270) Come indicato al considerando 4, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame. La registrazione è avvenuta ai fini di un’eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. (271) Alla luce delle risultanze della fase provvisoria, la registrazione delle importazioni dovrebbe cessare. (272) In questa fase del procedimento non è stata presa alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping. 10. INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA (273) Conformemente all’articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG Commercio. Alle parti interessate è stato accordato un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli loro specificamente comunicati. (274) Yunhe ha presentato osservazioni. Tali osservazioni non riguardavano l’esattezza aritmetica dei calcoli, bensì un presunto errore nei dati sulle vendite forniti da tale società, il metodo applicato dalla Commissione e l’individuazione dei valori di riferimento utilizzati per stabilire i valori di sostituzione. Un altro produttore esportatore non inserito nel campione ha presentato osservazioni non collegate ai calcoli e alla loro esattezza. Entrambe le serie di osservazioni saranno debitamente esaminate nella fase definitiva. 11. DISPOSIZIONI FINALI (275) Nell’interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito. (276) Le risultanze relative all’istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fili di acciai silico-manganese con una sezione di diametro compreso tra 0,6 mm e 4 mm, contenenti, in peso, fino a 0,2 % di carbonio, 0,6 % fino a 1,4 % di silicio e 0,9 % fino a 1,9 % di manganese, escluso ogni altro elemento in una proporzione che può loro conferire il carattere di altri acciai legati, anche rivestiti di rame o bronzo o lubrificante a base di olio/cera, attualmente classificati con il codice NC ex 7229 20 00 (codice TARIC 7229 20 00 10), originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Società Dazio antidumping provvisorio Codice addizionale TARIC Changzhou City Yunhe Welding Material Co., Ltd. 75,3  % 88FZ Gruppo Juli: — Juli New Material Technology (Rizhao) Co., Ltd — Shandong Juli Welding Co., Ltd 102,4  % 88GA Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 93,1  % Cfr. l’allegato Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato 102,4  % 8999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che le [quantitativo] tonnellate di fili per saldatura vendute per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura sono state fabbricate da [nome e indirizzo della società, codice addizionale TARIC] nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie del paese interessato. 4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 1.   Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle. Articolo 3 1.   Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni istituita a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2026/297 della Commissione, del 9 febbraio 2026. 2.   I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo nell’UE non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fili di acciai silico-manganese originari della Repubblica popolare cinese ( GU C, C/2025/6555, 11.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6555/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2026/297 della Commissione, del 9 febbraio 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di determinati fili di acciai silico-manganese (fili per saldatura) originari della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione ( GU L, 2026/297, 10.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/297/oj ). ( 4 ) https://en.kiswel.com/company/network.asp . ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/780 della Commissione, del 16 aprile 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di suole in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2025/780/oj/eng ; regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, del 6 giugno 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1666/oj ; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, dell’11 luglio 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, dell’11 gennaio 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1444/oj ; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, del 26 ottobre 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2068/oj ; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/191/oj . ( 6 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2025/780 della Commissione, considerando 83; regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando 76; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 58; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 80; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 208. ( 7 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2025/780 della Commissione, considerando 50; regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando 60; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 45; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 38; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 192. ( 8 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2025/780 della Commissione, considerando 62-71; regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando 66-68; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 58; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 40; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 193-194. Mentre si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i corrispondenti diritti di proprietà, le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per le attività condotte dall’organizzazione del partito. Sembra che in passato tale obbligo non sia stato sempre rispettato o attuato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori del prodotto oggetto del riesame e dei fornitori dei loro fattori produttivi. ( 9 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2025/780 della Commissione, considerando 72-77; regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando 61-65; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 59; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 43; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 68; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 195-201. ( 10 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2025/780 della Commissione, considerando 78; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 62; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 52; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 74; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 202. ( 11 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2025/780 della Commissione, considerando 79; regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando 72; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 45; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 33; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 75; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 203. ( 12 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2025/780 della Commissione, considerando 80; regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando 73; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 54; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 76; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 204. ( 13 ) Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2024) 91, del 10 aprile 2024, disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=en . ( 14 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1805 della Commissione del 12 ottobre 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU 2021, L 364 /14). ( 15 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1432 della Commissione del 1° settembre 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU 2021, L 309 /8). ( 16 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, del 6 giugno 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2024, L 2024/1666). ( 17 ) Denuncia (versione consultabile), punti 29-32. ( 18 ) Denuncia (versione consultabile), punto 34. ( 19 ) Denuncia (versione consultabile), punti 33-39. ( 20 ) Denuncia (versione consultabile), punti 40-53. ( 21 ) Denuncia (versione consultabile), punto 55. ( 22 ) Denuncia (versione consultabile), punto 56. ( 23 ) Denuncia (versione consultabile), punto 57. ( 24 ) Denuncia (versione consultabile), punto 58. ( 25 ) Denuncia (versione consultabile), punto 59. ( 26 ) Denuncia (versione consultabile), punto 61. ( 27 ) Denuncia (versione consultabile), punti 61-65. ( 28 ) Denuncia (versione consultabile), punti 66-69. ( 29 ) Denuncia (versione consultabile), punti 70-72. ( 30 ) Cfr. relazione semestrale di Shandong Solid Solder Co. Ltd., pag. 14, disponibile all’indirizzo: https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202508121726159580_1.pdf?1755016440000.pdf , (consultato il 29 aprile 2026). ( 31 ) Cfr.: https://en.tjgoldenbridge.com/class/8 , (consultato il 29 aprile 2026). ( 32 ) Cfr.: https://www.ansteel.cn/ , (consultato il 30 aprile 2026). ( 33 ) Cfr.: https://www.baowugroup.com/en/home , (consultato il 30 aprile 2026). ( 34 ) Cfr.: http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html , (consultato il 30 aprile 2026). ( 35 ) Cfr.: https://www.hbisco.com/ , (consultato il 30 aprile 2026). ( 36 ) Cfr. sintesi della relazione annuale 2024 di HBIS, pag.4, disponibile all’indirizzo: https://file.finance.qq.com/finance/hs/pdf/2025/04/25/1223280450.PDF , (consultata il 30 aprile 2026). ( 37 ) Cfr.: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-02/08/content_5672513.htm (consultato il 30 aprile 2026). ( 38 ) Ibidem. ( 39 ) Cfr.: http://www.cnsmq.com/uploadfile/2023/0726/20230726110450488.pdf , sezione IV, sottosezione 3, (consultato il 4 maggio 2026). ( 40 ) Cfr.: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_2a4233d696984ab59610e7498e333920.html (consultato il 4 maggio 2026). ( 41 ) Cfr.: https://picpolicy.mofcom.gov.cn/file/20250930/95341759198867369.pdf (consultato il 4 maggio 2026). ( 42 ) Ibidem, sezioni III.1.1 e III.2.3. ( 43 ) Ibidem, sezione IV.1. ( 44 ) Cfr.: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20200717/1089773.shtml , capitolo II.3.8 (consultato il 4 maggio 2026). ( 45 ) Ibidem, capitolo I, sezione 2. ( 46 ) Ibidem, capitolo II.4.14. ( 47 ) Cfr.: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211210/1192881.shtml , capitolo II.7. (consultato il 4 maggio 2026). ( 48 ) Ibidem, capitolo II.3. ( 49 ) Piano di lavoro della provincia di Jiangsu per la trasformazione, il potenziamento e l’ottimizzazione dell’assetto dell’industria dell’acciaio (2019-2025); disponibile all’indirizzo: http://www.jiangsu.gov.cn/art/2019/5/5/art_46144_8322422.html (consultato il 4 maggio 2026). ( 50 ) Quattordicesimo piano quinquennale della provincia di Shandong sullo sviluppo dell’industria dell’acciaio; disponibile all’indirizzo: https://m.mysteel.com/21/1119/11/DFD9D26D73D90F7D_abc.html (consultato il 4 maggio 2026). ( 51 ) Piano d’azione della provincia di Shanxi per la trasformazione e il potenziamento dell’industria dell’acciaio per il 2020; disponibile all’indirizzo: https://m.mysteel.com/20/0715/11/7BF7729C99CEB3EA_abc.html (consultato il 4 maggio 2026). ( 52 ) Piano d’azione della provincia di Zhejiang per promuovere un elevato sviluppo qualitativo dell’industria dell’acciaio: « promuovere le fusioni e la riorganizzazione delle imprese, accelerare il processo di concentrazione, ridurre il numero di impianti di fusione dell’acciaio portandolo a circa 10 imprese »; disponibile all’indirizzo: https://www.jiaxing.gov.cn/art/2022/4/20/art_1228922756_59529426.html (consultato il 6 febbraio 2025). ( 53 ) Cfr.: http://www.ansteel.cn/dangdejianshe/dangjiandongtai/2023-03-17/12429.html (consultato il 6 febbraio 2025). ( 54 ) Cfr.: https://qxb-pdf-osscache.qixin.com/AnBaseinfo/d964f46cb636fadef6a5c70d105e93bc.pdf (consultato il 4 maggio 2026). ( 55 ) Cfr.: https://www.tjgoldenbridge.com/class/2?page=3 (consultato il 4 maggio 2026). ( 56 ) Cfr.: https://www.tjgoldenbridge.com/article/391 (consultato il 4 maggio 2026). ( 57 ) Cfr.: https://www.tjgoldenbridge.com/article/182 (consultato il 4 maggio 2026). ( 58 ) Cfr. relazione annuale 2025 di Baoshan Iron and Steel Ltd., pag. 38, disponibile all’indirizzo: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2026/2026-4/2026-04-30/12277876.PDF (consultato il 4 maggio 2026). ( 59 ) Cfr. relazione annuale 2025 di Ansteel Group, disponibile all’indirizzo: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2026/2026-3/2026-03-31/12047371.PDF (consultato il 4 maggio 2026). ( 60 ) Relazione aggiornata – capitolo 2, pagg. da 24 a 27. ( 61 ) Cfr.: https://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/index.html (consultato il 4 maggio 2026). ( 62 ) Cfr.: https://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/content.html?articleId=5fd873219bb8b13ffedb8c5f6b9c9761bbcab5c25754679099671bfacd56283e&columnId=0227750914a0f2a722c5b71b220e0aa19ceb0ee2cd7a7e325a35f6591cdbf66a (consultato il 4 maggio 2026). ( 63 ) Ibidem. ( 64 ) Cfr.: https://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/contentpdf.html?articleId=782bc7b139df560f4e0600bc7c11f745499500c01a195d9f013445a1c7a6cbb6&columnId=b4e3620ae0d50dc84f60d8ba3c75a2f0d7473f7aa7ef0b480472fc221624f180 (consultato il 6 maggio 2026). ( 65 ) Relazione, parte III, capitolo 14, pag. 346 e seguenti. ( 66 ) Cfr.: il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico nazionale della Repubblica popolare cinese e gli obiettivi a lungo termine per il 2035, parte III, articolo VIII, disponibile all’indirizzo: https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/ (consultato il 5 maggio 2026). ( 67 ) Cfr.: http://www.cnsmq.com/uploadfile/2023/0726/20230726110450488.pdf , sezioni I e II, (consultato il 5 maggio 2026). ( 68 ) Cfr.: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_2a4233d696984ab59610e7498e333920.html (consultato il 5 maggio 2026). ( 69 ) Cfr.: http://gxt.shandong.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=1f79d908601e479f83707e67b133e347.pdf , sezione IV.1.1 (consultato il 5 maggio 2026). ( 70 ) Cfr.: https://www.ln.gov.cn/web/qmzx/yhyshjzt/dt/2026012216261228813/index.shtml (consultato il 5 maggio 2026). ( 71 ) Ibidem. ( 72 ) Parte I della relazione. ( 73 ) Parte II della relazione. ( 74 ) Dati pubblici della Banca mondiale – Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income . ( 75 ) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 ). ( 76 ) https://www.dosm.gov.my/uploads/release-content/file_20260219132223.pdf . ( 77 ) https://www.mytnb.com.my/tariff/index.html?v=1.1.48 . ( 78 ) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj ). A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale. ( 79 ) dosm.gov.my/uploads/release-content/file_20260219132223.pdf . ( 80 ) https://www.mytnb.com.my/tariff/index.html?v=1.1.48 . ( 81 ) https://login.bvdinfo.com/R1/Orbis . ( 82 ) cfr. https://www.miti.gov.my/miti/resources/Media%20Release/CLEAR_INITIATION_Media_Release_SWR_(English).pdf , ultima consultazione: 10 luglio 2026. ( 83 ) cfr. https://lom.agc.gov.my/act-view.php?language=BI&type=pub&no=P.U.%20(B)%20145/2025 . ( 84 ) Punto 10 della versione consultabile della denuncia, numero di riferimento Tron: t25.011982. ( 85 ) Cfr. risposta verificata al questionario sui macroindicatori, disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate con il numero di riferimento t26.000532. ALLEGATO Produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che hanno collaborato non inseriti nel campione Paese Nome Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese HIT WELDING INDUSTRY CO., LTD 88FP Repubblica popolare cinese Changzhou Changjiang Welding Materials Co. Ltd 88FQ Repubblica popolare cinese JIANGSU ZHONGJIANG WELDING WIRE CO., Ltd 88FR Repubblica popolare cinese Changzhou Zhengyang Welding Material Co.,Ltd 88FS Repubblica popolare cinese Tianjin Bridge Welding Wire Co.,Ltd. 88FT Repubblica popolare cinese DEZHOU LIZUN WELDING WIRE CO., LTD 88FU Repubblica popolare cinese CHANGSHU LONGTENG WELDING MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD. 88FV Repubblica popolare cinese HEBEI YICHEN WELDING INDUSTRY COMPANY LIMITED 88FW Repubblica popolare cinese Shandong Solid Solder Co.,Ltd 88FX Repubblica popolare cinese Jinan Woerde Solder Co., Ltd 88FY ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1929/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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