Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1963/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026, relativo alla determinazione del tipo di prove che gli importatori devono fornire per comprovare il paese di fusione e colata

Pubblicato: 28/08/2026 In vigore dal: 28/08/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026, relativo alla determinazione del tipo di prove che gli importatori devono fornire per comprovare il paese di fusione e colata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1963 of 28 August 2026 on determining the type of evidence to be provided by importers to prove the country of melt and pour

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1963 31.8.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1963 DELLA COMMISSIONE del 28 agosto 2026 relativo alla determinazione del tipo di prove che gli importatori devono fornire per comprovare il paese di fusione e colata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2026/1384 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, che affronta gli effetti negativi sul commercio derivanti dalla sovracapacità globale nel mercato siderurgico dell’Unione e modifica il regolamento (UE) 2020/2170 ( 1 ) («regolamento sull’acciaio»), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento sull’acciaio ha istituito un quadro chiaro e completo per far fronte alla sovracapacità globale, in particolare aprendo un numero definito di contingenti e stabilendo un dazio fuori contingente del 50 %. (2) Risolvere efficacemente il problema della sovracapacità globale richiede maggiori sforzi congiunti da parte dell’Unione e dei paesi partner che condividono gli stessi principi e che non contribuiscono alla sovracapacità globale, al fine di affrontarne le cause profonde anche attraverso il monitoraggio delle importazioni e del relativo luogo di fusione e colata. (3) Con paese di fusione e colata si intende il luogo originario in cui il ferro o l’acciaio grezzo sono inizialmente prodotti in forma liquida all’interno di un forno per la fabbricazione dell’acciaio o della ghisa e successivamente colati nel loro primo stato solido dopo la fusione, compresa la rifusione dei rottami. (4) Introducendo l’obbligo di trasparenza per quanto riguarda il paese di fusione e colata, il regolamento sull’acciaio mira a migliorare la tracciabilità dei prodotti di acciaio importati nell’Unione, consentendo alla Commissione di acquisire una comprensione più precisa della catena di approvvigionamento dell’acciaio dell’Unione e di valutare eventuali sviluppi strategici futuri previsti dall’approccio graduale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera j), e dall’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento sull’acciaio. (5) Pertanto, all’importazione nell’Unione deve essere dichiarato il paese di fusione e colata. (6) Il 2 giugno 2026 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica della durata di quattro settimane al fine di valutare: i) se il certificato del produttore sia sufficiente a dimostrare il paese di fusione e colata; ii) se oltre al certificato del produttore esistano altri documenti contenenti un livello analogo o equiparabile di informazioni pertinenti; iii) i possibili oneri amministrativi e/o finanziari derivanti dagli obblighi di documentazione proposti, specialmente per le piccole e medie imprese (PMI). (7) La maggior parte dei rispondenti ha confermato che il certificato del produttore sarebbe un documento adeguato, sebbene molti sostengano che non dovrebbe essere l’unica opzione e si esprimano a favore di un quadro probatorio flessibile che consenta l’uso di documentazione complementare. (8) Per quanto riguarda l’esistenza di altri documenti che potrebbero essere utilizzati in alternativa al certificato del produttore, i portatori di interessi non sono favorevoli alla sostituzione del certificato del produttore con un unico documento alternativo. Essi sono invece prevalentemente favorevoli a un quadro documentale flessibile che consenta l’uso di diversi tipi di documenti a tale scopo. I rispondenti hanno suggerito di fornire altri documenti, in molti casi a integrazione del certificato del produttore, e in altri casi come alternativa. (9) Il certificato del produttore non è un documento armonizzato né specificamente concepito per dimostrare il paese di fusione e colata. La consultazione mirata ha confermato che si tratta del documento più ampiamente riconosciuto come il mezzo principale per comprovare il paese e dovrebbe pertanto essere presentato dagli importatori dell’Unione, ove disponibile. La Commissione conferma inoltre che il certificato del produttore è già richiesto per l’esportazione di acciaio in alcuni altri paesi non appartenenti all’Unione. Qualora gli importatori non siano in grado di fornire un certificato del produttore e si avvalgano di altri mezzi di prova ammissibili, le autorità doganali competenti dovrebbero verificare l’accuratezza delle prove presentate, il che può ritardare l’accesso al contingente tariffario pertinente fino al completamento di tali verifiche. (10) È pertanto necessario basarsi sulla documentazione esistente per limitare i potenziali oneri amministrativi e garantire che gli obblighi di trasparenza rimangano proporzionati e praticabili per tutti gli operatori economici dell’Unione, comprese le piccole e medie imprese, poiché basarsi su tipi di prove ampiamente condivisi come il certificato del produttore ridurrebbe la necessità di verifiche complementari garantendo in tal modo un rapido trattamento delle importazioni. (11) La mancata dichiarazione del paese di fusione e colata sostenuta da prove verificabili adeguate come previsto all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sull’acciaio costituirebbe la non conformità agli obblighi di trasparenza del regolamento sull’acciaio e comporterebbe il rifiuto dell’importazione da parte delle autorità doganali. (12) È pertanto opportuno determinare innanzitutto un elenco di prove che possono essere presentate alle autorità doganali nazionali durante un periodo iniziale di un anno prima di limitare tale elenco a decorrere dal 1 o ottobre 2027, garantendo in tal modo che gli operatori economici possano progressivamente adeguare le loro pratiche per la fornitura di informazioni sul paese di fusione e colata, e consentendo nel contempo alla Commissione di avvalersi di informazioni affidabili per quanto riguarda il paese di fusione e colata, in particolare alla luce dei possibili sviluppi strategici previsti a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera j), e dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento sull’acciaio. (13) La Commissione dovrebbe riesaminare costantemente l’elenco di prove relative al paese di fusione e colata. La Commissione può adeguare tale elenco in qualsiasi momento. Ciò vale in particolare nel caso in cui le prove disponibili evolvano, rendendo pertanto necessario un adeguamento degli obblighi di documentazione, (14) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea al fine di garantire che gli operatori economici dispongano di tempo sufficiente per adeguare le loro pratiche fino alla data di effettiva applicazione dell’obbligo di trasparenza. (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sugli ostacoli agli scambi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   Al momento dell’importazione nell’Unione, gli importatori dei prodotti che rientrano nelle categorie di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2026/1384 forniscono un certificato del produttore che comprende il paese di fusione e colata e il numero di colata dell’acciaio importato. 2.   Tuttavia, se il certificato del produttore fornito non contiene informazioni sul paese di fusione e colata o sul numero di colata, le autorità doganali possono considerare complementari al certificato del produttore le prove seguenti, purché contengano le informazioni mancanti sul paese di fusione e colata o sul numero di colata: a) fatture; b) bolle di consegna; c) certificati di qualità e clausole di ordini di acquisto o contratti eseguiti; d) dichiarazioni a lungo termine dei fornitori; e) documenti di contabilità analitica e di produzione; f) documenti doganali del paese esportatore; g) corrispondenza commerciale; o h) descrizioni di prodotto. 3.   Se non può essere fornito un certificato del produttore, le autorità doganali possono considerare le prove seguenti come prove a sé stanti, purché contengano informazioni sul paese di fusione e colata e il numero di colata: a) fatture; b) bolle di consegna; c) certificati di qualità e clausole di ordini di acquisto o contratti eseguiti; d) dichiarazioni a lungo termine dei fornitori; e) documenti di contabilità analitica e di produzione; f) documenti doganali del paese esportatore; g) corrispondenza commerciale; o h) descrizioni di prodotto. Articolo 2 1.   Se il paese di fusione e colata è comprovato dai documenti di cui all’articolo 1, paragrafo 2 o 3, le autorità doganali procedono a controlli documentali delle informazioni e delle prove giustificative presentate. 2.   Il paese di fusione e colata è dichiarato mediante i codici documento TARIC. 3.   La mancata dichiarazione del paese di fusione e colata con prove verificabili adeguate come definito agli articoli 1 e 2 comporta il rifiuto dell’importazione. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o ottobre 2026. Tuttavia l’articolo 1, paragrafo 3, si applica dal 1 o ottobre 2026 al 30 settembre 2027. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L, 2026/1384, 24.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1384/oj . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1963/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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