Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1925/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1925 della Commissione, del 6 agosto 2026, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/357 sulle importazioni di alcune stoffe in fibra di vetro a maglia aperta originarie della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di stoffe a maglia aperta spedite dal Kosovo, dalla Moldova, dalla Macedonia del Nord e dalla Serbia, a prescindere che siano dichiarate o no originari

Pubblicato: 06/08/2026 In vigore dal: 06/08/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1925 della Commissione, del 6 agosto 2026, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/357 sulle importazioni di alcune stoffe in fibra di vetro a maglia aperta originarie della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di stoffe a maglia aperta spedite dal Kosovo, dalla Moldova, dalla Macedonia del Nord e dalla Serbia, a prescindere che siano dichiarate o no originarie del Kosovo, della Moldova, della Macedonia del Nord e della Serbia, e che dispone la registrazione di tali importazioni EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1925 of 6 August 2026 initiating an investigation concerning possible circumvention of the anti-dumping measures imposed by Implementing Regulation (EU) 2024/357 on imports of certain open mesh fabrics of glass fibres originating in the People’s Republic of China by imports of OMF consigned from Kosovo, Moldova, North Macedoni

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1925 7.8.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1925 DELLA COMMISSIONE del 6 agosto 2026 che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/357 sulle importazioni di alcune stoffe in fibra di vetro a maglia aperta originarie della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di stoffe a maglia aperta spedite dal Kosovo ( * ) , dalla Moldova, dalla Macedonia del Nord e dalla Serbia, a prescindere che siano dichiarate o no originarie del Kosovo, della Moldova, della Macedonia del Nord e della Serbia, e che dispone la registrazione di tali importazioni LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) , («regolamento di base») in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5, informati gli Stati membri, considerando quanto segue: A. DOMANDA (1) La Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda, in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale viene chiesto di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di stoffe a maglia aperta originarie della Repubblica popolare cinese e di disporre la registrazione delle importazioni di stoffe a maglia aperta spedite dal Kosovo, dalla Moldova, dalla Macedonia del Nord e dalla Serbia, a prescindere che siano dichiarate o no originarie del Kosovo, della Moldova, della Macedonia del Nord e della Serbia. (2) La domanda è stata presentata il 26 giugno 2026 da Tech-Fab Europe e.V. B. PRODOTTO (3) Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da alcune stoffe in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m 2 , ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, classificate alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2024/357 della Commissione ( 2 ) con i codici NC ex 7019 63 00 , ex 7019 64 00 , ex 7019 65 00 , ex 7019 66 00 ed ex 7019 69 90 (codici TARIC ( 3 ) 7019 63 00 39, 7019 64 00 39, 7019 65 00 28, 7019 66 00 28 e 7019 69 90 39) e originarie della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore. (4) Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con i codici NC ex 7019 63 00 , ex 7019 64 00 , ex 7019 65 00 , ex 7019 66 00 ed ex 7019 69 90 , ma spedito dal Kosovo, dalla Moldova, dalla Macedonia del Nord e dalla Serbia, a prescindere che sia dichiarato o no originario del Kosovo, della Moldova, della Macedonia del Nord e della Serbia (codici TARIC 7019 63 00 16, 7019 63 00 17, 7019 63 00 18, 7019 63 00 21, 7019 64 00 16, 7019 64 00 17, 7019 64 00 18, 701964001621, 7019 65 00 16, 7019 65 00 17, 7019 65 00 22, 7019 65 00 23, 7019 66 00 16, 7019 66 00 17, 7019 66 00 22, 7019 66 00 23, 7019 69 90 16, 7019 69 90 17, 7019 69 90 18, 7019 69 90 21) («prodotto oggetto dell’inchiesta»). C. MISURE IN VIGORE (5) Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/357 («misure in vigore»). Le misure in vigore sono state istituite per la prima volta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio ( 4 ) . D. MOTIVAZIONE (6) La domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame vengono eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. (7) Gli elementi di prova contenuti nella domanda dimostrano quanto di seguito descritto. (8) Si è verificata una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni nell’Unione dalla Repubblica popolare cinese e dal Kosovo, dalla Moldova, dalla Macedonia del Nord e dalla Serbia in seguito all’istituzione delle misure antidumping iniziali sul prodotto in esame con il regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio. (9) Tale modificazione sembra derivare da numerose pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. (10) In primo luogo, il richiedente ha fornito elementi di prova del trasbordo nell’Unione del prodotto in esame attraverso il Kosovo. (11) In secondo luogo, il richiedente ha fornito elementi di prova della spedizione del prodotto in esame attraverso la Moldova, la Macedonia del Nord e la Serbia nell’Unione successivamente all’effettuazione di operazioni di assemblaggio/completamento, rispettivamente in Moldova, Macedonia del Nord o Serbia. Gli elementi di prova dimostrano che tali operazioni di assemblaggio/completamento, in cui le principali materie prime utilizzate sono filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro e/o altri filati in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese, costituiscono un’elusione in quanto sono iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente. Inoltre il valore dei pezzi originari della Repubblica popolare cinese è superiore al 60 % del valore complessivo del prodotto assemblato e il valore aggiunto nell’operazione di assemblaggio è inferiore al 25 % del costo di produzione. Il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova del fatto che le importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione in fibra di vetro e altri filati in fibra di vetro da fornitori cinesi non collegati sono soggette a distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. (12) Gli elementi di prova dimostrano inoltre che, a causa delle pratiche descritte sopra, gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame sono indeboliti in termini sia di quantitativi sia di prezzi. Sembra che volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta siano entrati nel mercato dell’UE. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta avvengano a prezzi pregiudizievoli. (13) Infine, gli elementi di prova dimostrano che i prezzi del prodotto oggetto dell’inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame. (14) Qualora nel corso dell’inchiesta siano individuate altre pratiche di elusione contemplate all’articolo 13 del regolamento di base, diverse da quelle descritte sopra, l’inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche. E. PROCEDURA (15) Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. (16) Ai fini della raccolta delle informazioni necessarie per la presente inchiesta, tutte le parti interessate dovrebbero contattare la Commissione immediatamente e non oltre il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento. Il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate. All’occorrenza possono essere richieste informazioni anche all’industria dell’Unione. (17) Le autorità del Kosovo, della Moldova, della Macedonia del Nord, della Serbia e della Repubblica popolare cinese saranno informate dell’apertura dell’inchiesta. a) Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza (18) Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa. (19) Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente regolamento, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura « Sensitive » («Sensibile») ( 5 ) . Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato. (20) Le parti che trasmettono informazioni « sensibili » sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura « For inspection by interested parties » («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente particolareggiato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. (21) Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che la correttezza di tali informazioni non possa essere adeguatamente dimostrata in base a fonti attendibili. (22) Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi ( https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI ), comprese le richieste di registrazione in quanto parti interessate, le procure e le certificazioni in forma scannerizzata. (23) Per poter accedere a TRON.tdi, le parti interessate devono disporre di un account EU Login. Le istruzioni complete per la registrazione e l’uso di TRON.tdi sono disponibili all’indirizzo https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf . Utilizzando la piattaforma TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio e della sicurezza economica: https://europa.eu/!7tHpY3 . (24) Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate. (25) Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza: Commissione europea Direzione generale del Commercio e della sicurezza economica Direzione G Ufficio: CHAR 04/039 1049 Bruxelles/Brussel BELGIO TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi Email: TRADE-R866-OMF@ec.europa.eu b) Raccolta di informazioni e audizioni (26) Tutte le parti interessate, compresi l’industria dell’Unione, gli importatori e qualsiasi associazione pertinente, sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova, a condizione che tali comunicazioni pervengano entro il termine fissato all’articolo 3, paragrafo 2. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. c) Richieste di esenzioni (27) A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta possono essere esentate dalle misure se l’importazione non costituisce un’elusione. (28) Dato che la possibile elusione ha luogo al di fuori dell’Unione, a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta del Kosovo, della Moldova, della Macedonia del Nord e della Serbia in grado di dimostrare che non sono coinvolti nelle pratiche di elusione di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che intendono eventualmente beneficiare di un’esenzione dovrebbero manifestarsi entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento. Copie del modulo di richiesta di esenzione per i produttori esportatori in Kosovo, Moldova, Macedonia del Nord e Serbia e dei questionari per gli importatori nell’UE sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio e sicurezza economica: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2897 . I questionari devono essere presentati entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento. F. REGISTRAZIONE (29) In conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta devono essere sottoposte a registrazione al fine di garantire, qualora le conclusioni dell’inchiesta confermino l’elusione, che dazi antidumping per un importo adeguato, non superiore al dazio residuo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/357, possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni. G. TERMINI (30) Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno precisare i termini entro i quali: — le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, trasmettere i questionari, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare eventuali altre informazioni da prendere in considerazione nell’inchiesta; — i produttori del Kosovo, della Moldova, della Macedonia del Nord e della Serbia possono chiedere esenzioni dalle misure; — le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione. (31) Si ricorda che le parti potranno esercitare i diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base unicamente se si manifestano entro i termini indicati all’articolo 3 del presente regolamento. H. OMESSA COLLABORAZIONE (32) Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base. (33) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base. (34) Se una parte interessata non collabora oppure collabora solo in parte e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta per tale parte può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato. I. CALENDARIO DELL’INCHIESTA (35) A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. J. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (36) Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) . Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio e sicurezza economica: https://europa.eu/!vr4g9W . K. CONSIGLIERE-AUDITORE (37) Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento. (38) Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra la parte o le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione. (39) Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esaminerà anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta. (40) Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG COMMERCIO E SICUREZZA ECONOMICA: https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_it , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, è aperta un’inchiesta per stabilire se le importazioni nell’Unione di stoffe in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m 2 , ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, attualmente classificate con i codici NC ex 7019 63 00 , ex 7019 64 00 , ex 7019 65 00 , ex 7019 66 00 ed ex 7019 69 90 e spedite dal Kosovo, dalla Moldova, dalla Macedonia del Nord e dalla Serbia, a prescindere che siano dichiarate o no originarie del Kosovo, della Moldova, della Macedonia del Nord e della Serbia (codici TARIC 7019 63 00 16, 7019 63 00 17, 7019 63 00 18, 7019 63 00 21, 7019 64 00 16, 7019 64 00 17, 7019 64 00 18, 701964001621, 7019 65 00 16, 7019 65 00 17, 7019 65 00 22, 7019 65 00 23, 7019 66 00 16, 7019 66 00 17, 7019 66 00 22, 7019 66 00 23, 7019 69 90 16, 7019 69 90 17, 7019 69 90 18, 7019 69 90 21) eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/357. Articolo 2 1.   Le autorità doganali degli Stati membri adottano, in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di cui all’articolo 1 del presente regolamento. 2.   La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 3 1.   Le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2.   Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell’inchiesta, le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, presentare le loro osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario, le richieste di esenzione o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . 3.   Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione. Per le audizioni relative alla fase di apertura dell’inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( * ) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/357 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcune stoffe in fibra di vetro a maglia aperta originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni spedite dall’India, dall’Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L, 2024/357, 24.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/357/oj ). ( 3 ) Tali codici TARIC sono stati modificati per lasciare spazio ai nuovi codici TARIC ai fini del presente regolamento. Tali codici TARIC entreranno in vigore al momento della pubblicazione del presente regolamento. I precedenti codici TARIC erano 7019 63 00 19, 7019 64 00 19, 7019 65 00 18, 7019 66 00 18, 7019 69 90 19. ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio, del 3 agosto 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 204, 9.8.2011, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/791/oj ). ( 5 ) Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ( GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43 , ELI: http://data.europa.eu/eli/ reg/2001/1049/oj ). ( 6 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1925/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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