Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 1926/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1926 della Commissione, del 7 agosto 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese a seguito dell’accettazione di una domanda di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori

Pubblicato: 07/08/2026 In vigore dal: 07/08/2026 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni che un nuovo produttore esportatore cinese deve soddisfare per ottenere una riduzione del dazio antidumping sugli elementi di fissaggio in ferro o acciaio?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2026/1926 modifica le misure antidumping sui fasteners (elementi di fissaggio) originari della Cina, permettendo ai nuovi produttori esportatori di accedere a un'aliquota daziale ridotta del 39,6% anziché quella nazionale dell'86,5%. Per ottenere questo trattamento agevolato, il nuovo esportatore deve dimostrare tre condizioni cumulative: primo, non aver esportato il prodotto nell'UE durante il periodo d'inchiesta (luglio 2019-giugno 2020); secondo, non essere collegato a nessuno dei produttori già sottoposti a misure antidumping; terzo, aver effettivamente esportato il prodotto verso l'UE dopo il periodo d'inchiesta oppure aver assunto un impegno contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi significativi. La società Ningbo Orange Hardware Co., Ltd. ha presentato domanda il 20 gennaio 2026 e, dopo verifica della Commissione europea (incluso controllo incrociato a distanza del 22 aprile 2026), è stata riconosciuta idonea al trattamento agevolato. L'azienda ha dimostrato di aver iniziato la produzione di fasteners solo a fine 2025 e di aver iniziato le esportazioni verso l'UE nel dicembre 2025, soddisfacendo così tutte le condizioni richieste.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1926 della Commissione, del 7 agosto 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese a seguito dell’accettazione di una domanda di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1926 of 7 August 2026 amending Implementing Regulation (EU) 2022/191 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain iron or steel fasteners, originating in the People’s Republic of China following acceptance of a request for a new exporting producer treatment

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1926 10.8.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1926 DELLA COMMISSIONE del 7 agosto 2026 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese a seguito dell’accettazione di una domanda di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 9, visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ( 2 ) («regolamento iniziale»), in particolare l’articolo 2, considerando quanto segue: 1. MISURE IN VIGORE (1) Il 16 febbraio 2022 la Commissione ha istituito, con il regolamento iniziale, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio («prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese («Cina»). (2) Nell’inchiesta che ha condotto all’adozione del regolamento iniziale («inchiesta iniziale») è stato applicato il campionamento per esaminare i produttori esportatori della Cina a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036. (3) Per i produttori esportatori della Cina inclusi nel campione la Commissione ha istituito aliquote individuali del dazio antidumping comprese tra il 22,1 % e il 48,8 % sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio. Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione è stata istituita un’aliquota del dazio pari al 39,6 %. Tali produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione sono elencati nell’allegato del regolamento iniziale. È stata inoltre istituita un’aliquota del dazio su scala nazionale dell’86,5 % per il prodotto in esame proveniente dalle società della Cina che non si sono manifestate o non hanno collaborato all’inchiesta. (4) A norma dell’articolo 2 del regolamento iniziale, l’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento può essere modificato concedendo a un nuovo produttore esportatore l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, vale a dire l’aliquota del dazio del 39,6 %, qualora tale nuovo produttore esportatore della Cina fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: a) non ha esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1 o luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («periodo dell’inchiesta iniziale») («prima condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»); b) non è collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori della Cina soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, che ha collaborato o che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale («seconda condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»); c) ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo del prodotto in esame nell’Unione («terza condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»). 2. DOMANDA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI (5) Il 20 gennaio 2026 la società Ningbo Orange Hardware Co., Ltd. («richiedente») ha presentato alla Commissione una domanda per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ed essere pertanto soggetta all’aliquota del dazio applicabile alle società della Cina che hanno collaborato non incluse nel campione, affermando di soddisfare tutte e tre le condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento iniziale («domanda»). (6) Al fine di determinare se il richiedente rispettasse le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori di cui all’articolo 2 del regolamento iniziale («condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»), la Commissione ha innanzitutto inviato al richiedente un questionario nel quale venivano richiesti elementi di prova a dimostrazione del rispetto di tali condizioni. Parallelamente, la Commissione ha informato l’industria dell’Unione in merito alla domanda del richiedente, invitandola a presentare osservazioni. L’industria dell’Unione, rappresentata dall’European Industrial Fasteners Institute («EIFI»), ha presentato osservazioni in cui ha messo in dubbio l’esistenza della società, il suo indirizzo, la sua appartenenza all’industria e la sua certificazione ISO. La Commissione ha concluso che tali osservazioni non incidevano sulla conclusione secondo cui le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori erano rispettate. (7) Dopo aver analizzato la risposta del richiedente al questionario, la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni ed elementi di prova, che il richiedente ha fornito. Dopo aver analizzato gli ulteriori elementi di prova, la Commissione ha consultato la banca dati online Orbis, nonché le banche dati cinesi Qichacha e Tianyancha, per ottenere informazioni sulla società, verificando in modo incrociato tutte le informazioni disponibili con quelle disponibili al pubblico. (8) Il 22 aprile 2026 la Commissione ha effettuato un controllo incrociato a distanza per verificare le informazioni fornite dal richiedente. La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. 3. ANALISI DELLA DOMANDA (9) Per quanto riguarda la prima condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, la Commissione ha stabilito che il richiedente non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale. La Commissione ha constatato che il richiedente ha iniziato a fabbricare elementi di fissaggio in ferro o acciaio solo alla fine del 2025. Precedentemente la società fabbricava prodotti diversi dagli elementi di fissaggio. La Commissione ha verificato il relativo reddito operativo per confermare le vendite. La società ha iniziato a esportare il prodotto in esame nell’Unione nel dicembre 2025. (10) Per quanto riguarda la seconda condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, la Commissione ha stabilito che Ningbo Orange Hardware Co., Ltd. è di proprietà di due azionisti che non sono collegati a nessuno dei produttori esportatori della Cina soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale. (11) Per quanto riguarda la terza condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, la Commissione ha stabilito che il richiedente ha esportato il prodotto in esame nell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. (12) Il richiedente ha fornito documenti giustificativi quali fatture, polizze di carico e documenti bancari che attestano il pagamento ricevuto da un acquirente dell’Unione per il prodotto in esame. (13) Nel 2025 e nel 2026 il richiedente ha inoltre acquistato diverse nuove macchine per la produzione di elementi di fissaggio, dato che dimostra ulteriormente la sua intenzione di continuare e potenzialmente espandere le esportazioni del prodotto in esame verso il mercato dell’Unione in futuro. (14) La Commissione ha verificato i documenti giustificativi delle vendite all’esportazione del richiedente nell’Unione e ha concluso che il richiedente rispettava la terza condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. (15) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che il richiedente rispettava le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori e che la domanda dovrebbe pertanto essere accolta. Il richiedente dovrebbe quindi essere soggetto al dazio antidumping del 39,6 % applicato alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale. (16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento iniziale. 4. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI (17) Il richiedente e l’industria dell’Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto opportuno concedere al richiedente l’applicazione dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale. (18) Tutte le parti interessate, segnatamente l’industria dell’Unione e il richiedente, hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni. (19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, all’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione è aggiunta la voce seguente: Paese Società Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Ningbo Orange Hardware Co., Ltd 88FE Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/191/oj . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1926/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il regolamento disciplina il trattamento dei nuovi produttori esportatori nel contesto dei dazi antidumping, istituto fondamentale della difesa commerciale dell'UE. Le aziende esportatrici cinesi devono verificare se rientrano nelle categorie soggette a dazi differenziati (aliquota individuale, aliquota per cooperatori non campionati, o aliquota nazionale), consultando il codice TARIC e l'allegato del regolamento. Commercialisti e consulenti doganali devono conoscere i criteri di collegamento tra società, il periodo d'inchiesta rilevante e la documentazione necessaria (fatture, polizze di carico, documenti bancari) per dimostrare l'effettiva esportazione e l'indipendenza da produttori già sanzionati.

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