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Regolamento UE 2403/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2403 della Commissione, del 5 settembre 2024, recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 6 settembre 2024

Pubblicato: 05/09/2024 In vigore dal: 05/09/2024 Documento ufficiale

Qual è il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio nell'Unione europea a partire dal 6 settembre 2024?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2403 della Commissione europea fissa il dazio all'importazione per il riso semigreggio (codice NC 1006 20) a 42,50 EUR per tonnellata, a decorrere dal 6 settembre 2024. Questa norma si applica a tutti i tipi di riso semigreggio importati nell'Unione europea, ad eccezione delle varietà Basmati, che rimangono soggette a una disciplina separata. Il dazio è stato calcolato sulla base di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che stabilisce un metodo specifico per il calcolo dei dazi su questo prodotto agricolo. La determinazione del nuovo importo è stata necessaria perché nel periodo dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024 sono stati rilasciati titoli d'importazione per 384.694 tonnellate di riso semigreggio, rendendo opportuno l'aggiornamento della misura tariffaria precedente.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2403 della Commissione, del 5 settembre 2024, recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 6 settembre 2024 EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2403 of 5 September 2024 fixing the import duties applicable to certain types of husked rice from 6 September 2024

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2403 6.9.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2403 DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 2024 recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 6 settembre 2024 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 183, primo comma, lettera a), considerando quanto segue: (1) L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio, approvato con decisione 2005/476/CE del Consiglio ( 2 ) , istituisce un metodo per il calcolo dei dazi applicati alle importazioni di riso semigreggio. (2) Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati rilasciati titoli d’importazione per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 , esclusi i titoli d’importazione di riso Basmati, per un quantitativo di 384 694 tonnellate per il periodo dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024. Occorre pertanto modificare il dazio all’importazione applicabile al riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati, fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/840 della Commissione ( 3 ) . (3) È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2024/840. (4) Il dazio applicabile deve essere fissato entro dieci giorni a decorrere dal termine del periodo sopra indicato. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri immediatamente in vigore, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il dazio all’importazione applicabile al riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 diverso dalle varietà di riso Basmati semigreggio indicate all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/2835 della Commissione ( 4 ) è di 42,50 EUR/t. Articolo 2 Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/840 è abrogato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2024 Per la Commissione a nome della presidente Wolfgang BURTSCHER Direttore generale Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj . ( 2 ) Decisione 2005/476/CE del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio e che modifica le decisioni 2004/617/CE, 2004/618/CE e 2004/619/CE ( GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 67 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/476/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/840 della Commissione, del 6 marzo 2024, recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 7 marzo 2024 ( GU L, 2024/840, 7.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/840/oj ). ( 4 ) Regolamento delegato (UE) 2023/2835 della Commissione, del 10 ottobre 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme sulle importazioni nei settori del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo e che abroga i regolamenti (CE) n. 3330/94, (CE) n. 2810/95, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 972/2006, (CE) n. 504/2007, (CE) n. 1375/2007, (CE) n. 402/2008, (CE) n. 1295/2008, (CE) n. 1312/2008 e (UE) n. 642/2010, (CEE) n. 1361/76, (CEE) n. 1842/81, (CEE) n. 3556/87, (CEE) n. 3846/87, (CEE) n. 815/89, (CE) n. 765/2002, (CE) n. 1993/2005, (CE) n. 1670/2006, (CE) n. 1731/2006, (CE) n. 1741/2006, (CE) n. 433/2007, (CE) n. 1359/2007, (CE) n. 1454/2007, (CE) n. 508/2008, (CE) n. 903/2008, (CE) n. 147/2009, (CE) n. 612/2009, (UE) n. 817/2010, (UE) n. 1178/2010, (UE) n. 90/2011 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1373/2013 della Commissione ( GU L, 2023/2835, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2835/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2403/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento 2024/2403 è lo strumento normativo di riferimento per operatori del commercio internazionale, importatori e distributori di riso che devono applicare i dazi doganali sulle importazioni da paesi terzi. La norma si collega direttamente alla politica agricola comune (PAC) e all'organizzazione comune dei mercati agricoli disciplinata dal Regolamento (UE) 1308/2013, nonché agli accordi commerciali internazionali tra UE e Stati Uniti. Consulenti doganali e aziende import-export devono considerare questa misura tariffaria nel calcolo dei costi di importazione e nella pianificazione commerciale.

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