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Regolamento UE 2320/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2320 della Commissione, del 18 novembre 2025, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 18/11/2025 In vigore dal: 18/11/2025 Documento ufficiale

Cosa prevede il Regolamento UE 2025/2320 riguardo alla modifica del nome della società PT. Miwon Indonesia e quali sono gli effetti sulla sua posizione tariffaria?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2025/2320 modifica il precedente Regolamento UE 2021/633 per riconoscere il cambio di denominazione della società PT. Miwon Indonesia, che ha modificato il proprio nome in PT. Daesang Ingredients Indonesia a partire dal 7 gennaio 2025. La società era soggetta a un dazio antidumping definitivo del 13,3% sulle importazioni di glutammato monosodico, identificata dal codice addizionale TARIC B962. La Commissione europea ha verificato che il cambio di nome è stato regolarmente registrato presso le autorità competenti e non ha comportato modifiche sostanziali (come nuovi rapporti con gruppi societari non precedentemente sottoposti a inchiesta) che potessero influire sul livello del dazio applicabile. Di conseguenza, il codice TARIC B962 e l'aliquota tariffaria del 13,3% rimangono applicabili alla società con il nuovo nome, garantendo continuità nella posizione doganale. Il regolamento prevede inoltre che qualsiasi dazio pagato in eccesso sulle importazioni successive al 7 gennaio 2025 sia rimborsato o sgravato secondo la normativa doganale vigente.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2320 della Commissione, del 18 novembre 2025, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2320 of 18 November 2025 amending Implementing Regulation (EU) 2021/633 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of monosodium glutamate originating in the People’s Republic of China and in Indonesia following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2320 19.11.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2320 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2025 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ( 1 ) , in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Le importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia sono soggette a dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/84 della Commissione ( 2 ) e mantenuti in vigore dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 della Commissione ( 3 ) in seguito a un riesame in previsione della scadenza. (2) La società PT. Miwon Indonesia, codice addizionale TARIC ( 4 ) B962, soggetta a un'aliquota individuale del dazio antidumping del 13,3 %, ha informato la Commissione in data 7 gennaio 2025 di aver modificato il proprio nome in PT. Daesang Ingredients Indonesia. (3) La società ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di avvalersi dell'aliquota individuale del dazio antidumping a essa applicata sotto il nome precedente. (4) La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome è stata debitamente registrata presso le autorità competenti e non ha dato luogo a modifiche tali da incidere potenzialmente sul livello del dazio, quali nuovi rapporti con altri gruppi di società che non sono stati oggetto di inchiesta da parte della ommissione. (5) Questa modifica del nome non pregiudica pertanto le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2015/84, confermate dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/633, in particolare l'aliquota del dazio antidumping applicabile alla società in questione. (6) La Commissione ha contattato la società interessata per confermare che la data pertinente per la modifica del nome fosse il 7 gennaio 2025. La società ha confermato che, ai fini degli effetti della modifica del nome, la data della notifica alla Commissione era corretta. (7) Il 19 settembre 2025 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva prendere atto della modifica del nome. Alla società in questione e all'industria dell'Unione è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni sulle informazioni divulgate. Non sono pervenute osservazioni. (8) Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando precedenti, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 affinché rispecchi la modifica del nome della società cui era stato precedentemente attribuito il codice addizionale TARIC B962. (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   L'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 è così modificato: «PT. Miwon Indonesia B962» è sostituito da «PT. Daesang Ingredients Indonesia B962». 2.   Il codice addizionale TARIC B962 precedentemente attribuito a PT. Miwon Indonesia si applica a PT. Daesang Ingredients Indonesia a decorrere dal 7 gennaio 2025. Si procede al rimborso o allo sgravio, in conformità alla normativa doganale applicabile, di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da PT. Daesang Ingredients Indonesia in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 per quanto riguarda PT. Miwon Indonesia. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/84 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia ( GU L 15 del 22.1.2015, pag. 54 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/84/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 della Commissione, del 14 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 132 del 19.4.2021, pag. 63 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/633/oj ). ( 4 ) Tariffa integrata dell'Unione europea. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2320/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2025/2320 riguarda dazi antidumping, codici TARIC, classificazione doganale e continuità tariffaria nelle operazioni di import-export. È rilevante per importatori, spedizionieri e consulenti doganali che gestiscono il glutammato monosodico da Cina e Indonesia, in quanto disciplina l'applicazione delle aliquote antidumping e i diritti di rimborso. La normativa si colloca nel contesto della difesa commerciale dell'UE contro il dumping e della gestione amministrativa delle misure protezionistiche.

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