Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 2185/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2185 della Commissione, del 10 settembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 per quanto riguarda alcune procedure, il calcolo dei valori forfettari all’importazione e i dazi addizionali all’importazione

Pubblicato: 10/09/2025 In vigore dal: 10/09/2025 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche introdotte dal Regolamento UE 2025/2185 alla disciplina dei dazi addizionali all'importazione e dei valori forfettari per i prodotti ortofrutticoli?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2025/2185 modifica il sistema di calcolo e applicazione dei dazi addizionali all'importazione per i prodotti ortofrutticoli, semplificando le procedure amministrative. La principale novità riguarda la fissazione settimanale (ogni martedì) dei valori forfettari all'importazione, calcolati come media ponderata dei prezzi rappresentativi comunicati dagli Stati membri, ridotta di un importo forfettario di 5 EUR/100 kg e dei dazi doganali ad valorem. Questo sistema sostituisce il precedente, rendendo più prevedibili e trasparenti i valori di riferimento per gli operatori commerciali. Per quanto riguarda i dazi addizionali, il regolamento chiarisce che possono essere applicati solo quando il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica supera il volume limite stabilito per ciascun prodotto e periodo, con l'importo del dazio pari a un terzo del dazio doganale erga omnes. Il regolamento introduce inoltre esclusioni specifiche dall'applicazione dei dazi addizionali per le merci importate in contingenti tariffari non preferenziali e nel sistema di preferenze tariffarie generalizzate. L'allegato VII specifica i periodi di applicazione per ogni prodotto (pomodori, cetrioli, agrumi, frutta, ecc.), con calendari differenziati che riflettono i cicli produttivi stagionali europei.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2185 della Commissione, del 10 settembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 per quanto riguarda alcune procedure, il calcolo dei valori forfettari all’importazione e i dazi addizionali all’importazione EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2185 of 10 September 2025 amending Implementing Regulation (EU) 2017/892 as regards certain procedures, the calculation of standard import values and additional import duties

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2185 4.12.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2185 DELLA COMMISSIONE del 10 settembre 2025 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 per quanto riguarda alcune procedure, il calcolo dei valori forfettari all’importazione e i dazi addizionali all’importazione LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 174, paragrafo 1, primo comma, lettera d), l’articolo 181, paragrafo 3, e l’articolo 182, paragrafi 1 e 4, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione ( 2 ) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, comprese le norme sulla presentazione delle domande di aiuto e sull’approvazione dei programmi operativi. Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) ha stabilito nuove norme per i programmi operativi delle organizzazioni di produttori. È pertanto necessario eliminare dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 le disposizioni restanti relative alla gestione di tali programmi operativi. (2) A fini di semplificazione e di riduzione dell’onere amministrativo, è opportuno che la fissazione dei valori forfettari all’importazione avvenga su base settimanale. Il valore forfettario all’importazione dovrebbe essere calcolato sulla base della comunicazione, da parte degli Stati membri, delle quotazioni registrate in mercati di importazione rappresentativi. (3) Ai fini dell’applicazione efficace dei dazi addizionali all’importazione di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è necessario semplificare alcune disposizioni di attuazione e allinearle alla tabella dei dazi dell’UE dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC. (4) Poiché per determinati prodotti possono essere applicati dazi addizionali all’importazione durante periodi determinati, è necessario tenere conto di tali periodi stabiliti nella tabella dei dazi dell’UE dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC. A seguito delle modiche delle classificazioni, è inoltre opportuno aggiornare i codici della nomenclatura combinata dei prodotti. (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 è così modificato: 1) l’articolo 23 è sostituito dal seguente: «Articolo 23 Richieste di riconoscimento Fatto salvo l’articolo 24, gli Stati membri stabiliscono procedure per le richieste di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori.» ; 2) all’articolo 38, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Per ciascuno dei prodotti ed entro i periodi di applicazione indicati nell’allegato VII, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891, la Commissione fissa, ogni martedì, un valore forfettario all’importazione. Il valore forfettario all’importazione è pari alla media ponderata dei prezzi rappresentativi di cui all’articolo 74 del regolamento delegato (UE) 2017/891 comunicata dagli Stati membri, ridotta di un importo forfettario di 5 EUR/100 kg e dei dazi doganali ad valorem. Entro i periodi di applicazione indicati nell’allegato VII, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891, i valori forfettari all’importazione sono validi dal giorno successivo a quello della pubblicazione e fino alla fissazione dei valori forfettari all’importazione successivi. Se il martedì cade in un giorno festivo della Commissione, i valori forfettari all’importazione sono fissati il giorno lavorativo successivo.» ; 3) l’articolo 39 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Un dazio addizionale all’importazione di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell’allegato VII del presente regolamento. Tale dazio addizionale all’importazione si applica se il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi di applicazione indicati nel suddetto allegato supera il volume limite per tale prodotto per il periodo pertinente.» ; b) al paragrafo 3, nella frase introduttiva il termine «dopo» è sostituito dal termine «a decorrere da»; 4) l’articolo 40 è sostituito dal seguente: «Articolo 40 Importo del dazio addizionale all’importazione Il dazio addizionale all’importazione applicato a norma dell’articolo 39 è pari ad un terzo del dazio doganale erga omnes indicato nella tariffa doganale comune per il prodotto in questione.» ; 5) all’articolo 41, il paragrafo 1 è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le merci importate nell’ambito di un contingente tariffario non preferenziale;»; b) è aggiunta la lettera seguente: «c) le merci importate nell’ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ) ( *1 ) Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio ( GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/978/oj ).»;" 6) l’allegato VII è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati ( GU L 138 del 25.5.2017, pag. 57 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/892/oj ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 ( GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj ). ALLEGATO «ALLEGATO VII Prodotti e periodi di applicazione dei dazi addizionali all’importazione di cui all’articolo 39 Fatte salve le regole sull’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base dei codici NC. Numero d’ordine Codice NC Designazione delle merci Periodo di applicazione 78.0015 0702 00 10 , 0702 00 91 , 0702 00 99 Pomodori interi, con diametro massimo inferiore a 47 mm, altri pomodori a grappolo, altri pomodori 1 o ottobre - 31 maggio 78.0020 1 o giugno - 30 settembre 78.0065 0707 00 05 Cetrioli 1 o maggio - 31 ottobre 78.0075 1 o novembre - 30 aprile 78.0085 0709 91 00 Carciofi 1 o novembre - 30 giugno 78.0100 0709 93 10 Zucchine 1 o gennaio - 31 dicembre 78.0110 0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28 Arance navel, arance bionde, altre arance dolci 1 o dicembre - 31 maggio 78.0120 0805 22 00 Clementine 1 o novembre - fine febbraio 78.0130 0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00 Satsuma, mandarini e tangerini, wilkings e simili ibridi di agrumi, esclusi i tangerini, i satsuma e le clementine 1 o novembre - fine febbraio 78.0155 0805 50 10 Limoni ( Citrus limon, Citrus limonum ) 1 o giugno - 31 dicembre 78.0160 1 o gennaio - 31 maggio 78.0170 0806 10 10 Uve da tavola 21 luglio - 20 novembre 78.0175 0808 10 80 Mele 1 o gennaio - 31 agosto 78.0180 1 o settembre - 31 dicembre 78.0220 0808 30 90 Pere 1 o gennaio - 30 aprile 78.0235 1 o luglio - 31 dicembre 78.0250 0809 10 00 Albicocche 1 o giugno - 31 luglio 78.0265 0809 29 00 Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide 21 maggio - 10 agosto 78.0270 0809 30 20 , 0809 30 30 , 0809 30 80 Pesche tabacchiere ( Prunus persica var. platycarpa ) e pesche noci platerina ( Prunus persica var. platerina ), pesche noci, altre pesche. 11 giugno - 30 settembre 78.0280 0809 40 05 Prugne 11 giugno - 30 settembre ». ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2185/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2025/2185 è il riferimento normativo per commercialisti e operatori del settore agroalimentare che gestiscono importazioni di prodotti ortofrutticoli, in quanto disciplina valori forfettari all'importazione, dazi addizionali all'importazione, nomenclatura combinata e contingenti tariffari. Gli importatori e gli spedizionieri doganali devono consultarlo per comprendere l'applicazione dei dazi doganali erga omnes, le esclusioni tariffarie preferenziali e il sistema di preferenze generalizzate (SPG), nonché per pianificare le operazioni di immissione in libera pratica rispetto ai volumi limite stagionali.

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