Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1868 della Commissione, del 12 settembre 2025, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/835, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Argentina in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
Quali prodotti sono soggetti al dazio compensativo sulle importazioni di biodiesel argentino secondo il Regolamento UE 2025/1868?
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Il Regolamento UE 2025/1868 modifica il precedente Regolamento UE 2025/835 per chiarire e ampliare l'ambito di applicazione del dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina. La norma si applica agli esteri monoalchilici di acidi grassi e ai gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi o idrotrattamento, di origine non fossile, sia in forma pura che incorporati in miscela. La modifica principale riguarda l'inclusione esplicita dei Sustainable Aviation Fuel (SAF) e dell'olio vegetale idrotrattato (HVO), precedentemente non chiaramente identificati nella classificazione tariffaria. Questo aspetto è rilevante per le aziende importatrici e i distributori di carburanti sostenibili, poiché il dazio si applica indipendentemente dalla classificazione doganale utilizzata, purché il prodotto corrisponda alla definizione tecnica stabilita. La norma entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e riguarda specifici codici NC e TARIC, rendendo necessario un aggiornamento delle procedure doganali e dei sistemi di classificazione delle merci.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1868 della Commissione, del 12 settembre 2025, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/835, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Argentina in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1868 of 12 September 2025 correcting Implementing Regulation (EU) 2025/835 imposing a definitive countervailing duty on imports of biodiesel originating in Argentina following an expiry review pursuant to Article 18 of Regulation (EU) 2016/1037 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1868
15.9.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1868 DELLA COMMISSIONE
del 12 settembre 2025
recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/835, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Argentina in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 15 e l’articolo 24, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Con il proprio regolamento di esecuzione (UE) 2025/835 la Commissione europea ha istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni di biodiesel originario dell’Argentina in seguito a un riesame in previsione della scadenza
(
2
)
.
(2)
Il prodotto in esame, quale descritto nella sezione 2 del regolamento iniziale, è costituito da «esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile» e comprende pertanto i carburanti sostenibili per l’aviazione («SAF») che sono esteri idrotrattati e acidi grassi. I SAF nell’ambito del processo HEFA
(
3
)
e l’olio vegetale idrotrattato (HVO) sono idrocarburi paraffinici e presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base.
(3)
Benché le misure compensative siano istituite in base alla definizione del prodotto, indipendentemente dalla classificazione tariffaria, a fini di chiarezza e per garantire la corretta applicazione dei dazi compensativi si ritiene opportuno modificare il regolamento iniziale al fine di includervi, all’articolo 1, paragrafo 1, i codici NC ex 2710 19 11 , ex 2710 19 15 , ex 2710 19 21 , ex 2710 19 25 ed ex 2710 19 29 e i corrispondenti codici TARIC, relativi ai SAF.
(4)
La presente modifica non ha alcuna incidenza sulla definizione del prodotto delle misure in vigore.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/835 è sostituito dal seguente:
«1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in miscela, attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98 (codici TARIC 1516 20 98 21, 1516 20 98 29 e 1516 20 98 33), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518 00 91 21, 1518 00 91 29 e 1518 00 91 33), ex 1518 00 95 (codice TARIC 1518 00 95 21), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518 00 99 21, 1518 00 99 29 e 1518 00 99 33), ex 2710 19 11 (codice TARIC 2710 19 11 10), ex 2710 19 15 (codice TARIC 2710 19 15 10), ex 2710 19 21 (codice TARIC 2710 19 21 10), ex 2710 19 25 (codice TARIC 2710 19 25 10), ex 2710 19 29 (codice TARIC 2710 19 29 10), ex 2710 19 42 (codici TARIC 2710 19 42 21 e 2710 19 42 29), ex 2710 19 44 (codici TARIC 2710 19 44 21, 2710 19 44 29 e 2710 19 44 33), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 e 2710 19 46 33), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710 19 47 21, 2710 19 47 29 e 2710 19 47 33), 2710 20 11 , 2710 20 16 , ex 3824 99 92 (codici TARIC 3824 99 92 10, 3824 99 92 14 e 3824 99 92 17), 3826 00 10 ed ex 3826 00 90 (codici TARIC 3826 00 90 11, 3826 00 90 19 e 3826 00 90 33) e originari dell’Argentina.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1037/oj
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/835 della Commissione, del 5 maggio 2025, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L, 2025/835, 6.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/835/oj
).
(
3
)
Hydroprocessed Esters and Fatty Acids
(esteri idrolavorati e acidi grassi).
(
4
)
Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1868/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2025/1868 è lo strumento normativo di riferimento per commercialisti e consulenti doganali che operano nel settore dei biocarburanti e dei carburanti sostenibili, in particolare per questioni relative a dazi compensativi, sovvenzioni e misure di difesa commerciale. La norma coinvolge direttamente importatori, distributori e produttori di biodiesel, HVO e SAF, richiedendo attenzione ai codici TARIC, alla classificazione tariffaria e alle procedure di dichiarazione doganale secondo il Regolamento (UE) 2016/1037 sulla difesa contro le importazioni sovvenzionate.
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