Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1861 della Commissione, del 12 settembre 2025, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Quali sono le modifiche apportate dal Regolamento UE 2025/1861 ai dazi antidumping sul biodiesel importato dagli Stati Uniti?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2025/1861 modifica il precedente Regolamento UE 2021/1266 per includere esplicitamente i carburanti sostenibili per l'aviazione (SAF) di tipo HEFA tra i prodotti soggetti a dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel dagli Stati Uniti. La modifica aggiunge specifici codici NC (ex 2710 19 11, ex 2710 19 15, ex 2710 19 21, ex 2710 19 25, ex 2710 19 29) e i corrispondenti codici TARIC per chiarire che anche i SAF idrotrattati, che presentano le medesime caratteristiche fisiche e chimiche del biodiesel tradizionale e dell'HVO (olio vegetale idrotrattato), rimangono soggetti alle misure protezionistiche. Il dazio antidumping definitivo rimane di 172,2 EUR per tonnellata netta per "tutte le altre società", mentre sono previste eccezioni per quattro società canadesi specificamente nominate. La normativa si applica sia al biodiesel in forma pura sia alle miscele contenenti oltre il 20% di biodiesel, con applicazione proporzionale del dazio in base al tenore effettivo del prodotto nella miscela.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1861 della Commissione, del 12 settembre 2025, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1861 of 12 September 2025 correcting Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1266 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of biodiesel originating in the United States of America following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1861
15.9.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1861 DELLA COMMISSIONE
del 12 settembre 2025
recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Con il proprio regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266
(
2
)
(«regolamento iniziale»), la Commissione europea ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America in seguito a un riesame in previsione della scadenza.
(2)
Il prodotto in esame, quale descritto nella sezione 2 del regolamento iniziale, è costituito da «esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile» e comprende pertanto i carburanti sostenibili per l’aviazione («SAF») che sono esteri idrotrattati e acidi grassi («HEFA»). I SAF ottenuti attraverso il processo HEFA
(
3
)
e l’olio vegetale idrotrattato («HVO») sono idrocarburi paraffinici e presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base.
(3)
Benché le misure antidumping siano istituite in base alla definizione del prodotto, indipendentemente dalla classificazione tariffaria, a fini di chiarezza e per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping si ritiene necessario modificare il regolamento iniziale al fine di includervi, all’articolo 1, paragrafo 1, all’articolo 2,paragrafo 1 e all’articolo 3, paragrafo 1, i codici NC ex 2710 19 11 , ex 2710 19 15 , ex 2710 19 21 , ex 2710 19 25 ed ex 2710 19 29 e i corrispondenti codici TARIC, relativi ai SAF.
(4)
La presente modifica non ha alcuna incidenza sulla definizione del prodotto delle misure in vigore.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 è sostituito dal seguente:
«1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come “biodiesel”, in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d’America, attualmente classificabili ai codici NC ex 1516 20 98 (codici TARIC 1516 20 98 21 e 1516 20 98 29), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518 00 91 21 e 1518 00 91 29), ex 1518 00 95 (codice TARIC 1518 00 95 21), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518 00 99 21 e 1518 00 99 29), ex 2710 19 11 (codice TARIC 2710 19 11 10), ex 2710 19 15 (codice TARIC 2710 19 15 10), ex 2710 19 21 (codice TARIC 2710 19 21 10), ex 2710 19 25 (codice TARIC 2710 19 25 10), ex 2710 19 29 (codice TARIC 2710 19 29 10), ex 2710 19 42 (codici TARIC 2710 19 42 21 e 2710 19 42 29), ex 2710 19 44 (codici TARIC 2710 19 44 21 e 2710 19 44 29), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710 19 46 21 e 2710 19 46 29), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710 19 47 21 e 2710 19 47 29), 2710 20 11 , 2710 20 16 , ex 3824 99 92 (codici TARIC 3824 99 92 10, 3824 99 92 14 e 3824 99 92 17), 3826 00 10 ed ex 3826 00 90 (codici TARIC 3826 00 90 11 e 3826 00 90 19).».
Articolo 2
L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 è sostituito dal seguente:
«1. Il dazio antidumping definitivo applicabile a “tutte le altre società” di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è esteso alle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come “biodiesel”, in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, spediti dal Canada, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari del Canada o no, attualmente classificabili ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516 20 98 21), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518 00 91 21), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518 00 99 21), ex 2710 19 42 (codice TARIC 2710 19 42 21), ex 2710 19 44 (codice TARIC 2710 19 44 21), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710 19 46 21), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710 19 47 21), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710 20 11 21), ex 2710 20 16 (codice TARIC 2710 20 16 21), ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824 99 92 10), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826 00 10 20, 3826 00 10 50, 3826 00 10 89) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826 00 90 11), ad eccezione di quelli prodotti dalle società sottoelencate:
Paese
Società
Codice addizionale TARIC
Canada
BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada
B107
Canada
DSM Nutritional Products Canada Inc., Dartmouth, Nuova Scozia, Canada
C114
Canada
Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada
B108
Canada
Verbio Diesel Canada Corporation, Welland, Ontario, Canada
C600
Il dazio da estendere è quello stabilito per “tutte le altre società” all’articolo 1, paragrafo 2, ossia un dazio antidumping definitivo di 172,2 EUR per tonnellata netta.
Il dazio antidumping sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).».
Articolo 3
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 è sostituito dal seguente:
«1. Il dazio antidumping definitivo istituito dall’articolo 1, paragrafo 2, è esteso alle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d’America e attualmente classificabili ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516 20 98 33), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518 00 91 33), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518 00 99 33), ex 2710 19 44 (codice TARIC 2710 19 44 33), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710 19 46 33), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710 19 47 33), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710 20 11 33), ex 2710 20 16 (codice TARIC 2710 20 16 33), ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824 99 92 17) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826 00 90 33).
Il dazio antidumping sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).».
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 della Commissione del 29 luglio 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 277 del 2.8.2021, pag. 34
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1266/oj
).
(
3
)
Hydroprocessed Esters and Fatty Acids
(esteri idrolavorati e acidi grassi).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1861/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2025/1861 riguarda i dazi antidumping, le misure commerciali protezionistiche e la classificazione tariffaria di biodiesel e carburanti sostenibili. Importatori, trader e aziende del settore energetico devono consultarlo per comprendere l'applicazione dei codici TARIC, le soglie di concentrazione nelle miscele e le esenzioni per specifici produttori, in relazione alle norme UE sulla difesa dalle importazioni oggetto di dumping.
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