Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 1785/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1785 della Commissione, del 23 luglio 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese a seguito dell’accettazione di una domanda di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori

Pubblicato: 23/07/2026 In vigore dal: 23/07/2026 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti che una società cinese deve soddisfare per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori e beneficiare di un'aliquota daziale ridotta sugli elementi di fissaggio in ferro o?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2026/1785 modifica le misure antidumping sugli elementi di fissaggio in ferro o acciaio provenienti dalla Cina, consentendo ai nuovi produttori esportatori di accedere a un'aliquota daziale agevolata del 39,6% anziché quella nazionale del 86,5%. Per ottenere questo beneficio, il nuovo produttore esportatore deve soddisfare tre condizioni cumulative: non aver esportato il prodotto nell'Unione durante il periodo di inchiesta (1° luglio 2019 - 30 giugno 2020), non essere collegato a nessuno dei produttori già soggetti alle misure antidumping, e aver effettivamente esportato il prodotto nell'Unione dopo il periodo di inchiesta oppure aver assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi significativi. La Commissione europea verifica il rispetto di questi requisiti attraverso questionari, richieste di documentazione e consultazione di banche dati pubbliche e private. Nel caso specifico, la società Zhejiang Yitai Mechanical Technology Co., Ltd. ha dimostrato di soddisfare tutti i requisiti: costituita nel 2022, ha ottenuto la licenza di esportazione nel 2023 e ha iniziato le esportazioni nel 2025, risultando completamente indipendente dai produttori già sanzionati.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1785 della Commissione, del 23 luglio 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese a seguito dell’accettazione di una domanda di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1785 of 23 July 2026 amending Implementing Regulation (EU) 2022/191 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain iron or steel fasteners originating in the People’s Republic of China following acceptance of a request for new exporting producer treatment

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1785 24.7.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1785 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2026 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese a seguito dell’accettazione di una domanda di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ( 2 ) («regolamento iniziale»), in particolare l’articolo 2, considerando quanto segue: 1. MISURE IN VIGORE (1) Il 16 febbraio 2022 la Commissione ha istituito, con il regolamento iniziale, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese («Cina») («prodotto in esame»). (2) Nell’inchiesta che ha condotto all’adozione del regolamento iniziale («inchiesta iniziale») è stato applicato il campionamento per esaminare i produttori esportatori della Cina in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. (3) Per i produttori esportatori della Cina inclusi nel campione la Commissione ha istituito aliquote individuali del dazio antidumping comprese tra il 22,1 % e il 48,8 % sulle importazioni del prodotto in esame. Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione è stata istituita un’aliquota del dazio pari al 39,6 %. Tali produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione sono elencati nell’allegato del regolamento iniziale. È stata inoltre istituita un’aliquota del dazio su scala nazionale dell’86,5 % per il prodotto in esame proveniente dalle società della Cina che non si sono manifestate o non hanno collaborato all’inchiesta. (4) A norma dell’articolo 2 del regolamento iniziale, l’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento può essere modificato concedendo a un nuovo produttore esportatore l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, vale a dire l’aliquota del dazio del 39,6 %, qualora tale nuovo produttore esportatore della Cina fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: a) non ha esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1 o luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («periodo dell’inchiesta iniziale») («prima condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»); b) non è collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori della Cina soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, che ha collaborato o che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale («seconda condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»); e c) ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo del prodotto in esame nell’Unione («terza condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»). 2. DOMANDA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI (5) Il 17 settembre 2025 la società Zhejiang Yitai Mechanical Technology Co., Ltd. («richiedente») ha presentato alla Commissione una domanda per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ed essere pertanto soggetta all’aliquota del dazio applicabile alle società della Cina che hanno collaborato non incluse nel campione, affermando di soddisfare tutte e tre le condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento iniziale («domanda»). (6) Al fine di determinare se il richiedente rispettasse le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori di cui all’articolo 2 del regolamento iniziale («condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»), la Commissione ha inviato al richiedente un questionario nel quale venivano richiesti elementi di prova a dimostrazione del rispetto di tali condizioni. Parallelamente, la Commissione ha informato l’industria dell’Unione in merito alla domanda del richiedente, invitandola a presentare osservazioni. L’industria dell’Unione, rappresentata dall’European Industrial Fasteners Institute, non ha presentato osservazioni in merito al rispetto da parte del richiedente delle condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. (7) Dopo aver analizzato la risposta del richiedente al questionario, la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni ed elementi di prova, che il richiedente ha fornito. Dopo aver analizzato gli ulteriori elementi di prova, la Commissione ha consultato la banca dati online Orbis ( 3 ) , nonché banche dati cinesi quali Aichicha ( 4 ) e Tianyancha ( 5 ) , per ottenere informazioni sulla società, verificando in modo incrociato tutte le informazioni disponibili con quelle disponibili al pubblico su Internet. 3. ANALISI DELLA DOMANDA (8) Per quanto riguarda la prima condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, la Commissione ha stabilito che il richiedente non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale. La Commissione ha constatato che il richiedente è stato costituito nel 2022, ha ottenuto una licenza di esportazione nel 2023 e ha iniziato a esportare il prodotto in esame nell’Unione nel 2025. (9) Per quanto riguarda la seconda condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, la Commissione ha stabilito che il richiedente non è collegato a nessuno dei produttori esportatori della Cina soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale. (10) Per quanto riguarda la terza condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, la Commissione ha stabilito che il richiedente ha esportato il prodotto in esame nell’Unione a partire da maggio 2025, quindi dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. (11) Il richiedente ha fornito documenti giustificativi riguardanti le vendite e le spedizioni del prodotto in esame effettuate nell’Unione nel 2025. La Commissione ha pertanto concluso che il richiedente rispettava la terza condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. (12) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che il richiedente rispettava tutte e tre le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori di cui all’articolo 2 del regolamento iniziale e che la domanda doveva pertanto essere accolta. (13) Il richiedente dovrebbe quindi essere soggetto al dazio antidumping del 39,6 % applicato alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale. (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento iniziale. 4. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI (15) Il 28 maggio 2026 il richiedente e l’industria dell’Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto opportuno concedere al richiedente l’applicazione dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale. (16) Tutte le parti interessate, segnatamente l’industria dell’Unione e il richiedente, hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni. (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, all’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione è aggiunta la società seguente: Paese Nome Codice addizionale TARIC «Repubblica popolare cinese Zhejiang Yitai Mechanical Technology Co., Ltd 88ES» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/191/oj ). ( 3 ) Orbis è un fornitore mondiale di informazioni aziendali comprendente oltre 220 milioni di società di tutto il mondo. Fornisce principalmente informazioni standardizzate riguardo a società private e strutture societarie. ( 4 ) Aichicha è una banca dati privata a scopo di lucro di proprietà cinese e gestita da Baidu che fornisce a consumatori e professionisti dati commerciali, informazioni sul credito e analisi riguardanti società pubbliche e private con sede in Cina. ( 5 ) Tianyancha è una banca dati privata a scopo di lucro di proprietà cinese che fornisce a consumatori e professionisti dati commerciali, informazioni sul credito e analisi riguardanti società pubbliche e private con sede in Cina. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1785/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 1785/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Regolamento UE 2026/1785 disciplina il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori nel contesto dei dazi antidumping, applicando aliquote differenziate in base al rispetto di condizioni di indipendenza e tempistica. Le aziende esportatrici cinesi devono verificare i requisiti di non collegamento con soggetti sanzionati, assenza di esportazioni pregresse e effettiva commercializzazione verso l'UE per accedere al regime agevolato. Consulenti commerciali e uffici doganali utilizzano questo regolamento per determinare la corretta classificazione tariffaria TARIC e l'applicazione delle aliquote daziali appropriate.

Normative correlate

Legge 153/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Regolamento UE 1928/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1928 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1904/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1904 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1926/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1926 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1929/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1929 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1914/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1914 della Commissione, del 5 agosto 2026, …
Legge 139/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Regolamento UE 1930/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930 della Commissione, del 4 agosto 2026, …

Altre normative del 2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026, relativa… Decisione UE 1973 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026, relativo … Regolamento UE 1963 Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse strategic… Legge 154 Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posizione da ad… Decisione UE 1966 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c… Legge 153 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026, che modif… Regolamento UE 1961 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, che modific… Decisione UE 1958 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recant… Legge 152

Altri Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1925 della Commissione, del 6 agosto 2026, che apre u… 1925/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1927 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante i… 1927/2026 Regolamento delegato (UE) 2026/1913 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante una mi… 1913/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1872 della Commissione, del 29 luglio 2026, che modif… 1872/2026 Regolamento (UE) 2026/1828 della Commissione, del 28 luglio 2026, che modifica il regolam… 1828/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1899 della Commissione, del 28 luglio 2026, recante i… 1899/2026
Vedi tutti i Regolamento UE →