Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1757/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1757 della Commissione, del 20 luglio 2026, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni delle succursali di paesi terzi

Pubblicato: 20/07/2026 In vigore dal: 20/07/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1757 della Commissione, del 20 luglio 2026, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni delle succursali di paesi terzi EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1757 of 20 July 2026 laying down implementing technical standards for the application of Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to third country branches reporting

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1757 27.7.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1757 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 2026 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni delle succursali di paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ( 1 ) , in particolare l'articolo 48 terdecies , paragrafo 1, quarto comma, considerando quanto segue: (1) La direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) ha modificato la direttiva 2013/36/UE al fine, tra l'altro, di introdurvi – nel titolo VI – un nuovo regime per lo stabilimento, la regolamentazione e la vigilanza delle succursali di paesi terzi nell'Unione. Tale regime stabilisce i poteri di vigilanza delle autorità competenti in relazione alle succursali di paesi terzi. Nell'ambito di tale regime e per definire l'esercizio dei poteri di vigilanza sulle succursali di paesi terzi, la specificazione delle informazioni che devono ricevere le autorità competenti dovrebbe poggiare su un quadro comune per le segnalazioni a fini di vigilanza, per agevolare un'efficace vigilanza sul rispetto, da parte di dette succursali, dei requisiti prudenziali e di vigilanza applicabili. (2) A norma dell'articolo 48 terdecies , paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE gli obblighi di segnalazione devono essere proporzionati alla classificazione delle succursali di paesi terzi nella classe 1 o nella classe 2. È pertanto necessario elaborare due serie di modelli, una per ciascuna classe, secondo un approccio sulla cui base le succursali di paesi terzi di classe 1, ritenute più rischiose, dovrebbero segnalare informazioni più dettagliate rispetto a quelle di classe 2. (3) Per assicurare un insieme comune di prassi di vigilanza per quanto riguarda le succursali di paesi terzi, è necessario specificare anche le date di riferimento per le segnalazioni e le date d'invio per le segnalazioni, come pure i principi contabili applicabili alle segnalazioni presentate dalle succursali di paesi terzi. L'articolo 48 terdecies , paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE ha introdotto l'obbligo per l'Autorità bancaria europea (ABE) di elaborare soluzioni informatiche, compresi modelli e istruzioni per le segnalazioni, che le succursali di paesi terzi devono utilizzare per adempiere agli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 48 duodecies di tale direttiva. Di conseguenza è opportuno specificare in maniera sufficientemente chiara i punti di dati e le informazioni che le succursali di paesi terzi devono segnalare e che l'ABE deve includere nelle soluzioni informatiche in questione. Affinché l'ABE sviluppi soluzioni informatiche adeguate, tali formati di segnalazione uniformi non dovrebbero essere vincolanti in termini di struttura e rappresentazione, in quanto l’ABE non dovrebbe essere tenuta a riprodurre la rappresentazione grafica e la struttura tabulare di cui all'allegato. In particolare, l'ABE dovrebbe potersi discostare dalla rappresentazione grafica e dalla struttura tabulare dei modelli per le segnalazioni, purché tutti i punti di dati e le informazioni richieste siano inclusi nelle soluzioni informatiche. (4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ABE ha presentato alla Commissione. (5) L'ABE ha effettuato consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . (6) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Tuttavia gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 48 duodecies , paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE dipendono dalle disposizioni sostanziali sottostanti di cui agli articoli 48 nonies , 48 sexies e 48 septies di tale direttiva, la cui applicazione è prevista solo a decorrere dall'11 gennaio 2027. È altresì necessario accordare alle succursali di paesi terzi il tempo necessario per prepararsi per le segnalazioni. È pertanto opportuno differire l'applicazione del presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Date di riferimento per le segnalazioni 1.   Le succursali di paesi terzi trasmettono alle autorità competenti le informazioni, di cui al presente regolamento, sulla situazione in essere alle seguenti date di riferimento per le segnalazioni: a) segnalazioni mensili: ultimo giorno di ogni mese; b) segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre; c) segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre; d) segnalazioni annuali: 31 dicembre. 2.   Le succursali di paesi terzi segnalano le informazioni finanziarie che le riguardano di cui all'allegato I del presente regolamento conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) o ai principi contabili generalmente accettati applicabili dello Stato membro e con riferimento a un determinato periodo, cumulativamente dal primo giorno dell'esercizio contabile alla data di riferimento. 3.   Laddove le norme nazionali consentano alle succursali di paesi terzi di segnalare le informazioni finanziarie e regolamentari basandosi sulla fine del loro esercizio contabile, che non corrisponde a quella dell'anno civile, le date di riferimento per le segnalazioni possono essere adattate di conseguenza, in modo tale che le informazioni siano sempre segnalate su base mensile, trimestrale, semestrale o annuale dalla fine di tale esercizio contabile. Il primo comma si applica anche alle informazioni sull'impresa principale, a condizione che la pertinente giurisdizione del paese terzo consenta la segnalazione delle informazioni regolamentari utilizzando come data di riferimento la fine dell'esercizio. Articolo 2 Date d'invio per le segnalazioni 1.   Le succursali di paesi terzi trasmettono le informazioni di cui all'allegato I alle autorità competenti entro l'orario di chiusura delle attività alle date d'invio seguenti: a) segnalazioni mensili: quindicesimo giorno di calendario successivo alla data di riferimento per le segnalazioni; b) segnalazioni trimestrali: 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio; c) segnalazioni semestrali: 11 agosto e 11 febbraio; d) segnalazioni annuali: 11 febbraio. 2.   Le succursali di paesi terzi trasmettono le informazioni di cui all'allegato II alle autorità competenti entro l'orario di chiusura delle attività alle date d'invio seguenti: a) segnalazioni trimestrali: 11 giugno, 11 settembre, 11 dicembre e 11 marzo; b) segnalazioni semestrali: 11 settembre e 11 marzo; c) segnalazioni annuali: 11 marzo. 3.   Laddove la data d'invio coincida con una festività nazionale dello Stato membro dell'autorità competente destinataria della segnalazione o con un sabato o una domenica, i dati sono trasmessi il giorno lavorativo successivo. 4.   Laddove le succursali di paesi terzi segnalino le informazioni finanziarie o le informazioni sull'impresa principale avvalendosi di date di riferimento per le segnalazioni adattate in base alla fine del loro esercizio contabile come previsto dall'articolo 1, paragrafo 3, anche le date d'invio possono essere adattate di conseguenza in modo tale da mantenere lo stesso periodo d'invio a partire dalla data di riferimento per le segnalazioni adattata. 5.   Le succursali di paesi terzi possono presentare dati non sottoposti a revisione contabile (ossia dati riguardo ai quali non è stato ricevuto il parere di un revisore esterno). Laddove i dati sottoposti a revisione contabile (ossia i dati verificati da un revisore esterno che esprime un parere al riguardo) si discostino da quelli non sottoposti a revisione contabile presentati, sono trasmessi senza indebito ritardo i dati riveduti sottoposti a revisione contabile. 6.   Alle autorità competenti sono trasmesse senza indebito ritardo anche le altre rettifiche apportate ai dati segnalati. Articolo 3 Segnalazione di informazioni regolamentari e finanziarie sulle succursali di paesi terzi 1.   Le succursali di paesi terzi che soddisfano i criteri di cui all'articolo 48 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE (classe 1) presentano i modelli contenenti le loro informazioni regolamentari e finanziarie, specificati nell'allegato I del presente regolamento, come segue: a) modello 9.1 con frequenza mensile; b) modelli 1.1, 2, 7.1 e 8.1 con frequenza trimestrale; c) modelli 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 e 10 con frequenza semestrale. 2.   Le succursali di paesi terzi che non soddisfano i criteri di cui all'articolo 48 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE (classe 2) presentano i modelli contenenti le loro informazioni regolamentari e finanziarie, stabiliti nell'allegato I del presente regolamento, come segue: a) modello 9.2 con frequenza mensile; b) modelli 1.2, 2, 7.2 e 8.2 con frequenza trimestrale; c) modelli 3.2, 4.2, 5.2, 6.2 e 10 con frequenza annuale. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le succursali di paesi terzi presentano il modello 10 solo se richiesto dall'autorità nazionale competente a norma dell'articolo 48 duodecies , paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE. Articolo 4 Informazioni regolamentari e finanziarie sull'impresa principale 1.   Le succursali di paesi terzi che soddisfano i criteri di cui all'articolo 48 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE (classe 1) presentano i modelli contenenti le informazioni regolamentari e finanziarie dell'impresa principale, stabiliti nell'allegato II del presente regolamento, come segue: a) modelli 1 e 2 con frequenza trimestrale; b) modelli 3, 4, 5, 6 e 7 con frequenza semestrale. 2.   Le succursali di paesi terzi che non soddisfano i criteri di cui all'articolo 48 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE (classe 2) presentano i modelli contenenti le informazioni regolamentari e finanziarie dell'impresa principale, stabiliti nell'allegato II del presente regolamento, come segue: a) modelli 1 e 2 con frequenza trimestrale; b) modelli 3, 4, 5, 6 e 7 con frequenza annuale. Articolo 5 Soluzioni informatiche, modelli e istruzioni per le segnalazioni 1.   L'ABE garantisce che le soluzioni informatiche, comprese le istruzioni, sviluppate ai sensi dell'articolo 48 terdecies , paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE siano sempre conformi ai formati di segnalazione uniformi di cui al presente regolamento e includano tutti i punti di dati e le informazioni elencati negli allegati I e II del presente regolamento. 2.   L'ABE rende disponibili sul proprio sito web le soluzioni informatiche, comprese le istruzioni, di cui al paragrafo 1. L'ABE mantiene tali soluzioni informatiche aggiornate e le rende disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Articolo 6 Formati per lo scambio di dati e dati che accompagnano le informazioni 1.   Le succursali di paesi terzi forniscono le informazioni di cui al presente regolamento nei formati e con le modalità specificati dalle autorità competenti per lo scambio di dati, rispettano la definizione dei punti di dati inclusa nell'apposito modello e le formule di convalida di cui alle soluzioni informatiche rese disponibili sul sito web dell'ABE e rispettano gli obblighi seguenti: a) non includono nei dati presentati informazioni non richieste o non applicabili; b) presentano i valori numerici come segue: i) segnalano i punti di dati con il tipo di dati "monetario" utilizzando una precisione minima equivalente alle diecimila unità; ii) esprimono i punti di dati con il tipo di dati "percentuale" in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali; iii) segnalano i punti di dati con il tipo di dati "numero intero" senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità; c) identificano gli enti e le imprese di assicurazione esclusivamente mediante l'identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier – LEI); d) identificano i soggetti e le controparti diversi dagli enti e dalle imprese di assicurazione mediante il loro LEI, se disponibile; laddove quest'ultimo non sia disponibile, li identificano mediante il loro codice nazionale. 2.   Le succursali di paesi terzi corredano i dati segnalati delle informazioni seguenti: a) la data e il periodo di riferimento per le segnalazioni; b) la valuta utilizzata per le segnalazioni; c) il principio contabile; d) il LEI della succursale del paese terzo segnalante, se disponibile; laddove quest'ultimo non sia disponibile, il suo codice nazionale. Articolo 7 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 28 marzo 2027. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj . ( 2 ) Direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance ( GU L, 2024/1619, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1619/oj ). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione ( GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj ). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ( GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj ). ALLEGATO I Segnalazioni delle succursali di paesi terzi Modelli delle succursali di paesi terzi Numero del modello Codice del modello Destinatari Base giuridica Nome del modello/gruppo di modelli Informazioni finanziarie 1,1 E 01.01 Succursali di paesi terzi di classe 1 articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera a), della CRD Attività e passività registrate e originate dalla succursale di paese terzo (classe 1) 1,2 E 01.02 Succursali di paesi terzi di classe 2 articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera a), della CRD Attività e passività registrate e originate dalla succursale di paese terzo (classe 2) 2 E 02.00 Succursali di paesi terzi di classe 1 e 2 articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera a), della CRD Elementi fuori bilancio selezionati della succursale di paese terzo (classe 1 e classe 2) 3,1 E 03.01 Succursali di paesi terzi di classe 1 articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), della CRD Attività più consistenti e concentrazioni significative di esposizioni (classe 1) 3,2 E 03.02 Succursali di paesi terzi di classe 2 articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), della CRD Attività più consistenti e concentrazioni significative di esposizioni (classe 2) 4,1 E 04.01 Succursali di paesi terzi di classe 1 articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), della CRD Passività più consistenti e concentrazioni significative di fonti di finanziamento (classe 1) 4,2 E 04.02 Succursali di paesi terzi di classe 2 articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), della CRD Passività più consistenti e concentrazioni significative di fonti di finanziamento (classe 2) 5,1 E 05.01 Succursali di paesi terzi di classe 1 articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della CRD Operazioni interne significative con l'impresa principale e con i membri del gruppo dell'impresa principale - Importi da pagare e importi da ricevere (classe 1) 5,2 E 05.02 Succursali di paesi terzi di classe 2 articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della CRD Operazioni interne significative con l'impresa principale e con i membri del gruppo dell'impresa principale - Importi da pagare e importi da ricevere (classe 2) 6,1 E 06.01 Succursali di paesi terzi di classe 1 articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della CRD Operazioni interne significative con l'impresa principale e con i membri del gruppo dell'impresa principale - Costi e ricavi derivanti da operazioni (classe 1) 6,2 E 06.02 Succursali di paesi terzi di classe 2 articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della CRD Operazioni interne significative con l'impresa principale e con i membri del gruppo dell'impresa principale - Costi e ricavi derivanti da operazioni (classe 2) Informazioni regolamentari 7,1 E 07.01 Succursali di paesi terzi di classe 1 articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera b), e articolo 48 sexies della CRD Calcolo dei requisiti relativi alla dotazione di capitale (classe 1) 7,2 E 07.02 Succursali di paesi terzi di classe 2 articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera b), e articolo 48 sexies della CRD Calcolo dei requisiti relativi alla dotazione di capitale (classe 2) 8,1 E 08.01 Succursali di paesi terzi di classe 1 articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera b), e articolo 48 sexies della CRD Attività depositate a copertura del requisito relativo alla dotazione di capitale minima e monitoraggio dell'evoluzione del conto di garanzia (classe 1) 8,2 E 08.02 Succursali di paesi terzi di classe 2 articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera b), e articolo 48 sexies della CRD Attività depositate a copertura del requisito relativo alla dotazione di capitale minima e monitoraggio dell'evoluzione del conto di garanzia (classe 2) 9,1 E 09.01 Succursali di paesi terzi di classe 1 articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera b), e articolo 48 septies della CRD Copertura della liquidità – calcoli (classe 1) 9,2 E 09.02 Succursali di paesi terzi di classe 2 articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera b), e articolo 48 septies della CRD Copertura della liquidità – calcoli (classe 2) 10 E 10.00 Succursali di paesi terzi di classe 1 e 2 articolo 48 duodecies, paragrafo 1, lettera c), della CRD Meccanismi di protezione dei depositi a disposizione dei depositanti nelle succursali di paesi terzi conformemente all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva DGSD E 01.01 - Attività e passività registrate e originate dalla succursale di paese terzo (classe 1) Importo registrato dalla succursale di paese terzo Importo originato dalla succursale di paese terzo di cui: attività depositate a copertura del requisito relativo alla dotazione di capitale complessiva di cui: posizioni infragruppo 0010 0020 0030 0040 Attività totali 0010 Attività finanziarie 0020 Cassa 0030 Disponibilità presso banche centrali 0040 Altri depositi a vista 0050 Derivati 0060 Strumenti di capitale 0070 Titoli di debito 0080 Prestiti e anticipazioni 0090 Attività non finanziarie 0100 Immobili, impianti e macchinari 0110 Investimenti immobiliari 0120 Avviamento 0130 Altre attività immateriali 0140 Attività fiscali correnti 0150 Attività fiscali differite 0160 Altre attività 0170 Passività totali 0180 Passività finanziarie 0190 Posizioni corte 0200 Depositi 0210 Derivati 0220 Titoli di debito emessi 0230 Altre passività finanziarie 0240 Passività non finanziarie 0250 Accantonamenti 0260 Passività fiscali correnti 0270 Passività fiscali differite 0280 Capitale sociale rimborsabile a richiesta 0290 Altre passività 0300 Capitale proprio (equity) 0310 E 01.02 - Attività e passività registrate e originate dalla succursale di paese terzo (classe 2) Importo registrato dalla succursale di paese terzo Importo originato dalla succursale di paese terzo di cui: attività depositate a copertura del requisito relativo alla dotazione di capitale complessiva 0010 0020 0040 Attività totali 0010 Attività finanziarie 0020 Cassa 0030 Disponibilità presso banche centrali 0040 Altri depositi a vista 0050 Derivati 0060 Strumenti di capitale 0070 Titoli di debito 0080 Prestiti e anticipazioni 0090 Attività non finanziarie 0100 Passività totali 0180 Passività finanziarie 0190 Posizioni corte 0200 Depositi 0210 Derivati 0220 Titoli di debito emessi 0230 Altre passività finanziarie 0240 Passività non finanziarie 0250 Capitale proprio (equity) 0310 E 02.00 - Elementi fuori bilancio selezionati (classe 1 e classe 2) Importo nominale Importo massimo che può essere considerato 0010 0020 Elementi fuori bilancio selezionati dati 0010 Impegni all'erogazione di prestiti dati 0020 Garanzie finanziarie date 0030 Altri impegni dati 0040 Elementi fuori bilancio selezionati ricevuti 0050 Impegni all'erogazione di prestiti ricevuti 0060 Garanzie finanziarie ricevute 0070 Altri impegni ricevuti 0080 E 03.01 - Attività più consistenti e concentrazioni significative di esposizioni (classe 1) Tipo di controparte: Controparte Importo Codice/Codice del gruppo Tipo di codice Denominazione della controparte Codice nazionale Residenza della controparte Concentrazioni di esposizioni Attività selezionate Elementi fuori bilancio selezionati dati Riduzione di valore accumulata Strumenti di debito Strumenti di capitale Derivati di cui: in stato di default Impegni all'erogazione di prestiti Garanzie finanziarie Altri impegni 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 1 0010 2 0020 3 0030 4 0040 5 0050 6 0060 7 0070 8 0080 9 0090 10 0100 E 03.02 - Attività più consistenti e concentrazioni significative di esposizioni (classe 2) Tipo di controparte: Controparte Importo Codice/Codice del gruppo Tipo di codice Denominazione della controparte Codice nazionale Residenza della controparte Concentrazioni di esposizioni Attività selezionate Elementi fuori bilancio selezionati dati Riduzione di valore accumulata Strumenti di debito Strumenti di capitale Derivati di cui: in stato di default Impegni all'erogazione di prestiti Garanzie finanziarie Altri impegni 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 1 0010 2 0020 3 0030 4 0040 5 0050 E 04.01 - Passività più consistenti e concentrazioni significative di fonti di finanziamento (classe 1) Tipo di controparte: Controparte Importo Codice/Codice del gruppo Tipo di codice Denominazione della controparte Codice nazionale Residenza della controparte Concentrazioni di fonti di finanziamento Passività selezionate Depositi Titoli di debito emessi Altre passività finanziarie 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 1 0010 2 0020 3 0030 4 0040 5 0050 6 0060 7 0070 8 0080 9 0090 10 0100 E 04.02 - Passività più consistenti e concentrazioni significative di fonti di finanziamento (classe 2) Tipo di controparte: Controparte Importo Codice/Codice del gruppo Tipo di codice Denominazione della controparte Codice nazionale Residenza della controparte Concentrazioni di fonti di finanziamento Passività selezionate Depositi Titoli di debito emessi Altre passività finanziarie 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 1 0010 2 0020 3 0030 4 0040 5 0050 E 05.01 - Operazioni interne significative con l'impresa principale e con i membri del gruppo dell'impresa principale (classe 1) Operazioni con: Saldi in essere per tutte le operazioni Operazioni significative Più alta 2 a più alta 3 a più alta 4 a più alta 5 a più alta Saldo in essere Denominazione della controparte Codice Saldo in essere Denominazione della controparte Codice Saldo in essere Denominazione della controparte Codice Saldo in essere Denominazione della controparte Codice Saldo in essere Denominazione della controparte Codice 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 Attività finanziarie selezionate 0010 Strumenti di capitale 0020 Titoli di debito 0030 Prestiti e anticipazioni 0040 Passività finanziarie selezionate 0050 Depositi 0060 Titoli di debito emessi 0070 Elementi fuori bilancio selezionati dati 0080 Elementi fuori bilancio selezionati ricevuti 0090 Importo nozionale dei derivati 0100 E 05.02 - Operazioni interne significative con l'impresa principale e con i membri del gruppo dell'impresa principale (classe 2) Operazioni con: Saldi in essere per tutte le operazioni Operazioni significative Più alta 2 a più alta 3 a più alta Saldo in essere Denominazione della controparte Codice Saldo in essere Denominazione della controparte Codice Saldo in essere Denominazione della controparte Codice 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 Attività finanziarie selezionate 0010 Strumenti di capitale 0020 Titoli di debito 0030 Prestiti e anticipazioni 0040 Passività finanziarie selezionate 0050 Depositi 0060 Titoli di debito emessi 0070 Elementi fuori bilancio selezionati dati 0080 Elementi fuori bilancio selezionati ricevuti 0090 Importo nozionale dei derivati 0100 E 06.01 - Operazioni interne significative con l'impresa principale e con i membri del gruppo dell'impresa principale (classe 1) Operazioni con: Importi per tutte le operazioni Operazioni significative Più alta 2 a più alta 3 a più alta 4 a più alta 5 a più alta Importo Denominazione della controparte Codice Importo Denominazione della controparte Codice Importo Denominazione della controparte Codice Importo Denominazione della controparte Codice Importo Denominazione della controparte Codice 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 Interessi attivi 0010 Interessi passivi 0020 Ricavi da commissioni e compensi 0030 Spese per commissioni e compensi 0040 Spese amministrative 0050 Altri ricavi 0060 Altre spese 0070 E 06.02 - Operazioni interne significative con l'impresa principale e con i membri del gruppo dell'impresa principale (classe 2) Operazioni con: Importi per tutte le operazioni Operazioni significative Più alta 2 a più alta 3 a più alta Importo Denominazione della controparte Codice Importo Denominazione della controparte Codice Importo Denominazione della controparte Codice 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 Interessi attivi 0010 Interessi passivi 0020 Ricavi da commissioni e compensi 0030 Spese per commissioni e compensi 0040 Spese amministrative 0050 Altri ricavi 0060 Altre spese 0070 E 07.01 - Calcolo dei requisiti relativi alla dotazione di capitale (classe 1) Valuta: Passività Requisito relativo alla dotazione di capitale minima Requisito relativo alla dotazione di capitale aggiuntiva Requisito relativo alla dotazione di capitale complessiva Attività depositate a titolo di garanzia per soddisfare il requisito relativo alla dotazione di capitale complessiva T-1 T-2 T-3 Media non ponderata Media ponderata 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 Importo 0010 E 07.02 - Calcolo dei requisiti relativi alla dotazione di capitale (classe 2) Passività Requisito relativo alla dotazione di capitale minima Requisito relativo alla dotazione di capitale aggiuntiva Requisito relativo alla dotazione di capitale complessiva Attività depositate a titolo di garanzia per soddisfare il requisito relativo alla dotazione di capitale complessiva T-1 T-2 T-3 Media non ponderata Media ponderata 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 Importo 0010 E 08.01 - Attività depositate a copertura del requisito relativo alla dotazione di capitale complessiva e monitoraggio dell'evoluzione del conto di garanzia (classe 1) Valuta: Saldo di apertura Saldo di chiusura Denominazione della controparte Codice Tipo di codice Codice nazionale Residenza della controparte 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 Attività depositate a titolo di garanzia per soddisfare il requisito relativo alla dotazione di capitale complessiva 0010 Contante o strumenti assimilati 0020 Titoli di debito 0030 di cui: 1 a principale controparte 0040 di cui: 2 a principale controparte 0050 di cui: 3 a principale controparte 0060 Altri strumenti ammissibili 0070 di cui: 1 a principale controparte 0080 di cui: 2 a principale controparte 0090 di cui: 3 a principale controparte 0100 E 08.02 - Attività depositate a copertura del requisito relativo alla dotazione di capitale complessiva e monitoraggio dell'evoluzione del conto di garanzia (classe 2) Saldo di apertura Saldo di chiusura 0010 0020 Attività depositate a titolo di garanzia per soddisfare il requisito relativo alla dotazione di capitale complessiva 0010 Contante o strumenti assimilati 0020 Titoli di debito 0030 Altri strumenti ammissibili 0070 E 09.01 - Copertura della liquidità – calcoli (classe 1) Valuta: Importo Valore/afflusso/deflusso Percentuale 0010 0020 0030 CALCOLI Numeratore, denominatore, coefficiente Riserva di liquidità 0010 Deflusso netto di liquidità 0020 Coefficiente di copertura della liquidità (%) 0030 Calcoli del numeratore Attività di livello 1 Livello 1 escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, che compongono la riserva di liquidità (valore ai sensi dell'articolo 9): non rettificato 0040 Livello 1 escl. deflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima 0050 Livello 1 escl. afflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima 0060 Deflussi di liquidità garantiti (entro 30 giorni) 0070 Afflussi di liquidità garantiti (entro 30 giorni) 0080 Livello 1 escl. "importo rettificato" delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima 0091 Valore ai sensi dell'articolo 9 delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1: non rettificato 0100 Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 0110 Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 0120 "Importo rettificato" delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 0131 Attività di livello 2 A Valore ai sensi dell'articolo 9 delle attività di livello 2A: non rettificato 0160 Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2 A 0170 Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2A 0180 "Importo rettificato" delle attività di livello 2A 0191 Attività di livello 2B Valore ai sensi dell'articolo 9 delle attività di livello 2B: non rettificato 0220 Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2B 0230 Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2B 0240 "Importo rettificato" delle attività di livello 2B 0251 Importo eccedente delle attività liquide 0280 Calcoli del denominatore Deflussi Totale dei deflussi 0300 da depositi al dettaglio 0301 da altre operazioni non garantite 0302 da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari 0303 da altro 0304 Afflussi Afflussi totalmente esentati 0310 Afflussi soggetti al massimale del 90 % 0320 Afflussi soggetti al massimale del 75 % 0330 Riduzione per gli afflussi totalmente esentati 0340 Riduzione per gli afflussi soggetti al massimale del 90 % 0350 Riduzione per gli afflussi soggetti al massimale del 75 % 0360 Requisiti aggiuntivi in materia di liquidità Requisiti aggiuntivi in materia di liquidità 0381 E 09.02 - Copertura della liquidità – calcoli (classe 2) Importo Valore/afflusso/deflusso 0010 0020 Totale dei deflussi 0300 da depositi al dettaglio 0301 da altre operazioni non garantite 0302 da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari 0303 da altro 0304 Totale degli afflussi senza massimale degli afflussi 0305 Deflusso netto di liquidità senza massimale degli afflussi 0306 Attività non vincolate e liquide 0390 Enti creditizi 0400 Banche centrali 0410 Requisiti aggiuntivi in materia di liquidità Requisiti aggiuntivi in materia di liquidità 0381 E 10.00 - Meccanismi di protezione dei depositi a disposizione dei depositanti nelle succursali di paesi terzi Tipo di informazioni Elemento di informazione Risposta 0010 1. Tipologia di sistema di garanzia dei depositi 1.1. Nel suo paese d'origine l'adesione al sistema di garanzia dei depositi è obbligatoria per gli enti creditizi? 0010 i. Nome del sistema di garanzia dei depositi cui è affiliata l'impresa principale nel paese terzo d'origine 0020 ii. Se del caso, specificare il tipo di amministrazione del sistema di garanzia dei depositi cui è affiliata l'impresa principale 0030 1.2. Vi sono enti finanziari che raccolgono depositi (diversi dagli enti creditizi) per i quali l'affiliazione a tale sistema di garanzia dei depositi è obbligatoria o volontaria? 0040 i. Se del caso, specificare il tipo di enti finanziari e se l'affiliazione è obbligatoria o volontaria 0050 2. Copertura del sistema di garanzia dei depositi del paese terzo 2.1. Ambito di copertura: elenco delle esclusioni 0060 2.2.i. Limite di copertura: importo aggregato massimo dei depositi ammissibili coperti per titolare di deposito, espresso nella valuta locale del paese terzo. 0070 2.2.ii. Denominazione della valuta locale 0080 2.3. In che modo il sistema di garanzia dei depositi del paese terzo tratta i conti congiunti? 0090 2.4. Quali sono i tratti principali della politica di rimborso del sistema di garanzia dei depositi del Suo paese in caso di dissesto bancario? 0100 2.5. Gerarchia dei creditori dei depositi: aspetti principali 0110 2.6. Parità di trattamento: il sistema di garanzia dei depositi del paese terzo garantisce pienamente la parità di trattamento? 0120 3. Meccanismi e modalità di finanziamento 3.1. Finanziamento: con quale periodicità è costituito il fondo del sistema di garanzia dei depositi? 0130 3.2. Il sistema di garanzia dei depositi prevede attualmente una dotazione-obiettivo minima del fondo? 0140 i. Se del caso, quantificarla e spiegare se è prescritta per legge o se è stabilita dal sistema di garanzia dei depositi o da un'altra autorità 0150 3.3. Premi: che tipo di premi impone il sistema di garanzia dei depositi del Suo paese terzo alla Sua impresa principale? 0160 3.4. Contributi di emergenza e fonti di finanziamento aggiuntive in periodi di stress 0170 i. Se del caso, spiegare in cosa consistono tali modalità di finanziamento alternativo 0180 ALLEGATO II Segnalazioni delle succursali di paesi terzi sull'impresa principale MODELLI SULL'IMPRESA PRINCIPALE Numero del modello Codice del modello Destinatari Base giuridica Nome del modello/gruppo di modelli Informazioni quantitative 1 H 01.00 Succursali di paesi terzi di classe 1 e 2 articolo 48 duodecies, paragrafo 2, lettera a), della CRD Informazioni sul gruppo dell'impresa principale 2 H 02.00 Succursali di paesi terzi di classe 1 e 2 articolo 48 duodecies, paragrafo 2, lettera a), della CRD Informazioni su filiazioni selezionate e altre succursali di paesi terzi del gruppo di paese terzo nell'Unione 3,1 H 03.01 Succursali di paesi terzi di classe 1 e 2 articolo 48 duodecies, paragrafo 2, lettera b), della CRD Conformità dell'impresa principale ai requisiti prudenziali applicabili nel paese terzo (Basilea III) 4 H 04.00 Succursali di paesi terzi di classe 1 e 2 articolo 48 duodecies, paragrafo 2, lettera f), della CRD Servizi prestati dall'impresa principale su iniziativa esclusiva di clienti Informazioni qualitative 3,2 H 03.02 Succursali di paesi terzi di classe 1 e 2 articolo 48 duodecies, paragrafo 2, lettera b), della CRD Conformità dell'impresa principale ai requisiti prudenziali applicabili nel paese terzo (diversi da Basilea III) 5 H 05.00 Succursali di paesi terzi di classe 1 e 2 articolo 48 duodecies, paragrafo 2, lettera c), della CRD Revisioni e valutazioni prudenziali significative sull'impresa principale 6 H 06.00 Succursali di paesi terzi di classe 1 e 2 articolo 48 duodecies, paragrafo 2, lettera d), della CRD Piani di risanamento dell'impresa principale 7 H 07.00 Succursali di paesi terzi di classe 1 e 2 articolo 48 duodecies, paragrafo 2, lettera e), della CRD Strategia commerciale dell'impresa principale H 01.00 - Informazioni sul gruppo dell'impresa principale Nome Paese Codice Tipo di codice Attività totali Passività totali 0010 0020 0030 0040 0050 0060 Impresa principale capogruppo 0010 Soggetti segnalati in H 02.00 0020 Tutti gli altri soggetti non segnalati in H 02.00 0030 Succursale di paese terzo segnalante 0040 Impresa principale diretta della succursale di paese terzo segnalante 0050 Altra impresa principale rilevante della succursale di paese terzo segnalante 0060 H 02.00 - Informazioni su filiazioni selezionate e altre succursali di paesi terzi del gruppo di paese terzo nell'Unione Filiazioni selezionate e altre succursali di paesi terzi del gruppo dell'impresa principale nell'Unione Nome Codice Tipo di codice Codice nazionale Tipo di soggetto Stato membro di stabilimento Autorità competente Attività totali Passività totali Questo soggetto è un'impresa madre intermedia? 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 H 03.01 - Conformità dell'impresa principale ai requisiti prudenziali applicabili nel paese terzo (Basilea III) Impresa principale: Livello di consolidamento: Valore/Percentuale 0010 Fondi propri e requisiti di fondi propri Capitale primario di classe 1 Importo del capitale 0010 Coefficiente di capitale 0020 Requisito imposto dalla giurisdizione 0030 Capitale di classe 1 Importo del capitale 0040 Coefficiente di capitale 0050 Requisito imposto dalla giurisdizione 0060 Capitale totale Importo del capitale 0070 Coefficiente di capitale 0080 Requisito imposto dalla giurisdizione 0090 Attività ponderate per il rischio Importo 0100 Coefficiente di copertura della liquidità Attività liquide di qualità elevata 0110 Deflussi netti di cassa 0120 Coefficiente di copertura della liquidità 0130 Coefficiente netto di finanziamento stabile Ammontare del finanziamento stabile disponibile 0140 Ammontare del finanziamento stabile richiesto 0150 Coefficiente netto di finanziamento stabile 0160 Coefficiente di leva finanziaria Misura del capitale 0170 Misura dell'esposizione 0180 Coefficiente di leva finanziaria 0190 H 03.02 - Conformità dell'impresa principale ai requisiti prudenziali applicabili nel paese terzo (diversi da Basilea III) Impresa principale: Livello di consolidamento: Osservazioni 0010 Norme o quadro giuridico applicati per i requisiti prudenziali 0010 Fondi propri e requisiti di fondi propri 0020 Requisiti relativi al coefficiente di copertura della liquidità 0030 Requisiti relativi al coefficiente netto di finanziamento stabile 0040 Requisiti relativi al coefficiente di leva finanziaria 0050 H 04.00 - Servizi prestati dall'impresa principale, su iniziativa esclusiva di clienti, a clienti stabiliti o situati nell'Unione Impresa principale: Attività associate Passività associate Elementi fuori bilancio associati 0010 0020 0030 1. Raccolta di depositi e altri fondi rimborsabili 0010 2. Operazioni di prestito 0020 6. Rilascio di garanzie e di impegni di firma 0030 H 05.00 - Revisioni e valutazioni prudenziali significative e conseguenti decisioni di vigilanza Impresa principale: Elemento di informazione Valore dell'informazione Osservazioni aggiuntive 0010 0020 Valutazione annuale che l'autorità di vigilanza del Suo paese di origine effettua sulla Sua impresa principale Punteggio complessivo 0010 Elementi di rischio valutati dall'autorità di vigilanza del paese terzo per il punteggio complessivo: 0020 Modello imprenditoriale e redditività 0021 Governance interna 0022 Adeguatezza patrimoniale 0023 Rischio di credito 0024 Rischio di mercato 0025 Rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario 0026 Rischio operativo 0027 Rischio di liquidità 0028 Ispezioni e altri tipi di revisioni che l'autorità di vigilanza del Suo paese di origine effettua sulla Sua impresa principale Ispezioni in loco 0030 Verifiche tematiche 0040 Esami approfonditi 0050 Decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sull'impresa principale Decisioni sul capitale (requisiti patrimoniali aggiuntivi del secondo pilastro, vincolanti o non vincolanti) 0060 Decisioni in materia di liquidità 0070 Decisioni in materia di leva finanziaria 0080 Deroghe 0090 Approvazioni 0100 Altro 0110 H 06.00 - Piani di risanamento e misure specifiche che potrebbero essere adottate nei confronti delle succursali di paesi terzi conformemente a tali piani Impresa principale: 1. Sintesi delle caratteristiche chiave del piano di risanamento dell'impresa principale 0010 2. Misure che inciderebbero sulla succursale di paese terzo conformemente alle opzioni di risanamento elaborate dalla Sua impresa principale, a norma dell'articolo 48 duodecies, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/36/UE Si prega di fornire i dettagli seguenti: - una sintesi delle opzioni di risanamento che inciderebbero sulla succursale di paese terzo; - per ciascuna opzione di risanamento, una quantificazione del suo impatto sulla succursale di paese terzo in termini di capitale, di liquidità, di attività e passività e di profitti e perdite. 0020 H 07.00 - Strategia commerciale in relazione alle succursali di paesi terzi Impresa principale: Riassumere le caratteristiche chiave della strategia commerciale dell'impresa principale in relazione alla succursale di paese terzo. 0010 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1757/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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