Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1432/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1432 della Commissione, del 3 luglio 2026, relativo a misure per prevenire l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield e per l’eradicazione e il contenimento di tale organismo nocivo all’interno di determinate aree delimitate e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372

Pubblicato: 03/07/2026 In vigore dal: 03/07/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1432 della Commissione, del 3 luglio 2026, relativo a misure per prevenire l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield e per l’eradicazione e il contenimento di tale organismo nocivo all’interno di determinate aree delimitate e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1432 of 3 July 2026 on measures to prevent the establishment and the spread within the Union territory of Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield and for the eradication and containment of that pest within certain demarcated areas and repealing Implementing Regulation (EU) 2022/1372

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1432 6.7.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1432 DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 2026 relativo a misure per prevenire l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield e per l’eradicazione e il contenimento di tale organismo nocivo all’interno di determinate aree delimitate e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, lettere da d) a g), e paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 della Commissione ( 2 ) stabilisce misure temporanee per prevenire l’ingresso, lo spostamento, la diffusione, la moltiplicazione e il rilascio nell’Unione di Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield («organismo nocivo specificato»). Le misure temporanee in questione sono applicabili fino al 30 giugno 2026. (2) Tali misure temporanee erano necessarie perché l’organismo nocivo specificato ha causato danni significativi alle piante di Oryza sativa L. nelle zone del territorio dell’Unione in cui era presente e perché una valutazione dei rischi effettuata dall’Italia nel 2018 ( 3 ) ha concluso che esso soddisfaceva i criteri pertinenti stabiliti nell’allegato I, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2016/2031. Dall’adozione di tali misure temporanee, le indagini annuali effettuate dall’Italia hanno dimostrato che l’organismo nocivo specificato può diffondersi ad altre zone in cui non è controllato e che può essere controllato in modo efficace in tali zone adottando misure adeguate. Le indagini effettuate nelle aree delimitate in cui è presente l’organismo nocivo specificato indicano inoltre che esso non può più essere eradicato da alcune di tali aree delimitate. (3) L’organismo nocivo specificato soddisfa pertanto i criteri pertinenti di cui all’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 della Commissione ( 4 ) e può essere considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione di cui è nota la presenza nell’Unione. Di conseguenza è stato aggiunto all’allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/1433 della Commissione ( 5 ) . (4) Le suddette indagini annuali dimostrano che la popolazione dell’organismo nocivo specificato e la superficie della zona infestata in Italia erano aumentate dopo il primo rilevamento dell’organismo nocivo nel territorio dell’Unione, avevano raggiunto un picco nel primo anno dopo l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 e da allora sono diminuite. Nessun altro Stato membro ha inoltre registrato alcun focolaio. (5) Nonostante tale tendenza, sono necessari sforzi costanti per prevenire l’introduzione dell’organismo nocivo specificato dai paesi terzi in cui è presente e la diffusione al di fuori delle zone infestate nel territorio dell’Unione. Al fine di ridurre ulteriormente il rischio di diffusione, l’organismo nocivo specificato dovrebbe essere eradicato per quanto possibile dal territorio dell’Unione e dovrebbe essere contenuto in modo efficace nelle zone infestate in cui l’eradicazione non è possibile. (6) L’applicazione delle misure stabilite a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 per quanto riguarda l’eradicazione e il contenimento dell’organismo nocivo specificato, nonché le indagini, si è dimostrata efficace nel ridurre a un livello accettabile il rischio che l’organismo nocivo specificato si stabilisca e si diffonda nel territorio dell’Unione. Esse dovrebbero pertanto essere stabilite anche nel presente regolamento, con tutte le modifiche necessarie. (7) L’elenco delle piante ospiti di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2022/1372 non rispecchia più le conoscenze scientifiche più recenti. È pertanto opportuno definire un elenco riveduto delle piante ospiti nell’allegato I del presente regolamento. (8) Nel presente regolamento dovrebbero inoltre essere stabilite anche misure relative alla definizione di aree delimitate e alle indagini relative all’organismo nocivo specificato. (9) È opportuno stabilire aree delimitate, costituite da una zona infestata che contenga tutte le piante infestate o che si sospetta siano infestate dall’organismo nocivo specificato, e da una zona cuscinetto di larghezza sufficiente attorno alla zona infestata, in cui non è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato. Dovrebbero applicarsi misure diverse alle aree delimitate ai fini dell’eradicazione e alle aree delimitate ai fini del contenimento, conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031. (10) È opportuno realizzare indagini nelle aree delimitate e sulle piante ospiti al di fuori di tali aree, al fine di rilevare precocemente la potenziale presenza dell’organismo nocivo specificato e prevenirne la diffusione nel resto del territorio dell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero condurre indagini annuali basate su una valutazione del rischio d’introduzione dell’organismo nocivo specificato. (11) È opportuno che gli Stati membri informino il pubblico e gli operatori professionali pertinenti della minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato e delle misure adottate per contrastarlo al fine di garantire un approccio più efficace da parte di tutte le persone eventualmente coinvolte. In particolare gli Stati membri dovrebbero provvedere alla sensibilizzazione in merito al pericolo della sua diffusione attraverso calzature e veicoli, dato che sono i mezzi più comunemente utilizzati dal pubblico. (12) Le misure di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 relative all’introduzione e allo spostamento nel territorio dell’Unione di piante da impianto provviste di radici di Oryza sativa L., che sono state coltivate in terra («piante specificate»), sono state incluse negli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/1433. (13) Poiché tali misure sono state incluse nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e per motivi di chiarezza giuridica, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 e sostituirlo con il presente regolamento. (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce misure per prevenire l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield, misure per la sua eradicazione, laddove ne sia rilevata la presenza in tale territorio, e misure per il suo contenimento, qualora l’eradicazione non sia più possibile. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «organismo nocivo specificato»: Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield; 2) «piante specificate»: piante da impianto provviste di radici di Oryza sativa L., che sono state coltivate in terra; 3) «piante ospiti»: piante da impianto provviste di radici dei generi e delle specie elencati nell’allegato I, che sono state coltivate in terra; 4) «piante ospiti spontanee»: piante ospiti che crescono in modo spontaneo nei luoghi di produzione senza essere state intenzionalmente piantate; 5) «sementi specificate»: sementi di Oryza sativa L.; 6) «oggetti specificati»: macchinari, attrezzi, veicoli e attrezzature personali, che sono stati utilizzati per attività relative all’impianto, al trattamento o alla raccolta delle piante ospiti; 7) «metodo delle colture trappola»: semina di piante di Oryza sativa L. per stimolare la schiusa delle uova di nematodi e l’invasione delle radici, seguita dalla distruzione delle piante, entro una fase fenologica che massimizza l’efficacia della trappola, ma non oltre cinque settimane dopo l’impianto. Articolo 3 Indagini annuali nel territorio dell’Unione al di fuori delle aree delimitate Gli Stati membri effettuano indagini annuali basate sul rischio per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato sulle piante ospiti al di fuori delle aree delimitate. Tali indagini sono effettuate nelle zone dei loro territori in cui non è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato ma in cui esso potrebbe insediarsi, dando priorità alle indagini sulle piante specificate. Articolo 4 Definizione di aree delimitate 1.   Qualora la presenza dell’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione sia ufficialmente confermata, lo Stato membro interessato stabilisce senza indugio un’area delimitata, sulla base di un’indagine di delimitazione per determinare il livello di infestazione e ai fini dell’eradicazione dell’organismo nocivo specificato. 2.   L’area delimitata è costituita da: a) una zona infestata comprendente: i) tutte le piante specificate e le piante ospiti infestate dall’organismo nocivo specificato; ii) tutte le piante specificate e le piante ospiti che presentano sintomi indicanti la possibile infestazione da parte dell’organismo nocivo specificato; iii) tutte le altre piante infestate o che si sospetta siano infestate dall’organismo nocivo specificato; iv) terreno, terra o altri elementi infestati, o che si sospetta siano infestati, dall’organismo nocivo specificato; b) una zona cuscinetto con un’ampiezza di almeno 100 m oltre i confini della zona infestata, nel caso di un’area delimitata ai fini dell’eradicazione dell’organismo nocivo specificato di cui all’articolo 6, e con la stessa ampiezza nel caso di un’area delimitata ai fini del contenimento dell’organismo nocivo specificato di cui all’articolo 7. 3.   Le autorità competenti dello Stato membro interessato provvedono affinché il pubblico e gli operatori professionali siano a conoscenza della delimitazione delle aree delimitate e delle misure adottate per l’eradicazione o, se del caso, per il contenimento e la prevenzione della diffusione al di fuori dell’area delimitata. Esse sensibilizzano l’opinione pubblica in merito ai rischi derivanti dall’organismo nocivo specificato. 4.   Se, in base alle indagini di cui all’articolo 3, in un’area delimitata non è rilevata la presenza dell’organismo nocivo specificato per un periodo di tre anni consecutivi, quell’area delimitata può essere abolita. In tali casi lo Stato membro interessato notifica alla Commissione e agli altri Stati membri che l’area delimitata è stata abolita a norma dell’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031. Articolo 5 Indagini annuali sull’organismo nocivo specificato nelle aree delimitate 1.   Nelle aree delimitate, ad eccezione della zona infestata delle aree delimitate ai fini del contenimento dell’organismo nocivo specificato, di cui all’articolo 7, le autorità competenti dello Stato membro interessato effettuano indagini annuali intensive sulle piante ospiti, di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, al fine di monitorare l’evoluzione della presenza dell’organismo nocivo specificato. 2.   Le indagini di cui al paragrafo 1 consistono in esami visivi delle piante ospiti e nel campionamento delle piante ospiti sintomatiche nonché, se del caso, delle piante ospiti asintomatiche nelle vicinanze delle piante ospiti sintomatiche e, se del caso, della terra. Il sistema radicale delle piante campionate è controllato per verificare l’eventuale la presenza di galle dell’organismo nocivo specificato. Articolo 6 Misure di eradicazione Le autorità competenti dello Stato membro interessato applicano nelle aree delimitate, conformemente all’articolo 4, tutte le misure seguenti: a) rimozione delle piante specificate nella zona infestata nei campi in prossimità della raccolta; b) distruzione delle piante specificate nei campi in prossimità della raccolta, in situ o in un luogo vicino designato a tal fine all’interno della zona infestata, in modo da garantire che l’organismo nocivo specificato non si diffonda; c) divieto di semina delle sementi specificate e divieto di impianto delle piante specificate e delle piante ospiti nella zona infestata, ad eccezione delle colture trappola in applicazione del metodo delle colture trappola; d) eliminazione periodica delle piante ospiti spontanee; e) allagamento continuo dei campi nella zona infestata per più di 18 mesi e, qualora non sia possibile l’allagamento continuo, applicazione del metodo delle colture trappola o di altri metodi che impediscano all’organismo nocivo di concludere il suo ciclo vitale; f) rimozione e smaltimento sicuro delle piante specificate utilizzate per il metodo delle colture trappola entro una fase fenologica che massimizzi l’efficacia della cattura, ma non oltre cinque settimane dopo l’impianto; g) pulizia dalla terra e dai frammenti di piante di oggetti specifici che sono stati utilizzati in una zona infestata, prima di essere spostati nei campi circostanti, evitando nel contempo, durante la pulizia, la dispersione dei residui al di fuori del campo infestato; h) divieto di spostamento, al di fuori della zona infestata, della terra in cui le piante specificate o le piante ospiti sono state coltivate nei tre anni precedenti. Articolo 7 Misure di contenimento In deroga all’articolo 6, se una zona delimitata è elencata nell’allegato II, le autorità competenti dello Stato membro interessato applicano tutte le misure seguenti: a) semina delle sementi specificate e impianto delle piante specificate solo se è stata messa in atto una delle misure fitosanitarie seguenti: i) allagamento continuo per almeno tre mesi dopo l’ultimo raccolto; ii) applicazione di un metodo delle colture trappola entro una fase fenologica che massimizzi l’efficacia della cattura, seguita dalla distruzione della coltura entro cinque settimane dopo l’impianto; iii) rotazione delle colture con piante non ospiti o piante ospiti coltivate del genere Brassica L. o delle specie Allium cepa L., Glycine max (L.) Merr., Hordeum vulgare L., Panicum miliaceum L., Sorghum bicolor (L.) Moench e Triticum aestivum L., destinate alla produzione di bulbi, ortaggi o cereali per utenti finali ma non all’uso come piante da impianto; b) eliminazione periodica delle piante ospiti spontanee; c) pulizia dalla terra e dai frammenti di piante di oggetti specifici che sono stati utilizzati nella zona infestata, prima di essere spostati nei campi circostanti, evitando nel contempo, durante la pulizia, la dispersione dei residui al di fuori del campo infestato; d) divieto di spostamento, al di fuori della zona infestata, di: i) terra in cui le piante specificate o le piante ospiti sono state coltivate nei tre anni precedenti; ii) piante specificate, escluse le sementi; iii) piante ospiti diverse dalle piante ospiti coltivate di cui alla lettera a), punto iii); e iv) sementi specificate, diverse da quelle prive di terra e di frammenti di piante. Articolo 8 Obblighi di comunicazione di dati degli Stati membri Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini effettuate nell’anno civile precedente a norma: a) dell’articolo 3 del presente regolamento, utilizzando uno dei modelli di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione ( 6 ) ; b) dell’articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento, utilizzando il modello di cui all’allegato III del presente regolamento. Articolo 9 Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento. Articolo 10 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 della Commissione, del 5 agosto 2022, relativo a misure temporanee per prevenire l’ingresso, lo spostamento, la diffusione, la moltiplicazione e il rilascio nell’Unione di Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield) ( GU L 206 dell’8.8.2022, pag. 16 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1372/oj ). ( 3 ) Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), «Pest risk analysis on Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield)». ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione ( GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1433 della Commissione, del 3 luglio 2026, che modifica gli allegati II, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le misure per impedire l’ingresso, la presenza, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield ( GU L, 2026/1433, 6.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1433/oj ). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione, del 27 agosto 2020, relativo al formato e alle istruzioni per le relazioni annuali sui risultati delle indagini nonché al formato dei programmi d’indagini pluriennali e alle modalità pratiche di cui rispettivamente agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 280 del 28.8.2020, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1231/oj ). ALLEGATO I Elenco delle piante ospiti di cui all’articolo 2, punto 3 Abelmoschus esculentus Ageratum conyzoides L. Agrostis stolonifera Alisma plantago-aquatica L. Allium ascalonicum Allium cepa L. Allium fistulosum Allium tuberosum Alopecurus sp. Alternanthera sessilis Amaranthus spinosus Amaranthus viridis Ammannia baccifera Andropogon sp. Beta vulgaris Blumea sp. Bonnaya ciliata Bothriochloa bladhii Brassica juncea Brassica oleracea Capsicum annuum Capsicum frutescens Catharanthus roseus Cenchrus americanus Cenchrus pedicellatus Centella asiatica Colocasia esculenta Commelina benghalensis Corchorus aestuans Corchorus capsularis Coriandrum sativum Cucumis sativus Cyanotis axillaris Cyanotis cucullata Cyanthillium cinereum Cymbopogon citratus Cynodon dactylon Cyperus compressus Cyperus difformis Cyperus esculentus Cyperus imbricatus Cyperus iria Cyperus odoratus Cyperus pilosus Cyperus procerus Cyperus pseudokyllingioides Cyperus pulcherrimus Cyperus rotundus Dactyloctenium aegyptium Desmodium triflorum Digitaria filiformis Digitaria longiflora Digitaria sanguinalis Echinochloa colonum Echinochloa crus-galli Eclipta prostrata Eleusine coracana Eleusine indica Elymus repens Eragrostis racemosa Eragrostis tenella Euphorbia hirta Fimbristylis complanate Fimbristylis dichotoma Fimbristylis littoralis Fimbristylis quinquangularis subsp . quinquangularis Fuirena ciliaris Gamochaeta falcata Gamochaeta purpurea Glycine max Grangea ceruanoides Hedyotis diffusa Heteranthera reniformis Hordeum vulgare Hydrilla sp. Impatiens balsamina Imperata cylindrica Ipomoea aquatica Ischaemum rugosum Juncus microcephalus Kyllinga brevifolia Kyllinga gracillima Lactuca sativa Leersia hexandra Leptochloa chinensis Leucas lavandulifolia Lindernia sp. Lolium multiflorum Ludwigia adscendens Mecardonia procumbens Medicago polyceratia Melilotus albus Murdannia keisak Murdannia nudiflora Musa sp. Oplismenus compositus Oryza sativa Oxalis corniculate Panicum dichotomiflorum Panicum flexuosum Panicum miliaceum Panicum repens Paspalum scrobiculatum Petunia sp. Phaseolus vulgaris Phlox drummondii Phyllanthus niruri Phyllanthus urinaria Physalis minima Pisum sativum Poa annua Pontederia vaginalis Portulaca oleracea Ranunculus sp. Rungia parviflora Saccharum officinarum Sacciolepis indica Schoenoplectiella articulata Scoparia dulcis Setaria italica Sida acuta Solanum lycopersicum Solanum melongena Solanum nigrum Solanum sisymbriifolium Solanum tuberosum Sorghum bicolor Spergula arvensis Spermacoce articularis Sphaeranthus sp. Sphenoclea zeylanica Spinacia oleracea Stellaria media Trifolium repens Triticum aestivum subsp. aestivum Urena lobata Urochloa mutica Urochloa ramose Vandellia sp. Vicia faba Vigna mungo Vigna radiata ALLEGATO II Elenco delle aree delimitate ai fini del contenimento dell’organismo nocivo specificato di cui all’articolo 7 ITALIA Numero/nome dell’area delimitata (AD) Zona dell’AD Regione Unità regionali o altre delimitazioni amministrative/geografiche 1 Zona infestata + zona cuscinetto Piemonte Biella: Castelletto Cervo, Gifflenga, Mottalciata 2 Zona infestata + zona cuscinetto Piemonte Vercelli: Buronzo 3 Zona infestata + zona cuscinetto Lombardia Pavia: Alagna, Carbonara al Ticino, Cilavegna, Dorno, Gambolò, Garlasco, Gropello Cairoli, Linarolo, Parona, Pavia, Pieve Albignola, Sannazzaro de’ Burgondi, Scaldasole, Sommo, Tromello, Valle Salimbene, Vigevano, Villanova d’Ardenghi, Zerbolò, Zinasco ALLEGATO III Modello per la comunicazione dei risultati delle indagini annuali effettuate a norma dell’articolo 5, paragrafo 1 1. Descrizione dell’area delimitata (AD) 2. Dimensioni iniziali dell’AD (ha) 3. Dimensioni aggiornate dell’AD (ha) 4. Approccio (eradicazione o contenimento) 5. Zona 6. Siti di indagine 7. Zone a rischio identificate 8. Zone a rischio ispezionate 9. Materiale vegetale/merce 10. Elenco delle specie di piante ospiti 11. Calendario 12. Dati relativi all’indagine 13. N. di campioni sintomatici analizzati: i: Totale ii: Positivi iii: Negativi iv: Indeterminati 14. N. di campioni asintomatici analizzati: i: Totale ii: Positivi iii: Negativi iv: Indeterminati 15. Numero di notifica dei focolai notificati, se applicabile, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione ( 1 ) 16. Osservazioni A: Numero di esami visivi B: Numero totale di campioni prelevati C: Tipo di trappole (o altro metodo alternativo, ad esempio retino entomologico) D: Numero di trappole (o altro metodo di cattura) E: Numero di siti di cattura, se diverso dai dati riportati alla lettera D) F: Tipo di prove (ad esempio identificazione al microscopio, PCR, ELISA) G: Numero totale di prove H: Altre misure (ad esempio cani da fiuto, droni, elicotteri, campagne di sensibilizzazione) Nome Data di definizione Descrizione Numero I: Numero di altre misure Numero Data A B C D E F G H I i ii iii iv i ii iii iv ( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione del 30 settembre 2019 che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (il regolamento IMSOC) ( GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1715/oj ). Istruzioni per compilare il modello Per la colonna 1: indicare il nome dell’area geografica, il numero di notifica dei focolai o qualsiasi informazione che consenta di identificare l’area delimitata (AD) e la data della sua definizione. Per la colonna 2: indicare le dimensioni dell’AD prima dell’inizio dell’indagine. Per la colonna 3: indicare le dimensioni dell’AD dopo l’indagine. Per la colonna 4: indicare l’approccio: eradicazione o contenimento. Si prega di inserire le righe necessarie, in funzione del numero di AD per organismo nocivo e degli approcci adottati per queste aree. Per la colonna 5: indicare la zona dell’AD in cui è stata effettuata l’indagine, inserendo le righe necessarie: zona infetta (ZI) o zona cuscinetto (ZC), utilizzando righe separate. Se applicabile, indicare l’area della ZI in cui è stata effettuata l’indagine (ad esempio gli ultimi 20 km adiacenti alla ZC, attorno ai vivai) in righe diverse. Per la colonna 6: indicare il numero e la descrizione dei siti di indagine, scegliendo una delle voci seguenti per la descrizione: 1. All’aperto (zona di produzione): 1.1. campo (a seminativo, a pascolo); 1.2. frutteto/vigneto; 1.3. vivaio; 1.4. foresta. 2. All’aperto (altro): 2.1. giardino privato; 2.2. siti pubblici; 2.3 zona di conservazione; 2.4 piante spontanee in zone diverse dalle zone di conservazione; 2.5. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio di legno, industria del legno, zone umide, rete di irrigazione e drenaggio). 3. Ambiente chiuso: 3.1. serra; 3.2. sito privato, diverso da una serra; 3.3. sito pubblico, diverso da una serra; 3.4. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio di legno, industria del legno). Per la colonna 7: indicare quali sono le zone a rischio identificate sulla base della biologia dell’organismo nocivo o degli organismi nocivi, della presenza di piante ospiti, delle condizioni eco-climatiche e delle località a rischio. Per la colonna 8: indicare le zone a rischio incluse nell’indagine, tra quelle identificate nella colonna 7. Per la colonna 9: indicare piante, frutti, sementi, suolo, materiale da imballaggio, legname, macchinari, veicoli, acqua, altro (specificando la fattispecie). Per la colonna 10: indicare l’elenco delle specie/dei generi di piante sottoposti a indagine, utilizzando una riga per specie/genere. Per la colonna 11: indicare i mesi dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine. Per la colonna 12: indicare i dati relativi all’indagine a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/A» (non applicabile) quando le informazioni di determinate colonne non sono applicabili. Per le colonne 13 e 14: indicare i risultati, se applicabili, fornendo le informazioni disponibili nelle colonne corrispondenti. I risultati «indeterminati» si riferiscono ai campioni analizzati che non hanno dato alcun risultato a causa di fattori diversi (ad esempio livello di rilevazione non raggiunto, campione non trattato in quanto non identificato, campione vecchio). Per la colonna 15: indicare le notifiche di focolai dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine per le rilevazioni nella ZC. Non è necessario inserire il numero di notifica dei focolai se l’autorità competente ha deciso che si tratta di uno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, o all’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031. In tal caso indicare nella colonna 16 («Osservazioni») i motivi per cui tali informazioni non sono fornite. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1432/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Regolamento UE 1928/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1928 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1925/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1925 della Commissione, del 6 agosto 2026, …
Regolamento UE 1914/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1914 della Commissione, del 5 agosto 2026, …

Altre normative del 2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026, relativa… Decisione UE 1973 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026, relativo … Regolamento UE 1963 Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse strategic… Legge 154 Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posizione da ad… Decisione UE 1966 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c… Legge 153 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026, che modif… Regolamento UE 1961 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, che modific… Decisione UE 1958 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recant… Legge 152

Altri Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930 della Commissione, del 4 agosto 2026, relativo a… 1930/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1927 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante i… 1927/2026 Regolamento delegato (UE) 2026/1913 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante una mi… 1913/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1872 della Commissione, del 29 luglio 2026, che modif… 1872/2026 Regolamento (UE) 2026/1828 della Commissione, del 28 luglio 2026, che modifica il regolam… 1828/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1899 della Commissione, del 28 luglio 2026, recante i… 1899/2026
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