Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1406/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1406 della Commissione, del 26 giugno 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di indagini sanitarie per la classificazione e il monitoraggio delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi

Pubblicato: 26/06/2026 In vigore dal: 26/06/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1406 della Commissione, del 26 giugno 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di indagini sanitarie per la classificazione e il monitoraggio delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1406 of 26 June 2026 amending Implementing Regulation (EU) 2019/627 as regards the sanitary survey requirements for the classification and monitoring of production and relaying areas for live bivalve molluscs

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1406 29.6.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1406 DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 2026 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di indagini sanitarie per la classificazione e il monitoraggio delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ( 1 ) , in particolare l’articolo 18, paragrafo 8, lettera b), considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione ( 2 ) stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli e delle azioni ufficiali in relazione alla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, comprese prescrizioni specifiche in materia di classificazione delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi. (2) L’articolo 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 stabilisce norme riguardanti l’indagine sanitaria che le autorità competenti devono effettuare prima di classificare una zona di produzione o di stabulazione. A norma dell’articolo 56, paragrafo 2, di tale regolamento, le autorità competenti devono effettuare un’ispezione sanitaria conforme alle prescrizioni di cui a tale articolo in tutte le zone classificate di produzione e di stabulazione, salvo qualora tale indagine sia stata effettuata in precedenza. (3) L’esperienza ha dimostrato che non è necessario effettuare un’ispezione sanitaria nelle zone classificate prima dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, che sono soggette a un programma di monitoraggio in conformità dell’articolo 57 di tale regolamento, a meno che i dati di monitoraggio non indichino cambiamenti sostanziali che possano incidere in modo persistente sulla classificazione della zona in questione. (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’articolo 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 è così modificato: 1) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Prima di classificare una nuova zona di produzione o di stabulazione non ancora classificata, — le autorità competenti effettuano un’indagine sanitaria — qualora i dati di monitoraggio raccolti conformemente all’articolo 59, o qualsiasi altra informazione, indichino alle autorità competenti cambiamenti sostanziali delle condizioni ambientali delle zone di produzione e di stabulazione già classificate che possano incidere in modo significativo e persistente sui risultati della precedente indagine sanitaria. L’indagine sanitaria comprende:»; 2) il paragrafo 2 è soppresso. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali ( GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/627/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1406/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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