Regolamento delegato (UE) 2026/1342 della Commissione, del 17 giugno 2026, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell’Unione, di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidenta
Regolamento delegato (UE) 2026/1342 della Commissione, del 17 giugno 2026, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell’Unione, di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2026/1342 of 17 June 2026 amending Delegated Regulation (EU) 2015/98 on the implementation of the Union’s international obligations, as referred to in Article 15(2) of Regulation (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council, under the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas and the Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1342
24.8.2026
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/1342 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2026
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell’Unione, di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
L’Unione è parte contraente della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas
, ICCAT), avendo approvato l’adesione alla convenzione ICCAT con decisione 86/238/CEE del Consiglio
(
2
)
.
(2)
L’ICCAT adotta misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella zona della convenzione ICCAT e a salvaguardare gli ecosistemi marini. Tali misure possono diventare vincolanti per le parti, tra cui l’Unione.
(3)
Il paragrafo 3 della raccomandazione ICCAT 25-06 modifica la raccomandazione ICCAT 19-05
(
3
)
consentendo alle parti contraenti dell’ICCAT che raggiungono i rispettivi limiti di sbarco di marlin azzurro e marlin bianco/aguglia imperiale di rigettare in mare le loro catture.
(4)
Per garantire la coerenza tra la raccomandazione sopracitata e il diritto dell’Unione, l’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non dovrebbe applicarsi ai pescherecci dell’Unione che partecipano alle attività di pesca oggetto di tale raccomandazione.
(5)
È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione
(
4
)
per tenere conto della decisione adottata dall’ICCAT.
(6)
Poiché le disposizioni del presente regolamento hanno ripercussioni dirette sui pescherecci dell’Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel regolamento delegato (UE) 2015/98 è aggiunto l’articolo seguente:
«Articolo 5
ter
Marlin azzurro e marlin bianco/aguglia imperiale
In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, una volta che gli Stati membri hanno raggiunto i rispettivi contingenti, tutte le catture di marlin azzurro e marlin bianco/aguglia imperiale sono rigettate in mare.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj
.
(
2
)
Decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all’adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, emendata dal protocollo allegato all’atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (
GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/1986/238/oj
).
(
3
)
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2019-05-e.pdf
.
(
4
)
Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014 , relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (
GU L 16 del 23.1.2015, pag. 23
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/98/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/1342/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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