Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1273/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1273 della Commissione, del 4 giugno 2026, recante iscrizione dell’indicazione geografica Peperoncino di Calabria (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 04/06/2026 In vigore dal: 04/06/2026 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1273 riguardo al Peperoncino di Calabria?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1273 della Commissione europea, del 4 giugno 2026, iscrive l'indicazione geografica "Peperoncino di Calabria" nel registro ufficiale dell'Unione europea come Indicazione Geografica Protetta (IGP). Questa iscrizione è stata effettuata a norma del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche per vini, bevande spiritose e prodotti agricoli. L'Italia aveva presentato la domanda di registrazione, che è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e non ha ricevuto alcuna opposizione durante il periodo di consultazione previsto. Con questa registrazione, il Peperoncino di Calabria acquisisce protezione legale a livello europeo, il che significa che solo i produttori della regione calabrese possono utilizzare questa denominazione per i loro peperoncini, garantendo l'autenticità e l'origine geografica del prodotto. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1273 della Commissione, del 4 giugno 2026, recante iscrizione dell’indicazione geografica Peperoncino di Calabria (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1273 of 4 June 2026 on the registration of the geographical indication Peperoncino di Calabria (PGI) in the Union register of geographical indications pursuant to Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1273 11.6.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1273 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2026 recante iscrizione dell’indicazione geografica «Peperoncino di Calabria» (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 ( 1 ) , in particolare l’articolo 21, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, la domanda di registrazione dell’indicazione geografica «Peperoncino di Calabria», presentata dall’Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) . (2) Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143. (3) È pertanto opportuno iscrivere l’indicazione geografica «Peperoncino di Calabria» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’indicazione geografica «Peperoncino di Calabria» (IGP) è iscritta nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2026 Per la Commissione a nome della presidente Christophe HANSEN Membro della Commissione ( 1 ) GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj . ( 2 ) GU C, C/2026/1101, 18.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1101/oj . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1273/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento (UE) 2026/1273 rappresenta un atto di esecuzione della Commissione europea relativo alle indicazioni geografiche protette (IGP), disciplinate dal regolamento (UE) 2024/1143, e riguarda la protezione dei prodotti agricoli a denominazione di origine controllata. Produttori, esportatori e operatori commerciali nel settore agroalimentare devono consultare questa normativa per comprendere i diritti di utilizzo della denominazione "Peperoncino di Calabria" e le relative restrizioni geografiche e di qualità.

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