Regolamento delegato (UE) 2026/1195 della Commissione, del 5 giugno 2026, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la procedura di redazione dell’elenco delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti ad alto rischio
Regolamento delegato (UE) 2026/1195 della Commissione, del 5 giugno 2026, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la procedura di redazione dell’elenco delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti ad alto rischio
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2026/1195 of 5 June 2026 supplementing Regulation (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council as regards the procedure to conduct the listing of high-risk plants, plant products or other objects
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1195
14.8.2026
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/1195 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 2026
che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la procedura di redazione dell’elenco delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti ad alto rischio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 42, paragrafo 1
bis
,
considerando quanto segue:
(1)
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031, le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti ad alto rischio sono provvisoriamente elencati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione
(
2
)
. In attesa di una valutazione dei rischi, la loro introduzione nell’Unione è vietata.
(2)
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1
bis
, del regolamento (UE) 2016/2031, è opportuno definire norme che stabiliscano la procedura di redazione dell’elenco delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti ad alto rischio. Tali norme dovrebbero garantire che l’elenco sia redatto sulla base di un processo tempestivo, efficace e trasparente.
(3)
Affinché la Commissione decida se elencare piante, prodotti vegetali o altri oggetti come piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione una richiesta in cui indicano le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti che desiderano siano elencati come piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio («piante, prodotti vegetali e altri oggetti in questione»), accompagnata da un fascicolo tecnico contenente le pertinenti prove tecniche e scientifiche che la sostengono.
(4)
È inoltre opportuno stabilire norme relative alla procedura di redazione dell’elenco delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti ad alto rischio sulla base di un’iniziativa della Commissione, qualora quest’ultima ritenga che tale iniziativa sia necessaria per affrontare un rischio fitosanitario. In tali casi, la Commissione dovrebbe preparare un fascicolo tecnico contenente le pertinenti prove tecniche e scientifiche a sostegno dell’iniziativa.
(5)
L’esperienza ha dimostrato che le seguenti prove scientifiche e tecniche sono essenziali: dati sull’importazione, o sull’interesse all’importazione, delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti in questione nell’Unione da paesi terzi; dati sulle intercettazioni di piante, prodotti vegetali o altri oggetti dovute alla presenza di organismi nocivi associati a tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti; dati sulla produzione nell’Unione delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti in questione e di altre piante ospiti che possono essere colpite da organismi nocivi; informazioni sugli organismi nocivi ospitati dalle piante, dai prodotti vegetali o dagli altri oggetti in questione; dati che dimostrino che le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti in questione, se introdotti da un paese terzo, possono presentare un rischio connesso a organismi nocivi di livello inaccettabile per il territorio dell’Unione.
(6)
Al fine di garantire che il fascicolo tecnico presentato da uno Stato membro contenga gli elementi necessari per la valutazione preliminare, è opportuno che la Commissione ne verifichi la completezza e chieda, se necessario, ulteriori informazioni o chiarimenti.
(7)
È opportuno istituire un gruppo per la valutazione preliminare che effettui la valutazione preliminare delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti in questione. Il gruppo per la valutazione preliminare dovrebbe essere composto da esperti designati dagli Stati membri e da esperti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare e della Commissione.
(8)
È opportuno stabilire norme relative alla procedura per lo svolgimento della valutazione preliminare da parte del gruppo per la valutazione preliminare, alla sua comunicazione con lo Stato membro richiedente, se del caso, e alla pubblicazione della valutazione.
(9)
È opportuno stabilire norme relative al trattamento riservato di talune informazioni, in particolare quando richiesto da persone aventi un interesse legittimo, al fine di tutelare gli interessi della persona in questione rispetto alla divulgazione di tali informazioni. Suddette informazioni dovrebbero comprendere il processo di fabbricazione o produzione, compreso il metodo e i relativi aspetti innovativi, come pure altre specifiche tecniche e industriali inerenti a tale processo o metodo, ad eccezione delle informazioni pertinenti per la valutazione della sicurezza; se del caso i rapporti commerciali tra un produttore o un importatore e la persona richiedente; e informazioni commerciali che rivelino le fonti di approvvigionamento, le quote di mercato o la strategia aziendale della persona richiedente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce la procedura di redazione dell’elenco delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti ad alto rischio a norma dell’articolo 42, paragrafo 1
bis
, del regolamento (UE) 2016/2031. Tale procedura si compone degli elementi seguenti:
a)
la preparazione delle prove per la valutazione delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti ad alto rischio;
b)
le azioni da intraprendere dopo il ricevimento di tali prove;
c)
le procedure per tale valutazione; e
d)
il trattamento dei fascicoli per quanto riguarda la riservatezza e la protezione dei dati.
Articolo 2
Preparazione delle prove scientifiche e tecniche necessarie per la valutazione preliminare delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti ad alto rischio a seguito di una richiesta degli Stati membri
1. Affinché piante, prodotti vegetali o altri oggetti siano elencati come piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, uno Stato membro presenta alla Commissione una richiesta in cui indica le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti che devono essere elencati come piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio.
2. Ciascuna richiesta di cui al paragrafo 1 è accompagnata da un fascicolo tecnico.
3. Il fascicolo tecnico contiene almeno le informazioni seguenti:
a)
dati sull’importazione, o sull’interesse all’importazione, della pianta, del prodotto vegetale o dell’altro oggetto in questione nell’Unione da paesi terzi;
b)
dati sulle intercettazioni delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti in questione dovute alla presenza di organismi nocivi associati a tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti;
c)
dati sulla produzione nell’Unione delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti in questione e di altre piante ospiti che possono essere colpite da organismi nocivi ospitati dalla pianta, dal prodotto vegetale o dall’altro oggetto in questione;
d)
informazioni sugli organismi nocivi ospitati dalle piante, dai prodotti vegetali o dagli altri oggetti in questione;
e)
dati che dimostrino che la pianta, il prodotto vegetale o gli altri oggetti in questione possono presentare un rischio connesso a organismi nocivi di livello inaccettabile per il territorio dell’Unione a causa della probabilità che ospitino un organismo nocivo per il quale il rischio non è sufficientemente affrontato dalle prescrizioni di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione
(
3
)
;
f)
i recapiti dell’autorità competente e della persona fisica nello Stato membro responsabili dei contatti con la Commissione; e
g)
eventuali richieste di trattamento riservato di determinate prove.
Articolo 3
Preparazione delle prove scientifiche e tecniche necessarie per la valutazione preliminare delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti ad alto rischio sulla base di un’iniziativa della Commissione
Se ritiene necessario affrontare un rischio fitosanitario, la Commissione prepara un fascicolo tecnico a sostegno dell’inserimento di determinate piante, determinati prodotti vegetali o determinati altri oggetti nell’elenco delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti ad alto rischio.
Il fascicolo tecnico contiene almeno le prove di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettere da a) a e).
La Commissione presenta il fascicolo tecnico al gruppo per la valutazione preliminare di cui all’articolo 5, paragrafo 1.
Articolo 4
Azioni che la Commissione deve intraprendere dopo aver ricevuto il fascicolo tecnico presentato dallo Stato membro
1. La Commissione conferma il ricevimento del fascicolo tecnico presentato dallo Stato membro a norma dell’articolo 2.
2. La Commissione esamina se il fascicolo tecnico contiene le prove di cui all’articolo 2, paragrafo 3, e può chiedere allo Stato membro ulteriori informazioni o chiarimenti, come richiesto dal contenuto e dall’oggetto di tale fascicolo tecnico.
3. La Commissione verifica inoltre se è stata richiesta riservatezza in relazione a determinati elementi di prova.
4. Se le prescrizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono soddisfatte, la Commissione presenta il fascicolo tecnico dello Stato membro al gruppo per la valutazione preliminare di cui all’articolo 5, paragrafo 1.
Articolo 5
Procedura per la valutazione preliminare di cui all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031
1. La Commissione istituisce senza indugio un gruppo di esperti incaricato di effettuare la valutazione preliminare di cui all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 («gruppo per la valutazione preliminare»).
Il gruppo per la valutazione preliminare è composto da esperti designati dagli Stati membri e da esperti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare e della Commissione.
Il gruppo per la valutazione preliminare può chiedere allo Stato membro in questione o alla Commissione ulteriori informazioni o chiarimenti, come richiesto dal contenuto e dall’oggetto del relativo fascicolo tecnico.
Il gruppo per la valutazione preliminare valuta il rischio fitosanitario delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti in questione. Il gruppo per la valutazione preliminare completa la valutazione preliminare entro un periodo di tempo ragionevole. La Commissione mette tale valutazione a disposizione degli Stati membri.
2. Sulla base di tale valutazione preliminare, la Commissione aggiunge o decide di non aggiungere le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti in questione all’elenco di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.
Articolo 6
Riservatezza
I membri del gruppo per la valutazione preliminare non rendono pubbliche le informazioni riservate. Nel valutare se le informazioni sono riservate, si tiene conto dell’eventuale richiesta di trattamento riservato da parte di una persona avente un interesse legittimo («persona richiedente»). Tale valutazione ha luogo fatte salve le norme nazionali in materia di protezione delle informazioni riservate.
L’obbligo di non rendere pubbliche le informazioni riservate riguarda le informazioni seguenti, qualora la divulgazione di tali informazioni possa potenzialmente danneggiare il posizionamento competitivo o qualsiasi altro interesse della persona richiedente:
a)
il processo di fabbricazione o produzione, compreso il metodo, come pure altre specifiche tecniche e industriali inerenti a tale processo o metodo, ad eccezione delle informazioni pertinenti per la valutazione della sicurezza;
b)
se del caso i rapporti commerciali tra un produttore o un importatore e la persona richiedente;
c)
informazioni commerciali che rivelino le fonti di approvvigionamento, le quote di mercato o la strategia aziendale della persona richiedente.
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nell’Unione, ai sensi dell’articolo 73 di detto regolamento (
GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2019/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (
GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/1195/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Regolamento UE 1195/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.