Regolamento delegato (UE) 2026/1022 della Commissione, del 30 aprile 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le definizioni, le dichiarazioni doganali e i dati relativi al dazio doganale temporaneo di 3 EUR sulle vendite a distanza di beni importati in una spedizione con un valore intrinseco non superiore a 150 EUR
Cosa prevede il Regolamento delegato UE 2026/1022 in merito al dazio doganale sulle vendite a distanza di beni importati?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato UE 2026/1022, entrato in vigore dal 1° luglio 2026, introduce un dazio doganale temporaneo di 3 EUR per articolo sulle spedizioni di beni importati il cui valore intrinseco non supera 150 EUR, quando si tratta di vendite a distanza. Questa norma sostituisce la precedente esenzione dai dazi doganali per piccoli importi, eliminando la franchigia basata su soglia di valore. Il regolamento si applica a tutte le merci vendute nell'ambito di vendite a distanza di beni importati verso consumatori nell'Unione europea, ad eccezione dei beni che beneficiano di misure preferenziali o accordi di unione doganale. La responsabilità del pagamento del dazio spetta in primo luogo al dichiarante (piattaforme, venditori, vettori o agenti doganali), anche se residualmente può dichiararsi da parte del consumatore.
Il regolamento modifica significativamente le procedure doganali introducendo la dichiarazione H7, un modello semplificato specifico per queste spedizioni di piccolo valore. Vengono inoltre definiti nuovi concetti come "articolo", "identificativo del prodotto" (standardizzato e non standardizzato del fabbricante, nonché del commerciante) e "operatore postale", al fine di garantire una corretta identificazione e tracciabilità delle merci lungo la catena di approvvigionamento. Le merci trasportate sotto responsabilità di operatori postali ricevono un trattamento particolare con la dichiarazione H6.
Per quanto riguarda gli aspetti pratici, il regolamento esclude dall'invalidamento delle dichiarazioni doganali le merci reintrodotte dopo l'immissione in libera pratica, limitando così le agevolazioni precedenti. I dati relativi agli identificativi dei prodotti devono essere forniti nel campo "Documento giustificativo" della dichiarazione doganale. Una disposizione transitoria consente agli operatori di fornire volontariamente i dati sui prodotti dal 1° luglio 2026, con obbligo a partire dal 1° novembre 2026.
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Riferimento normativo
Regolamento delegato (UE) 2026/1022 della Commissione, del 30 aprile 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le definizioni, le dichiarazioni doganali e i dati relativi al dazio doganale temporaneo di 3 EUR sulle vendite a distanza di beni importati in una spedizione con un valore intrinseco non superiore a 150 EUR
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2026/1022 of 30 April 2026 amending Delegated Regulation (EU) 2015/2446 as regards definitions, customs declarations and data elements related to the temporary EUR 3 customs duty on distance sales of imported goods in a consignment with an intrinsic value not exceeding EUR 150
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1022
1.7.2026
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/1022 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2026
che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le definizioni, le dichiarazioni doganali e i dati relativi al dazio doganale temporaneo di 3 EUR sulle vendite a distanza di beni importati in una spedizione con un valore intrinseco non superiore a 150 EUR
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 7, lettera a), l’articolo 131, lettere a), b) e c), l’articolo 160 e l’articolo 175,
considerando quanto segue:
(1)
L’articolo 143
bis
del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione
(
2
)
prevede la presentazione di una dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica contenente l’insieme di dati specifico e ridotto di cui all’allegato B di tale regolamento delegato («dichiarazione H7») per una spedizione che beneficia dell’esenzione dai dazi all’importazione a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio
(
3
)
. Il regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio
(
4
)
modifica il regolamento (CE) n. 1186/2009 sopprimendo gli articoli 23 e 24 con effetto a decorrere dal 1
o
luglio 2026. Di conseguenza, le merci di valore intrinseco non superiore a 150 EUR per spedizione sono ora soggette a dazi doganali e le autorità doganali sono tenute a riscuotere dazi doganali sulle merci contenute in tale spedizione indipendentemente dal loro valore dichiarato.
(2)
Il regolamento (UE) 2026/382 introduce un dazio doganale temporaneo di 3 EUR per articolo nelle spedizioni il cui valore intrinseco non supera un totale di 150 EUR, quando l’importazione delle merci è esente da IVA a norma dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera c
bis
), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio
(
5
)
o le merci sono contenute in una spedizione postale quale definita all’articolo 1, punto (24), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 («dazio doganale di 3 EUR»). È pertanto necessario aggiornare le norme di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda l’uso della dichiarazione H7, al fine di garantire che in tale dichiarazione possano essere dichiarate solo le merci soggette al dazio doganale di 3 EUR.
(3)
Per garantire la corretta applicazione del dazio doganale di 3 EUR è necessario modificare la definizione di «merci contenute in spedizioni postali» di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 al fine di chiarire a quali merci si applica il dazio doganale di 3 EUR e rivedere l’ambito di applicazione della dichiarazione H7.
(4)
È necessario stabilire una definizione formale di «articolo» nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 per garantire che, quando le merci sono dichiarate come articoli distinti, il dazio doganale di 3 EUR si applichi a ciascuno di essi. Ciò si verifica anche quando due o più articoli identici sono dichiarati su righe separate in una dichiarazione, sebbene sia consentito raggruppare tali articoli identici e dichiararli in un’unica riga.
(5)
La dichiarazione H7 riguarda solo le merci contenute in spedizioni il cui valore intrinseco non supera un totale di 150 EUR, vendute nell’ambito di vendite a distanza di beni importati quali definiti all’articolo 14, paragrafo 4, punto 2, della direttiva 2006/112/CE. Poiché tale definizione riguarda solo i beni importati per un acquirente nell’Unione, non è necessario escludere esplicitamente i beni la cui importazione è esente da IVA a norma dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE (il cosiddetto regime doganale 42), che riguarda le importazioni tra imprese, dall’ambito di applicazione dell’articolo 143
bis
del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
(6)
Tuttavia il dazio doganale di 3 EUR si applica indipendentemente dal fatto che le merci siano dichiarate tramite una dichiarazione H1, H6 o H7. L’applicabilità di tali dichiarazioni ai beni venduti nell’ambito di vendite a distanza rimane pertanto invariata.
(7)
La modifica della definizione di «merci contenute in spedizioni postali» da parte del presente regolamento richiede modifiche corrispondenti, sostituendo tale espressione con «merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale» ai fini delle dichiarazioni sommarie di entrata (ENS), della dichiarazione doganale di cui all’articolo 144 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e degli atti considerati dichiarazioni doganali a norma dell’articolo 141 di tale regolamento delegato.
(8)
Al fine di limitare le implicazioni dell’applicazione dell’agevolazione di cui all’articolo 148, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le merci contenute in una spedizione di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, vendute nell’ambito di vendite a distanza di merci importate, che sono reintrodotte in seguito alla loro immissione in libera pratica, dovrebbero essere escluse dall’ammissibilità all’invalidamento delle dichiarazioni doganali in questione.
(9)
L’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabilisce i requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni doganali, comprese le dichiarazioni H1, H6 e H7.
(10)
La responsabilità del corretto pagamento del dazio doganale di 3 EUR all’arrivo nell’UE dovrebbe spettare in primo luogo al dichiarante, ossia alle piattaforme e ai venditori, o al vettore o all’agente che dichiara le merci alle autorità doganali. Altre persone, compreso il consumatore, possono dichiarare i beni solo in via residuale. Per tale motivo, i concetti di soggetto passivo debitore dell’IVA per l’importazione a norma della direttiva 2006/112/CE e di debitore dell’obbligazione doganale a norma dell’articolo 77 del regolamento (UE) n. 952/2013 dovrebbero essere ulteriormente allineati in caso di vendite a distanza di beni in una spedizione con un valore intrinseco non superiore a 150 EUR. È pertanto necessario modificare il dichiarante ai fini delle dichiarazioni H1, H6 e H7 di cui all’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Le corrispondenti modifiche dei nomi delle colonne della dichiarazione sommaria di entrata di tale allegato sono altresì necessarie per allinearsi alle modifiche della definizione di «merci contenute in spedizioni postali».
(11)
Per migliorare i controlli sulle merci vendute nell’ambito di vendite a distanza di beni importati, è opportuno introdurre nuove definizioni e nuovi requisiti in materia di identificativi dei prodotti. Al fine di ridurre al minimo la necessità di adeguamenti informatici negli Stati membri è opportuno includere i requisiti nel dato «Documento giustificativo» di cui all’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
(12)
L’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata per allinearla con la data di applicazione del regolamento (UE) 2026/382.
(13)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/2446,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:
1)
l’articolo 1 è così modificato:
a)
i punti 24 e 25 sono sostituiti dai seguenti:
«24.
“merci contenute in spedizioni postali”: le merci contenute in una spedizione di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, vendute nell’ambito di vendite a distanza di beni importati quali definiti all’articolo 14, paragrafo 4, punto 2, della direttiva 2006/112/CE, esclusi i beni la cui importazione è esente da IVA a norma dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera c
bis
), di tale direttiva, e le merci che beneficiano di misure preferenziali, comprese quelle previste da accordi di unione doganale;
25.
“operatore postale”: un operatore stabilito in uno Stato membro e da esso designato per fornire i servizi internazionali disciplinati dalla convenzione postale universale, adottata il 10 luglio 1984 nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, responsabile del trasporto di invii di corrispondenza e merci contenute in un pacchetto o pacco postale;»;
b)
sono aggiunti i punti seguenti:
«57.
“identificativo del prodotto”: codice alfanumerico unico assegnato a uno specifico modello, lotto o articolo, a qualsiasi livello di imballaggio, che ne garantisce l’identificazione e la tracciabilità precise e inequivocabili lungo l’intera catena di approvvigionamento, dall’offerta in vendita, compresa la vendita online o a distanza, alla vendita stessa e alla fornitura, fino alle attività successive alla commercializzazione;
58.
“identificativo del prodotto del commerciante”: identificativo del prodotto assegnato da un venditore, un mercato o una piattaforma online;
59.
“identificativo del prodotto non standardizzato del fabbricante”: un identificativo del prodotto assegnato da un fabbricante, un produttore o un fornitore del prodotto e che non si basa su norme riconosciute a livello internazionale;
60.
“identificativo del prodotto standardizzato del fabbricante”: un identificativo del prodotto assegnato da un fabbricante, un produttore o un fornitore del prodotto e che si basa su norme riconosciute a livello internazionale;
61.
“articolo”: una o più merci di una spedizione che condividono la stessa classificazione tariffaria, la stessa descrizione e, se fornita conformemente ai requisiti in materia di dati applicabili alla pertinente dichiarazione doganale o ai dati da fornire o mettere a disposizione delle autorità doganali, la stessa origine.»;
2)
al titolo III, capo 3, sezione 1, l’intestazione della sottosezione 1 è soppressa;
3)
all’articolo 104, il paragrafo 2 è soppresso;
4)
all’articolo 106, il paragrafo 4 è soppresso;
5)
l’articolo 113
bis
è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se l’operatore postale non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata delle merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale a un corriere tenuto a presentare le indicazioni restanti della dichiarazione attraverso il sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l’operatore postale di destinazione, nei casi in cui le merci sono spedite verso l’Unione, o l’operatore postale dello Stato membro di prima entrata, nei casi in cui le merci transitano attraverso l’Unione, fornisce tali indicazioni all’ufficio doganale di prima entrata conformemente all’articolo 127, paragrafo 6, del codice.»
;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Se l’operatore postale di un paese terzo non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata delle merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale a un corriere tenuto a presentare le indicazioni restanti della dichiarazione attraverso il sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l’operatore postale del paese terzo di spedizione, nei casi in cui le merci sono trasbordate attraverso l’Unione, fornisce tali indicazioni all’ufficio doganale di prima entrata conformemente all’articolo 127, paragrafo 6, del codice.»
;
6)
all’articolo 138, la lettera f) è soppressa;
7)
all’articolo 140, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
le merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale o contenute in una spedizione per espresso, dal valore non superiore a 1 000 EUR e non soggette al dazio all’esportazione;»;
8)
l’articolo 141 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è soppresso;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale, di valore non superiore a 1 000 EUR e non sono soggette al dazio all’esportazione, sono considerate dichiarate per l’esportazione dalla loro uscita dal territorio doganale dell’Unione.»
;
9)
all’articolo 142, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
le merci per le quali è presentata una domanda di rimborso del dazio o di altri oneri, a meno che tale domanda non riguardi l’invalidamento della dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica di merci che beneficiano di una franchigia dai dazi all’importazione a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009;»;
10)
l’articolo 143
bis
è sostituito dal seguente:
«Articolo 143
bis
Dichiarazione per l’immissione in libera pratica di merci contenute in una spedizione di valore intrinseco non superiore a 150 EUR vendute nell’ambito di vendite a distanza
(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)
Le merci contenute in una spedizione di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, vendute nell’ambito di vendite a distanza di beni importati quali definiti all’articolo 14, paragrafo 4, punto 2, della direttiva 2006/112/CE, possono essere dichiarate per l’immissione in libera pratica sulla base dell’insieme di dati specifico di cui all’allegato B, colonna H7, del presente regolamento, a condizione che le merci contenute in tale spedizione non siano soggette a divieti e restrizioni.»
;
11)
l’articolo 144 è sostituito dal seguente:
«Articolo 144
Dichiarazione doganale per le merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale
(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)
Un operatore postale può presentare una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica contenente l’insieme di dati ridotto di cui all’allegato B, colonna H6, per le merci trasportate sotto la sua responsabilità se le merci soddisfano le condizioni seguenti:
a)
il loro valore non supera 1 000 EUR;
b)
non sono soggette a divieti o restrizioni.»
;
12)
all’articolo 148, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:
«Il presente paragrafo non si applica alle vendite a distanza di beni importati quali definiti all’articolo 14, paragrafo 4, punto 2, della direttiva 2006/112/CE, in una spedizione di valore intrinseco non superiore a 150 EUR.»;
13)
l’allegato B è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
2. Esso si applica a decorrere dal 1
o
luglio 2026.
3. In deroga al paragrafo 2, l’allegato, punto 2, lettere a) e b), si applica a decorrere dal 1
o
novembre 2026. Tuttavia gli operatori possono fornire volontariamente i dati di cui all’allegato, punto 2, lettere a) e b), a decorrere dal 1
o
luglio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (
GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj
).
(
3
)
Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (
GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1186/oj
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio, dell’11 febbraio 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 1186/2009 per quanto riguarda l’eliminazione della franchigia doganale basata su soglia (
GU L, 2026/382, 18.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/382/oj
).
(
5
)
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (
GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj
).
ALLEGATO
L’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:
1)
il titolo I è così modificato:
a)
al capitolo 2, sezione 1, le righe relative alle colonne F40, F41, F42, F43, F44, F45, H1, H6 e H7 sono sostituite dalle seguenti:
«F40
Dichiarazione sommaria di entrata – Merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale – Insieme di dati parziale – Informazioni del documento principale di trasporto su strada
Articolo 5, punto 9, e articolo 127 del codice»
«F41
Dichiarazione sommaria di entrata – Merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale – Insieme di dati parziale – Informazioni del documento principale di trasporto per ferrovia
Articolo 5, punto 9, e articolo 127 del codice»
«F42
Dichiarazione sommaria di entrata – Merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale – Insieme di dati parziale – Lettera di trasporto aereo principale contenente le necessarie informazioni della lettera di trasporto aereo postale presentata in conformità ai termini applicabili per il modo di trasporto interessato
Articolo 5, punto 9, e articolo 127 del codice»
«F43
Dichiarazione sommaria di entrata – Merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale – Insieme di dati parziale – Insieme di dati minimo presentato prima del carico in conformità all’articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, e all’articolo 113, paragrafo 2
Articolo 5, punto 9, e articolo 127 del codice»
«F44
Dichiarazione sommaria di entrata – Merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale – Insieme di dati parziale – Numero di identificazione del contenitore presentato prima del carico in conformità all’articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, e all’articolo 113, paragrafo 2
Articolo 5, punto 9, e articolo 127 del codice»
«F45
Dichiarazione sommaria di entrata – Merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale – Insieme di dati parziale – Solo polizza di carico principale
Articolo 5, punto 9, e articolo 127 del codice»
«H1
Dichiarazione di immissione in libera pratica e regime speciale – Uso specifico – Dichiarazione di uso finale
Dichiarazione di immissione in libera pratica articolo 5, punto 12, articoli 162 e 201 del codice
Dichiarazione di uso finale articolo 5, punto 12, articoli 162, 210 e 254 del codice»
«H6
Dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica per le merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale
Articolo 5, punto 12, articoli 162 e 201 del codice»
«H7
Dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica di merci contenute in una spedizione di valore intrinseco non superiore a 150 EUR
Articolo 5, punto 12, articoli 162 e 201 del codice»
b)
il capitolo 3 è così modificato:
i)
nella sezione 11, la tabella «Tabella dei requisiti in materia di dati – Importazione» è così modificata:
1)
nella riga relativa al numero del dato 12 10 000 000 (Dilazione di pagamento), nella colonna H7 «[54]» è soppresso;
2)
nella riga relativa al numero del dato 14 03 038 000 (Metodo di pagamento), nella colonna H7 "[54]» è soppresso;
3)
nella riga relativa al numero del dato 14 03 039 000 (Tipo di imposta), nella colonna H7 è inserito «B»;
4)
nella riga relativa al numero del dato 14 03 040 000 (Base imponibile), nella colonna H7 è inserito «B»;
5)
nella riga relativa al numero del dato 14 03 040 006 (Quantità), nella colonna H7 è inserito «B»;
6)
nella riga relativa al numero del dato 14 03 040 014 (Importo), nella colonna H7 è inserito «B»;
7)
nella riga relativa al numero del dato 14 03 040 041 (Aliquota dell’imposta), nella colonna H7 è inserito «B»;
8)
nella riga relativa al numero del dato 14 03 040 043 (Importo dell’imposta), nella colonna H7 è inserito «B»;
9)
nella riga relativa al numero del dato 14 16 000 000 (Importo totale di dazi e imposte), nella colonna H7 è inserito «B»;
ii)
nella sezione 13, la tabella «Note» è così modificata:
1)
nella riga relativa al numero della nota [34], il testo nella colonna relativa alla descrizione della nota è sostituito dal seguente:
«Non utilizzare in caso di merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale o mediante installazioni fisse.»;
2)
nella riga relativa al numero della nota [37], il testo nella colonna relativa alla descrizione della nota è sostituito dal seguente:
«Non utilizzare in caso di merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale, mediante installazioni fisse o trasporto ferroviario.»;
3)
nella riga relativa al numero della nota [54], il testo nella colonna relativa alla descrizione della nota è sostituito dal seguente:
«Non utilizzato»;
4)
nella riga relativa al numero della nota [57], il testo nella colonna relativa alla descrizione della nota è sostituito dal seguente:
«Tali informazioni non sono richieste in caso di beni multipli imballati insieme e di merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale.»;
2)
Il titolo II (Note in relazione ai requisiti in materia di dati) è così modificato:
a)
nella nota in relazione al dato «12 03 000 000 Documento giustificativo» sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«
Colonne H1 e H6 della tabella dei requisiti in materia di dati:
L’identificativo del prodotto del commerciante, l’identificativo del prodotto non standardizzato del fabbricante e, se disponibile per l’articolo, l’identificativo del prodotto standardizzato del fabbricante, quali definiti rispettivamente all’articolo 1, punti 58, 59 e 60, del presente regolamento, sono forniti per gli articoli considerati merci vendute nell’ambito di vendite a distanza di beni importati, quali definite all’articolo 14, paragrafo 4, punto 2, della direttiva 2006/112/CE.
Colonna H7 della tabella dei requisiti in materia di dati:
L’identificativo del prodotto del commerciante, l’identificativo del prodotto non standardizzato del fabbricante e, se disponibile per l’articolo, l’identificativo del prodotto standardizzato del fabbricante, quali definiti rispettivamente all’articolo 1, punti 58, 59 e 60, del presente regolamento, sono forniti per gli articoli considerati merci vendute nell’ambito di vendite a distanza di beni importati, quali definite all’articolo 14, paragrafo 4, punto 2, della direttiva 2006/112/CE.»;
b)
nella nota in relazione al dato «12 03 001 000 Numero di riferimento», prima del paragrafo «Colonna I1 della tabella dei requisiti in materia di dati» è inserito il paragrafo seguente:
«
Colonne H1, H6 e H7 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Inserire i dati specifici richiesti come «Documento giustificativo» relativi alle dichiarazioni coperte da questa colonna.»;
c)
nella nota in relazione al dato «13 05 000 000 Dichiarante», il testo è sostituito dal seguente:
«
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati, ad eccezione della colonna H7:
Questo dato è utilizzato al fine di fornire le informazioni pertinenti relative al dichiarante.
Colonne H1, H6 e H7 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Questo dato è utilizzato al fine di fornire le informazioni pertinenti relative al dichiarante, nel caso di beni in una spedizione con un valore intrinseco non superiore a 150 EUR e oggetto di vendite a distanza di beni importati, quali definite all’articolo 14, paragrafo 4, punto 2, della direttiva 2006/112/CE.
Il dichiarante appartiene a una delle categorie seguenti:
a)
la persona che si avvale del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE o il suo rappresentante indiretto;
b)
la persona che si avvale dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 7, della direttiva 2006/112/CE o il suo rappresentante indiretto;
c)
il rappresentante indiretto dell’importatore, se non si applica la lettera a) o b);
d)
nei casi in cui non si applicano le lettere a), b) o c), qualsiasi altra persona in grado di fornire tutte le informazioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci e in grado di presentare o di far presentare le merci in questione in dogana.»;
d)
nella nota in relazione al dato 18 05 000 000 (Descrizione delle merci),
a)
la frase «Colonne B1, B2, da H1 a H5, H8 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati» è sostituita da:
«
Colonne B1, B2, da H1 a H8 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati
»
b)
la frase «Colonne D3, G4, G5, H6 e H7 della tabella dei requisiti in materia di dati» è sostituita da:
«
Colonne D3, G4 e G5 della tabella dei requisiti in materia di dati
»
e)
nella nota in relazione al dato 18 10 000 000 (Tipo di merci), la frase «Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il tipo di merci contenute nella spedizione postale.» è sostituita dalla seguente:
«Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il tipo di merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale.».
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/1022/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2026/1022 è il riferimento normativo per commercialisti e operatori doganali che gestiscono vendite a distanza di beni importati, e-commerce transfrontaliero e importazioni da paesi terzi. Professionisti del settore consultano questa norma per comprendere l'applicazione del dazio doganale temporaneo di 3 EUR, la dichiarazione H7 semplificata, gli identificativi dei prodotti (SKU, EAN, codici produttore), la responsabilità del dichiarante, gli operatori postali e la tracciabilità delle merci in spedizioni di valore non superiore a 150 EUR.
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