Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 0966/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/966 della Commissione del 1o luglio 2020 che chiude un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379, concernente l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, per un produttore esportatore cinese, istituisce il dazio per quanto riguarda le importazioni di tale produttore e pone termine alla registrazione di dette importazioni

Pubblicato: 01/07/2020 In vigore dal: 01/07/2020 Documento ufficiale

Cosa prevede il Regolamento UE 2020/966 riguardo alle importazioni di biciclette cinesi e come viene trattato un nuovo esportatore che richiede il riesame?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2020/966 del 1° luglio 2020 chiude un procedimento di riesame relativo ai "nuovi esportatori" nel settore delle biciclette originarie della Repubblica Popolare Cinese. La normativa si applica alle importazioni di biciclette e riguarda specificamente la società Universal Cycle Corporation (Guangzhou) Co. Ltd., che aveva richiesto di essere esclusa dal dazio antidumping del 48,5% sostenendo di non aver esportato durante il periodo di riferimento dell'inchiesta iniziale e di aver iniziato le esportazioni solo nel settembre 2018.

Il regolamento prevede che, poiché il richiedente ha ritirato formalmente la domanda di riesame il 9 gennaio 2020, l'inchiesta viene chiusa e il dazio antidumping del 48,5% (applicabile a tutte le altre società) viene istituito sulle importazioni di questa azienda. In pratica, la società non ottiene il trattamento preferenziale da "nuovo esportatore" e rimane soggetta al dazio nazionale standard.

Le importazioni registrate a partire dal 17 dicembre 2019 (data di apertura del riesame) sono assoggettate retroattivamente al dazio del 48,5%. Le autorità doganali sono invitate a porre termine alla registrazione speciale delle importazioni che era stata concessa durante il periodo di riesame, ripristinando il regime ordinario di tassazione doganale.

Questo provvedimento rappresenta la conclusione di un procedimento amministrativo in materia di difesa commerciale, dove il ritiro della domanda da parte dell'esportatore ha determinato l'applicazione del dazio generale senza concessioni particolari.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/966 della Commissione del 1o luglio 2020 che chiude un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379, concernente l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, per un produttore esportatore cinese, istituisce il dazio per quanto riguarda le importazioni di tale produttore e pone termine alla registrazione di dette importazioni EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/966 of 1 July 2020 terminating a ‘new exporter’ review of Implementing Regulation (EU) 2019/1379 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of bicycles originating in the People’s Republic of China for one Chinese exporting producer, imposing the duty with regard to that producer’s imports and terminating the registration of these imports

Testo normativo

6.7.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 213/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/966 DELLA COMMISSIONE del 1 o luglio 2020 che chiude un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379, concernente l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, per un produttore esportatore cinese, istituisce il dazio per quanto riguarda le importazioni di tale produttore e pone termine alla registrazione di dette importazioni LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 5, considerando quanto segue: 1. MISURE IN VIGORE (1) Con il regolamento (CEE) n. 2474/93 ( 2 ) («l’inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 30,6 % sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («la RPC»). Da allora si sono succedute varie inchieste di difesa commerciale che hanno modificato le misure iniziali. (2) Con il regolamento (UE) n. 502/2013 ( 3 ) il Consiglio ha modificato le misure in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base. In tale inchiesta ai produttori esportatori della RPC non è stato applicato il campionamento ed è stato mantenuto il dazio antidumping su scala nazionale del 48,5 %, basato sul margine di dumping stabilito dal regolamento (CE) n. 1095/2005 del Consiglio ( 4 ) . (3) Le misure attualmente in vigore sono misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione ( 5 ) . 2. INCHIESTA ATTUALE (4) Il 27 maggio 2019 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla società Universal Cycle Corporation (Guangzhou) Co. Ltd. («il richiedente»), un produttore esportatore di biciclette della RPC le cui esportazioni nell’Unione sono assoggettate a un dazio antidumping definitivo del 48,5 %. Il richiedente ha sostenuto di non aver esportato biciclette nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta su cui erano basate le misure antidumping (dal 1 o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011), di aver iniziato a esportare nell’Unione il prodotto oggetto del riesame nel settembre 2018 e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori di biciclette soggetti alle misure in vigore. (5) La Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova prima facie presentati dal richiedente fossero sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver dato ai produttori dell’Unione l’opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha aperto, con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2149 ( 6 ) , un riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 per quanto riguarda il richiedente. (6) In applicazione dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2149, il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 è stato abrogato per quanto riguarda il richiedente. Contemporaneamente, a norma dell’articolo 11, paragrafo 4 e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base nonché dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2149, la Commissione ha invitato le autorità doganali a registrare le importazioni provenienti dal richiedente. (7) Il 9 gennaio 2020 il richiedente ha formalmente ritirato la domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori». Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che fosse opportuno chiudere l’inchiesta di riesame. 3. DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI (8) La Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di chiudere l’inchiesta di riesame, di istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni della società Universal Cycle Corporation (Guangzhou) Co. Ltd. e di riscuotere con effetto retroattivo tale dazio sulle importazioni soggette a registrazione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2149. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni. 4. RISCOSSIONE RETROATTIVA DI DAZI ANTIDUMPING (9) Alla luce delle risultanze sopraindicate la Commissione ha concluso che il riesame relativo alle importazioni di biciclette fabbricate dal richiedente e originarie della RPC dovrebbe essere chiuso. Di conseguenza è opportuno porre termine alla registrazione delle importazioni del richiedente e riscuotere su tali importazioni, con effetto retroattivo a partire dalla data di apertura del presente riesame, il dazio su scala nazionale applicabile a tutte le altre società (48,5 %) istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379. (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il riesame relativo ai «nuovi esportatori» avviato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2149 è chiuso. Articolo 2 1.   Sulle importazioni di cui all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2149 della Commissione è istituito il dazio antidumping applicabile a tutte le altre società (codice aggiuntivo TARIC B999) della Repubblica popolare cinese a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione. 2.   Il dazio antidumping di cui al paragrafo 1 è riscosso con effetto dal 17 dicembre 2019 sulle importazioni di biciclette registrate a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2149. Articolo 3 1.   Le autorità doganali sono invitate a porre termine alla registrazione delle importazioni effettuata a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2149. 2.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o luglio 2020 Per la Commissione La president Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 93/2474 del Consiglio, dell’8 settembre 1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio ( GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 ( GU L 153 del 5.6.2013, pag. 17 ). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 1095/2005 del Consiglio, del 12 luglio 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie del Vietnam e modifica il regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese ( GU L 183 del 14.7.2005, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione, del 28 agosto 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka, dalla Tunisia, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tali paesi, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1036/2016 ( GU L 225 del 29.8.2019, pag. 1 ). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2149 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che avvia un riesame relativo ai nuovi esportatori del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese per un produttore esportatore cinese, abroga il dazio in vigore sulle importazioni di tale produttore esportatore e dispone la registrazione di dette importazioni ( GU L 325 del 16.12.2019, pag. 159 ).

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Il Regolamento UE 2020/966 disciplina i dazi antidumping sulle biciclette cinesi e il trattamento dei nuovi esportatori secondo il Regolamento (UE) 2016/1036. Importatori e operatori del settore ciclistico devono considerare l'applicazione del dazio del 48,5% e la riscossione retroattiva delle imposte doganali, nonché le procedure di registrazione presso le autorità doganali degli Stati membri.

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