Regolamento delegato (UE) 2026/912 della Commissione, del 27 aprile 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri concernenti i prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno
Regolamento delegato (UE) 2026/912 della Commissione, del 27 aprile 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri concernenti i prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2026/912 of 27 April 2026 amending Delegated Regulation (EU) 2017/891 as regards the Member States’ notifications concerning producer prices of fruit and vegetables on the internal market
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/912
6.7.2026
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/912 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2026
che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri concernenti i prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 223, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (UE) 2026/687 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
si applicherà a decorrere dal 1
o
maggio 2026. L’articolo 4 di tale regolamento impone alla Commissione di monitorare alcuni prodotti sensibili sul mercato dell’Unione, in particolare per quanto riguarda l’andamento delle importazioni e delle esportazioni, la produzione e l’evoluzione dei prezzi.
(2)
L’allegato del regolamento (UE) 2026/687 elenca l’aglio tra i prodotti sensibili. Per poter monitorare l’evoluzione dei prezzi sul mercato dell’Unione, la Commissione deve disporre con cadenza regolare dei prezzi registrati per l’aglio.
(3)
Il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione
(
3
)
impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i prezzi alla produzione registrati sul mercato interno per gli ortofrutticoli elencati nell’allegato VI, tra i quali non è compreso l’aglio.
(4)
Per ottemperare alle prescrizioni in materia di monitoraggio di cui al regolamento (UE) 2026/687, è pertanto opportuno aggiungere l’aglio all’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891.
(5)
Considerando che le clausole di salvaguardia bilaterali dell’accordo di partenariato UE-Mercosur e dell’accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur per i prodotti agricoli si applicheranno a decorrere dal 1
o
maggio 2026, è opportuno che il presente regolamento delegato entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891, in fondo alla tabella, è aggiunta la riga seguente:
«Aglio
Tutte le varietà
Calibro 45-60 mm, imballaggi da 2-5 kg ca.
Spagna
Francia
Italia
Romania
Portogallo
Polonia».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 347, 20.12.2013, p. 671
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2026/687 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2026, recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali dell’accordo di partenariato UE-Mercosur e dell’accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur per i prodotti agricoli (
GU L, 2026/687, 19.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/687/oj
).
(
3
)
Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (
GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/891/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/912/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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