Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0908/2026

Regolamento delegato (UE) 2026/908 della Commissione, del 27 aprile 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/630 per quanto riguarda le prescrizioni relative all’attestato privato per i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e l’inclusione di determinati prodotti a base di cereali, ortaggi o legumi preparati o conservati, frutta, frutta a guscio, salse, condimenti e prodotti della confetteria nell’elenco dei prodotti composti esenti

Pubblicato: 27/04/2026 In vigore dal: 27/04/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2026/908 della Commissione, del 27 aprile 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/630 per quanto riguarda le prescrizioni relative all’attestato privato per i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e l’inclusione di determinati prodotti a base di cereali, ortaggi o legumi preparati o conservati, frutta, frutta a guscio, salse, condimenti e prodotti della confetteria nell’elenco dei prodotti composti esenti EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2026/908 of 27 April 2026 amending Delegated Regulation (EU) 2021/630 as regards the private attestation requirements of the composite products exempted from official controls at border control posts, and the inclusion of certain cereal products, prepared or preserved vegetables, fruits, nuts, sauces, condiments, seasonings and confectionery in the list of exempted composite products

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/908 3.7.2026 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/908 DELLA COMMISSIONE del 27 aprile 2026 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/630 per quanto riguarda le prescrizioni relative all’attestato privato per i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e l’inclusione di determinati prodotti a base di cereali, ortaggi o legumi preparati o conservati, frutta, frutta a guscio, salse, condimenti e prodotti della confetteria nell’elenco dei prodotti composti esenti (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ( 1 ) , in particolare l’articolo 48, lettera h), e l’articolo 77, paragrafo 1, lettera k), considerando quanto segue: (1) Il regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione ( 2 ) stabilisce l’elenco dei prodotti composti a lunga conservazione che sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. (2) L’articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione ( 3 ) stabilisce determinate prescrizioni relative all’attestato privato che gli operatori del settore alimentare devono presentare per le partite di prodotti composti a lunga conservazione che entrano nell’Unione da paesi terzi o loro regioni. Poiché l’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/637 della Commissione ( 4 ) ha modificato l’articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 introducendo una deroga all’attestato privato per l’ingresso nell’Unione di prodotti composti che non contengono prodotti trasformati di origine animale diversi dalle capsule di gelatina non ottenute da ossa di ruminanti, è necessario modificare l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2021/630 per allinearlo all’articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2022/2292. (3) Poiché i prodotti composti a lunga conservazione di cui ai codici della nomenclatura combinata 1904 10 , 1904 20 , 2001 , 2004 , 2005 , 2008 19 , 2008 99 , 2103 e 2106 sotto forma di determinati prodotti a base di cereali, quali popcorn, bastoncini e snack soffiati di mais, chips di patate e snack croccanti di patate, atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati, ortaggi o legumi preparati o conservati, frutta, frutta a guscio e altre parti commestibili di piante contenenti miele quale unico ingrediente di origine animale, salse contenenti estratti di ostrica o di pesce, preparazioni per salse e salse preparate e condimenti contenenti miele quale unico ingrediente di origine animale, nonché caramelle, gomme e simili contenenti edulcoranti sintetici anziché zucchero presentano un basso rischio per la salute umana e animale, è opportuno esentare anche tali prodotti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2021/630, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento delegato (UE) 2021/630 è così modificato: 1. all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I prodotti composti a lunga conservazione di cui al paragrafo 1, lettera a), sono conformi alle prescrizioni relative all’attestato privato di cui all’articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2022/2292.» ; 2. l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione ( GU L 132 del 19.4.2021, pag. 17 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/630/oj ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano ( GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2292/oj ). ( 4 ) Regolamento delegato (UE) 2025/637 della Commissione, del 29 gennaio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/2292 per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di determinati prodotti lattiero-caseari, determinati additivi alimentari ottenuti da animali, budelli di collagene, carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente e prodotti composti contenenti capsule di gelatina ( GU L, 2025/637, 29.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/637/oj ). ALLEGATO « ALLEGATO Elenco dei prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (articolo 3) In questo elenco, che si basa sulla nomenclatura combinata (NC) utilizzata nell’Unione, figurano i prodotti composti che non necessitano di controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Note relative alla tabella: Colonna (1) — Codice NC In questa colonna è indicato il codice NC. La NC, istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 1 ) , è basata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (“sistema armonizzato” - SA), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, ora Organizzazione mondiale delle dogane, e approvato con decisione 87/369/CEE del Consiglio ( 2 ) . La NC riproduce le voci e le sottovoci a sei cifre del SA. La settima e l’ottava cifra identificano ulteriori sottovoci della NC. Quando è utilizzato un codice a quattro, sei o otto cifre non preceduto da “ex”, tutti i prodotti composti preceduti da tali quattro, sei o otto cifre o rientranti in quel codice non devono essere sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, salvo altrimenti disposto. Qualora solo determinati prodotti composti specifici rientranti in un codice a quattro, sei od otto cifre contengano prodotti di origine animale e nella NC non esista una suddivisione specifica di tale codice, quest’ultimo è preceduto da “ex”. Ad esempio, per quanto riguarda “ex 2001 90 65 ”, non sono prescritti controlli ai posti di controllo frontalieri per i prodotti riportati nella colonna (2). Colonna (2) — Spiegazioni In questa colonna sono fornite precisazioni sui prodotti composti ai quali si applica l’esenzione dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Codici NC Spiegazioni (1) (2) 1704 , ex 1806 Prodotti della confetteria (comprese le caramelle) e cioccolato bianco, non contenenti cacao, e prodotti della confetteria (comprese le caramelle), cioccolata e altre preparazioni alimentari, paste da spalmare e preparazioni per bevande contenenti cacao, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a). ex 1902 19 , ex 1902 30 , ex 1902 40 Paste alimentari, tagliatelle e cuscus, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a). ex 1904 10 , ex 1904 20 , ex 1904 90 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura, preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) (ad esempio cereali da prima colazione, muesli, granola, popcorn, bastoncini e snack soffiati di mais). Preparazioni alimentari a base di riso e di altri cereali, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a). ex 1905 10 , ex 1905 20 , ex 1905 31 , ex 1905 32 , ex 1905 40 , ex 1905 90 Prodotti della panetteria, prodotti della pasticceria preparati o della biscotteria (compresi i cracker), cialde e cialdine, fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati, chips e snack croccanti, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a). ex 2001 , ex 2004 , ex 2005 , ex 2008 19 , ex 2008 99 , ex 1604 Olive ripiene di pesce, chips di patate e snack croccanti di patate, atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati, ortaggi o legumi preparati o conservati, frutta, frutta a guscio e altre parti commestibili di piante contenenti miele quale unico ingrediente di origine animale, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a). 2101 Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a). ex 2103 Miso contenente una piccola quantità di brodo di pesce per minestre e salsa di soia contenente una piccola quantità di brodo di pesce per minestre, salse contenenti estratti di ostrica o di pesce, preparazioni per salse e salse preparate e condimenti contenenti miele quale unico ingrediente di origine animale, che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a). ex 2104 Brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a). ex 2106 Integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, nonché caramelle, gomme e simili contenenti edulcoranti sintetici anziché zucchero, contenenti prodotti trasformati di origine animale (compresi glucosamina, condroitina o chitosano), che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a). ex 2208 70 Liquori, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a). » ( 1 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256, 7.9.1987, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj ). ( 2 ) Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento ( GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/369/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/908/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 0908/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Regolamento UE 1963/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026,…
Regolamento UE 1961/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026,…
Regolamento UE 1929/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1929 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1904/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1904 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1926/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1926 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1928/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1928 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1925/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1925 della Commissione, del 6 agosto 2026, …
Regolamento UE 1914/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1914 della Commissione, del 5 agosto 2026, …

Altre normative del 2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1967 della Commissione, del 3 settembre 2026, che modif… Decisione UE 1967 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026, relativa… Decisione UE 1973 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026, relativo … Regolamento UE 1963 Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse strategic… Legge 154 Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posizione da ad… Decisione UE 1966 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c… Legge 153 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026, che modif… Regolamento UE 1961 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, che modific… Decisione UE 1958

Altri Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930 della Commissione, del 4 agosto 2026, relativo a… 1930/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1927 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante i… 1927/2026 Regolamento delegato (UE) 2026/1913 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante una mi… 1913/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1872 della Commissione, del 29 luglio 2026, che modif… 1872/2026 Regolamento (UE) 2026/1828 della Commissione, del 28 luglio 2026, che modifica il regolam… 1828/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1899 della Commissione, del 28 luglio 2026, recante i… 1899/2026
Vedi tutti i Regolamento UE →