Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0904/2026

Regolamento delegato (UE) 2026/904 della Commissione, del 24 aprile 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative alle sanzioni pecuniarie e alle penalità di mora imposte ai fornitori di rating ESG dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

Pubblicato: 24/04/2026 In vigore dal: 24/04/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2026/904 della Commissione, del 24 aprile 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative alle sanzioni pecuniarie e alle penalità di mora imposte ai fornitori di rating ESG dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2026/904 of 24 April 2026 supplementing Regulation (EU) 2024/3005 of the European Parliament and of the Council with regard to rules of procedure on fines and periodic penalty payments imposed to ESG rating providers by the European Securities and Markets Authority

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/904 30.7.2026 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/904 DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 2026 che integra il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative alle sanzioni pecuniarie e alle penalità di mora imposte ai fornitori di rating ESG dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull’integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859 ( 1 ) , in particolare l’articolo 39, paragrafo 9, considerando quanto segue: (1) Al fine di dare piena attuazione al diritto di esprimere il proprio punto di vista, garantito dall’articolo 39, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/3005, una persona oggetto di indagini da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») dovrebbe avere il diritto di presentare osservazioni scritte in risposta alle sintesi delle conclusioni formulate dal funzionario incaricato delle indagini dell’ESMA e dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA. Tale persona dovrebbe poter essere assistita da un difensore di sua scelta. (2) L’ESMA dovrebbe valutare la completezza del fascicolo presentato dal funzionario incaricato delle indagini sulla base di un elenco di documenti. Per garantire che la persona oggetto delle indagini sia in grado di preparare adeguatamente la propria difesa, prima di adottare una decisione definitiva di imporre una sanzione pecuniaria o una penalità di mora, è opportuno che l’ESMA riconosca a tale persona il diritto di presentare ulteriori osservazioni scritte. (3) A norma dell’articolo 37, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2024/3005 l’ESMA infligge penalità di mora qualora una persona oggetto delle indagini rifiuti di sottoporsi a tali indagini o di fornire le informazioni richieste dall’ESMA. Per garantire appieno il diritto di difesa di tale persona, l’ESMA dovrebbe dare alla persona la possibilità di presentare osservazioni scritte sulla questione oggetto delle indagini o sull’adeguatezza della penalità di mora nel caso di specie prima dell’imposizione di tale penalità. (4) Sia il potere di imporre sanzioni pecuniarie e penalità di mora sia quello di applicarle dovrebbero essere esercitati entro un termine ragionevole e dovrebbero pertanto essere soggetti a un termine di prescrizione. Per motivi di coerenza e tenendo conto dell’esperienza dell’ESMA nell’applicazione della legislazione in materia di imposizione e applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti sottoposti a vigilanza, i termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione di sanzioni pecuniarie o penalità di mora dovrebbero essere gli stessi previsti da tale legislazione. (5) Per garantire la custodia degli importi derivanti dalle sanzioni pecuniarie e dalle penalità di mora riscosse, è opportuno che l’ESMA li depositi su conti fruttiferi, aperti esclusivamente ai fini di una singola sanzione pecuniaria o penalità di mora. Per motivi di prudenza di bilancio, è opportuno che l’ESMA trasferisca gli importi alla Commissione solo una volta che le decisioni sono definitive a seguito dell’esaurimento o della decadenza dei diritti di ricorso, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi al funzionario incaricato delle indagini 1.   Al termine delle indagini a norma dell’articolo 33 del regolamento (UE) 2024/3005 e prima di trasmettere il fascicolo al consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, il funzionario incaricato delle indagini espone, in una sintesi delle conclusioni, i fatti che possono costituire la violazione, compresi eventuali fattori aggravanti o attenuanti. Nella sintesi scritta delle conclusioni il funzionario incaricato delle indagini informa la persona oggetto delle indagini delle conclusioni e la invita a presentare osservazioni scritte a norma del paragrafo 3 del presente articolo. 2.   Nel progetto di sintesi il funzionario incaricato delle indagini fissa un termine ragionevole entro cui la persona oggetto delle indagini può presentare osservazioni scritte. Il funzionario incaricato delle indagini può prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine. 3.   Nelle osservazioni scritte la persona oggetto delle indagini può esporre tutti i fatti pertinenti per la sua difesa. La persona oggetto delle indagini acclude tutti i documenti pertinenti come prova dei fatti esposti. La persona oggetto delle indagini può proporre al funzionario incaricato delle indagini di ascoltare altre persone che possano confermare i fatti esposti nelle osservazioni. La persona oggetto delle indagini può essere assistita da un difensore di sua scelta nella preparazione delle osservazioni scritte. 4.   Il funzionario incaricato delle indagini può invitare a un’audizione la persona oggetto delle indagini alla quale è stata trasmessa la sintesi delle conclusioni. Le persone oggetto delle indagini possono essere assistite da un difensore di loro scelta. Le audizioni non sono pubbliche. 5.   Il funzionario incaricato delle indagini trasmette la sintesi definitiva delle conclusioni alla persona oggetto delle indagini. Articolo 2 Norme procedurali cui l’ESMA deve attenersi per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie e le misure di vigilanza 1.   Il funzionario incaricato delle indagini presenta al consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA i documenti seguenti: a) la copia della sintesi delle conclusioni trasmessa al fornitore di rating ESG; b) la copia delle osservazioni scritte del fornitore di rating ESG; c) il verbale delle eventuali audizioni. 2.   Se reputa incompleto il fascicolo trasmesso dal funzionario incaricato delle indagini, il consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA lo rimanda indietro corredato di una richiesta motivata di documenti supplementari. 3.   Qualora ritenga, sulla base di un fascicolo completo, che i fatti descritti nella sintesi delle conclusioni non sembrino rivelare alcuna possibile violazione, il consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA adotta una decisione in tal senso e la notifica alle persone oggetto delle indagini. 4.   Se condivide le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini, il consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA informa di conseguenza la persona oggetto delle indagini. L’informazione in tal senso fissa un termine ragionevole entro cui la persona oggetto delle indagini può presentare osservazioni scritte. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA può prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine fissato per l’adozione della decisione sull’esistenza di una violazione e sulle misure di vigilanza e per l’imposizione di una sanzione pecuniaria a norma degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2024/3005. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA può anche invitare a un’audizione la persona oggetto delle indagini alla quale è stata trasmessa la sintesi delle conclusioni. Le persone oggetto delle indagini possono essere assistite da un difensore di loro scelta. Le audizioni non sono pubbliche. 5.   Qualora abbia deciso che è stata commessa una violazione da una persona oggetto delle indagini e abbia adottato una decisione che impone una sanzione pecuniaria conformemente all’articolo 36 del regolamento (UE) 2024/3005, il consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA notifica immediatamente tale decisione alla persona oggetto delle indagini. Articolo 3 Diritto di essere ascoltati dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA sulle penalità di mora 1.   Prima di imporre una penalità di mora a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2024/3005, il consiglio delle autorità di vigilanza trasmette una sintesi delle conclusioni alla persona interessata dal procedimento, nella quale espone i motivi dell’imposizione della penalità e il relativo importo per ogni giorno di inadempimento. La sintesi delle conclusioni fissa un termine entro cui la persona interessata può presentare osservazioni scritte. Nel prendere una decisione sull’imposizione di una penalità di mora, il consiglio delle autorità di vigilanza può prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute dopo la scadenza del termine fissato. 2.   Il consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA non infligge più penalità di mora una volta che il fornitore di rating ESG o la persona interessata si siano conformati alla pertinente decisione di cui all’articolo 37, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/3005. 3.   Il consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA può invitare ad un’audizione la persona interessata dal procedimento. La persona interessata dal procedimento può essere assistita da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche. Articolo 4 Accesso al fascicolo e uso dei documenti 1.   Su richiesta, l’ESMA concede l’accesso al fascicolo alle parti cui il funzionario incaricato delle indagini o il consiglio delle autorità di vigilanza ha trasmesso una sintesi delle conclusioni. L’accesso è autorizzato a seguito della notifica della sintesi delle conclusioni. 2.   I documenti del fascicolo consultati a norma del presente articolo sono usati dalle parti di cui al paragrafo 1 soltanto ai fini dei procedimenti giudiziari o amministrativi concernenti l’applicazione del regolamento (UE) 2024/3005. Articolo 5 Termini di prescrizione per l’imposizione di sanzioni pecuniarie e penalità di mora 1.   L’ESMA non impone sanzioni pecuniarie e penalità di mora ai fornitori di rating ESG dopo la scadenza del termine di prescrizione di cinque anni. 2.   Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno successivo a quello in cui la violazione è commessa. Tuttavia, per quanto concerne le violazioni continuate o ripetute, i termini decorrono dal giorno in cui è cessata la violazione. 3.   Qualsiasi azione compiuta dall’ESMA ai fini di un’indagine o di un procedimento per una violazione di cui al regolamento (UE) 2024/3005 interrompe il termine di prescrizione per l’imposizione di sanzioni pecuniarie e di penalità di mora. Il termine di prescrizione è interrotto con effetto dalla data in cui l’atto è notificato al fornitore di rating ESG o alla persona oggetto delle indagini o interessata dal procedimento. 4.   Ciascuna interruzione a norma del paragrafo 3 fa decorrere un nuovo termine di prescrizione di cui al paragrafo 1. Tale nuovo termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui giunge a compimento un periodo di durata doppia rispetto al termine di prescrizione originario senza che l’ESMA abbia imposto alcuna sanzione pecuniaria o penalità di mora. Tale termine è prolungato della durata della sospensione del termine di prescrizione a norma del paragrafo 5. 5.   Il termine di prescrizione per l’imposizione di sanzioni pecuniarie è sospeso fintantoché la decisione dell’ESMA è oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla commissione di ricorso ai sensi dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) e dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 41 del regolamento (UE) 2024/3005. Articolo 6 Termini di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni 1.   L’ESMA non applica le decisioni adottate a norma degli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) 2024/3005 dopo la scadenza del termine di prescrizione di cinque anni. 2.   Il termine di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno successivo a quello in cui la decisione diventa definitiva. 3.   Il termine di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni è interrotto da qualsiasi azione dell’ESMA volta a dare esecuzione al pagamento o ai termini e alle condizioni di pagamento della sanzione pecuniaria o della penalità di mora. 4.   Qualora si verifichi l’interruzione di cui al paragrafo 3, il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 ricomincia a decorrere dall’inizio. 5.   Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 è sospeso: a) durante il periodo concesso per il pagamento; b) fintantoché l’esecuzione del pagamento è sospesa in attesa di una decisione della commissione di ricorso dell’ESMA ai sensi dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e della Corte di giustizia dell’Unione europea a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) 2024/3005. Articolo 7 Riscossione delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora 1.   L’ESMA deposita gli importi delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora su un conto fruttifero aperto dall’Autorità fino a quando tali sanzioni e penalità non diventano definitive. Qualora riscuota in parallelo più sanzioni pecuniarie e penalità di mora, l’ESMA provvede affinché tali sanzioni e penalità siano depositate in conti o sottoconti distinti. Le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora pagate non sono iscritte nel bilancio dell’ESMA né registrate come disponibilità di bilancio. 2.   Una volta appurato che le sanzioni pecuniarie o le penalità di mora sono ormai definitive dopo l’esaurimento di tutte le vie di ricorso, l’ESMA trasferisce alla Commissione gli importi in questione e gli eventuali interessi maturati. Gli importi sono quindi iscritti nel bilancio generale dell’Unione. 3.   L’ESMA riferisce periodicamente alla Commissione in merito all’importo delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora inflitte e al loro stato. Articolo 8 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L, 2024/3005, 12.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3005/oj . ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione ( GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/904/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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