Regolamento di esecuzione (UE) 2026/854 della Commissione, dell’8 aprile 2026, recante iscrizione dell’indicazione geografica Ostkustströmming (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/854 riguardo all'indicazione geografica Ostkustströmming?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/854 della Commissione europea, del 8 aprile 2026, iscrive ufficialmente l'indicazione geografica "Ostkustströmming" (DOP - Denominazione di Origine Protetta) nel registro dell'Unione europea delle indicazioni geografiche. Si applica ai prodotti alimentari svedesi che rispettano i criteri di qualità e provenienza geografica stabiliti. La registrazione riguarda i produttori e i commercianti di questo prodotto, garantendo loro protezione legale contro l'uso non autorizzato della denominazione in tutta l'Unione europea. In pratica, solo i produttori autorizzati della regione geografica specificata potranno utilizzare il marchio "Ostkustströmming" DOP, con protezione legale contro contraffazioni e usi impropri. La domanda di registrazione era stata presentata dalla Svezia prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento (UE) 2024/1143, non ha ricevuto opposizioni durante la fase di consultazione pubblica, e pertanto è stata accolta senza ostacoli.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/854 della Commissione, dell’8 aprile 2026, recante iscrizione dell’indicazione geografica Ostkustströmming (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/854 of 8 April 2026 on the registration of the geographical indication Ostkustströmming (PDO) in the Union register of geographical indications pursuant to Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/854
15.4.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/854 DELLA COMMISSIONE
dell’8 aprile 2026
recante iscrizione dell’indicazione geografica «Ostkustströmming» (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012
(
1
)
, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, la domanda di registrazione dell’indicazione geografica «Ostkustströmming», presentata dalla Svezia e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
3
)
.
(2)
Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di registrazione a norma dell’articolo 90, paragrafo 2, di tale regolamento.
(3)
È pertanto opportuno iscrivere l’indicazione geografica «Ostkustströmming» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’indicazione geografica «Ostkustströmming» (DOP) è iscritta nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 aprile 2026
Per la Commissione
a nome della presidente
Christophe HANSEN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj
).
(
3
)
GU C, C/2025/6709, 16.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6709/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/854/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento (UE) 2026/854 rappresenta un'applicazione pratica della normativa sulle indicazioni geografiche protette (DOP/IGP), disciplinata dal regolamento (UE) 2024/1143, ed è rilevante per aziende agroalimentari che operano nel settore delle specialità tradizionali garantite e della tracciabilità dei prodotti. Commercialisti e consulenti che assistono imprese nel settore food & beverage devono conoscere le implicazioni di questa registrazione per questioni di marchio, proprietà intellettuale e conformità normativa nei mercati europei.
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