Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0843/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/843 della Commissione, del 16 aprile 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1042 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, originari della Repubblica popolare cinese a seguito dell’accettazione di una domanda di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori

Pubblicato: 16/04/2026 In vigore dal: 16/04/2026 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni che un nuovo produttore esportatore cinese deve soddisfare per ottenere un'aliquota di dazio antidumping ridotta sui prodotti laminati stagnati?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2026/843 modifica le misure antidumping sui prodotti laminati piatti stagnati originari della Cina, permettendo ai nuovi produttori esportatori di accedere a un'aliquota ridotta del 24,6% anziché quella nazionale del 62,3%. Per ottenere questo trattamento favorevole, il nuovo esportatore deve soddisfare tre condizioni cumulative: non aver esportato il prodotto nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta (aprile 2023-marzo 2024), non essere collegato a produttori già soggetti alle misure antidumping, e aver effettivamente esportato il prodotto nell'Unione dopo il periodo dell'inchiesta oppure aver assunto un impegno contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi significativi. La Commissione europea verifica queste condizioni attraverso questionari, accertamenti in contraddittorio e richieste di documentazione probatoria. Nel caso specifico, la società cinese Linqing Hengtai Metal Materials Co., Ltd ha dimostrato di soddisfare tutti i requisiti, avendo iniziato la produzione nel gennaio 2024 e avviato le esportazioni nell'Unione da ottobre 2025, risultando inoltre priva di collegamenti con esportatori già sanzionati.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/843 della Commissione, del 16 aprile 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1042 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, originari della Repubblica popolare cinese a seguito dell’accettazione di una domanda di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/843 of 16 April 2026 amending Implementing Regulation (EU) 2025/1042 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of flat-rolled products of iron or non-alloy steel plated or coated with tin originating in the People’s Republic of China following acceptance of a request for new exporting producer treatment

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/843 17.4.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/843 DELLA COMMISSIONE del 16 aprile 2026 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1042 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, originari della Repubblica popolare cinese a seguito dell’accettazione di una domanda di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) , («il regolamento di base») in particolare l’articolo 9, visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1042 della Commissione, del 27 maggio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, originari della Repubblica popolare cinese ( 2 ) («il regolamento iniziale»), in particolare l’articolo 3, considerando quanto segue: 1. MISURE IN VIGORE (1) Il 28 maggio 2025 la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati («prodotti stagnati»), originari della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame») con il regolamento iniziale. (2) Nell’inchiesta che ha condotto all’adozione del regolamento iniziale («inchiesta iniziale») si è fatto ricorso al campionamento per esaminare i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base. (3) Per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inseriti nel campione la Commissione ha istituito aliquote individuali del dazio antidumping comprese tra il 13,1 % e il 46,8 % sulle importazioni del prodotto in esame. (4) Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione, a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, è stata istituita un’aliquota del dazio pari al 24,6 %. Tali produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione sono elencati nell’allegato del regolamento iniziale. (5) È stata istituita un’aliquota del dazio su scala nazionale del 62,3 % sul prodotto in esame proveniente dalle società della Repubblica popolare cinese che non hanno collaborato all’inchiesta. (6) A norma dell’articolo 3 del regolamento iniziale, l’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento può essere modificato concedendo a un nuovo produttore esportatore l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, vale a dire l’aliquota del dazio del 24,6 %, qualora tale nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: a) non ha esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, vale a dire tra il 1 o aprile 2023 e il 31 marzo 2024 («periodo dell’inchiesta iniziale») («prima condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»); b) non è collegato a un esportatore o a un produttore della Repubblica popolare cinese soggetto alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, che ha o che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale («seconda condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»); c) ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo del prodotto in esame nell’Unione («terza condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»). 2. DOMANDA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI (7) Il 12 agosto 2025 la società Linqing Hengtai Metal Materials Co., Ltd («richiedente») ha presentato alla Commissione una domanda per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ed essere pertanto soggetta all’aliquota del dazio applicabile alle società della Cina che hanno collaborato non incluse nel campione, affermando di soddisfare tutte e tre le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento iniziale («domanda»). (8) Al fine di determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori («condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»), la Commissione ha inviato un questionario al richiedente. Parallelamente, la Commissione ha informato l’industria dell’Unione in merito alla domanda del richiedente, invitandola a presentare osservazioni. (9) Il 4 novembre 2025 l’industria dell’Unione, rappresentata da Eurofer, ha presentato le seguenti osservazioni in merito alla conformità del richiedente alle condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, sostenendo quanto segue: a) che il richiedente ha unicamente fabbricato e venduto prodotti stagnati ad una società commerciale all’interno della Cina e, pertanto, non è un esportatore; b) che il richiedente non è un produttore integrato di prodotti stagnati, bensì un’impresa di rilaminazione o un trasformatore; c) che il richiedente è stato acquistato da «una società commerciale nota e stabilita nell’Unione» al fine di commerciare e movimentare prodotti stagnati; e d) che il richiedente può acquistare bobine laminate a caldo o laminati non stagnati da esportatori cui si applica un’aliquota del dazio più elevata, trasformarli in prodotti stagnati e poi esportarli nell’Unione. (10) Il 18 novembre 2025 il richiedente ha risposto a tali osservazioni ponendo in evidenza che: a) esso è un produttore esportatore di prodotti stagnati; b) produce prodotti stagnati e non ha l’obbligo di essere un produttore integrato a partire dalla produzione di ferro o acciaio; c) non è stato acquisito da una società commerciale nell’Unione; e d) l’acquisto di bobine laminate a caldo non può essere considerato un’elusione delle misure in vigore sui prodotti stagnati. (11) Dopo aver analizzato la risposta del richiedente al questionario, la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni ed elementi di prova, che il richiedente ha fornito. (12) Nel febbraio 2026 la Commissione ha effettuato un accertamento in contraddittorio a distanza con il richiedente, nel corso del quale essa ha cercato di verificare tutte le informazioni ritenute necessarie al fine di determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. 3. ANALISI DELLA DOMANDA (13) Per quanto riguarda la prima condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, la Commissione ha stabilito che il richiedente non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale. La Commissione ha stabilito che il richiedente ha iniziato la produzione di prodotti stagnati nel gennaio 2024, vale a dire 3 mesi prima della fine del periodo dell’inchiesta iniziale. (14) La Commissione ha verificato tutte le operazioni di esportazione registrate dal richiedente durante il periodo dell’inchiesta iniziale e non ha riscontrato elementi di prova di esportazioni del prodotto in esame nell’Unione. (15) Per quanto riguarda la seconda condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, la Commissione ha stabilito che il richiedente non è collegato a nessuno dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale. (16) La Commissione ha inoltre verificato l’assetto proprietario del richiedente e ha confermato che l’asserzione di Eurofer sintetizzata al considerando 9, lettera c), era infondata. (17) Per quanto riguarda la terza condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, la Commissione ha stabilito che il richiedente ha esportato il prodotto in esame nell’Unione a partire dall’ottobre 2025, quindi dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. (18) Il richiedente ha fornito documenti giustificativi che dimostrano la produzione di prodotti stagnati e la loro esportazione nell’Unione alla fine del 2025. Il richiedente ha inoltre fornito la documentazione atta a dimostrare che il dazio antidumping corrispondente era stato addebitato e pagato. La Commissione ha verificato detti documenti e concluso che il richiedente rispettava la terza condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. (19) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che il richiedente rispettava tutte e tre le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori e che la domanda doveva quindi essere accolta. Il richiedente dovrebbe di conseguenza essere soggetto al dazio antidumping del 24,6 % applicato alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale. (20) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento iniziale. 4. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI (21) Il 23 febbraio 2026 il richiedente e l’industria dell’Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto opportuno concedere al richiedente l’applicazione dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale. (22) Tutte le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. (23) Non sono pervenute osservazioni. (24) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1042, intitolato «Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inseriti nel campione», è aggiunta la società seguente: Nome della società Codice addizionale TARIC Linqing Hengtai Metal Materials Co., Ltd 88AZ Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) GU L, 2025/1042, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1042/oj . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/843/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2026/843 disciplina il trattamento dei nuovi produttori esportatori nel contesto delle misure antidumping, applicando aliquote differenziate in base al grado di collaborazione all'inchiesta iniziale. Commercialisti e consulenti doganali devono considerare le condizioni di non esportazione durante il periodo dell'inchiesta, l'assenza di collegamento con soggetti sanzionati e la prova di esportazione effettiva o impegno contrattuale irrevocabile. La normativa è rilevante per importatori e trader che operano con fornitori cinesi di prodotti siderurgici, poiché determina il costo delle tariffe doganali e influisce sulla competitività dei prezzi di importazione.

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