Regolamento di esecuzione (UE) 2024/804 della Commissione, del 7 marzo 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell’India e della Turchia
Quali società del gruppo Lavish sono state aggiunte all'elenco dei produttori esportatori indiani esenti dal dazio antidumping sulle piastrelle di ceramica, e da quando si applica questa modifica?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2024/804 modifica il precedente regolamento antidumping del 2023 aggiungendo due nuove società al gruppo Lavish: Silk Ceramics e Luxgres Ceramica LLP. Queste due aziende indiane, pur facendo parte del gruppo Lavish sin dall'inchiesta iniziale, non erano state esplicitamente elencate nel regolamento originario perché non avevano esportato piastrelle di ceramica nell'Unione durante il periodo di indagine (luglio 2020 - giugno 2021). La modifica riconosce che il gruppo Lavish nel suo complesso non ha commesso pratiche di dumping, quindi nessuna società del gruppo deve essere soggetta ai dazi antidumping che invece colpiscono altri produttori indiani (6,7%-8,7%) e turchi (4,8%-20,9%). L'esenzione si applica retroattivamente dall'11 febbraio 2023, il che significa che eventuali dazi già riscossi su importazioni di queste due società devono essere rimborsati.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/804 della Commissione, del 7 marzo 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell’India e della Turchia
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/804 of 7 March 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2023/265 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of ceramic tiles originating in India and Türkiye
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/804
8.3.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/804 DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 2024
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell’India e della Turchia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1.
Misure in vigore
(1)
A seguito di un’inchiesta antidumping («l’inchiesta iniziale»), le importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell’India e della Turchia sono soggette a misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 della Commissione
(
2
)
(«il regolamento iniziale»). I dazi antidumping applicabili alle importazioni dall’India variano dal 6,7 % all’8,7 %, mentre le misure antidumping applicabili alle importazioni dalla Turchia variano dal 4,8 % al 20,9 %.
(2)
Lavish Granito Limited e le sue società collegate si sono manifestate all’apertura dell’inchiesta e sono state inserite nel campione. Come illustrato nei considerando 202 e 208 del regolamento iniziale, non sono state accertate pratiche di dumping per quanto riguarda il gruppo Lavish. Di conseguenza, l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento iniziale specificava che i dazi antidumping non erano applicabili alle esportazioni effettuate dalle società del gruppo Lavish.
2.
Richiesta
(3)
Il 16 febbraio 2023, il gruppo Lavish e le sue società collegate («i richiedenti») hanno chiesto che Silk Ceramics e Luxgres Ceramica LLP («Silk e Luxgres») fossero incluse nell’elenco dei produttori esportatori facenti parte del gruppo Lavish (codice addizionale TARIC C903).
3.
Analisi della richiesta
(4)
Durante l’inchiesta iniziale, era stato riscontrato che le due società facevano parte del gruppo Lavish, ma poiché i prodotti da esse fabbricati non erano stati esportati nell’Unione nel periodo dell’inchiesta iniziale (dal 1
o
luglio 2020 al 30 giugno 2021), i loro nomi non figuravano nell’elenco delle società appartenenti al gruppo Lavish di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento iniziale.
(5)
La Commissione ha esaminato le informazioni fornite da Silk e Luxgres nel contesto dell’inchiesta iniziale e delle osservazioni presentate il 16 febbraio 2023. Ha chiesto e ottenuto ulteriori informazioni dalle parti interessate.
(6)
Su tale base, la Commissione ha confermato che tali due società sono collegate a Lavish Granito Pvt Ltd., Lavish Ceramics, Lakme Vitrified LLP e Liva Ceramics e che durante il periodo dell’inchiesta iniziale non hanno esportato nell’Unione piastrelle di ceramica di loro produzione. Inoltre ha potuto constatare che hanno iniziato ad esportare nell’Unione le piastrelle di ceramica di loro produzione dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. La Commissione ha inoltre confermato che i volumi e i prezzi di vendita nell’UE delle due società dopo il periodo dell’inchiesta non hanno compromesso in alcun modo le conclusioni cui era giunta durante l’inchiesta per quanto riguarda la politica di fissazione dei prezzi del gruppo Lavish. La Commissione ha rilevato altresì che le due società avevano collaborato nel contesto dell’inchiesta iniziale, una in veste di produttore/operatore commerciale nazionale e l’altra in qualità di produttore collegato divenuto operativo dopo il periodo dell’inchiesta, e che entrambe sono state considerate parte del gruppo Lavish.
(7)
Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando che precedono e in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento iniziale aggiungendo Silk Ceramics e Luxgres Ceramica LLP ai soggetti del gruppo Lavish elencati con il codice addizionale TARIC C903.
4.
Divulgazioni delle informazioni
(8)
Il 30 agosto 2023 la Commissione ha comunicato le proprie risultanze ai richiedenti e all’industria dell’Unione.
(9)
A seguito di una richiesta, il 25 ottobre e il 1
o
dicembre 2023
(
3
)
si sono tenute audizioni con l’industria dell’Unione, in occasione delle quali quest’ultima ha ribadito le osservazioni precedentemente formulate per iscritto — sintetizzate e trattate di seguito — e ha presentato osservazioni scritte in seguito alle audizioni.
(10)
Il gruppo Lavish ha ricevuto una notifica a tale riguardo ed è stato invitato a presentare le proprie osservazioni in merito alla comunicazione effettuata dall’industria dell’Unione in seguito alle audizioni.
(11)
In risposta alle argomentazioni circa la mancanza di motivazione (cfr. considerando (14)], il 15 dicembre 2023 la Commissione ha provveduto a una divulgazione aggiuntiva delle informazioni contenente la base giuridica per le proprie conclusioni, che era stata involontariamente omessa nella prima divulgazione. A tutte le parti interessate è stata data una nuova opportunità di presentare osservazioni in merito alla divulgazione delle informazioni.
(12)
Il gruppo Lavish ha trasmesso le proprie osservazioni il 20 dicembre 2023, mentre l’industria dell’Unione non ha presentato alcuna osservazione in seguito a tale divulgazione aggiuntiva delle informazioni.
(13)
Tutte le osservazioni ricevute durante l’inchiesta sono trattate nella sezione che segue.
5.
Osservazioni sulle divulgazioni delle informazioni
(14)
Nelle osservazioni del 18 settembre 2023, l’industria dell’Unione ha sostenuto che le due società collegate al gruppo Lavish avrebbero dovuto essere soggette al dazio residuo fino a quando non fosse stato possibile svolgere un adeguato riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, facendo riferimento alla causa DS505 (Stati Uniti –
Countervailing Measures on Supercalendered Paper from Canada
)
(
4
)
. L’industria dell’Unione ha inoltre fatto riferimento a una delle affermazioni formulate dalla Commissione nella divulgazione delle informazioni, ossia che i volumi e i prezzi di vendita nell’UE dopo il periodo dell’inchiesta non hanno compromesso in alcun modo le conclusioni cui era giunta durante l’inchiesta per quanto riguarda la politica di fissazione dei prezzi del gruppo Lavish, e ha affermato che la politica di fissazione dei prezzi non è in alcun modo definita nel regolamento di base. L’industria dell’Unione ha sostenuto invece che la Commissione avrebbe dovuto effettuare una valutazione del valore normale per tutti e sei i produttori esportatori che facevano parte del gruppo Lavish, ossia i quattro oggetto dell’inchiesta iniziale più Silk e Luxgres.
(15)
La Commissione ha dissentito quanto al fatto di non aver fornito una motivazione sufficiente. I fatti essenziali su cui la Commissione ha basato la sua decisione sono molto chiari: 1) le due società facevano parte del gruppo Lavish; 2) esse non avevano effettuato esportazioni durante il periodo dell’inchiesta; 3) le esportazioni del gruppo Lavish non sono oggetto delle misure antidumping. La Commissione ha altresì chiarito nella seconda divulgazione delle informazioni che le due società avevano collaborato all’inchiesta iniziale, una in veste di produttore/operatore commerciale nazionale e l’altra in qualità di produttore non ancora in attività durante il periodo dell’inchiesta iniziale. In effetti, dalle osservazioni del 18 settembre risulta evidente che l’industria dell’Unione aveva compreso appieno le ragioni della Commissione, ma che non era d’accordo circa il fatto che un gruppo per il quale non erano state riscontrate pratiche di dumping fosse libero di organizzare la propria attività come desiderava. L’industria dell’Unione non ha contestato il fatto che, alla luce delle conclusioni del panel dell’OMC per la risoluzione delle controversie nel caso riguardante le misure sulla carne di manzo e sul riso (
Beef and Rice
)
(
5
)
, il gruppo Lavish fosse stato escluso dall’applicazione delle misure a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base.
(16)
Il riferimento evocato dall’industria dell’Unione alla giurisprudenza dell’OMC a sostegno della sua argomentazione secondo cui le due società del gruppo Lavish dovrebbero essere soggette al dazio residuo fino a quando non sia effettuato un riesame dei nuovi esportatori è stato ritenuto irrilevante perché i fatti dei due casi sono fondamentalmente diversi. In effetti il gruppo Lavish non è soggetto alle misure e tanto Silk quanto Luxgres sono state oggetto dell’inchiesta.
(17)
In relazione alla sua dichiarazione relativa alla politica di fissazione dei prezzi del gruppo Lavish, la Commissione ha chiarito di non essere in alcun modo giuridicamente obbligata ad effettuare un’analisi dei prezzi per giungere alla conclusione esposta nella divulgazione delle informazioni, ossia che Silk e Luxgres, poiché fanno parte del gruppo Lavish, dovevano essere esplicitamente escluse dall’applicazione delle misure istituite dal regolamento iniziale (cfr. considerando (15)].
(18)
Inoltre l’argomentazione presentata dall’industria dell’Unione nella comunicazione successiva alle audizioni, secondo cui il documento generale di divulgazione delle informazioni del 30 agosto 2023 non faceva in alcun modo riferimento alla causa
Beef and Rice
, è stata ritenuta fuori luogo. Nella seconda divulgazione delle informazioni la Commissione ha fornito la base giuridica per l’attuale modifica del regolamento iniziale, ovvero l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base. Come rilevato dalla Corte
(
6
)
, tale disposizione autorizza la Commissione a stabilire i criteri relativi alla riscossione dei dazi antidumping. Nel caso di specie, modificando il regolamento originario, la Commissione chiarisce alle autorità doganali che i dazi antidumping non dovrebbero essere riscossi per le esportazioni delle due società in questione, dato che appartengono al gruppo Lavish. Inoltre il dumping viene calcolato per i gruppi di società e le misure vengono applicate a tutte le società collegate in base alla medesima aliquota. L’argomentazione dell’industria dell’Unione secondo cui le due società appartenenti al gruppo Lavish dovrebbero essere trattate come nuovi esportatori è stata ritenuta non soltanto imprecisa in particolare se si considera che tali società erano state oggetto di inchiesta durante il caso iniziale, ma anche impossibile da attuare da un punto di vista giuridico, dato che un riesame dovrebbe riguardare tutte le società del gruppo e, come indicato al considerando (15), il gruppo Lavish è stato escluso dall’applicazione delle misure antidumping e non può essere oggetto di un riesame. L’industria dell’Unione ha criticato la posizione della Commissione, ma non ha fornito alcuna alternativa conforme al quadro giuridico attualmente in vigore.
(19)
Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
(20)
Inoltre l’industria dell’Unione ha sostenuto che non le è stato concesso un accesso tempestivo al fascicolo pubblico.
(21)
Come detto in precedenza, il gruppo Lavish non è soggetto a misure antidumping e quindi la Commissione non disponeva di una base giuridica per estendere le misure alle due società del gruppo. Tuttavia, al fine di garantire la trasparenza, la Commissione ha comunicato all’industria dell’Unione la propria intenzione di modificare il regolamento iniziale prima della pubblicazione. Nel rispetto della riservatezza, tutte le informazioni pertinenti sono state messe a disposizione dell’industria dell’Unione, alla quale è stato concesso il tempo necessario per presentare osservazioni sia sulle divulgazioni delle informazioni sia sul fascicolo pubblico. All’industria dell’Unione sono state accordate due opportunità formali per presentare osservazioni sulle divulgazioni delle informazioni e anche due audizioni. Complessivamente, l’industria dell’Unione ha avuto a disposizione 34 giorni di tempo, ossia dall’8 settembre 2023 al 12 ottobre 2023, per esaminare il fascicolo e fornire le proprie osservazioni finali, periodo che, considerata la natura del caso, è più che sufficiente per esercitare pienamente i diritti di difesa. Anche il fatto che l’industria dell’Unione non abbia presentato osservazioni dopo la seconda divulgazione delle informazioni conferma che era a conoscenza di tutti i fatti e aveva compreso appieno le ragioni alla base delle decisioni della Commissione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(22)
L’industria dell’Unione ha affermato altresì che i richiedenti avevano fornito informazioni fuorvianti sul ruolo esatto e sulle attività economiche specifiche di ciascuna società collegata all’interno del gruppo Lavish. Ha inoltre asserito che la conclusione della Commissione di includere Silk e Luxgres nel codice TARIC già applicabile ai quattro produttori esportatori oggetto dell’inchiesta precedente era errata, dato che apparentemente Luxgres Ceramica LLP aveva omesso di collaborare all’inchiesta iniziale. Questa argomentazione è stata ribadita nelle osservazioni del 6 dicembre 2023 successive alle audizioni, anche se la Commissione, durante l’audizione del 1
o
dicembre 2023, aveva già chiarito che entrambe le società avevano collaborato durante l’inchiesta. L’industria dell’Unione ha inoltre sollevato una serie di domande/argomentazioni riguardo all’inchiesta iniziale, affermando ad esempio di non riuscire a capire quali società fossero state verificate durante l’inchiesta iniziale e/o fossero parte del gruppo. A questo proposito, il gruppo Lavish ha affermato che Silk e Luxgres avevano collaborato durante l’inchiesta iniziale. In particolare, Silk aveva presentato una risposta al questionario per gli esportatori sulla piattaforma TRON, che la Commissione ha esaminato durante la verifica in loco. Inoltre la Commissione ha effettuato una verifica in loco presso la sede di Luxgres, come sottolineato dal gruppo Lavish. Il gruppo Lavish ha dichiarato altresì che Silk e Luxgres erano entrambe collegate al gruppo Lavish.
(23)
La valutazione dell’industria dell’Unione in merito al fascicolo pubblico non è corretta. Nella seconda divulgazione delle informazioni la Commissione ha chiarito che entrambe le società avevano collaborato durante l’inchiesta iniziale nella loro veste di soggetti appartenenti al gruppo Lavish. La Commissione è stata in grado di valutare con precisione le attività di ciascuna società del gruppo Lavish nel contesto della verifica effettuata in loco. In particolare, la Commissione ha potuto stabilire che Silk e Luxgres erano collegate agli altri soggetti del gruppo interessati e che non avevano esportato piastrelle di ceramica nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale. Un aspetto ancora più importante rilevato dalla Commissione è il fatto che il procedimento in corso mirava a istituire correttamente l’aliquota applicabile alle varie società del gruppo Lavish e non a rivedere le risultanze dell’inchiesta iniziale. Qualora avesse avuto domande sulla collaborazione del gruppo durante l’inchiesta iniziale, l’industria dell’Unione avrebbe dovuto formularle durante il procedimento iniziale. In effetti, se le due società collegate non avessero collaborato, il gruppo Lavish nel suo complesso avrebbe potuto essere soggetto all’articolo 18 del regolamento di base (fatti disponibili) in quel momento. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.
(24)
L’industria dell’Unione, nella comunicazione del 6 dicembre 2023 successiva all’audizione, ha inoltre asserito che, se le due società fossero incluse come parte del gruppo Lavish in un regolamento modificato, l’efficacia delle misure antidumping dell’UE ne risulterebbe significativamente compromessa; ciò potrebbe permettere loro di attrarre investimenti da parte di altre società beneficiando di un dazio pari a zero.
(25)
Oltre a ritenere che si tratti di asserzioni estremamente speculative e del tutto slegate dai fatti oggetto dell’attuale valutazione, la Commissione ha ricordato che non è stata accertata alcuna pratica di dumping da parte del gruppo Lavish, che quindi non è soggetto ad alcun vincolo giuridico in relazione alla sua attività. Le asserzioni dell’industria dell’Unione secondo cui il gruppo Lavish eluderebbe le misure antidumping in vigore esportando nell’Unione i prodotti fabbricati dai due nuovi produttori sono erronee: il gruppo Lavish non è soggetto a misure, per cui non può eludere misure inesistenti. Qualora disponga di elementi di prova attestanti che il gruppo Lavish ha iniziato ad attuare pratiche di dumping sul mercato dell’Unione dopo le misure iniziali e che tali pratiche causano un pregiudizio all’industria dell’Unione, quest’ultima deve presentare una denuncia ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di base alla Commissione, la quale aprirà una nuova inchiesta sul gruppo Lavish (dumping, pregiudizio e nesso di causalità).
(26)
Risulta inoltre incorretta l’affermazione dell’industria dell’Unione secondo cui, in generale, i nuovi esportatori collegati a gruppi soggetti a misure di difesa commerciale sarebbero tenuti a corrispondere il dazio residuo. I nuovi esportatori appartenenti a gruppi inseriti nel campione durante l’inchiesta iniziale sarebbero assoggettati al livello di dazio applicabile al gruppo di appartenenza, tranne qualora siano soddisfatte le condizioni per un riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. In tal caso si calcolerebbe una nuova aliquota sulla base della nuova struttura di esportazione del gruppo. Al contrario, ai nuovi esportatori collegati a società non inserite nel campione che figurano nell’allegato dei produttori esportatori che hanno collaborato (non inseriti nel campione) si applicherebbe l’aliquota delle società che hanno collaborato una volta che la Commissione abbia confermato che tali esportatori appartenevano al gruppo che ha collaborato e non avevano esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale. In ogni caso, nessuno dei due scenari è applicabile al gruppo Lavish, il quale, come spiegato in precedenza, non è soggetto alla misura antidumping in questione.
(27)
Tali argomentazioni dell’industria dell’Unione sono state pertanto respinte.
(28)
L’industria dell’Unione ha inoltre affermato che le risultanze della Commissione, quali divulgate alle parti del presente procedimento, non sono coerenti con quelle fornite in risposta a una richiesta presumibilmente identica formulata da un’altra parte inserita nel campione durante l’inchiesta iniziale. L’industria dell’Unione ha rilevato che la Commissione, in relazione a una richiesta del gruppo Conor, non aveva incluso nel regolamento iniziale altri due produttori esportatori, Coral Plus Ceramic Private Limited e Cyan Granito LLP. Tale argomentazione è stata ribadita nelle sue osservazioni del 6 dicembre 2023 successive alle audizioni.
(29)
Questa argomentazione è stata respinta. La situazione dei due gruppi non è comparabile, dato che le esportazioni del gruppo Conor sono soggette alla misura antidumping istituita dal regolamento iniziale, mentre quelle del gruppo Lavish non lo sono. Inoltre l’aliquota del dazio residuo applicabile ai produttori esportatori dell’India era basata sull’aliquota del dazio stabilita per il gruppo Conor e identica a quest’ultima. In altre parole, la richiesta era priva di oggetto. Di conseguenza i due gruppi sono stati trattati in modo diverso.
(30)
L’industria dell’Unione ha presentato una richiesta alternativa per un riesame di Silk e Luxgres ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, affermando che durante l’inchiesta iniziale non era stata constatata l’appartenenza di tali società al gruppo Lavish. La Commissione ha rilevato in primo luogo che non è corretto affermare che le società non erano state considerate appartenenti al gruppo Lavish. Non sono state considerate produttori esportatori perché non hanno esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Non solo sono state considerate parte del gruppo Lavish, ma i dati (margine di profitto sulle piastrelle di ceramica commercializzate) di una delle società (un operatore commerciale durante il periodo dell’inchiesta) sono stati persino utilizzati per il calcolo del margine di dumping del gruppo. In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, quarto comma, non si può procedere a un riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, quando i dazi sono stati istituiti a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, ossia se ha avuto luogo il campionamento. Di conseguenza la soluzione suggerita dall’industria dell’Unione non sarebbe coerente con il regolamento di base.
(31)
Infine, la Commissione ha sottolineato che l’industria dell’Unione ha travisato nelle sue osservazioni successive alle audizioni alcuni dei chiarimenti ricevuti dai servizi della Commissione.
(32)
Innanzitutto l’industria dell’Unione ha sostenuto che durante l’audizione la Commissione aveva fornito informazioni errate sulla metodologia normalmente utilizzata per il calcolo del dumping. L’industria dell’Unione ha inoltre affermato che i servizi della Commissione le avevano chiesto il motivo per cui i denuncianti non avessero contestato il calcolo del margine di dumping del gruppo Lavish nel momento in cui era stato svolto. Ha inoltre affermato che non era a conoscenza dell’esistenza delle due società e che non avrebbe potuto contestare il calcolo del dumping.
(33)
Per quanto concerne la metodologia di norma utilizzata per il calcolo del dumping, la Commissione ha osservato che l’industria dell’Unione, nel contestare la correttezza della dichiarazione dei servizi della Commissione, ha utilizzato l’esempio del tutto eccezionale fornito da detti servizi durante l’audizione. In effetti, come spiegato dai servizi della Commissione, il margine di dumping di un gruppo è calcolato in linea di principio per ciascun soggetto giuridico; il margine di dumping finale viene poi calcolato sulla base della media ponderata dei margini di ciascun soggetto. Tuttavia, in casi eccezionali, come quelli in cui alcune società di un gruppo vendono soltanto sul mercato interno e altre solo su mercati di esportazione, il confronto viene effettuato tra il valore normale dell’intero gruppo e i prezzi all’esportazione dell’intero gruppo. Il caso relativo al
ferrosilicio
(
7
)
, citato dall’industria dell’Unione nelle sue osservazioni successive alle audizioni, conferma di fatto la correttezza dei chiarimenti ricevuti durante l’audizione. In effetti, in quel caso, la modifica metodologica era giustificabile perché la nuova struttura del gruppo
permette[va] l’individuazione dei singoli produttori in seno al gruppo con riferimento alle vendite e alla produzione
e quindi l’aggregazione non era più necessaria. Di conseguenza l’interpretazione dell’industria dell’Unione circa i chiarimenti forniti durante l’audizione è falsa e fuorviante ed è stata pertanto respinta.
(34)
In secondo luogo, i servizi della Commissione non hanno chiesto il motivo per cui l’industria dell’Unione non avesse contestato il margine di dumping. In risposta alle argomentazioni presentate durante l’audizione, i servizi della Commissione hanno infatti dichiarato che la metodologia utilizzata per calcolare il margine di dumping durante l’inchiesta iniziale avrebbe dovuto essere contestata durante tale inchiesta e non nell’ambito della procedura in corso. In ogni caso, l’argomentazione secondo cui l’industria dell’Unione non avrebbe potuto contestare il calcolo del dumping nel caso iniziale perché non ha avuto conoscenza dell’esistenza delle due società fino alla divulgazione delle informazioni di cui al presente procedimento è falsa, in quanto diversi documenti che menzionano le due società del gruppo Lavish erano disponibili nel fascicolo pubblico del caso iniziale già dal 14 dicembre 2021, ossia un giorno dopo l’apertura dello stesso.
(35)
Nelle osservazioni del 20 dicembre 2023, il gruppo Lavish ha ribadito che l’inclusione di Silk e Luxgres nel gruppo Lavish era coerente con il regolamento di base e che la Commissione avrebbe dovuto procedere alla pubblicazione della proposta di modifica e includere Silk e Luxgres nel gruppo Lavish. Il gruppo Lavish ha chiesto alla Commissione di procedere in modo rapido per evitare disagi agli importatori e agli utilizzatori dell’Unione.
(36)
Come spiegato nei considerando precedenti, la Commissione concorda con il punto di vista del gruppo Lavish.
6.
Modifica dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento iniziale
(37)
Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando che precedono, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento iniziale aggiungendo Silk Ceramics e Luxgres Ceramica LLP ai soggetti del gruppo Lavish elencati con il codice addizionale TARIC C903.
(38)
Il codice addizionale TARIC C903, precedentemente attribuito a Lavish Granito Pvt Ltd., Lavish Ceramics, Lakme Vitrified LLP. e Liva Ceramics, dovrebbe essere applicato anche a Silk Ceramics e Luxgres Ceramica LLP a partire dall’11 febbraio 2023.
(39)
Il comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base non ha espresso alcun parere sulle misure di cui al presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 è così modificato:
«I dazi antidumping non sono applicabili al produttore esportatore indiano gruppo Lavish, costituito da Lavish Granito Pvt Ltd, Lavish Ceramics, Lakme Vitrified LLP. e Liva Ceramics (codice addizionale TARIC C903), e non sono applicabili al produttore esportatore turco Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ș. (codice addizionale TARIC C902).»
è sostituito dal seguente:
«I dazi antidumping non sono applicabili al produttore esportatore indiano gruppo Lavish, costituito da Lavish Granito Pvt Ltd., Lavish Ceramics, Lakme Vitrified LLP, Liva Ceramics, Silk Ceramics e Luxgres Ceramica LLP (codice addizionale TARIC C903), e non sono applicabili al produttore esportatore turco Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ș. (codice addizionale TARIC C902).»
2. Il codice addizionale TARIC C903, precedentemente attribuito ai produttori esportatori indiani Lavish Granito Pvt Ltd., Lavish Ceramics, Lakme Vitrified LLP e Liva Ceramics, si applica anche a Silk Ceramics e Luxgres Ceramica LLP a partire dall’11 febbraio 2023.
3. A partire dall’11 febbraio 2023, qualsiasi dazio definitivo corrisposto in relazione alle importazioni di prodotti fabbricati da Silk Ceramics e Luxgres Ceramica LLP è rimborsato o sgravato in conformità alla legislazione doganale applicabile.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 della Commissione, del 9 febbraio 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell’India e della Turchia (
GU L 41 del 10.2.2023, pag. 1
).
(
3
)
Per l’industria dell’Unione è stata organizzata una seconda audizione a causa di problemi tecnici verificatisi durante la prima audizione, che non le avevano consentito di terminare la propria presentazione. Il 1
o
dicembre 2023 il gruppo Lavish ha avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito alla presentazione resa dall’industria dell’Unione.
(
4
)
WT/DS505/ARB, 13 luglio 2022, punto 8.274 (pag. 138).
(
5
)
Relazione del panel ai punti 7.248 e 7.251 (WT/DS295/R, 6.6.2005).
(
6
)
Sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 2018,
Deichmann
, C-256/16, ECLI:EU:C:2018:187, punto 60.
(
7
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 360/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, che, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario della Repubblica popolare cinese e della Russia (
GU L 107 del 10.4.2014, pag. 13
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/804/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il regolamento antidumping sulle piastrelle di ceramica utilizza il codice TARIC C903 per identificare i produttori esportatori del gruppo Lavish esenti da dazi. La normativa si basa sull'articolo 14 del Regolamento UE 2016/1036 (regolamento di base antidumping) e applica il principio che il dumping viene calcolato per gruppi di società collegate, non per singole entità giuridiche. Commercialisti e consulenti doganali devono conoscere questa modifica per gestire correttamente le classificazioni tariffarie e i rimborsi doganali relativi alle importazioni da Silk Ceramics e Luxgres Ceramica LLP.
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