Regolamento delegato (UE) 2026/785 della Commissione, del 7 aprile 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/118 per quanto riguarda le misure di conservazione nel sito Nordvästra Skånes havsområde nel Kattegat
Quali sono le misure di conservazione della pesca introdotte nel sito Nordvästra Skånes havsområde nel Kattegat e come influenzano le attività di pesca commerciale e ricreativa?
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Il Regolamento delegato (UE) 2026/785 modifica le norme sulla pesca nel sito Nordvästra Skånes havsområde (acque svedesi nel Kattegat) per proteggere l'ambiente marino, in particolare le focene dalle catture accidentali. La normativa si applica a tutti i pescherecci che operano in tre zone specifiche: una zona di divieto totale di pesca (zona 2(29)), una zona settentrionale di restrizione (zona 1(16)) e una zona meridionale di restrizione (zona 1(17)). Per quanto riguarda la pesca commerciale, nella zona settentrionale è vietata la pesca con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, cogolli e palangari dal 15 novembre al 15 marzo, mentre nel resto dell'anno è consentita solo con dispositivi acustici di dissuasione; nella zona meridionale gli stessi attrezzi sono vietati tutto l'anno, salvo autorizzazioni specifiche rilasciate dalle autorità svedesi con obblighi particolari. La pesca ricreativa è limitata a un massimo di sei cogolli per imbarcazione con specifiche caratteristiche tecniche (aperture di fuga di almeno 75 mm). Gli Stati membri devono riesaminare annualmente i dati sulle catture accidentali di focena e produrre una valutazione entro il 31 dicembre 2027 per eventualmente adeguare le misure.
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Riferimento normativo
Regolamento delegato (UE) 2026/785 della Commissione, del 7 aprile 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/118 per quanto riguarda le misure di conservazione nel sito Nordvästra Skånes havsområde nel Kattegat
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2026/785 of 7 April 2026 amending Delegated Regulation (EU) 2017/118 as regards conservation measures in the site Nordvästra Skånes havsområde in the Kattegat
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/785
16.6.2026
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/785 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 2026
che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/118 per quanto riguarda le misure di conservazione nel sito Nordvästra Skånes havsområde nel Kattegat
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 11, paragrafo 2;
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 gli Stati membri hanno il potere di adottare, nelle loro acque, le misure di conservazione nel settore della pesca necessarie ai fini del rispetto dei loro obblighi ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio
(
2
)
(«direttiva Habitat»), dell’articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
(«direttiva Uccelli») e dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
(«direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino»).
(2)
A norma dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie per le zone speciali di conservazione che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti. Sempre secondo lo stesso articolo, gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché una perturbazione significativa della specie per cui le zone sono state designate.
(3)
A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, gli Stati membri devono adottare programmi di misure comprendenti misure di protezione spaziale che contribuiscano a istituire reti coerenti e rappresentative di zone marine protette le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi, quali le zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE, le zone di protezione speciali ai sensi della direttiva 2009/147/CE e le zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dall’Unione o dagli Stati membri interessati nell’ambito di accordi internazionali o regionali di cui sono parti.
(4)
Il regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione
(
5
)
stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell’ambiente marino in alcune zone marine protette del Mare del Nord.
(5)
Il 6 novembre 2024 la Svezia, in qualità di Stato membro che ha preso l’iniziativa, di concerto con la Danimarca e la Germania (aventi un interesse di gestione diretto) e altri Stati membri del Mare del Nord, ha presentato alla Commissione una raccomandazione comune sulle misure di conservazione per il sito Nordvästra Skånes havsområde, con l’obiettivo di ridurre al minimo il rischio potenziale di catture accidentali di focena. La proposta comprende una zona di divieto di pesca e altre due zone in cui sono vietati gli attrezzi mobili di fondo e in cui la pesca con reti fisse, palangari e cogolli è soggetta a restrizioni.
(6)
Nella sessione plenaria del 24-28 marzo 2025 il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato la raccomandazione comune e ha concluso
(
6
)
che la zona di divieto di pesca eliminerebbe qualsiasi impatto negativo delle attività di pesca sull’ambiente marino e che l’uso di dispositivi acustici di dissuasione potrebbe ridurre le catture accidentali di mammiferi e uccelli marini presenti nelle zone. Lo CSTEP ha inoltre espresso preoccupazione in merito all’uso di dispositivi acustici di dissuasione in relazione alla densità dei pescherecci a rete e al rischio di allontanare le focene dal loro habitat. Lo CSTEP ha inoltre fatto riferimento a una misura più efficace che consisterebbe nel vietare tutte le attività di pesca con reti nella zona. Per quanto riguarda la pesca ricreativa, lo CSTEP ha concluso che limitare la pesca ricreativa con cogolli alle zone settentrionale e meridionale può contribuire a ridurre le catture accessorie di mammiferi e uccelli marini.
(7)
Il 17 giugno 2025 gli Stati membri del Mare del Nord hanno presentato una raccomandazione comune aggiornata, proponendo un’eventuale revisione delle misure nel 2027 alla luce dei dati sulle catture accidentali o di eventuali nuovi pareri scientifici adeguati.
(8)
Nell’ottobre 2025 gli Stati membri del Mare del Nord hanno ulteriormente chiarito la portata delle autorizzazioni che possono essere concesse nella zona meridionale del sito Nordvästra Skånes havsområde, al fine di allineare la raccomandazione comune alla disposizione corrispondente contenuta nel documento di accompagnamento. Considerando che le misure proposte potrebbero ridurre le catture accidentali di mammiferi e uccelli marini nelle zone settentrionale e meridionale del sito, la Commissione ritiene che esse contribuiscano all’obiettivo di ridurre le catture indesiderate e ridurre al minimo l’impatto negativo delle attività di pesca sugli ecosistemi marini, come stabilito all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Gli Stati membri interessati dovrebbero tuttavia riesaminare annualmente i dati relativi alle catture accidentali di focena, produrre una valutazione entro il 31 dicembre 2027 e informare la Commissione dei risultati della valutazione. È opportuno utilizzare tutti i dati sulle catture accidentali, o i nuovi dati adatti pertinenti, compresi i pareri scientifici, per quanto riguarda l’uso di dispositivi acustici di dissuasione in relazione alla focena, al fine di adeguare, se del caso, le misure di conservazione conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(9)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/118.
(10)
Il presente regolamento delegato non pregiudica l’esigenza di ulteriori misure di conservazione necessarie per ottemperare alle direttiva 2009/147/CE, alla direttiva 92/43/CEE, alla direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino e alla posizione della Commissione riguardo al rispetto, da parte degli Stati membri interessati, degli obblighi imposti dalla normativa ambientale pertinente dell’Unione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2017/118 è così modificato:
1)
l’articolo 3 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
nelle zone da 1(1) a 1(17), ad eccezione delle rispettive zone di controllo 1(10.az), 1(11.az), 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az), sono vietati gli attrezzi seguenti: reti a strascico (TB), sfogliare (TBB), reti a strascico a divergenti (OTB), reti a strascico gemelle a divergenti (OTT), reti a strascico a coppia (PTB), reti da traino per scampi (TBN), reti da traino per gamberetti (TBS), sciabiche (SX), sciabiche danesi ancorate (SDN), sciabiche scozzesi (SSC), sciabiche scozzesi a coppia (SPR), sciabiche da natante (SV), fatta eccezione per le attività di pesca con sfogliare e lime da piombi aventi maglie di dimensioni comprese tra 16 e 31 mm (TBB_CRU_16-31) nella pesca tradizionale del gambero grigio (
Crangon
spp.) nella zona 1(10)(b);»;
b)
al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
inoltre, nelle zone da 1(10) a 1(17), ad eccezione delle rispettive zone di controllo 1(10.az), 1(11.az), 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az), sono vietati gli attrezzi seguenti: draghe tirate da natanti (DRB) e draghe meccanizzate, comprese le draghe aspiranti (HMD);»;
c)
al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
operazioni di pesca nelle zone da 2(25) a 2(27) e 2(29) delle zone 2.»;
d)
è aggiunto il seguente paragrafo 7:
«7. È vietata la pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti, cogolli (FYK) e palangari (LL, LLD e LLS) come segue:
a)
nella zona 1(16), nel periodo dal 15 novembre al 15 marzo di ogni anno. Nel periodo dal 16 marzo al 14 novembre di ogni anno è vietata la pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti senza l’uso simultaneo di dispositivi acustici di dissuasione che soddisfino le specifiche tecniche e le condizioni d’uso di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/967 della Commissione
(
*1
)
;
b)
nella zona 1(17), nel periodo dal 1
o
gennaio al 31 dicembre di ogni anno. In deroga al suddetto divieto, la pesca commerciale può essere autorizzata dalle autorità svedesi a condizione che l’attività di pesca sia compatibile con gli obiettivi di conservazione di tale zona di restrizione della pesca. Tali licenze sono collegate a obblighi specifici, quali l’uso di dispositivi acustici di dissuasione, la raccolta di dati mediante telecamere o osservatori a bordo e/o restrizioni geografiche;
c)
nelle zone 1(16) e 1(17). è autorizzata durante tutto l’anno la pesca ricreativa con un numero massimo di sei cogolli provvisti di due aperture di fuga circolari di diametro non inferiore a 75 mm, situate su ciascun lato del sacco.
Gli Stati membri interessati riesaminano annualmente i dati relativi alle catture accidentali di focena e ne producono una valutazione entro il 31 dicembre 2027. I dati sulle catture accidentali o qualsiasi informazione pertinente, comprese le prove scientifiche sull’uso di dispositivi acustici di dissuasione in relazione alla focena, sono utilizzati per adeguare la misura di conservazione di cui al presente paragrafo, secondo la procedura di cui agli articoli 11 e 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(
*1
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/967 della Commissione, del 3 luglio 2020, che stabilisce norme dettagliate riguardanti le specifiche relative al segnale e all’uso dei dispositivi acustici di dissuasione di cui all’allegato XIII, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche (
GU L 213 del 6.7.2020, pag. 4
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/967/oj
).»;"
(
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/967 della Commissione, del 3 luglio 2020, che stabilisce norme dettagliate riguardanti le specifiche relative al segnale e all’uso dei dispositivi acustici di dissuasione di cui all’allegato XIII, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche (
GU L 213 del 6.7.2020, pag. 4
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/967/oj
).»;
2)
all’articolo 4, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:
«2. I pescherecci possono transitare nelle zone 1(16), 1(17) e da 2(1) a 2(29) purché gli attrezzi a bordo siano fissati e stivati conformemente alle condizioni previste dall’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
3. Durante il transito la velocità di tutti i pescherecci non autorizzati a pescare nelle zone da 1(10) a 1(17), comprese le rispettive zone di controllo 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az), nelle zone 2(28), 2(29) e da 4(1) a 4(3) non deve essere inferiore a sei nodi, salvo in caso di forza maggiore, conformemente all’articolo 50, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1224/2009.»
;
3)
all’articolo 5, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
tutti i pescherecci presenti nella zona marina protetta di Bratten e nelle zone 1(16), 1(17) e 2(29)».
4)
gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj
.
(
2
)
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (
GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj
).
(
3
)
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (
GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj
).
(
4
)
Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (
GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19
, ELI:
http://data.eu/eli/dir/2008/56/oj
).
(
5
)
Regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione, del 5 settembre 2016, che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell’ambiente marino nel Mare del Nord (
GU L 19 del 25.1.2017, pag. 10
ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/118/oj
).
(
6
)
Commissione europea, Centro comune di ricerca, Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP),
Relazione sulla 78
a
riunione plenaria
(STECF-PLEN-25-01), Nord, J. e Doerner, H. (a cura di), Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2025,
https://data.europa.eu/doi/10.2760/8733382
(JRC142271).
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento delegato (UE) 2017/118 sono così modificati:
1)
all’allegato I sono aggiunti i punti seguenti:
«
1(16)
:
Nordvästra Skånes havsområde (SE0420360). Zona di restrizione della pesca – Nord:
La zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:
Punto
Latitudine N
Longitudine E
Latitudine N
Longitudine E
1
56 33,291
12 32,194
56,55485
12,53657
2
56 31,500
12 30,750
56,52500
12,51250
3
56 31,505
12 27,014
56,52508
12,45023
4
56 31,509
12 21,800
56,52515
12,36333
5
56 31,510
12 16,883
56,52517
12,28138
6
56 31,508
12 13,080
56,52513
12,21800
7
56 30,588
12 08,729
56,50980
12,14548
8
56 32,981
12 11,006
56,54968
12,18343
9
56 36,172
12 10,967
56,60287
12,18278
10
56 34,348
12 15,104
56,57247
12,25173
11
56 33,433
12 14,451
56,55722
12,24085
12
56 33,407
12 18,118
56,55678
12,30197
13
56 33,370
12 23,042
56,55617
12,38403
14
56 33,327
12 28,116
56,55545
12,46860
15
56 33,291
12 32,194
56,55485
12,53657
1(17)
:
Nordvästra Skånes havsområde (SE0420360). Zona di restrizione della pesca – Sud:
La zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:
Punto
Latitudine N
Longitudine E
Latitudine N
Longitudine E
1
56 08,516
12 34,553
56,14193
12,57588
2
56 08,380
12 34,141
56,13967
12,56902
3
56 08,664
12 33,725
56,14440
12,56208
4
56 11,052
12 32,463
56,18420
12,54105
5
56 12,474
12 31,451
56,20790
12,52418
6
56 13,139
12 31,512
56,21898
12,52520
7
56 13,976
12 30,877
56,23293
12,51462
8
56 13,959
12 32,169
56,23265
12,53615
9
56 14,250
12 32,214
56,23750
12,53690
10
56 14,254
12 31,420
56,23757
12,52367
11
56 14,790
12 31,323
56,24650
12,52205
12
56 15,174
12 30,757
56,25290
12,51262
13
56 15,534
12 30,618
56,25890
12,51030
14
56 15,770
12 30,311
56,26283
12,50518
15
56 16,033
12 30,567
56,26722
12,50945
16
56 16,231
12 30,230
56,27052
12,50383
17
56 16,009
12 30,013
56,26682
12,50022
18
56 17,216
12 28,913
56,28693
12,48188
19
56 17,397
12 27,727
56,28995
12,46212
20
56 17,785
12 26,785
56,29642
12,44642
21
56 15,326
12 24,326
56,25543
12,40543
22
56 14,411
12 23,304
56,24018
12,38840
23
56 12,888
12 21,912
56,21480
12,36520
24
56 10,868
12 24,947
56,18113
12,41578
25
56 08,791
12 28,199
56,14652
12,46998
26
56 07,201
12 31,770
56,12002
12,52950
27
56 08,333
12 34,239
56,13888
12,57065
28
56 08,370
12 34,641
56,13950
12,57735
29
56 08,359
12 35,180
56,13932
12,58633
30
56 08,582
12 34,955
56,14303
12,58258
31
56 08,583
12 34,630
56,14305
12,57717
32
56 08,516
12 34,553
56,14193
12,57588»
2)
all’allegato II è aggiunto il seguente punto:
«
2(29)
:
Nordvästra Skånes havsområde (SE0420360). Zona di divieto di pesca:
La zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:
Punto
Latitudine N
Longitudine E
Latitudine N
Longitudine E
1
56 18,050
12 21,600
56,30083
12,36000
2
56 15,326
12 24,326
56,25543
12,40543
3
56 14,411
12 23,304
56,24018
12,38840
4
56 12,888
12 21,912
56,21480
12,36520
5
56 14,587
12 16,584
56,24312
12,27640
6
56 16,370
12 10,972
56,27283
12,18287
7
56 18,200
12 05,191
56,30333
12,08652
8
56 21,489
12 06,151
56,35815
12,10252
9
56 24,337
12 06,984
56,40562
12,11640
10
56 27,310
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11
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12 08,794
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12
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13
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14
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15
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12,36333
16
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17
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18
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19
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20
56 21,100
12 25,091
56,35167
12,41818
21
56 18,050
12 21,600
56,30083
12,36000»
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/785/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il regolamento riguarda misure di conservazione della pesca e protezione degli ecosistemi marini secondo la Politica Comune della Pesca (regolamento UE 1380/2013), la Direttiva Habitat (92/43/CEE) e la Direttiva Uccelli (2009/147/CE). I professionisti del settore ittico devono considerare i divieti di attrezzi da pesca (reti a strascico, draghe, reti da imbrocco), le zone marine protette, i dispositivi acustici di dissuasione e le autorizzazioni per la pesca commerciale. Le imprese ittiche operanti nel Kattegat devono adeguarsi alle restrizioni geografiche e temporali, alle specifiche tecniche degli attrezzi e agli obblighi di raccolta dati mediante telecamere e osservatori a bordo.
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