Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0785/2026

Regolamento delegato (UE) 2026/785 della Commissione, del 7 aprile 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/118 per quanto riguarda le misure di conservazione nel sito Nordvästra Skånes havsområde nel Kattegat

Pubblicato: 07/04/2026 In vigore dal: 07/04/2026 Documento ufficiale

Quali sono le misure di conservazione della pesca introdotte nel sito Nordvästra Skånes havsområde nel Kattegat e come influenzano le attività di pesca commerciale e ricreativa?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato (UE) 2026/785 modifica le norme sulla pesca nel sito Nordvästra Skånes havsområde (acque svedesi nel Kattegat) per proteggere l'ambiente marino, in particolare le focene dalle catture accidentali. La normativa si applica a tutti i pescherecci che operano in tre zone specifiche: una zona di divieto totale di pesca (zona 2(29)), una zona settentrionale di restrizione (zona 1(16)) e una zona meridionale di restrizione (zona 1(17)). Per quanto riguarda la pesca commerciale, nella zona settentrionale è vietata la pesca con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, cogolli e palangari dal 15 novembre al 15 marzo, mentre nel resto dell'anno è consentita solo con dispositivi acustici di dissuasione; nella zona meridionale gli stessi attrezzi sono vietati tutto l'anno, salvo autorizzazioni specifiche rilasciate dalle autorità svedesi con obblighi particolari. La pesca ricreativa è limitata a un massimo di sei cogolli per imbarcazione con specifiche caratteristiche tecniche (aperture di fuga di almeno 75 mm). Gli Stati membri devono riesaminare annualmente i dati sulle catture accidentali di focena e produrre una valutazione entro il 31 dicembre 2027 per eventualmente adeguare le misure.

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Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2026/785 della Commissione, del 7 aprile 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/118 per quanto riguarda le misure di conservazione nel sito Nordvästra Skånes havsområde nel Kattegat EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2026/785 of 7 April 2026 amending Delegated Regulation (EU) 2017/118 as regards conservation measures in the site Nordvästra Skånes havsområde in the Kattegat

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/785 16.6.2026 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/785 DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 2026 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/118 per quanto riguarda le misure di conservazione nel sito Nordvästra Skånes havsområde nel Kattegat LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 11, paragrafo 2; considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 gli Stati membri hanno il potere di adottare, nelle loro acque, le misure di conservazione nel settore della pesca necessarie ai fini del rispetto dei loro obblighi ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ( 2 ) («direttiva Habitat»), dell’articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) («direttiva Uccelli») e dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) («direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino»). (2) A norma dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie per le zone speciali di conservazione che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti. Sempre secondo lo stesso articolo, gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché una perturbazione significativa della specie per cui le zone sono state designate. (3) A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, gli Stati membri devono adottare programmi di misure comprendenti misure di protezione spaziale che contribuiscano a istituire reti coerenti e rappresentative di zone marine protette le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi, quali le zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE, le zone di protezione speciali ai sensi della direttiva 2009/147/CE e le zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dall’Unione o dagli Stati membri interessati nell’ambito di accordi internazionali o regionali di cui sono parti. (4) Il regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione ( 5 ) stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell’ambiente marino in alcune zone marine protette del Mare del Nord. (5) Il 6 novembre 2024 la Svezia, in qualità di Stato membro che ha preso l’iniziativa, di concerto con la Danimarca e la Germania (aventi un interesse di gestione diretto) e altri Stati membri del Mare del Nord, ha presentato alla Commissione una raccomandazione comune sulle misure di conservazione per il sito Nordvästra Skånes havsområde, con l’obiettivo di ridurre al minimo il rischio potenziale di catture accidentali di focena. La proposta comprende una zona di divieto di pesca e altre due zone in cui sono vietati gli attrezzi mobili di fondo e in cui la pesca con reti fisse, palangari e cogolli è soggetta a restrizioni. (6) Nella sessione plenaria del 24-28 marzo 2025 il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato la raccomandazione comune e ha concluso ( 6 ) che la zona di divieto di pesca eliminerebbe qualsiasi impatto negativo delle attività di pesca sull’ambiente marino e che l’uso di dispositivi acustici di dissuasione potrebbe ridurre le catture accidentali di mammiferi e uccelli marini presenti nelle zone. Lo CSTEP ha inoltre espresso preoccupazione in merito all’uso di dispositivi acustici di dissuasione in relazione alla densità dei pescherecci a rete e al rischio di allontanare le focene dal loro habitat. Lo CSTEP ha inoltre fatto riferimento a una misura più efficace che consisterebbe nel vietare tutte le attività di pesca con reti nella zona. Per quanto riguarda la pesca ricreativa, lo CSTEP ha concluso che limitare la pesca ricreativa con cogolli alle zone settentrionale e meridionale può contribuire a ridurre le catture accessorie di mammiferi e uccelli marini. (7) Il 17 giugno 2025 gli Stati membri del Mare del Nord hanno presentato una raccomandazione comune aggiornata, proponendo un’eventuale revisione delle misure nel 2027 alla luce dei dati sulle catture accidentali o di eventuali nuovi pareri scientifici adeguati. (8) Nell’ottobre 2025 gli Stati membri del Mare del Nord hanno ulteriormente chiarito la portata delle autorizzazioni che possono essere concesse nella zona meridionale del sito Nordvästra Skånes havsområde, al fine di allineare la raccomandazione comune alla disposizione corrispondente contenuta nel documento di accompagnamento. Considerando che le misure proposte potrebbero ridurre le catture accidentali di mammiferi e uccelli marini nelle zone settentrionale e meridionale del sito, la Commissione ritiene che esse contribuiscano all’obiettivo di ridurre le catture indesiderate e ridurre al minimo l’impatto negativo delle attività di pesca sugli ecosistemi marini, come stabilito all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Gli Stati membri interessati dovrebbero tuttavia riesaminare annualmente i dati relativi alle catture accidentali di focena, produrre una valutazione entro il 31 dicembre 2027 e informare la Commissione dei risultati della valutazione. È opportuno utilizzare tutti i dati sulle catture accidentali, o i nuovi dati adatti pertinenti, compresi i pareri scientifici, per quanto riguarda l’uso di dispositivi acustici di dissuasione in relazione alla focena, al fine di adeguare, se del caso, le misure di conservazione conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/118. (10) Il presente regolamento delegato non pregiudica l’esigenza di ulteriori misure di conservazione necessarie per ottemperare alle direttiva 2009/147/CE, alla direttiva 92/43/CEE, alla direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino e alla posizione della Commissione riguardo al rispetto, da parte degli Stati membri interessati, degli obblighi imposti dalla normativa ambientale pertinente dell’Unione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento delegato (UE) 2017/118 è così modificato: 1) l’articolo 3 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) nelle zone da 1(1) a 1(17), ad eccezione delle rispettive zone di controllo 1(10.az), 1(11.az), 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az), sono vietati gli attrezzi seguenti: reti a strascico (TB), sfogliare (TBB), reti a strascico a divergenti (OTB), reti a strascico gemelle a divergenti (OTT), reti a strascico a coppia (PTB), reti da traino per scampi (TBN), reti da traino per gamberetti (TBS), sciabiche (SX), sciabiche danesi ancorate (SDN), sciabiche scozzesi (SSC), sciabiche scozzesi a coppia (SPR), sciabiche da natante (SV), fatta eccezione per le attività di pesca con sfogliare e lime da piombi aventi maglie di dimensioni comprese tra 16 e 31 mm (TBB_CRU_16-31) nella pesca tradizionale del gambero grigio ( Crangon spp.) nella zona 1(10)(b);»; b) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) inoltre, nelle zone da 1(10) a 1(17), ad eccezione delle rispettive zone di controllo 1(10.az), 1(11.az), 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az), sono vietati gli attrezzi seguenti: draghe tirate da natanti (DRB) e draghe meccanizzate, comprese le draghe aspiranti (HMD);»; c) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) operazioni di pesca nelle zone da 2(25) a 2(27) e 2(29) delle zone 2.»; d) è aggiunto il seguente paragrafo 7: «7.   È vietata la pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti, cogolli (FYK) e palangari (LL, LLD e LLS) come segue: a) nella zona 1(16), nel periodo dal 15 novembre al 15 marzo di ogni anno. Nel periodo dal 16 marzo al 14 novembre di ogni anno è vietata la pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti senza l’uso simultaneo di dispositivi acustici di dissuasione che soddisfino le specifiche tecniche e le condizioni d’uso di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/967 della Commissione ( *1 ) ; b) nella zona 1(17), nel periodo dal 1 o gennaio al 31 dicembre di ogni anno. In deroga al suddetto divieto, la pesca commerciale può essere autorizzata dalle autorità svedesi a condizione che l’attività di pesca sia compatibile con gli obiettivi di conservazione di tale zona di restrizione della pesca. Tali licenze sono collegate a obblighi specifici, quali l’uso di dispositivi acustici di dissuasione, la raccolta di dati mediante telecamere o osservatori a bordo e/o restrizioni geografiche; c) nelle zone 1(16) e 1(17). è autorizzata durante tutto l’anno la pesca ricreativa con un numero massimo di sei cogolli provvisti di due aperture di fuga circolari di diametro non inferiore a 75 mm, situate su ciascun lato del sacco. Gli Stati membri interessati riesaminano annualmente i dati relativi alle catture accidentali di focena e ne producono una valutazione entro il 31 dicembre 2027. I dati sulle catture accidentali o qualsiasi informazione pertinente, comprese le prove scientifiche sull’uso di dispositivi acustici di dissuasione in relazione alla focena, sono utilizzati per adeguare la misura di conservazione di cui al presente paragrafo, secondo la procedura di cui agli articoli 11 e 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013. ( *1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/967 della Commissione, del 3 luglio 2020, che stabilisce norme dettagliate riguardanti le specifiche relative al segnale e all’uso dei dispositivi acustici di dissuasione di cui all’allegato XIII, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche ( GU L 213 del 6.7.2020, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/967/oj ).»;" ( ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/967 della Commissione, del 3 luglio 2020, che stabilisce norme dettagliate riguardanti le specifiche relative al segnale e all’uso dei dispositivi acustici di dissuasione di cui all’allegato XIII, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche ( GU L 213 del 6.7.2020, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/967/oj ).»; 2) all’articolo 4, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente: «2.   I pescherecci possono transitare nelle zone 1(16), 1(17) e da 2(1) a 2(29) purché gli attrezzi a bordo siano fissati e stivati conformemente alle condizioni previste dall’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009. 3.   Durante il transito la velocità di tutti i pescherecci non autorizzati a pescare nelle zone da 1(10) a 1(17), comprese le rispettive zone di controllo 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az), nelle zone 2(28), 2(29) e da 4(1) a 4(3) non deve essere inferiore a sei nodi, salvo in caso di forza maggiore, conformemente all’articolo 50, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1224/2009.» ; 3) all’articolo 5, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) tutti i pescherecci presenti nella zona marina protetta di Bratten e nelle zone 1(16), 1(17) e 2(29)». 4) gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj . ( 2 ) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ( GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj ). ( 3 ) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ( GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj ). ( 4 ) Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) ( GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19 , ELI: http://data.eu/eli/dir/2008/56/oj ). ( 5 ) Regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione, del 5 settembre 2016, che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell’ambiente marino nel Mare del Nord ( GU L 19 del 25.1.2017, pag. 10 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/118/oj ). ( 6 ) Commissione europea, Centro comune di ricerca, Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), Relazione sulla 78 a riunione plenaria (STECF-PLEN-25-01), Nord, J. e Doerner, H. (a cura di), Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2025, https://data.europa.eu/doi/10.2760/8733382 (JRC142271). ALLEGATO Gli allegati del regolamento delegato (UE) 2017/118 sono così modificati: 1) all’allegato I sono aggiunti i punti seguenti: « 1(16) : Nordvästra Skånes havsområde (SE0420360). Zona di restrizione della pesca – Nord: La zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate: Punto Latitudine N Longitudine E Latitudine N Longitudine E 1 56 33,291 12 32,194 56,55485 12,53657 2 56 31,500 12 30,750 56,52500 12,51250 3 56 31,505 12 27,014 56,52508 12,45023 4 56 31,509 12 21,800 56,52515 12,36333 5 56 31,510 12 16,883 56,52517 12,28138 6 56 31,508 12 13,080 56,52513 12,21800 7 56 30,588 12 08,729 56,50980 12,14548 8 56 32,981 12 11,006 56,54968 12,18343 9 56 36,172 12 10,967 56,60287 12,18278 10 56 34,348 12 15,104 56,57247 12,25173 11 56 33,433 12 14,451 56,55722 12,24085 12 56 33,407 12 18,118 56,55678 12,30197 13 56 33,370 12 23,042 56,55617 12,38403 14 56 33,327 12 28,116 56,55545 12,46860 15 56 33,291 12 32,194 56,55485 12,53657 1(17) : Nordvästra Skånes havsområde (SE0420360). Zona di restrizione della pesca – Sud: La zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate: Punto Latitudine N Longitudine E Latitudine N Longitudine E 1 56 08,516 12 34,553 56,14193 12,57588 2 56 08,380 12 34,141 56,13967 12,56902 3 56 08,664 12 33,725 56,14440 12,56208 4 56 11,052 12 32,463 56,18420 12,54105 5 56 12,474 12 31,451 56,20790 12,52418 6 56 13,139 12 31,512 56,21898 12,52520 7 56 13,976 12 30,877 56,23293 12,51462 8 56 13,959 12 32,169 56,23265 12,53615 9 56 14,250 12 32,214 56,23750 12,53690 10 56 14,254 12 31,420 56,23757 12,52367 11 56 14,790 12 31,323 56,24650 12,52205 12 56 15,174 12 30,757 56,25290 12,51262 13 56 15,534 12 30,618 56,25890 12,51030 14 56 15,770 12 30,311 56,26283 12,50518 15 56 16,033 12 30,567 56,26722 12,50945 16 56 16,231 12 30,230 56,27052 12,50383 17 56 16,009 12 30,013 56,26682 12,50022 18 56 17,216 12 28,913 56,28693 12,48188 19 56 17,397 12 27,727 56,28995 12,46212 20 56 17,785 12 26,785 56,29642 12,44642 21 56 15,326 12 24,326 56,25543 12,40543 22 56 14,411 12 23,304 56,24018 12,38840 23 56 12,888 12 21,912 56,21480 12,36520 24 56 10,868 12 24,947 56,18113 12,41578 25 56 08,791 12 28,199 56,14652 12,46998 26 56 07,201 12 31,770 56,12002 12,52950 27 56 08,333 12 34,239 56,13888 12,57065 28 56 08,370 12 34,641 56,13950 12,57735 29 56 08,359 12 35,180 56,13932 12,58633 30 56 08,582 12 34,955 56,14303 12,58258 31 56 08,583 12 34,630 56,14305 12,57717 32 56 08,516 12 34,553 56,14193 12,57588» 2) all’allegato II è aggiunto il seguente punto: « 2(29) : Nordvästra Skånes havsområde (SE0420360). Zona di divieto di pesca: La zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate: Punto Latitudine N Longitudine E Latitudine N Longitudine E 1 56 18,050 12 21,600 56,30083 12,36000 2 56 15,326 12 24,326 56,25543 12,40543 3 56 14,411 12 23,304 56,24018 12,38840 4 56 12,888 12 21,912 56,21480 12,36520 5 56 14,587 12 16,584 56,24312 12,27640 6 56 16,370 12 10,972 56,27283 12,18287 7 56 18,200 12 05,191 56,30333 12,08652 8 56 21,489 12 06,151 56,35815 12,10252 9 56 24,337 12 06,984 56,40562 12,11640 10 56 27,310 12 07,855 56,45517 12,13092 11 56 30,504 12 08,794 56,50840 12,14657 12 56 30,588 12 08,729 56,50980 12,14548 13 56 31,508 12 13,080 56,52513 12,21800 14 56 31,510 12 16,883 56,52517 12,28138 15 56 31,509 12 21,800 56,52515 12,36333 16 56 31,505 12 27,014 56,52508 12,45023 17 56 31,500 12 30,750 56,52500 12,51250 18 56 27,100 12 27,200 56,45167 12,45333 19 56 24,200 12 28,650 56,40333 12,47750 20 56 21,100 12 25,091 56,35167 12,41818 21 56 18,050 12 21,600 56,30083 12,36000» ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/785/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il regolamento riguarda misure di conservazione della pesca e protezione degli ecosistemi marini secondo la Politica Comune della Pesca (regolamento UE 1380/2013), la Direttiva Habitat (92/43/CEE) e la Direttiva Uccelli (2009/147/CE). I professionisti del settore ittico devono considerare i divieti di attrezzi da pesca (reti a strascico, draghe, reti da imbrocco), le zone marine protette, i dispositivi acustici di dissuasione e le autorizzazioni per la pesca commerciale. Le imprese ittiche operanti nel Kattegat devono adeguarsi alle restrizioni geografiche e temporali, alle specifiche tecniche degli attrezzi e agli obblighi di raccolta dati mediante telecamere e osservatori a bordo.

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Regolamento UE 1929/2026
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Regolamento UE 1904/2026
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Regolamento UE 1926/2026
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Regolamento UE 1928/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1928 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1925/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1925 della Commissione, del 6 agosto 2026, …
Regolamento UE 1914/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1914 della Commissione, del 5 agosto 2026, …

Altre normative del 2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1967 della Commissione, del 3 settembre 2026, che modif… Decisione UE 1967 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026, relativa… Decisione UE 1973 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026, relativo … Regolamento UE 1963 Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse strategic… Legge 154 Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posizione da ad… Decisione UE 1966 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c… Legge 153 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026, che modif… Regolamento UE 1961 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, che modific… Decisione UE 1958

Altri Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930 della Commissione, del 4 agosto 2026, relativo a… 1930/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1927 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante i… 1927/2026 Regolamento delegato (UE) 2026/1913 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante una mi… 1913/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1872 della Commissione, del 29 luglio 2026, che modif… 1872/2026 Regolamento (UE) 2026/1828 della Commissione, del 28 luglio 2026, che modifica il regolam… 1828/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1899 della Commissione, del 28 luglio 2026, recante i… 1899/2026
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