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Regolamento UE 0774/2021

Regolamento (UE) 2021/774 del Consiglio del 10 maggio 2021 recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici

Pubblicato: 10/05/2021 In vigore dal: 10/05/2021 Documento ufficiale

Quali informazioni devono essere registrate nei registri elettronici per gli speditori e destinatari certificati che movimentano prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2021/774 modifica le disposizioni sulla cooperazione amministrativa in materia di accise, specificando il contenuto dei registri elettronici che gli Stati membri devono gestire. La norma si applica agli operatori economici che movimentano prodotti soggetti ad accisa (come alcol, tabacco, energia) in regime di sospensione dall'accisa o immessi in consumo. In particolare, per gli speditori certificati che operano solo occasionalmente, gli Stati membri devono registrare: la quantità di prodotti, l'identità del destinatario nello Stato di destinazione e il periodo di validità della certificazione temporanea. Analogamente, per i destinatari certificati occasionali, devono essere registrati: la quantità di prodotti, l'identità dello speditore nello Stato di spedizione e il periodo di validità della certificazione. Questa modifica è stata necessaria per allineare i registri al nuovo sistema informatizzato introdotto dalla Direttiva UE 2020/262, che estende il controllo anche ai prodotti immessi in consumo e trasportati tra Stati membri per scopi commerciali, garantendo così dati completi e accurati per contrastare la frode fiscale.

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Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2021/774 del Consiglio del 10 maggio 2021 recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici EN: Council Regulation (EU) 2021/774 of 10 May 2021 amending Regulation (EU) No 389/2012 on administrative cooperation in the field of excise duties as regards the content of electronic registers

Testo normativo

12.5.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 167/1 REGOLAMENTO (UE) 2021/774 DEL CONSIGLIO del 10 maggio 2021 recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 2 ) , deliberando secondo una procedura legislativa speciale, considerando quanto segue: (1) L’articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio ( 3 ) impone agli Stati membri l’obbligo di gestire i registri elettronici relativi alle autorizzazioni degli operatori economici e dei depositi fiscali che movimentano prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa e dei relativi depositi. (2) La direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio ( 4 ) estende l’uso del sistema informatizzato di cui alla decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) , attualmente impiegato per controllare i movimenti di prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa, al controllo di prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e, pertanto, trasportati verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali. (3) Al fine di permettere il corretto funzionamento del sistema informatizzato garantendo la registrazione di dati completi, aggiornati e accurati, è necessario modificare l’ambito di applicazione dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012 per definire le informazioni che gli Stati membri devono inserire nei registri elettronici in relazione agli speditori certificati e ai destinatari certificati che movimentano prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente. (4) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la precisazione delle informazioni che gli Stati membri devono inserire nei registri della banca dati elettronica in relazione agli speditori certificati e ai destinatari certificati che movimentano prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, al fine di garantire il funzionamento armonizzato del sistema informatizzato e di agevolare la lotta contro la frode, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (5) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. Tenuto conto dei limiti fissati dal regolamento (UE) n. 389/2012, il trattamento di tali dati nell’ambito del regolamento medesimo non va al di là di quanto è necessario e proporzionato per tutelare i legittimi interessi fiscali degli Stati membri. (6) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) . (7) Al fine di allineare la data di applicazione del presente regolamento alla data di applicazione delle disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2020/262 sull’automazione dei movimenti di prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali e per concedere agli Stati membri un tempo sufficiente per adeguarsi ai cambiamenti derivanti dal presente regolamento, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 febbraio 2023. (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 389/2012, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 389/2012 sono aggiunte le lettere seguenti: «l) per gli speditori certificati che spediscono prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2020/262, la quantità di prodotti soggetti ad accisa, l’identità del destinatario nello Stato membro di destinazione e il periodo di validità della certificazione temporanea; m) per i destinatari certificati che ricevono prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2020/262, la quantità di prodotti soggetti ad accisa, l’identità dello speditore nello Stato membro di spedizione e il periodo di validità della certificazione temporanea.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 13 febbraio 2023. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2021 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) Parere del 29 aprile 2021, (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) Parere del 27 aprile 2021, (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 ( GU L 121 dell’8.5.2012, pag. 1 ). ( 4 ) Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise ( GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4 ). ( 5 ) Decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2020, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa ( GU L 58 del 27.2.2020, pag. 43 ). ( 6 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 ).

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Il Regolamento UE 2021/774 riguarda la gestione dei registri elettronici per le accise, disciplinando gli obblighi di tracciamento per speditori e destinatari certificati occasionali secondo la Direttiva UE 2020/262. Commercialisti e operatori del settore bevande, tabacco ed energia devono conoscere questi adempimenti per la corretta registrazione dei movimenti in sospensione d'accisa e per la conformità al sistema informatizzato EMCS (Excise Movement and Control System), essenziale per la cooperazione amministrativa tra Stati membri in materia fiscale.

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