Regolamento di esecuzione (UE) 2026/736 della Commissione, del 20 marzo 2026, recante iscrizione dell’indicazione geografica Erbazzone Reggiano (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/736 in merito all'iscrizione dell'Erbazzone Reggiano e quali diritti sono riconosciuti alle imprese già operanti?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/736 della Commissione europea, del 20 marzo 2026, iscrive l'Erbazzone Reggiano nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche protette (IGP), conferendo protezione a livello europeo a questo prodotto tradizionale della regione Emilia-Romagna. L'iscrizione si applica a tutti gli operatori che desiderano commercializzare il prodotto rispettando le specifiche geografiche e produttive stabilite nel disciplinare di produzione. Il regolamento riguarda principalmente i produttori e i commercianti di Erbazzone Reggiano, nonché i consumatori che beneficiano della garanzia di autenticità e origine del prodotto. In pratica, dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, solo i produttori ubicati nella zona geografica delimitata potranno utilizzare la denominazione "Erbazzone Reggiano" secondo le regole stabilite. Tuttavia, il regolamento prevede un'importante eccezione: la società Sfoglia Torino S.r.l., che aveva già commercializzato legalmente il prodotto con questa denominazione per più di cinque anni al di fuori della zona geografica protetta, è autorizzata a continuare l'utilizzo del nome fino al 31 dicembre 2028, garantendo così una transizione ordinata e tutelando i diritti acquisiti dell'impresa.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/736 della Commissione, del 20 marzo 2026, recante iscrizione dell’indicazione geografica Erbazzone Reggiano (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/736 of 20 March 2026 entering the geographical indication Erbazzone Reggiano (PGI) in the Union register of geographical indications pursuant to Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/736
27.3.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/736 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 2026
recante iscrizione dell’indicazione geografica «Erbazzone Reggiano» (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012
(
1
)
, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, la domanda di registrazione dell’indicazione geografica «Erbazzone Reggiano» presentata dal Italia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143.
(3)
È pertanto opportuno iscrivere l’indicazione geografica «Erbazzone Reggiano» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.
(4)
Con lettera ricevuta il 28 aprile 2025 le autorità italiane hanno indicato alla Commissione che l’impresa Sfoglia Torino S.r.l., stabilita nel loro territorio, al di fuori della zona geografica in questione, ha legalmente commercializzato un prodotto recante la denominazione di vendita «Erbazzone Reggiano», utilizzando in modo continuativo tale denominazione per più di cinque anni, e che il problema è stato sollevato nel corso della procedura nazionale di opposizione.
(5)
Poiché sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1143, è opportuno concedere all’impresa Sfoglia Torino S.r.l. un periodo transitorio per consentirle di continuare a utilizzare la denominazione «Erbazzone Reggiano». Alla luce delle informazioni fornite dalle autorità italiane in merito all’accordo tra il gruppo di produttori richiedente e Sfoglia Torino S.r.l., è opportuno prorogare il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2028,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’indicazione geografica «Erbazzone Reggiano» (IGP) è iscritta nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Articolo 2
La società Sfoglia Torino S.r.l. è autorizzata a continuare a utilizzare il nome «Erbazzone Reggiano» fino al 31 dicembre 2028.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2026
Per la Commissione
a nome della presidente
Christophe HANSEN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj
.
(
2
)
GU C, C/2025/5627, 20.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5627/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/736/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento (UE) 2026/736 è il riferimento normativo per l'iscrizione delle indicazioni geografiche protette (IGP) nel registro dell'Unione europea, disciplinando diritti di proprietà intellettuale, protezione geografica e specialità tradizionali garantite secondo il Regolamento (UE) 2024/1143. Aziende e operatori commerciali devono consultarlo per comprendere i vincoli territoriali, le specifiche di produzione, i diritti di uso grandfathered e i periodi transitori riconosciuti alle imprese già operanti, nonché le modalità di opposizione e registrazione delle indicazioni geografiche per prodotti agricoli.
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