Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0725/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/725 della Commissione, del 24 marzo 2026, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Kayseri Pastırması (IGP)

Pubblicato: 24/03/2026 In vigore dal: 24/03/2026 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le procedure per ottenere la registrazione di un'indicazione geografica protetta (IGP) per un prodotto alimentare nell'Unione europea, e come vengono gestite le opposizioni durante il processo?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/725 disciplina la registrazione di indicazioni geografiche protette per prodotti agricoli e alimentari nell'UE, applicandosi a produttori e richiedenti che desiderano proteggere nomi geografici associati a specifici prodotti. La procedura prevede: presentazione della domanda alla Commissione europea, pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, apertura di un periodo per opposizioni motivate da altri Stati membri o soggetti interessati, e consultazioni tra le parti in caso di conflitto. Nel caso del "Kayseri Pastırması", la Turchia ha presentato domanda nel 2023, la Bulgaria ha opposto nel 2024 sostenendo conflitto con prodotti bulgari simili, ma dopo consultazioni entrambe le parti hanno concordato sulla possibilità di coesistenza dei nomi sul mercato. La Commissione ha valutato che non sussistevano motivi per negare la registrazione, poiché l'opposizione non ha dimostrato un danno effettivo all'esistenza del prodotto bulgaro e non è stato richiesto un periodo transitorio. La registrazione diventa effettiva venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/725 della Commissione, del 24 marzo 2026, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kayseri Pastırması (IGP)] EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/725 of 24 March 2026 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Kayseri Pastırması (PGI))

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/725 25.3.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/725 DELLA COMMISSIONE del 24 marzo 2026 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Kayseri Pastırması» (IGP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l’articolo 52, paragrafo 3, lettera b), considerando quanto segue: (1) Conformemente all’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , che ha abrogato il regolamento (UE) n. 1151/2012, quest’ultimo regolamento resta applicabile alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari ricevute dalla Commissione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prima del 13 maggio 2024. (2) Il 5 aprile 2023 la Commissione ha ricevuto dalla Turchia («richiedente») una domanda di registrazione del nome «Kayseri Pastırması» come indicazione geografica protetta. (3) A norma dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda di registrazione del nome «Kayseri Pastırması» come indicazione geografica protetta presentata dalla Turchia. (4) Il 9 febbraio 2024 la Commissione ha pubblicato la domanda di registrazione del nome «Kayseri Pastırması» come indicazione geografica protetta nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 3 ) , conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. (5) Il 16 aprile 2024 la Commissione ha ricevuto una dichiarazione di opposizione motivata dalla Bulgaria («opponente»). Dopo aver esaminato la dichiarazione di opposizione motivata e averla ritenuta ricevibile, conformemente dell’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, con lettera dell’11 giugno 2024 la Commissione ha invitato la Turchia e la Bulgaria ad avviare idonee consultazioni al fine di raggiungere un accordo. Su richiesta della Turchia, il 30 agosto 2024 la Commissione ha prorogato di altri tre mesi il termine per le consultazioni. (6) L’11 gennaio 2025, al termine delle consultazioni tra la Turchia e la Bulgaria, il richiedente ha comunicato alla Commissione il risultato delle consultazioni, indicando che non era stato raggiunto un accordo con l’opponente. Il richiedente ha incluso tutte le informazioni scambiate e ha spiegato la propria posizione secondo cui i nomi «Кайсер пастърма»/«Кайзер пастърма» e «Кайсерована пастърма»/«Кайзерована пастърма» («Kaiser pastarma»/«Kaizer pastarma» e «Kaiserovana pastarma»/«Kaizerovana pastarma») possono continuare a essere utilizzati senza che vi sia una violazione della protezione del nome registrato. Il 26 agosto 2025 l’opponente ha comunicato alla Commissione di ritenere che i due nomi possano coesistere. (7) In assenza di un accordo la Commissione è tenuta ad adottare un atto di esecuzione che decide in merito alla registrazione a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dei risultati di tali consultazioni. (8) Il «Kayseri Pastırması» è un pastrami di manzo prodotto nella provincia di Kayseri in Turchia. Il legame tra il «Kayseri Pastırması» e la zona geografica si basa sulla reputazione di cui gode il prodotto grazie alla competenza con cui i produttori scelgono e preparano gli ingredienti nelle varie fasi del processo di produzione; ciò conferisce al prodotto stesso il gusto e l’aroma che lo contraddistinguono. (9) Le argomentazioni della Bulgaria esposte nella dichiarazione di opposizione motivata e nelle consultazioni con la Turchia possono essere sintetizzate come segue. (10) La Bulgaria ha sostenuto che la registrazione del nome «Kayseri Pastırması» comprometterebbe l’esistenza del prodotto «Кайсер пастърма» / «Кайзер пастърма» e «Кайсерована пастърма» / «Кайзерована пастърма» («Kaiser pastarma» / «Kaizer pastarma» e «Kaiserovana pastarma» / «Kaizerovana pastarma»), un tipo di pastrami prodotto in Bulgaria. La Bulgaria ha fatto riferimento all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012, che stabilisce che una dichiarazione di opposizione motivata è ricevibile se dimostra che la registrazione del nome proposto danneggerebbe l’esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni. (11) In tale contesto la Bulgaria ha sostenuto, nell’opposizione, che i nomi utilizzati in Bulgaria sono simili a quelli presentati per la registrazione dalla Turchia. Tuttavia la Bulgaria non contestava il diritto di registrare il «Kayseri Pastırması», bensì intendeva tutelare i diritti dei produttori di «Кайсер пастърма»/«Кайзер пастърма» e «Кайсерована пастърма»/«Кайзерована пастърма» («Kaiser pastarma»/«Kaizer pastarma» e «Kaiserovana pastarma»/«Kaizerovana pastarma»), prodotto che gode di una lunga tradizione di produzione in Bulgaria. La Bulgaria ha sottolineato le differenze tra il prodotto bulgaro e quello turco in quanto a ingredienti, tecnologia di produzione, caratteristiche organolettiche e posizione di mercato. (12) La Bulgaria ha indicato che il metodo di produzione e le materie prime utilizzate anche nella produzione del prodotto bulgaro chiamato «Пастърма говежда» («Pastarma govezhda»), incluso nel registro delle specialità tradizionali garantite, sono simili a quelli del «Kayseri Pastırması». (13) La Bulgaria ha inoltre sostenuto che un prodotto chiamato «Kayseri Pastırması» è elaborato in diversi Stati membri, principalmente in Germania, Belgio e Francia, e che la registrazione come indicazione geografica protetta del «Kayseri Pastırması» potrebbe di conseguenza incidere sull’elaborazione dei prodotti chiamati «Kayseri Pastırması» in tali paesi. (14) La Turchia ha posto l’accento sulle differenze nel significato dei nomi, sottolineando in particolare che il nome turco è associato all’origine geografica, mentre i nomi bulgari fanno riferimento al metodo di produzione. La Turchia ha specificato che gli ingredienti utilizzati e il metodo di produzione differiscono, che il «Kayseri Pastırması» è in vendita nel mercato dell’UE da molto tempo e che i prodotti coesistono da tanti anni. Il richiedente ha concluso che i nomi in questione possono continuare a coesistere sul mercato. (15) La Commissione ha valutato le argomentazioni presentate nella dichiarazione di opposizione motivata della Bulgaria alla luce del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenuto conto delle informazioni ricevute in merito alle consultazioni tra richiedente e opponente, ed è giunta alle conclusioni seguenti. (16) Per quanto riguarda il primo punto sollevato dalla Bulgaria, a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, «la Commissione può adottare atti di esecuzione che concedano un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire ai prodotti originari di uno Stato membro o di un paese terzo la cui denominazione è costituita o composta da un nome che viola l’articolo 13, paragrafo 1, di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati purché una dichiarazione di opposizione ricevibile, a norma dell’articolo 49, paragrafo 3 o dell’articolo 51 dimostri che: a) la registrazione del nome danneggerebbe l’esistenza di un nome omonimo o parzialmente identico […]». (17) Nel caso di specie, dopo le consultazioni con la Turchia, la Bulgaria (pur non ritirando formalmente l’opposizione) ha indicato che, a suo parere, i due nomi potrebbero coesistere. La Bulgaria ha inoltre informato la Commissione di non ritenere opportuno un periodo transitorio. Anche la Turchia ha espresso il parere che i due nomi possano coesistere. Poiché la Bulgaria non ha dimostrato che la registrazione danneggerebbe l’esistenza del nome bulgaro e fatta salva la valutazione della conformità del nome bulgaro all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ritiene che non debba essere concesso un periodo transitorio. (18) Per quanto riguarda il riferimento fatto dalla Bulgaria alla specialità tradizionale garantita «Пастърма говежда» («Pastarma govezhda»), che condivide con il «Kayseri Pastırması» un metodo di produzione e una materia prima simili, occorre osservare che la Bulgaria non ha fornito alcuna argomentazione o motivazione giuridica al riguardo. A fini di chiarezza, è opportuno ricordare che la Commissione, al momento della registrazione della «Пастърма говежда» come specialità tradizionale garantita, ha ritenuto che il «Kayseri Pastırması» e altri prodotti a base di carne chiamati «pastarma» o «pastirma», o altri nomi simili, siano prodotti utilizzando metodi di produzione diversi da quello incluso nel disciplinare della «Пастърма говежда» («Pastarma govezhda») ( 4 ) . (19) Per quanto riguarda l’uso del nome «Kayseri Pastırması» che designa prodotti elaborati in altri paesi europei, come indicato dalla Bulgaria nella dichiarazione di opposizione motivata, occorre osservare che la Commissione non ha ricevuto dichiarazioni di opposizione motivate relative all’uso di «Kayseri Pastırması» da tali paesi. (20) Alla luce di questi elementi, è quindi opportuno iscrivere il nome «Kayseri Pastırması» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (21) Le misure di cui al presente regolamento di esecuzione sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità per i prodotti agricoli, i vini e le bevande spiritose, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il nome «Kayseri Pastırması» (IGP) è iscritto nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj . ( 2 ) Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 ( GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj ). ( 3 ) GU C, C/2024/1464, 9.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1464/oj . ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1106 della Commissione, del 21 giugno 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Пастърма говежда (Pastarma govezhda) (STG)] ( GU L 160 del 22.6.2017, pag. 27 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1106/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/725/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La procedura di registrazione delle indicazioni geografiche protette (IGP) è disciplinata dal Regolamento (UE) 1151/2012 e dal nuovo Regolamento (UE) 2024/1143, che stabiliscono i criteri di ammissibilità, il legame con l'origine geografica, e i meccanismi di opposizione. Operatori del settore agroalimentare, importatori e distributori devono conoscere le regole sulla coesistenza di nomi simili, i periodi transitori per prodotti già commercializzati, e le specialità tradizionali garantite (STG) per evitare conflitti di marchio e violazioni della protezione geografica.

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