Regolamento delegato (UE) 2022/682 della Commissione del 25 febbraio 2022 recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America
Qual è l'aliquota del dazio doganale supplementare sulle importazioni di determinati prodotti USA secondo il Regolamento UE 2022/682 e quali prodotti sono interessati?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato (UE) 2022/682 della Commissione europea del 25 febbraio 2022 modifica il precedente Regolamento (UE) 2018/196, riducendo l'aliquota del dazio doganale supplementare sulle importazioni di specifici prodotti originari degli Stati Uniti d'America dallo 0,1% allo 0,001%. Questa modifica è stata necessaria perché l'entità del pregiudizio causato all'Unione europea dalla legge americana CDSOA (Continued Dumping and Subsidy Offset Act) è diminuita, passando da importi superiori a soli 3.095,94 USD nell'anno fiscale 2020. I quattro prodotti interessati dal dazio supplementare sono identificati dai codici NC: 0710 40 00 (ortaggi), ex 9003 19 00 (montature di metalli comuni), 8705 10 00 (veicoli speciali) e 6204 62 31 (indumenti). Il dazio si applica in aggiunta ai dazi doganali ordinari previsti dal Regolamento (UE) n. 952/2013 ed è entrato in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, con applicazione a decorrere dal 1° maggio 2022. Questa misura rappresenta un adeguamento annuale della sospensione delle concessioni commerciali autorizzata dall'OMC, proporzionato al danno effettivamente causato.
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Riferimento normativo
Regolamento delegato (UE) 2022/682 della Commissione del 25 febbraio 2022 recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2022/682 of 25 February 2022 amending Regulation (EU) 2018/196 of the European Parliament and of the Council on additional customs duties on imports of certain products originating in the United States of America
Testo normativo
29.4.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 126/4
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/682 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2022
recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2018, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America
(
1
)
, in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)
A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della legge sulla compensazione per il persistere del dumping e delle sovvenzioni (
Continued Dumping and Subsidy Offset Act
— «CDSOA») agli obblighi assunti nell’ambito degli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), a norma del regolamento (UE) 2018/196 è stato istituito un dazio doganale supplementare ad valorem del 4,3 % sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America. In conformità all’autorizzazione accordata dall’OMC di sospendere l’applicazione delle concessioni agli Stati Uniti, la Commissione adegua ogni anno il livello della sospensione all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio causati dalla CDSOA all’Unione europea in tale periodo. Nel 2021 il livello della sospensione è stato adeguato con l’istituzione di un dazio doganale supplementare ad valorem dello 0,1 % e il regolamento (UE) 2018/196 è stato modificato di conseguenza
(
2
)
.
(2)
I pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA nell’anno più recente per il quale sono disponibili dati si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e compensativi riscossi durante l’esercizio fiscale 2020 (dal 1
o
ottobre 2020 al 30 settembre 2021). Sulla base dei dati pubblicati dai servizi statunitensi delle dogane e della protezione delle frontiere (
Customs and Border Protection
), l’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio causati all’Unione ammonta a 3 095,94 USD.
(3)
L’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio e di conseguenza della sospensione è diminuita. Il livello della sospensione non può tuttavia essere adeguato all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio aggiungendo prodotti all’elenco dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/196 o eliminandone alcuni. A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento, la Commissione dovrebbe perciò mantenere immutato l’elenco di prodotti dell’allegato I e modificare l’aliquota del dazio supplementare per adeguare il livello della sospensione all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio. I quattro prodotti indicati nell’allegato I dovrebbero perciò essere mantenuti nell’elenco e l’aliquota del dazio supplementare sulle importazioni dovrebbe essere modificata e fissata allo 0,001 %.
(4)
L’effetto di un dazio doganale supplementare ad valorem dello 0,001 % sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti di cui all’allegato I corrisponde, in un anno, a un valore commerciale non superiore a 3 095,94 USD.
(5)
Per evitare ritardi nell’applicazione dell’aliquota modificata del dazio supplementare sulle importazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione.
(6)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/196,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/196 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
È istituito un dazio ad valorem dello 0,001 %, in aggiunta al dazio doganale applicabile a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
*1
)
sui prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 1
o
maggio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 44 del 16.2.2018, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) 2021/704 della Commissione, del 26 febbraio 2021, recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America (
GU L 146 del 29.4.2021, pag. 70
).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
I prodotti cui si applicano i dazi supplementari all’importazione sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in tali codici figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
1
)
.
0710 40 00
ex 9003 19 00
“montature di metalli comuni”
8705 10 00
6204 62 31
».
(
1
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
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Il Regolamento UE 2022/682 riguarda dazi doganali supplementari, tariffe ad valorem su importazioni da paesi terzi e controversie commerciali OMC. È rilevante per importatori, spedizionieri doganali e operatori del commercio estero che devono applicare correttamente le aliquote tariffarie, gestire la classificazione merceologica secondo la nomenclatura combinata (NC) e calcolare i costi di importazione da fornitori statunitensi. Commercialisti e consulenti doganali lo consultano per questioni di compliance tariffaria, determinazione del valore in dogana e pianificazione fiscale del commercio internazionale.
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