Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0608/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/608 della Commissione, dell’11 marzo 2026, recante iscrizione della specialità tradizionale garantita Kräuterhefe / Herbal yeast / Lievito di erbe / Levure d’herbes / Levadura herbaria (STG) nel registro dell’Unione delle specialità tradizionali garantite a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 11/03/2026 In vigore dal: 11/03/2026 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/608 sulla registrazione della specialità tradizionale garantita Kräuterhefe?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/608 della Commissione europea, del 11 marzo 2026, iscrive ufficialmente nel registro dell'Unione la specialità tradizionale garantita (STG) denominata "Kräuterhefe / Herbal yeast / Lievito di erbe / Levure d'herbes / Levadura herbaria". Si tratta di un prodotto alimentare tradizionale presentato dalla Germania, la cui domanda di registrazione era stata ricevuta prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento (UE) 2024/1143 e successivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La registrazione è stata completata senza opposizioni: nessuno Stato membro o soggetto interessato ha presentato dichiarazioni di opposizione secondo le procedure previste dall'articolo 61 del regolamento (UE) 2024/1143. Questo significa che il prodotto ha superato tutti i controlli amministrativi e sostanziali richiesti per ottenere la protezione a livello europeo come specialità tradizionale garantita.

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile. Riguarda produttori, distributori e commercianti che operano nel settore alimentare, in particolare coloro che producono o commercializzano il Kräuterhefe e desiderano utilizzare la denominazione protetta STG. La registrazione conferisce protezione legale contro l'uso improprio della denominazione e garantisce ai consumatori l'autenticità e la tradizionalità del prodotto.

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (18 marzo 2026), diventando vincolante per tutti gli Stati membri. Le aziende che producono questo lievito di erbe possono ora utilizzare ufficialmente la designazione STG e beneficiare della protezione legale conferita da questa registrazione europea.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/608 della Commissione, dell’11 marzo 2026, recante iscrizione della specialità tradizionale garantita Kräuterhefe / Herbal yeast / Lievito di erbe / Levure d’herbes / Levadura herbaria (STG) nel registro dell’Unione delle specialità tradizionali garantite a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/608 of 11 March 2026 on the registration of the traditional speciality guaranteed Kräuterhefe / Herbal yeast / Lievito di erbe / Levure d’herbes / Levadura herbaria (TSG) in the Union register of traditional specialities guaranteed pursuant to Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/608 18.3.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/608 DELLA COMMISSIONE dell’11 marzo 2026 recante iscrizione della specialità tradizionale garantita «Kräuterhefe / Herbal yeast / Lievito di erbe / Levure d’herbes / Levadura herbaria» (STG) nel registro dell’Unione delle specialità tradizionali garantite a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 ( 1 ) , in particolare l’articolo 64, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , la domanda di registrazione della specialità tradizionale garantita «Kräuterhefe / Herbal yeast / Lievito di erbe / Levure d’herbes / Levadura herbaria», presentata dalla Germania e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 3 ) . (2) Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 61 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di registrazione a norma dell’articolo 90, paragrafo 6, di tale regolamento. (3) È pertanto opportuno iscrivere la specialità tradizionale garantita «Kräuterhefe / Herbal yeast / Lievito di erbe / Levure d’herbes / Levadura herbaria» nel registro dell’Unione delle specialità tradizionali garantite, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La specialità tradizionale garantita «Kräuterhefe / Herbal yeast / Lievito di erbe / Levure d’herbes / Levadura herbaria» (STG) è iscritta nel registro dell’Unione delle specialità tradizionali garantite di cui all’articolo 65 del regolamento (UE) 2024/1143. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2026 Per la Commissione a nome della presidente Christophe HANSEN Membro della Commissione ( 1 ) GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj . ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj ). ( 3 ) GU C, C/2025/6440, 1.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6440/oj . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/608/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento (UE) 2026/608 è il riferimento normativo per la registrazione di specialità tradizionali garantite (STG) nel registro dell'Unione, disciplinando la protezione di denominazioni geografiche e indicazioni di qualità per prodotti agricoli e alimentari secondo il regolamento (UE) 2024/1143. Produttori, distributori e consulenti del settore agroalimentare lo consultano per comprendere le procedure di registrazione, i diritti di esclusiva sulla denominazione, l'opposizione alle domande e l'applicabilità diretta nei diversi Stati membri.

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