Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 0578/2020

Regolamento delegato (UE) 2020/578 della Commissione del 21 febbraio 2020 recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America

Pubblicato: 21/02/2020 In vigore dal: 21/02/2020 Documento ufficiale

Qual è l'aliquota del dazio supplementare sulle importazioni di determinati prodotti americani secondo il Regolamento UE 2020/578 e quali prodotti sono interessati?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato (UE) 2020/578 della Commissione europea, entrato in vigore il 1° maggio 2020, modifica il precedente Regolamento (UE) 2018/196 riducendo l'aliquota del dazio doganale supplementare sulle importazioni di specifici prodotti originari degli Stati Uniti. L'aliquota viene fissata allo 0,012% ad valorem, applicabile in aggiunta ai dazi doganali ordinari previsti dal Regolamento (UE) n. 952/2013. Questo dazio supplementare rappresenta una misura di ritorsione dell'Unione europea nei confronti degli Stati Uniti per il mancato adeguamento della legge americana CDSOA (Continued Dumping and Subsidy Offset Act) agli obblighi dell'OMC. I prodotti colpiti dal dazio sono quattro categorie identificate da codici NC a otto cifre: ortaggi freschi (0710 40 00), montature di metalli comuni (ex 9003 19 00), autocarri (8705 10 00) e abiti da donna (6204 62 31). L'importo complessivo del dazio corrisponde a un valore commerciale annuale non superiore a 25.506,30 USD, calcolato sulla base dei dati relativi all'esercizio fiscale americano 2019 (1° ottobre 2018 - 30 settembre 2019).

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Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2020/578 della Commissione del 21 febbraio 2020 recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2020/578 of 21 February 2020 amending Regulation (EU) 2018/196 of the European Parliament and of the Council on additional customs duties on imports of certain products originating in the United States of America

Testo normativo

28.4.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 133/1 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/578 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2020 recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2018/196, del 7 febbraio 2018, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America ( 1 ) , in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della legge sulla compensazione per il persistere del dumping e delle sovvenzioni ( Continued Dumping and Subsidy Offset Act - CDSOA) agli obblighi assunti nell’ambito degli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il regolamento (UE) 2018/196 ha istituito originariamente un dazio doganale supplementare ad valorem del 4,3 % sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America. In conformità all’autorizzazione accordata dall’OMC di sospendere l’applicazione delle concessioni agli Stati Uniti, la Commissione adegua ogni anno il livello della sospensione all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio causati dalla CDSOA all’Unione europea in tale periodo. Nel 2019 il livello della sospensione è stato adeguato con l’istituzione di un dazio doganale supplementare ad valorem dello 0,001 % e il regolamento (UE) 2018/196 è stato modificato di conseguenza. (2) I pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA nell’anno più recente per il quale sono disponibili dati si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e compensativi riscossi durante l’esercizio fiscale 2019 (dal 1 o ottobre 2018 al 30 settembre 2019). Sulla base dei dati pubblicati dai servizi statunitensi delle dogane e della protezione delle frontiere ( Customs and Border Protection ) e a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/196, l’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio causati all’Unione europea ammonta a 25 506,30 USD. (3) L’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio e di conseguenza della sospensione è aumentata rispetto al 2019. Il livello della sospensione non può tuttavia essere adeguato all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), aggiungendo prodotti all’elenco dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/196, dato che tutti i prodotti dell’elenco dell’allegato II del regolamento (UE) 2018/196 sono già stati aggiunti all’allegato I. A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento, la Commissione dovrebbe perciò mantenere immutato l’elenco di prodotti dell’allegato I e modificare l’aliquota del dazio supplementare per adeguare il livello della sospensione all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio. I quattro prodotti indicati nell’allegato I dovrebbero perciò essere mantenuti nell’elenco e l’aliquota del dazio supplementare sulle importazioni dovrebbe essere modificata e fissata allo 0,012 %. (4) L’effetto di un dazio doganale supplementare ad valorem dello 0,012 % sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti di cui all’allegato I corrisponde, in un anno, a un valore commerciale non superiore a 25 506,30 USD. (5) Per evitare ritardi nell’applicazione dell’aliquota modificata del dazio supplementare sulle importazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione. (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/196, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/196 è sostituito dal seguente: « Articolo 2 È istituito un dazio ad valorem dello 0,012 %, in aggiunta al dazio doganale applicabile a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ) sui prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell’allegato I del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea applica a decorrere dal 1 maggio 2020. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2020 Per la Commissione La president Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 44 del 16.2.2018, pag. 1 . ALLEGATO «ALLEGATO I I prodotti a cui si applicano i dazi supplementari all’importazione sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in tali codici figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 1 ) . 0710 40 00 ex 9003 19 00 “montature di metalli comuni” 8705 10 00 6204 62 31 » ( 1 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ).

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Il Regolamento UE 2020/578 riguarda dazi doganali supplementari, tariffe commerciali e misure di ritorsione commerciale nell'ambito della controversia OMC tra UE e Stati Uniti. Le aziende importatrici devono considerare questa normativa per il calcolo dei costi doganali su prodotti americani, in particolare nel settore agricolo, manifatturiero e dell'abbigliamento, applicando correttamente i codici NC e le aliquote ad valorem previste dal regolamento.

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