Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0556/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/556 della Commissione, del 6 marzo 2026, recante iscrizione dell’indicazione geografica Kilichi du Niger (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 06/03/2026 In vigore dal: 06/03/2026 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/556 riguardo alla registrazione dell'indicazione geografica Kilichi du Niger?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/556 della Commissione europea, del 6 marzo 2026, iscrive ufficialmente l'indicazione geografica protetta (IGP) "Kilichi du Niger" nel registro dell'Unione europea delle indicazioni geografiche. Questa registrazione avviene secondo le procedure previste dal Regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche per vini, bevande spiritose e prodotti agricoli. La domanda di registrazione era stata presentata dal Groupement Représentatif de L'Indication Géographique Protégée du Kilichi du Niger della Repubblica del Niger ed era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 19 novembre 2025. Poiché non sono pervenute dichiarazioni di opposizione nel termine previsto, la Commissione ha proceduto all'iscrizione nel registro. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Questa registrazione conferisce protezione legale al prodotto "Kilichi du Niger" a livello europeo, garantendo che solo i produttori della regione geografica del Niger possano utilizzare questa denominazione.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/556 della Commissione, del 6 marzo 2026, recante iscrizione dell’indicazione geografica Kilichi du Niger (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/556 of 6 March 2026 on the registration of the geographical indication Kilichi du Niger (PGI) in the Union register of geographical indications pursuant to Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/556 13.3.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/556 DELLA COMMISSIONE del 6 marzo 2026 recante iscrizione dell’indicazione geografica «Kilichi du Niger» (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 ( 1 ) , in particolare l’articolo 21, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, la domanda di registrazione dell’indicazione geografica «Kilichi du Niger», presentata dal Groupement Représentatif de L’Indication Géographique Protégée du Kilichi du Niger (Repubblica del Niger), è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) . (2) Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143. (3) È pertanto opportuno iscrivere l’indicazione geografica «Kilichi du Niger» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’indicazione geografica «Kilichi du Niger» (IGP) è iscritta nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2026 Per la Commissione a nome della presidente Christophe HANSEN Membro della Commissione ( 1 ) GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj . ( 2 ) OJ C, C/2025/6327, 19.11.2025, http://data.europa.eu/eli/C/2025/6327/oj . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/556/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento (UE) 2026/556 riguarda la registrazione di indicazioni geografiche protette (IGP) nel sistema europeo di protezione dei prodotti agroalimentari, disciplinato dal Regolamento (UE) 2024/1143. Commercialisti e consulenti che operano nel settore agroalimentare devono conoscere le procedure di registrazione, i diritti di proprietà intellettuale, la tutela della denominazione geografica e le implicazioni commerciali per i produttori autorizzati a utilizzare l'IGP.

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