Regolamento di esecuzione (UE) 2026/545 della Commissione, del 5 marzo 2026, recante iscrizione dell'indicazione geografica Adana Şalgamı (IGP) nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/545 riguardo all'indicazione geografica Adana Şalgamı?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/545 della Commissione europea, del 5 marzo 2026, iscrive ufficialmente l'indicazione geografica protetta (IGP) "Adana Şalgamı" nel registro dell'Unione europea delle indicazioni geografiche. Questa registrazione si applica a un prodotto agricolo originario della regione di Adana in Turchia, la cui domanda era stata presentata dalla Camera di commercio di Adana prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento (UE) 2024/1143. L'iscrizione nel registro comporta che il prodotto "Adana Şalgamı" riceve protezione a livello europeo, impedendo a terzi non autorizzati di utilizzare questa denominazione geografica per prodotti simili. In pratica, ciò significa che solo i produttori della regione di Adana che rispettano i disciplinari di produzione possono commercializzare il prodotto con questa indicazione geografica protetta. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/545 della Commissione, del 5 marzo 2026, recante iscrizione dell'indicazione geografica Adana Şalgamı (IGP) nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/545 of 5 March 2026 on the registration of the geographical indication Adana Şalgamı (PGI) in the Union register of geographical indications pursuant to Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/545
12.3.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/545 DELLA COMMISSIONE
del 5 marzo 2026
recante iscrizione dell'indicazione geografica «Adana Şalgamı» (IGP) nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012
(
1
)
, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, la domanda di registrazione dell'indicazione geografica «Adana Şalgamı», presentata da ADANA TİCARET ODASI (Camera di commercio di Adana) (Turchia) e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
3
)
.
(2)
Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di registrazione a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, di tale regolamento.
(3)
È pertanto opportuno iscrivere l'indicazione geografica «Adana Şalgamı» nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'indicazione geografica «Adana Şalgamı» (IGP) è iscritta nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2026
Per la Commissione
a nome della presidente
Christophe HANSEN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj
).
(
3
)
GU C, C/2025/6354, 21.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6354/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/545/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento (UE) 2026/545 riguarda le indicazioni geografiche protette (IGP) e la loro registrazione nel registro dell'Unione europea, disciplinato dal Regolamento (UE) 2024/1143 su vini, bevande spiritose e prodotti agricoli. Operatori commerciali, importatori e distributori devono conoscere le norme sulla protezione delle indicazioni geografiche, i disciplinari di produzione e le procedure di opposizione per garantire la conformità nella commercializzazione di prodotti con indicazioni geografiche protette.
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