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Regolamento UE 0475/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/475 della Commissione, del 6 marzo 2025, recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 7 marzo 2025

Pubblicato: 06/03/2025 In vigore dal: 06/03/2025 Documento ufficiale

Qual è il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio nell'Unione europea a partire dal 7 marzo 2025?

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Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/475 della Commissione europea fissa il dazio all'importazione per il riso semigreggio (codice NC 1006 20) a 30 EUR per tonnellata, a decorrere dal 7 marzo 2025. Questa norma si applica a tutti gli importatori di riso semigreggio nei paesi dell'Unione europea, ad eccezione delle varietà di riso Basmati, che rimangono soggette a una disciplina separata. Il dazio viene calcolato secondo il metodo stabilito dall'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, sulla base dei titoli d'importazione effettivamente rilasciati nel periodo precedente (1° settembre 2024 - 28 febbraio 2025, per un totale di 158.350 tonnellate). La norma ha effetto immediato e abroga il precedente regolamento (UE) 2024/2403, sostituendo il dazio precedentemente in vigore con quello nuovo di 30 EUR/t.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/475 della Commissione, del 6 marzo 2025, recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 7 marzo 2025 EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/475 of 6 March 2025 fixing the import duties applicable to certain types of husked rice from 7 March 2025

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/475 7.3.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/475 DELLA COMMISSIONE del 6 marzo 2025 recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 7 marzo 2025 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 183, primo comma, lettera a), considerando quanto segue: (1) L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio, approvato con decisione 2005/476/CE del Consiglio ( 2 ) , istituisce un metodo per il calcolo dei dazi applicati alle importazioni di riso semigreggio. (2) Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati rilasciati titoli d’importazione per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 , esclusi i titoli d’importazione di riso Basmati, per un quantitativo di 158 350 tonnellate per il periodo dal 1° settembre 2024 al 28 febbraio 2025. Occorre pertanto modificare il dazio all’importazione applicabile al riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati, fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2403 della Commissione ( 3 ) . (3) È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2403. (4) Il dazio applicabile deve essere fissato entro dieci giorni a decorrere dal termine del periodo sopra indicato. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri immediatamente in vigore, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il dazio all’importazione applicabile al riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 diverso dalle varietà di riso Basmati semigreggio indicate all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/2835 della Commissione ( 4 ) è di 30 EUR/t. Articolo 2 Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2403 è abrogato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2025 Per la Commissione a nome della presidente Wolfgang BURTSCHER Direttore generale Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj . ( 2 ) Decisione 2005/476/CE del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio e che modifica le decisioni 2004/617/CE, 2004/618/CE e 2004/619/CE ( GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 67 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/476/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2403 della Commissione, del 5 settembre 2024, recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 6 settembre 2024 ( GU L, 2024/2403, 6.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2403/oj ). ( 4 ) Regolamento delegato (UE) 2023/2835 della Commissione, del 10 ottobre 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme sulle importazioni nei settori del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo e che abroga i regolamenti (CE) n. 3330/94, (CE) n. 2810/95, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 972/2006, (CE) n. 504/2007, (CE) n. 1375/2007, (CE) n. 402/2008, (CE) n. 1295/2008, (CE) n. 1312/2008 e (UE) n. 642/2010, (CEE) n. 1361/76, (CEE) n. 1842/81, (CEE) n. 3556/87, (CEE) n. 3846/87, (CEE) n. 815/89, (CE) n. 765/2002, (CE) n. 1993/2005, (CE) n. 1670/2006, (CE) n. 1731/2006, (CE) n. 1741/2006, (CE) n. 433/2007, (CE) n. 1359/2007, (CE) n. 1454/2007, (CE) n. 508/2008, (CE) n. 903/2008, (CE) n. 147/2009, (CE) n. 612/2009, (UE) n. 817/2010, (UE) n. 1178/2010, (UE) n. 90/2011 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1373/2013 della Commissione ( GU L, 2023/2835, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2835/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/475/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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