Regolamento delegato (UE) 2026/447 della Commissione, del 27 febbraio 2026, recante modifica del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la restrizione relativa all'uso del principio attivo anidride carbonica che figura nell'allegato I, categoria 6, del medesimo regolamento
Regolamento delegato (UE) 2026/447 della Commissione, del 27 febbraio 2026, recante modifica del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la restrizione relativa all'uso del principio attivo anidride carbonica che figura nell'allegato I, categoria 6, del medesimo regolamento
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2026/447 of 27 February 2026 amending Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council as regards the restriction of the use for the active substance carbon dioxide in Annex I, Category 6, thereto
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/447
30.7.2026
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/447 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2026
recante modifica del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la restrizione relativa all'uso del principio attivo anidride carbonica che figura nell'allegato I, categoria 6, del medesimo regolamento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi
(
1
)
, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Il 27 novembre 2023 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») ha ricevuto una domanda di modifica della restrizione relativa all'uso del principio attivo anidride carbonica, che figura nell'allegato I, categoria 6, del regolamento (UE) n. 528/2012, presentata conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 88/2014 della Commissione
(
2
)
. La domanda è stata valutata dall'autorità competente dei Paesi Bassi («autorità di valutazione competente»).
(2)
L'autorità di valutazione competente ha presentato all'Agenzia la relazione di valutazione, unitamente alle sue conclusioni, il 23 dicembre 2024.
(3)
Conformemente all'articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell'Agenzia in merito alle domande di riesame dei principi attivi iscritti nell'allegato I di tale regolamento. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 88/2014, in combinato disposto con l'articolo 75, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 10 settembre 2025 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell'Agenzia
(
3
)
tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
(4)
Secondo quanto ritenuto dall'Agenzia nel suo parere, la nuova restrizione proposta garantirebbe che i valori limite per l'uso sicuro siano adeguatamente presi in considerazione nella fase di autorizzazione dei biocidi contenenti anidride carbonica per qualsiasi tipo di prodotto. L'Agenzia ha concluso che l'attuale restrizione relativa all'uso dell'anidride carbonica, che figura nell'allegato I, categoria 6, del regolamento (UE) n. 528/2012 («Da utilizzare solo in bombolette di gas pronte per l'uso associate a una trappola») dovrebbe essere soppressa e sostituita dalla restrizione secondo cui l'esposizione degli utilizzatori professionali all'anidride carbonica deve rimanere inferiore alla pertinente concentrazione di esposizione accettabile e l'esposizione degli utilizzatori del grande pubblico o degli astanti all'anidride carbonica deve rimanere inferiore allo 0,1 % volume/volume di anidride carbonica, adottando se del caso le necessarie misure di protezione.
(5)
Tenuto conto del parere dell'Agenzia, la Commissione ritiene opportuno modificare la pertinente restrizione relativa all'uso del principio attivo anidride carbonica, che figura nell'allegato I, categoria 6, del regolamento (UE) n. 528/2012. La restrizione di nuova formulazione consentirebbe un'autorizzazione più ampia dei biocidi contenenti anidride carbonica, mentre i valori limite per l'uso sicuro sono adeguatamente presi in considerazione nella fase di autorizzazione del prodotto, garantendo così un uso sicuro.
(6)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 528/2012,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 88/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che specifica una procedura per la modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (
GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 3
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/88/oj
).
(
3
)
«Biocidal Products Committee - Opinion on the amendment of inclusion in Annex I, Category 6 of the active substance: Carbon dioxide; ECHA/BPC/491/2025», adottato il 10 settembre 2025;
https://echa.europa.eu/documents/10162/deabf578-ae70-5a57-6f78-9cbd9310a2a3
.
ALLEGATO
Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, nell’elenco dei principi attivi di cui all’articolo 25, lettera a), alla categoria 6 la voce relativa all’anidride carbonica è così modificata:
Numero CE
Nome/gruppo
Restrizioni
Osservazioni
«204-696-9
Anidride carbonica
«L’autorizzazione dei biocidi contenenti anidride carbonica come principio attivo è subordinata alle condizioni seguenti:
a)
l’esposizione degli utilizzatori professionali all’anidride carbonica rimane inferiore alla concentrazione di esposizione accettabile (AEC):
i)
dell’1,5 % volume/volume (v/v) di anidride carbonica per il limite di esposizione a breve termine (STEL) di 15 minuti, e
ii)
dello 0,5 % v/v di anidride carbonica per il valore medio ponderato nel tempo (TWA) di 8 ore;
b)
l’esposizione degli utilizzatori del grande pubblico o degli astanti all’anidride carbonica rimane inferiore allo 0,1 % v/v di anidride carbonica;
c)
se del caso, l’utilizzatore adotta le misure necessarie descritte nel sommario delle caratteristiche del prodotto.
—»;
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/447/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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