Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0447/2026

Regolamento delegato (UE) 2026/447 della Commissione, del 27 febbraio 2026, recante modifica del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la restrizione relativa all'uso del principio attivo anidride carbonica che figura nell'allegato I, categoria 6, del medesimo regolamento

Pubblicato: 27/02/2026 In vigore dal: 27/02/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2026/447 della Commissione, del 27 febbraio 2026, recante modifica del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la restrizione relativa all'uso del principio attivo anidride carbonica che figura nell'allegato I, categoria 6, del medesimo regolamento EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2026/447 of 27 February 2026 amending Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council as regards the restriction of the use for the active substance carbon dioxide in Annex I, Category 6, thereto

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/447 30.7.2026 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/447 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 2026 recante modifica del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la restrizione relativa all'uso del principio attivo anidride carbonica che figura nell'allegato I, categoria 6, del medesimo regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ( 1 ) , in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il 27 novembre 2023 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») ha ricevuto una domanda di modifica della restrizione relativa all'uso del principio attivo anidride carbonica, che figura nell'allegato I, categoria 6, del regolamento (UE) n. 528/2012, presentata conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 88/2014 della Commissione ( 2 ) . La domanda è stata valutata dall'autorità competente dei Paesi Bassi («autorità di valutazione competente»). (2) L'autorità di valutazione competente ha presentato all'Agenzia la relazione di valutazione, unitamente alle sue conclusioni, il 23 dicembre 2024. (3) Conformemente all'articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell'Agenzia in merito alle domande di riesame dei principi attivi iscritti nell'allegato I di tale regolamento. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 88/2014, in combinato disposto con l'articolo 75, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 10 settembre 2025 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell'Agenzia ( 3 ) tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. (4) Secondo quanto ritenuto dall'Agenzia nel suo parere, la nuova restrizione proposta garantirebbe che i valori limite per l'uso sicuro siano adeguatamente presi in considerazione nella fase di autorizzazione dei biocidi contenenti anidride carbonica per qualsiasi tipo di prodotto. L'Agenzia ha concluso che l'attuale restrizione relativa all'uso dell'anidride carbonica, che figura nell'allegato I, categoria 6, del regolamento (UE) n. 528/2012 («Da utilizzare solo in bombolette di gas pronte per l'uso associate a una trappola») dovrebbe essere soppressa e sostituita dalla restrizione secondo cui l'esposizione degli utilizzatori professionali all'anidride carbonica deve rimanere inferiore alla pertinente concentrazione di esposizione accettabile e l'esposizione degli utilizzatori del grande pubblico o degli astanti all'anidride carbonica deve rimanere inferiore allo 0,1 % volume/volume di anidride carbonica, adottando se del caso le necessarie misure di protezione. (5) Tenuto conto del parere dell'Agenzia, la Commissione ritiene opportuno modificare la pertinente restrizione relativa all'uso del principio attivo anidride carbonica, che figura nell'allegato I, categoria 6, del regolamento (UE) n. 528/2012. La restrizione di nuova formulazione consentirebbe un'autorizzazione più ampia dei biocidi contenenti anidride carbonica, mentre i valori limite per l'uso sicuro sono adeguatamente presi in considerazione nella fase di autorizzazione del prodotto, garantendo così un uso sicuro. (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 528/2012, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 88/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che specifica una procedura per la modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ( GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/88/oj ). ( 3 ) «Biocidal Products Committee - Opinion on the amendment of inclusion in Annex I, Category 6 of the active substance: Carbon dioxide; ECHA/BPC/491/2025», adottato il 10 settembre 2025; https://echa.europa.eu/documents/10162/deabf578-ae70-5a57-6f78-9cbd9310a2a3 . ALLEGATO Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, nell’elenco dei principi attivi di cui all’articolo 25, lettera a), alla categoria 6 la voce relativa all’anidride carbonica è così modificata: Numero CE Nome/gruppo Restrizioni Osservazioni «204-696-9 Anidride carbonica «L’autorizzazione dei biocidi contenenti anidride carbonica come principio attivo è subordinata alle condizioni seguenti: a) l’esposizione degli utilizzatori professionali all’anidride carbonica rimane inferiore alla concentrazione di esposizione accettabile (AEC): i) dell’1,5 % volume/volume (v/v) di anidride carbonica per il limite di esposizione a breve termine (STEL) di 15 minuti, e ii) dello 0,5 % v/v di anidride carbonica per il valore medio ponderato nel tempo (TWA) di 8 ore; b) l’esposizione degli utilizzatori del grande pubblico o degli astanti all’anidride carbonica rimane inferiore allo 0,1 % v/v di anidride carbonica; c) se del caso, l’utilizzatore adotta le misure necessarie descritte nel sommario delle caratteristiche del prodotto. —»; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/447/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 0447/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Regolamento UE 1963/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026,…
Regolamento UE 1961/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026,…
Regolamento UE 1929/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1929 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1926/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1926 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1904/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1904 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1928/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1928 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1925/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1925 della Commissione, del 6 agosto 2026, …
Regolamento UE 1914/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1914 della Commissione, del 5 agosto 2026, …

Altre normative del 2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026, relativa… Decisione UE 1973 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026, relativo … Regolamento UE 1963 Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse strategic… Legge 154 Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posizione da ad… Decisione UE 1966 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c… Legge 153 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026, che modif… Regolamento UE 1961 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, che modific… Decisione UE 1958 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recant… Legge 152

Altri Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930 della Commissione, del 4 agosto 2026, relativo a… 1930/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1927 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante i… 1927/2026 Regolamento delegato (UE) 2026/1913 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante una mi… 1913/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1872 della Commissione, del 29 luglio 2026, che modif… 1872/2026 Regolamento (UE) 2026/1828 della Commissione, del 28 luglio 2026, che modifica il regolam… 1828/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1899 della Commissione, del 28 luglio 2026, recante i… 1899/2026
Vedi tutti i Regolamento UE →