Regolamento di esecuzione (UE) 2020/383 della Commissione del 6 marzo 2020 recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 9 marzo 2020
Quale dazio all'importazione applica l'UE al riso semigreggio a partire dal 9 marzo 2020?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/383 della Commissione europea fissa il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio (codice NC 1006 20), escluso il riso Basmati, a 42,50 EUR per tonnellata a decorrere dal 9 marzo 2020. Questo dazio viene calcolato secondo il metodo stabilito dall'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America del 2005, basato sul monitoraggio dei titoli d'importazione rilasciati nel periodo precedente. Nel periodo dal 1° settembre 2019 al 29 febbraio 2020 erano stati rilasciati titoli per 235.233 tonnellate, il che ha determinato la necessità di aggiornare il dazio rispetto al precedente regolamento del 2019. Il regolamento abroga il precedente Regolamento (UE) 2019/371 ed entra in vigore immediatamente dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Questa misura riguarda direttamente gli importatori di riso semigreggio negli Stati membri dell'UE, che devono applicare il nuovo dazio doganale alle loro operazioni commerciali.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/383 della Commissione del 6 marzo 2020 recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 9 marzo 2020
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/383 of 6 March 2020 fixing the import duties applicable to certain husked rice from 9 March 2020
Testo normativo
9.3.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 72/3
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/383 DELLA COMMISSIONE
del 6 marzo 2020
recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 9 marzo 2020
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 183, primo comma, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio, approvato con decisione 2005/476/CE del Consiglio
(
2
)
, istituisce un metodo per il calcolo dei dazi applicati alle importazioni di riso semigreggio.
(2)
Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati rilasciati titoli d’importazione per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, esclusi i titoli d’importazione di riso Basmati, per un quantitativo di 235 233 tonnellate per il periodo dal 1° settembre 2019 al 29 febbraio 2020. Occorre pertanto modificare il dazio all’importazione applicabile al riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati, fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/371 della Commissione
(
3
)
.
(3)
È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/371.
(4)
Il dazio applicabile deve essere fissato entro dieci giorni a decorrere dal termine del periodo sopra indicato. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri immediatamente in vigore,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il dazio all’importazione applicabile al riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati è di 42,50 EUR/t.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/371 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2020
Per la Commissione
a nome della president
María Ángeles BENÍTEZ SALAS
Direttrice generale f. f.
Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(
1
)
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671
.
(
2
)
Decisione 2005/476/CE del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio e che modifica le decisioni 2004/617/CE, 2004/618/CE e 2004/619/CE (
GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 67
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/371 della Commissione, del 7 marzo 2019, recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 marzo 2019 (
GU L 68 dell'8.3.2019, pag. 3
).
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Il Regolamento (UE) 2020/383 è lo strumento normativo di riferimento per commercialisti e operatori del settore agroalimentare che gestiscono importazioni di riso semigreggio, in quanto disciplina i dazi doganali, le tariffe all'importazione e il regime commerciale con paesi terzi. Professionisti che operano nel commercio internazionale e nella logistica doganale consultano questa normativa per determinare i costi di importazione, le classificazioni tariffarie (codice NC 1006 20) e gli obblighi tributari sulle merci importate nell'UE.
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