Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 0371/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/371 della Commissione, del 7 marzo 2019, recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 marzo 2019

Pubblicato: 07/03/2019 In vigore dal: 07/03/2019 Documento ufficiale

Qual è il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio nell'Unione europea a partire dall'8 marzo 2019?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/371 della Commissione europea fissa il dazio all'importazione per il riso semigreggio (codice NC 1006 20) a 65 EUR per tonnellata, a decorrere dall'8 marzo 2019. Questo provvedimento si applica a tutte le importazioni di riso semigreggio nei paesi dell'Unione europea, ad eccezione del riso Basmati che rimane soggetto a una disciplina separata. La norma è stata adottata sulla base di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che stabilisce il metodo di calcolo dei dazi applicati a questo prodotto agricolo. Il dazio viene determinato considerando i quantitativi di titoli d'importazione rilasciati nel periodo precedente (dal 1° settembre 2018 al 28 febbraio 2019, pari a 265.824 tonnellate), secondo una formula matematica predefinita. Questo regolamento abroga il precedente regolamento (UE) 191/2012 ed entra in vigore immediatamente dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/371 della Commissione, del 7 marzo 2019, recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 marzo 2019 EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/371 of 7 March 2019 fixing the import duties applicable to certain types of husked rice from 8 March 2019

Testo normativo

8.3.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 68/3 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/371 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2019 recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 marzo 2019 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l'articolo 183, primo comma, lettera a), considerando quanto segue: (1) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio, approvato con decisione 2005/476/CE del Consiglio ( 2 ) , istituisce un metodo per il calcolo dei dazi applicati alle importazioni di riso semigreggio. (2) Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati rilasciati titoli d'importazione per il riso semigreggio del codice NC 1006 20, esclusi i titoli d'importazione di riso Basmati, per un quantitativo di 265 824 t per il periodo dal 1 o settembre 2018 al 28 febbraio 2019. Occorre pertanto modificare il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio del codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati, fissato dal regolamento di esecuzione (UE) n 191/2012 della Commissione ( 3 ) . (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 191/2012 dovrebbe essere pertanto abrogato. (4) Il dazio applicabile deve essere fissato entro dieci giorni a decorrere dal termine del periodo sopra indicato. Occorre pertanto che il presente regolamento entri immediatamente in vigore, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio del codice NC 1006 20 è di 65 EUR/t. Articolo 2 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 191/2012 è abrogato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2019 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 . ( 2 ) Decisione 2005/476/CE del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio e che modifica le decisioni 2004/617/CE, 2004/618/CE e 2004/619/CE ( GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 67 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 191/2012 della Commissione, del 7 marzo 2012, che fissa i dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 marzo 2012 ( GU L 69 dell' 8.3.2012, pag. 12 ).

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Il Regolamento (UE) 2019/371 è lo strumento normativo di riferimento per operatori nel commercio internazionale di riso semigreggio, importatori e trader agricoli che devono calcolare i dazi doganali applicabili alle importazioni nell'UE. La norma si basa sul Regolamento (UE) 1308/2013 sulla politica agricola comune e sull'accordo UE-USA sui dazi del riso, ed è rilevante per la determinazione dei costi di importazione, la classificazione doganale (codice NC 1006 20) e la gestione dei titoli d'importazione nel settore cerealicolo.

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