Regolamento di esecuzione (UE) 2026/246 della Commissione, del 23 gennaio 2026, recante iscrizione dell’indicazione geografica Miel de Málaga (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/246 riguardo alla registrazione del "Miel de Málaga"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/246 della Commissione europea, del 23 gennaio 2026, iscrive ufficialmente l'indicazione geografica "Miel de Málaga" (DOP - Denominazione di Origine Protetta) nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche. Questo atto normativo si applica a tutti gli Stati membri dell'UE e riguarda specificamente i produttori di miele della regione di Málaga in Spagna, nonché i commercianti e distributori che intendono utilizzare questa denominazione protetta. La registrazione avviene a norma del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche per vini, bevande spiritose e prodotti agricoli. In pratica, il regolamento conferisce protezione legale al marchio "Miel de Málaga", impedendo a produttori di altre regioni di utilizzare questa denominazione e garantendo ai consumatori l'autenticità e l'origine del prodotto. Per le aziende agroalimentari e i commercianti, questa registrazione rappresenta un valore aggiunto in termini di tutela della qualità, differenziazione del prodotto sul mercato e possibilità di applicare prezzi premium. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (30 gennaio 2026), ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento nazionale.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/246 della Commissione, del 23 gennaio 2026, recante iscrizione dell’indicazione geografica Miel de Málaga (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/246 of 23 January 2026 on the registration of the geographical indication 'Miel de Málaga' (PDO) in the Union register of geographical indications pursuant to Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/246
30.1.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/246 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2026
recante iscrizione dell’indicazione geografica «Miel de Málaga» (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012
(
1
)
, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, la domanda di registrazione dell’indicazione geografica «Miel de Málaga», presentata dalla Spagna e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
3
)
.
(2)
Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di registrazione a norma dell’articolo 90, paragrafo 2, di tale regolamento.
(3)
È pertanto opportuno iscrivere l’indicazione geografica «Miel de Málaga» nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’indicazione geografica «Miel de Málaga» (DOP) è iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2026
Per la Commissione
a nome della presidente
Christophe HANSEN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj
).
(
3
)
GU C, C/2025/5297, 30.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5297/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/246/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento (UE) 2026/246 rappresenta uno strumento di protezione delle indicazioni geografiche (IG) e delle denominazioni di origine protetta (DOP), disciplinato dal regolamento (UE) 2024/1143. Commercianti, produttori e consulenti agroalimentari lo consultano per comprendere i diritti di esclusiva sulla denominazione "Miel de Málaga", le modalità di utilizzo del marchio protetto, le sanzioni per contraffazione e i vantaggi competitivi derivanti dalla registrazione nel registro dell'Unione.
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