Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0176/2026

Regolamento (UE) 2026/176 della Commissione, del 26 gennaio 2026, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le misure transitorie per l'esportazione di farine di carne e ossa come combustibile

Pubblicato: 26/01/2026 In vigore dal: 26/01/2026 Documento ufficiale

Fino a quando l'Irlanda può esportare farine di carne e ossa nel Regno Unito come combustibile secondo il Regolamento UE 2026/176?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2026/176 estende il periodo transitorio che consente all'Irlanda di esportare farine di carne e ossa di categoria 1 verso impianti di combustione situati nel Regno Unito fino al 30 giugno 2027. Questa norma si applica ai sottoprodotti di origine animale destinati allo smaltimento energetico e riguarda principalmente le autorità competenti irlandesi e gli operatori del settore che gestiscono questi flussi commerciali. La misura transitoria è stata necessaria perché gli impianti di combustione irlandesi hanno subito ritardi cumulativi nella costruzione: inizialmente previsti per il 2023, poi rinviati al 2025, e ora al 2027. In pratica, fino alla data limite, l'Irlanda può continuare a inviare questi materiali al Regno Unito anziché smaltirli localmente, garantendo continuità commerciale mentre completano la realizzazione della propria capacità di combustione. La norma si applica solo ai movimenti che erano già in corso prima del 1° gennaio 2021, alle condizioni specificate nel regolamento.

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Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2026/176 della Commissione, del 26 gennaio 2026, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le misure transitorie per l'esportazione di farine di carne e ossa come combustibile EN: Commission Regulation (EU) 2026/176 of 26 January 2026 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards transitional measures for export of meat-and-bone meal as a fuel for combustion

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/176 27.1.2026 REGOLAMENTO (UE) 2026/176 DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 2026 che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le misure transitorie per l'esportazione di farine di carne e ossa come combustibile (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) ( 1 ) , in particolare l'articolo 43, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1069/2009 stabilisce norme per la raccolta e lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati. L'articolo 12, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento stabilisce che le farine di carne e ossa di categoria 1 dovrebbero essere smaltite mediante incenerimento, coincenerimento, combustione o in discarica oppure utilizzate come combustibile. L'articolo 43 di detto regolamento stabilisce norme sull'esportazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati. (2) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ( 2 ) stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria per l'immissione sul mercato e l'esportazione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati. L'allegato XIV, capo V, di tale regolamento stabilisce norme per l'esportazione di determinati prodotti derivati, comprese le farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 destinate all'uso come combustibile. (3) Nel 2021 le autorità competenti dell'Irlanda hanno comunicato la costruzione in corso di impianti per la combustione di farine di carne e ossa. Esse hanno chiesto che per un periodo transitorio fossero autorizzati i flussi commerciali tradizionali di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 destinate allo smaltimento nel Regno Unito. Con regolamento (UE) 2021/899 ( 3 ) la Commissione ha concesso la deroga richiesta fino al 31 dicembre 2023. (4) Nel 2023 le autorità competenti dell'Irlanda hanno informato la Commissione che, a causa di diversi ritardi nella pianificazione, il calendario previsto per la costruzione non poteva essere rispettato. Con regolamento (UE) 2023/2613 ( 4 ) la Commissione ha pertanto esteso il periodo transitorio fino al 30 giugno 2025. (5) All'inizio di giugno 2025 le autorità competenti dell'Irlanda hanno informato la Commissione che, a causa di ritardi cumulativi nella costruzione degli impianti, sarebbero stati necessari altri due anni per realizzare la propria capacità di combustione per lo smaltimento delle farine di carne e ossa. È pertanto opportuno estendere ulteriormente il periodo transitorio fino al 30 giugno 2027. La Commissione ritiene che tale periodo sia adeguato per portare a termine la costruzione degli impianti. (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIV, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011. (7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1 o luglio 2025 per garantire la continuità tra il precedente periodo transitorio e il periodo transitorio previsto dal presente regolamento, nonché per garantire la certezza del diritto per quanto riguarda l'esportazione di farine di carne e ossa dall'Irlanda al Regno Unito. (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2025. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1069/oj . ( 2 ) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera ( GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/142/oj ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2021/899 della Commissione, del 3 giugno 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione per quanto riguarda le misure transitorie per l'esportazione di farine di carne e ossa come combustibile ( GU L 197 del 4.6.2021, pag. 68 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/899/oj ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2023/2613 della Commissione, del 23 novembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le misure transitorie per l'esportazione di farine di carne e ossa come combustibile ( GU L, 2023/2613, 24.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2613/oj ). ALLEGATO Nella tabella di cui all'allegato XIV, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011, alla riga 3, terza colonna, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l'autorità competente dell'Irlanda ha autorizzato l'esportazione verso l'impianto di combustione situato nel Regno Unito entro il 30 giugno 2027, purché i movimenti da tale Stato membro di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 destinate allo smaltimento avvenissero già prima del 1 o gennaio 2021 alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 6, 7 e 8;». ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/176/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2026/176 modifica il Regolamento UE 142/2011 in materia di sottoprodotti di origine animale, farine di carne e ossa, e misure transitorie per l'esportazione verso paesi terzi. Operatori nel settore dei rifiuti organici, gestori di impianti di combustione e autorità competenti veterinarie consultano questa normativa per conformarsi alle norme sanitarie e di polizia sanitaria relative allo smaltimento energetico di materiali di categoria 1.

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