Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0117/2026

Regolamento delegato (UE) 2026/117 della Commissione, del 3 novembre 2025, recante modifica al regolamento (UE) 2022/2343 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) e che modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 del Consiglio

Pubblicato: 03/11/2025 In vigore dal: 03/11/2025 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche introdotte dal Regolamento delegato (UE) 2026/117 alle norme sulla gestione del tonno nell'Oceano Indiano?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato (UE) 2026/117, entrato in vigore il 15 gennaio 2026, modifica il Regolamento (UE) 2022/2343 recependo nel diritto dell'Unione europea le risoluzioni adottate dalla Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) nel 2022 e nel 2025. La principale novità riguarda il programma di trasbordo da parte di grandi pescherecci, per il quale viene ora reso obbligatorio dichiarare il numero IMO (International Maritime Organization) sia della nave da trasporto che del peschereccio, garantendo così una tracciabilità più rigorosa delle operazioni. Un altro aspetto rilevante è l'introduzione dell'obbligo di utilizzare l'UTC (Coordinated Universal Time) per indicare l'ora dei trasbordi, eliminando ambiguità dovute ai diversi fusi orari e facilitando i controlli internazionali. La normativa si applica a tutti gli Stati membri dell'UE che operano nella zona di competenza della IOTC e riguarda direttamente gli armatori, i comandanti di navi e gli operatori del settore ittico che effettuano operazioni di trasbordo in mare. Il regolamento sostituisce completamente l'Allegato 7 del Regolamento 2022/2343, introducendo una dichiarazione di trasbordo standardizzata che richiede informazioni dettagliate su entrambe le navi coinvolte, le specie trasbordate, il tipo di prodotto e la firma dell'osservatore IOTC in caso di trasbordo in mare.

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Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2026/117 della Commissione, del 3 novembre 2025, recante modifica al regolamento (UE) 2022/2343 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) e che modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 del Consiglio EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2026/117 of 3 November 2025 amending Regulation (EU) 2022/2343 of the European Parliament and of the Council laying down management, conservation and control measures applicable in the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) Area of Competence, amending Council Regulations (EC) No 1936/2001, (EC) No 1984/2003 and (EC) No 520/2007

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/117 15.1.2026 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/117 DELLA COMMISSIONE del 3 novembre 2025 recante modifica al regolamento (UE) 2022/2343 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) e che modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2022/2343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) e che modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 54, paragrafo 1, lettera i), considerando quanto segue: (1) L’Unione è parte contraente dell’accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC), approvato con decisione 95/399/CE del Consiglio ( 2 ) . (2) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2022/2343 al fine di recepire nel diritto dell’Unione le misure di conservazione e di gestione della IOTC, che sono vincolanti per l’Unione. (3) Nella riunione annuale del 2022 la IOTC ha adottato la risoluzione 22/02 sull’istituzione di un programma di trasbordo da parte di grandi pescherecci. Inoltre nella riunione annuale del 2025 la IOTC ha adottato la risoluzione 25/05 sull’istituzione di un programma di trasbordo da parte di grandi pescherecci. La risoluzione 22/02 e la risoluzione 25/05 hanno introdotto l’obbligo di dichiarare il numero IMO della nave da trasporto e del peschereccio, nonché la necessità di utilizzare l’UTC per indicare l’ora dei trasbordi. (4) È opportuno recepire queste misure nel diritto dell’Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/2343, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato 7 del regolamento (UE) 2022/2343 è sostituito conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 311 del 2.12.2022, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2343/oj . ( 2 ) Decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all’adesione della Comunità all’accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell’Oceano Indiano ( GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/399/oj ). ALLEGATO L’allegato 7 del regolamento (UE) 2022/2343 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO 7 Dichiarazione di trasbordo IOTC Nave da trasporto Peschereccio Nome della nave e segnale radio di chiamata: Bandiera: Numero IMO: Numero di licenza dello Stato di bandiera: Numero di registro nazionale, se disponibile: Numero di registro IOTC, se disponibile: Nome della nave e segnale radio di chiamata: Bandiera: Numero IMO: Numero di licenza dello Stato di bandiera: Numero di registro nazionale, se disponibile: Numero di registro IOTC, se disponibile: Giorno ( 1 ) Mese Ora Anno Nome dell’agente: Nome del comandante della grande tonniera: Nome del comandante della nave da trasporto: Partenza da Ritorno a Firma: Firma: Firma: Trasbordo Indicare il peso in chilogrammi o l’unità utilizzata (ad esempio casse, ceste ecc.) e il peso sbarcato, in chilogrammi, di tale unità: ________chilogrammi. LUOGO DEL TRASBORDO Specie Porto Mare Tipo di prodotto Intero Eviscerato Decapitato In filetti In caso di trasbordo in mare, nome e firma dell’osservatore della IOTC: ». ( 1 ) Ai fini della compilazione della dichiarazione di trasbordo, per indicare l’ora e la data del trasbordo deve essere utilizzato l’UTC. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/117/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento delegato (UE) 2026/117 è il riferimento normativo per chi opera nel settore della pesca del tonno nell'Oceano Indiano e deve rispettare gli obblighi di tracciabilità, numero IMO e dichiarazioni di trasbordo. Armatori, operatori ittici e consulenti del settore lo consultano per comprendere i requisiti di conformità alle risoluzioni IOTC, le modalità di registrazione delle operazioni in mare e gli standard internazionali di controllo e conservazione delle risorse ittiche.

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