Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 3164/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3164 della Commissione, del 18 dicembre 2024, recante modifica del regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell’Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia

Pubblicato: 18/12/2024 In vigore dal: 18/12/2024 Documento ufficiale

Quali sono i contingenti tariffari per i prodotti della pesca norvegesi importati nell'UE a partire dal 2025?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2024/3164 modifica le regole sui contingenti tariffari (quote di importazione a dazio ridotto o nullo) per pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia. Questi contingenti entrano in vigore il 1° gennaio 2025 e rimangono applicabili fino al 30 aprile 2028, seguendo un protocollo aggiuntivo concluso nel 2024 tra l'UE e la Norvegia. Il regolamento riguarda importatori, distributori e commercianti di prodotti ittici che operano con fornitori norvegesi, permettendo loro di importare determinati volumi di merci a dazio zero o ridotto, secondo calendari specifici. I contingenti coprono diverse categorie: aringhe congelate e fresche, filetti di pesce, gamberetti, salmone affumicato, preparazioni conservate e scarti di pesce. Ogni prodotto ha volumi annuali definiti (espressi in tonnellate) e periodi contingentali che variano da gennaio a dicembre 2025, poi da maggio ad aprile negli anni successivi. I volumi inutilizzati possono essere trasferiti ai periodi successivi, fino a un massimo di due anni dopo la fine dell'applicazione del protocollo, garantendo flessibilità agli operatori commerciali.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3164 della Commissione, del 18 dicembre 2024, recante modifica del regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell’Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/3164 of 18 December 2024 amending Council Regulation (EC) No 992/95 as regards Union tariff quotas for certain fish and fishery products originating in Norway

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/3164 19.12.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/3164 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2024 recante modifica del regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell’Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia ( 1 ) , in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), considerando quanto segue: (1) Nel 2024 è stato concluso un protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativamente a talune disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell’Unione di alcuni pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia ( 2 ) . (2) L’allegato del protocollo aggiuntivo istituisce contingenti tariffari esenti da dazio per l’immissione in libera pratica nell’Unione in conformità con il regolamento (CE) n. 992/95. (3) Il protocollo aggiuntivo entra in vigore provvisoriamente il 1 o gennaio 2025, in quanto è il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell’ultimo strumento di ratifica a norma dell’articolo 5, paragrafo 2. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data. (4) I contingenti tariffari annuali istituiti nel protocollo aggiuntivo riguardano il periodo compreso fra il 1 o maggio 2021 e il 30 aprile 2028. I volumi inutilizzati dei contingenti tariffari che riguardano il periodo compreso fra il 1 o maggio 2021 e il 31 dicembre 2024 devono essere assegnati proporzionalmente al periodo compreso fra il 1 o gennaio 2025 e il 30 aprile 2025 e successivamente, con cadenza annuale, al periodo compreso fra il 1 o maggio e il 30 aprile di ogni anno, fino alla fine del periodo. (5) Il protocollo aggiuntivo dispone il trasferimento dei volumi inutilizzati accumulati di tali contingenti tariffari per un periodo massimo di due anni successivi alla fine della sua applicazione, ma non oltre l’applicazione provvisoria di un protocollo successivo che istituisce contingenti tariffari esenti da dazio per gli stessi prodotti. (6) I contingenti tariffari sono gestiti dalla Commissione sulla base dell’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 3 ) . (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 992/95. (8) Al fine di garantire che i contingenti tariffari siano disponibili alla data dell’entrata in vigore provvisoria del protocollo aggiuntivo, i contingenti tariffari istituiti dal presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1 o gennaio 2025. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza. (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 992/95 è così modificato: 1) All’articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente: «I contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine da 09.0860 a 09.0871 riguardano il periodo compreso fra il 1 o maggio 2021 e il 30 aprile 2028. Nel caso in cui detti contingenti tariffari non siano esauriti durante tale periodo e se non è applicato provvisoriamente un protocollo successivo che istituisce contingenti tariffari esenti da dazio per gli stessi prodotti, le importazioni dalla Norvegia possono avvenire per il volume cumulato residuo di tali contingenti fino a due anni successivamente alla fine di tale periodo di applicazione, ma non oltre l’applicazione provvisoria di un protocollo successivo che istituisce contingenti tariffari esenti da dazio per gli stessi prodotti.»; 2) nell’allegato I, dopo il numero d’ordine 09.0820, è aggiunto il testo che figura nell’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2025. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 101 del 4.5.1995, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/992/oj . ( 2 ) Protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ( GU L, 2024/2600, 8.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2024/2600/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj ). ALLEGATO Numero d’ordine Codice NC Suddivi-sione TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) Dazio contingen-tale (%) 09.0860 0303 51 00 Aringhe ( Clupea harengus, Clupea pallasii ), congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi 1 Dall’1.1.2025 al 30.4.2025 17 500 0 Dall’1.5.2025 al 30.4.2026 52 500 Dall’1.5.2026 al 30.4.2027 52 500 Dall’1.5.2027 al 30.4.2028 52 500 09.0861 0303 55 90 Suri e sugarelli « Trachurus spp. », congelati (escl. suri e sugarelli dell’Atlantico, inca o del Pacifico) Dall’1.1.2025 al 30.4.2025 3 500 0 0303 59 90 Sgombri indiani, congelati « Rastrelliger spp. », maccarelli reali « Scomberomorus spp. », suri e sugarelli, carangi « Caranx spp. », pampi argentei « Pampus spp.», costardella saira « Cololabis saira », sugarotti « Decapterus spp.», capelin « Mallotus villosus », boniti « Sarda spp.», marlin, pesci vela e pesci lancia « Istiophoridae », congelati Dall’1.5.2025 al 30.4.2026 10 500 0303 69 90 Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, congelati (escl. merluzzi bianchi, eglefini, merluzzi carbonari, naselli, merluzzi dell’Alaska, melù australe, merluzzi artici, merlani, merluzzi gialli, merluzzi granatieri e molve) Dall’1.5.2026 al 30.4.2027 10 500 0303 82 00 Razze congelate (Rajidae) Dall’1.5.2027 al 30.4.2028 10 500 0303 89 90 Pesci, congelati, n.n.a. 09.0862 0304 86 00 10 Filetti di aringa « Clupea harengus , Clupea pallasii », congelati Dall’1.1.2025 al 30.4.2025 45 500 0 0304 99 23 Lati e altra carne «anche tritati» di aringa « Clupea harengus , Clupea pallasii », congelati Dall’1.5.2025 al 30.4.2026 136 500 ex 0304 49 90 Filetti di aringhe, freschi o refrigerati Dall’1.5.2026 al 30.4.2027 136 500 0304 59 50 Lati di aringhe, freschi o refrigerati Dall’1.5.2027 al 30.4.2028 136 500 09.0863 0309 10 00 Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana Dall’1.1.2025 al 30.4.2025 700 0 Dall’1.5.2025 al 30.4.2026 2 100 Dall’1.5.2026 al 30.4.2027 2 100 Dall’1.5.2027 al 30.4.2028 2 100 Peso netto sgocciolato 0 09.0864 1604 12 91 1604 12 99 Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia Dall’1.1.2025 al 30.4.2025 19 600 Dall’1.5.2025 al 30.4.2026 58 800 Dall’1.5.2026 al 30.4.2027 58 800 Dall’1.5.2027 al 30.4.2028 58 800 09.0865 1605 21 10 1605 21 90 1605 29 00 Gamberetti, sgusciati e congelati, preparati o conservati Dall’1.1.2025 al 30.4.2025 4 900 0 Dall’1.5.2025 al 30.4.2026 14 700 Dall’1.5.2026 al 30.4.2027 14 700 Dall’1.5.2027 al 30.4.2028 14 700 09.0866 1604 11 00 Preparazioni o conserve di salmoni, interi o in pezzi, ma non tritati Dall’1.1.2025 al 30.4.2025 875 0 Dall’1.5.2025 al 30.4.2026 2 625 Dall’1.5.2026 al 30.4.2027 2 625 Dall’1.5.2027 al 30.4.2028 2 625 09.0867 0305 41 00 Salmone affumicato, compresi i filetti, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili Dall’1.1.2025 al 30.4.2025 1 750 0 Dall’1.5.2025 al 30.4.2026 5 250 Dall’1.5.2026 al 30.4.2027 5 250 Dall’1.5.2027 al 30.4.2028 5 250 09.0868 0306 16 99 0306 17 93 Gamberetti della famiglia Pandalidae, congelati Dall’1.1.2025 al 30.4.2025 700 0 Dall’1.5.2025 al 30.4.2026 2 100 Dall’1.5.2026 al 30.4.2027 2 100 Dall’1.5.2027 al 30.4.2028 2 100 09.0869 0302 19 00 0302 22 00 0302 43 90 0302 59 20 0302 59 30 0302 81 15 0302 89 31 0302 91 00 0302 99 00 Pesce e scarti di pesce, freschi o refrigerati Dall’1.1.2025 al 30.4.2025 3 570 0 Dall’1.5.2025 al 30.4.2026 10 710 Dall’1.5.2026 al 30.4.2027 10 710 Dall’1.5.2027 al 30.4.2028 10 710 09.0870 0303 19 00 0303 53 90 0303 89 31 0303 89 39 0303 91 90 0303 99 00 Pesce e scarti di pesce, congelati Dall’1.1.2025 al 30.4.2025 4 795 0 Dall’1.5.2025 al 30.4.2026 14 385 Dall’1.5.2026 al 30.4.2027 14 385 Dall’1.5.2027 al 30.4.2028 14 385 09.0871 0304 52 00 0304 73 00 0304 99 21 0304 99 99 Filetti di pesce freschi, refrigerati o congelati Dall’1.1.2025 al 30.4.2025 2 520 0 Dall’1.5.2025 al 30.4.2026 7 560 Dall’1.5.2026 al 30.4.2027 7 560 Dall’1.5.2027 al 30.4.2028 7 560 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3164/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il regolamento disciplina i contingenti tariffari e le quote di importazione per i prodotti della pesca norvegesi, applicando dazi doganali ridotti o nulli secondo il codice NC (nomenclatura combinata) e i codici TARIC. Gli operatori devono gestire le dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica secondo l'ordine cronologico, conformemente al Regolamento di esecuzione UE 2015/2447 sul codice doganale dell'Unione. Commercialisti e consulenti doganali consultano questa normativa per verificare l'applicabilità dei dazi preferenziali, pianificare gli acquisti da fornitori norvegesi e ottimizzare i costi di importazione.

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