Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 3133/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3133 della Commissione, del 9 dicembre 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 09/12/2024 In vigore dal: 09/12/2024 Documento ufficiale

Qual è la classificazione doganale corretta per un involucro di tessuto sintetico destinato a essere riempito per un cuscino gigante (beanbag)?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3133 della Commissione stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di specifiche merci, al fine di garantire un'applicazione uniforme delle tariffe doganali in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. In questo caso specifico, l'involucro rettangolare in poliestere destinato a un cuscino gigante (beanbag), dotato di orli, occhielli metallici e apertura a cerniera, deve essere classificato con il codice NC 6307 90 98, ovvero tra gli "altri manufatti confezionati di tessuti". Sebbene l'articolo riempito assomigli funzionalmente a un cuscino, nella sua forma non riempita e non finita non possiede le caratteristiche essenziali di un articolo completo della voce 9404 (oggetti letterecci), né può essere considerato biancheria da letto della voce 6302, poiché non riveste un cuscino preesistente. La classificazione nel codice NC 6307 90 98 rappresenta quindi la voce più specifica applicabile. Il regolamento prevede inoltre un periodo transitorio di tre mesi durante il quale le informazioni tariffarie vincolanti precedentemente rilasciate e difformi da questa classificazione possono ancora essere invocate dai titolari.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3133 della Commissione, del 9 dicembre 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/3133 of 9 December 2024 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/3133 16.12.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/3133 DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 2024 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate con il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato sono classificate nella nomenclatura combinata con il codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2024 Per la Commissione A nome della presidente Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni 1) 2) 3) Articolo rettangolare di circa 185 cm × 132 cm, costituito da un tessuto di fibre sintetiche o artificiali (100 % poliestere) spesso, a trama fitta e monocolore, avente la forma di un involucro (destinato a essere riempito) per un cuscino gigante rettangolare (cosiddetto «beanbag»). L’articolo presenta un ampio orlo lungo i lati. Ai quattro angoli degli orli sono fissati quattro occhielli metallici e altri due occhielli metallici sono fissati ciascuno su uno dei due lati orlati più lunghi (a circa un quarto della lunghezza del lato misurata dall’angolo). L’articolo presenta un’apertura a cerniera per consentirne il riempimento. Insieme all’articolo sono presentate due cinghie regolabili dello stesso tessuto dell’articolo principale dotate di un moschettone attaccato a ciascuna estremità. Le cinghie sono progettate per essere fissate agli occhielli metallici per mezzo dei moschettoni allo scopo di sollevare una parte del cuscino. (Cfr. immagine di un involucro riempito) (*) 6307 90 98 Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata (RGI), della nota 7, lettera f), della sezione XI e del testo dei codici NC 6307 , 6307 90 e 6307 90 98 . Una volta riempito, l’articolo, per le sue caratteristiche oggettive, è simile ai cuscini. Esso è progettato come un cuscino rettangolare gigante e non come un sedile della voce 9401 a causa della sua instabilità (infatti cede al peso corporeo e non sostiene l’utilizzatore che vi si siede sopra). Pertanto l’articolo riempito sarebbe classificato nel codice NC 9404 90 90 come oggetti letterecci ed oggetti simili (ad esempio cuscini, cuscini-poufs e guanciali) in applicazione delle RGI 1 e 6. La classificazione dell’articolo non riempito e non finito nella voce 9404 fra gli oggetti letterecci ed oggetti simili è tuttavia esclusa in quanto l’articolo non ha il carattere essenziale di un articolo completo della voce 9404 ai sensi della RGI 2 a). Non è ancora imbottito né dotato internamente di alcun materiale. Poiché l’articolo è un involucro per un cuscino gigante, è esclusa la classificazione nella voce 6302 come biancheria da letto, in quanto l’articolo non presenta le caratteristiche e le proprietà oggettive della biancheria da letto della voce 6302 . Non riveste un cuscino o un guanciale come fanno gli articoli di biancheria da letto [si veda il regolamento di esecuzione (UE) 2024/966 della Commissione (GU L, 2024/966, 27.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/966/oj)]. Dato che l’articolo non può essere classificato in una voce più specifica della voce 6307 , deve pertanto essere classificato nel codice NC 6307 90 98 fra gli altri manufatti confezionati di tessuti. Immagine di un involucro riempito (*) L’immagine è fornita a scopo puramente informativo. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3133/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La nomenclatura combinata (NC) e il codice doganale dell'Unione (Regolamento UE 952/2013) sono i riferimenti normativi per la corretta classificazione tariffaria delle merci negli scambi commerciali intracomunitari ed extracomunitari. Importatori, esportatori e operatori doganali consultano regolarmente i regolamenti di esecuzione della Commissione per determinare l'aliquota tariffaria applicabile, le informazioni tariffarie vincolanti (BTI) e le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata, essenziali per il calcolo dei dazi e la conformità agli obblighi doganali.

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