Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2921/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2921 della Commissione, del 19 novembre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'iscrizione di un'indicazione geografica nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione Nougat de Montélimar (IGP)

Pubblicato: 19/11/2024 In vigore dal: 19/11/2024 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione UE 2024/2921 riguardo alla registrazione del "Nougat de Montélimar" e quali sono le disposizioni transitorie previste?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione UE 2024/2921 della Commissione, del 19 novembre 2024, iscrive l'indicazione geografica protetta (IGP) "Nougat de Montélimar" nel registro ufficiale delle indicazioni geografiche dell'Unione europea. Questa registrazione protegge il nome geografico e garantisce che solo i produttori della zona di Montélimar (Francia) possono utilizzare questa denominazione per il torrone, secondo le specifiche del disciplinare di produzione. Il regolamento si applica a tutti gli operatori economici dell'Unione europea che intendono commercializzare prodotti con questa denominazione.

La norma prevede una disposizione transitoria importante: l'impresa Bargues Agro-Industrie, stabilita fuori dalla zona geografica protetta, aveva già commercializzato legalmente per oltre cinque anni prodotti con denominazioni simili ("pâte de nougat Montélimar", "Montelimar nougat paste", "patanouga Montélimar") contenenti torrone non conforme al disciplinare. Per questa ragione, le è concesso un periodo transitorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento per continuare a utilizzare tali denominazioni, evitando così un danno economico immediato.

Questo meccanismo di protezione transitoria è disciplinato dall'articolo 20, paragrafo 1, del Regolamento UE 2024/1143 e rappresenta un equilibrio tra la tutela della denominazione geografica e il riconoscimento dei diritti acquisiti di chi aveva già investito in quella commercializzazione. Dopo i cinque anni, l'impresa dovrà adeguarsi alle nuove regole e non potrà più utilizzare le denominazioni protette se il suo prodotto non rispetta il disciplinare.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2921 della Commissione, del 19 novembre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'iscrizione di un'indicazione geografica nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione [Nougat de Montélimar (IGP)] EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2921 of 19 November 2024 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council as regards the entering of a geographical indication in the Union register of geographical indications (Nougat de Montélimar (PGI))

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2921 26.11.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2921 DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 2024 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'iscrizione di un'indicazione geografica nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione [«Nougat de Montélimar» (IGP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 ( 1 ) , in particolare l'articolo 21, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , la domanda di registrazione dell'indicazione geografica «Nougat de Montélimar», presentata dalla Francia e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 3 ) . (2) Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di registrazione a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, di tale regolamento. (3) È pertanto opportuno iscrivere l'indicazione geografica «Nougat de Montélimar» nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione. (4) Con lettera pervenuta il 22 settembre 2023, le autorità francesi hanno informato la Commissione che l'impresa Bargues Agro-Industrie, 7 Courtès — 46340 Lavercantière (SIRET: 338 615 958 00018), stabilita sul loro territorio, al di fuori della zona geografica interessata, aveva legalmente commercializzato un prodotto con le denominazioni di vendita «pâte de nougat Montélimar», «Montelimar nougat paste», «patanouga Montélimar», contenente torrone non conforme al disciplinare della denominazione, utilizzando in modo continuativo tali denominazioni per oltre cinque anni, e che tale aspetto era stato sollevato nell'ambito del procedimento nazionale di opposizione. (5) Poiché l'impresa Bargues Agro-Industrie soddisfa le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile anche alla domanda di registrazione a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, di tale regolamento, per beneficiare di un periodo transitorio durante il quale utilizzare legalmente la denominazione di vendita dopo la registrazione, dovrebbe esserle concesso un periodo transitorio di cinque anni in cui continuare a utilizzare le denominazioni «pâte de nougat Montélimar», «Montelimar nougat paste», «patanouga Montélimar», HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'indicazione geografica «Nougat de Montélimar» (IGP) è pertanto iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Articolo 2 L'impresa Bargues Agro-Industrie, 7 Courtès — 46340 Lavercantière (SIRET: 338 615 958 00018) è autorizzata a continuare a utilizzare le denominazioni «pâte de nougat Montélimar», «Montelimar nougat paste», «patanouga Montélimar» per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2024 Per la Commissione a nome della presidente Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj . ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj ). ( 3 ) GU C, C/2024/4138, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4138/oj . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2921/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2024/2921 disciplina le indicazioni geografiche protette (IGP) nel settore agroalimentare, applicando le disposizioni del Regolamento UE 2024/1143 su vini, bevande spiritose e prodotti agricoli. Le aziende che operano nel settore alimentare devono conoscere le regole sulla protezione delle denominazioni geografiche, i diritti acquisiti, i periodi transitori e le sanzioni per uso non autorizzato di IGP. Commercialisti e consulenti aziendali seguono queste normative per verificare la conformità dei prodotti, la legittimità dell'uso di denominazioni protette e la pianificazione commerciale delle imprese nel settore agroalimentare.

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