Regolamento delegato (UE) 2023/2908 della Commissione, del 12 ottobre 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio per quanto riguarda i volumi di preparazioni alimentari, gamberetti trasformati della specie Pandalus borealis e alcuni legni compensati di conifere che possono essere importati nell’ambito dei contingenti tariffari 09.0013, 09.0047, 09.0088 e 09.0096
Quali sono le modifiche apportate ai contingenti tariffari dall'UE in seguito all'accordo con gli Stati Uniti dopo la Brexit?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato (UE) 2023/2908 modifica i volumi massimi di importazione (contingenti tariffari) per quattro categorie di prodotti nell'Unione europea, in attuazione di un accordo commerciale tra l'UE e gli Stati Uniti concluso a seguito del recesso del Regno Unito. Le modifiche riguardano: legni compensati di conifere (contingente 09.0013 ridotto da 482.648 a 448.500 m³), gamberetti trasformati Pandalus borealis (contingente 09.0047 aumentato da 474 a 500 tonnellate), preparazioni alimentari (contingente 09.0088 aumentato da 702 a 783 tonnellate) e altri prodotti alimentari (contingente 09.0096 aumentato da 831 a 1.286 tonnellate).
Il regolamento si applica immediatamente a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale (22 dicembre 2023) e riguarda gli operatori economici che importano questi prodotti nell'UE. Per i periodi contingentali in corso, sono previste disposizioni transitorie: in caso di aumento di volume, i nuovi quantitativi disponibili vengono assegnati secondo l'ordine cronologico delle dichiarazioni doganali, con possibilità di rimborso dei dazi già pagati; in caso di riduzione, gli importatori non devono corrispondere dazi supplementari sui volumi già importati oltre il nuovo limite.
Questo adattamento dei contingenti tariffari è essenziale per gli importatori europei di questi prodotti, poiché determina i volumi massimi importabili a dazio ridotto e influenza direttamente i costi di importazione e la competitività commerciale.
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Riferimento normativo
Regolamento delegato (UE) 2023/2908 della Commissione, del 12 ottobre 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio per quanto riguarda i volumi di preparazioni alimentari, gamberetti trasformati della specie Pandalus borealis e alcuni legni compensati di conifere che possono essere importati nell’ambito dei contingenti tariffari 09.0013, 09.0047, 09.0088 e 09.0096
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2908 of 12 October 2023 amending Council Regulation (EC) No 32/2000 as regards the volumes of food preparations, processed shrimp of the species Pandalus borealis and certain plywood of coniferous species that may be imported under tariff quotas 09.0013, 09.0047, 09.0088 and 09.0096
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2908
22.12.2023
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2908 DELLA COMMISSIONE
del 12 ottobre 2023
che modifica il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio per quanto riguarda i volumi di preparazioni alimentari, gamberetti trasformati della specie
Pandalus borealis
e alcuni legni compensati di conifere che possono essere importati nell’ambito dei contingenti tariffari 09.0013, 09.0047, 09.0088 e 09.0096
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 10
bis
,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea
(
2
)
(«accordo»), approvato con la decisione (UE) 2023/912 del Consiglio
(
3
)
, modifica taluni contingenti tariffari con riguardo ai volumi dei prodotti da importare. L’accordo è entrato in vigore il 2 maggio 2023
(
4
)
. È opportuno che tali modifiche siano riprese nel regolamento (CE) n. 32/2000.
(2)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 32/2000.
(3)
Data l’urgenza di applicare detto accordo, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
. Poiché le modifiche apportate dal presente regolamento si applicano ai periodi contingentali in corso il giorno dell’entrata in vigore del regolamento stesso, è necessario stabilire disposizioni transitorie per tale periodo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 32/2000
La tabella dell’allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 è così modificata:
a)
nella riga relativa al numero d’ordine 09.0013, nella colonna «Volume del contingente», il volume «482 648 m
3
» è sostituito da «448 500 m
3
»;
b)
nella riga relativa al numero d’ordine 09.0047, nella colonna «Volume del contingente», il volume «474 tonnellate» è sostituito da «500 tonnellate»;
c)
nella riga relativa al numero d’ordine 09.0088, nella colonna «Volume del contingente», il volume «702 tonnellate» è sostituito da «783 tonnellate»;
d)
nella riga relativa al numero d’ordine 09.0096, nella colonna «Volume del contingente», il volume «831 tonnellate» è sostituito da «1 286 tonnellate».
Articolo 2
Disposizioni transitorie per i periodi contingentali in corso
1. I volumi disponibili per il resto dei periodi contingentali in corso il 22 dicembre 2023 sono pari alla differenza tra i volumi contingentali modificati dal presente regolamento e i volumi dei contingenti già assegnati prima di tale data.
2. In caso di aumento del volume, se in data 22 dicembre 2023 i contingenti applicabili in data 21 dicembre 2023 sono esauriti, i nuovi volumi contingentali disponibili sono assegnati agli operatori secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle loro dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica. Agli operatori che hanno importato le loro merci fuori contingente prima del 22 dicembre 2023 è rimborsata, su loro richiesta e nella misura in cui il saldo dei contingenti tariffari lo consenta, la differenza di dazio già pagata.
3. In caso di riduzione del volume, se in data 22 dicembre 2023 per i contingenti applicabili in data 21 dicembre 2023 è stato immesso in libera pratica un volume superiore al volume contingentale quale modificato dal presente regolamento, gli operatori non sono tenuti a corrispondere alcun dazio supplementare per i volumi contingentali importati che superano il nuovo volume disponibile.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 5 dell’8.1.2000, pag. 1
.
(
2
)
GU L 119 del 5.5.2023, pag. 3
.
(
3
)
Decisione (UE) 2023/912 del Consiglio, del 25 aprile 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea (
GU L 119 del 5.5.2023, pag. 1
).
(
4
)
GU L 135 del 23.5.2023, pag. 52
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2908/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento 2023/2908 modifica i contingenti tariffari consolidati al GATT secondo l'articolo XXVIII, interessando operatori che importano legni compensati, gamberetti e preparazioni alimentari. Commercialisti e consulenti doganali devono considerare le variazioni di volume nei contingenti 09.0013, 09.0047, 09.0088 e 09.0096, le disposizioni transitorie per i periodi in corso, e l'impatto sulla classificazione doganale e sulla gestione dei dazi all'importazione.
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