Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2893/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2893 della Commissione, del 15 dicembre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Φακή Εγκλουβής / Faki Eglouvis (DOP)

Pubblicato: 15/12/2023 In vigore dal: 15/12/2023 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2893 sulla registrazione della denominazione "Faki Eglouvis"?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2893 della Commissione europea, del 15 dicembre 2023, registra ufficialmente il nome "Φακή Εγκλουβής / Faki Eglouvis" come Denominazione di Origine Protetta (DOP) nel registro europeo. Questo atto normativo si applica a un prodotto agricolo greco appartenente alla categoria degli ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati, secondo la classificazione dell'allegato XI del Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

La registrazione è stata completata secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, che disciplina i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La domanda di registrazione presentata dalla Grecia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, poiché non sono pervenute dichiarazioni di opposizione entro i termini previsti, la Commissione ha proceduto all'iscrizione nel registro.

Per i produttori e i commercianti interessati, questa registrazione comporta il diritto esclusivo di utilizzare la denominazione "Faki Eglouvis" per i prodotti conformi alle specifiche tecniche stabilite nel disciplinare di produzione. La DOP garantisce ai consumatori l'autenticità e la qualità del prodotto, legato specificamente all'origine geografica greca.

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, vincolando sia le autorità pubbliche che i soggetti privati operanti nel settore agroalimentare.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2893 della Commissione, del 15 dicembre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Φακή Εγκλουβής / Faki Eglouvis (DOP) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2893 of 15 December 2023 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications [Φακή Εγκλουβής / Faki Eglouvis (PDO)]

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2893 22.12.2023 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2893 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Φακή Εγκλουβής / Faki Eglouvis» (DOP) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Φακή Εγκλουβής / Faki Eglouvis» presentata dalla Grecia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) . (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Φακή Εγκλουβής / Faki Eglouvis» deve essere registrato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il nome «Φακή Εγκλουβής / Faki Eglouvis» (DOP) è registrato. Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ) . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2023 Per la Commissione a nome della presidente Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) GU C 306 del 30.8.2023, pag. 27 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2893/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento (UE) 2023/2893 riguarda la registrazione di denominazioni di origine protetta (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012. Gli operatori del settore agroalimentare, i produttori e i distributori devono conoscere le norme sulla tutela delle indicazioni geografiche, sulla conformità ai disciplinari di produzione e sulle modalità di utilizzo della denominazione protetta per evitare violazioni della proprietà intellettuale nel commercio di prodotti agricoli e alimentari.

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