Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2807 della Commissione, del 28 ottobre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'iscrizione di un'indicazione geografica nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione Manisa Mesir Macunu (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione UE 2024/2807 riguardo all'indicazione geografica "Manisa Mesir Macunu"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione UE 2024/2807, adottato dalla Commissione europea il 28 ottobre 2024, iscrive ufficialmente l'indicazione geografica protetta (IGP) "Manisa Mesir Macunu" nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione europea. Si applica a un prodotto alimentare tradizionale turco e rappresenta il completamento di una procedura di registrazione iniziata secondo le norme precedenti (Regolamento UE 1151/2012) e conclusa secondo il nuovo quadro normativo (Regolamento UE 2024/1143). La domanda di registrazione era stata presentata dalla Turchia e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE il 10 luglio 2024, senza che fossero presentate opposizioni entro i termini previsti. Con questa iscrizione, i produttori autorizzati potranno utilizzare l'indicazione geografica "Manisa Mesir Macunu" per commercializzare il prodotto nell'UE, beneficiando della protezione legale contro usi non autorizzati o contraffazioni. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2807 della Commissione, del 28 ottobre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'iscrizione di un'indicazione geografica nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione [Manisa Mesir Macunu (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2807 of 28 October 2024 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council as regards the entering of a geographical indication in the Union register of geographical indications Manisa Mesir Macunu (PGI)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/2807
4.11.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2807 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2024
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'iscrizione di un'indicazione geografica nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione [«Manisa Mesir Macunu» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012
(
1
)
, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, la domanda di registrazione dell'indicazione geografica «Manisa Mesir Macunu», presentata dalla Turchia e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
3
)
.
(2)
Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di registrazione a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, di tale regolamento.
(3)
È pertanto opportuno iscrivere l'indicazione geografica «Manisa Mesir Macunu» nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'indicazione geografica «Manisa Mesir Macunu» (IGP) è iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2024
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj
).
(
3
)
GU C, C/2024/4420, 10.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4420/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2807/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2024/2807 disciplina le indicazioni geografiche protette (IGP) secondo il nuovo Regolamento UE 2024/1143 su vini, bevande spiritose e prodotti agricoli. Commercialisti e operatori del settore agroalimentare consultano questa normativa per comprendere le procedure di registrazione, i diritti di proprietà intellettuale, la protezione contro la contraffazione e le modalità di utilizzo delle indicazioni geografiche nel mercato unico europeo.
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